TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 16/07/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
N. R.G. 2380/2024
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 2380 del ruolo generale dell'anno 2024 promosso da nata a [...]-Brasile) il 29/12/1955 (CF Parte_1 brasiliano ) C.F._1 nata a [...]-Brasile) il 05/03/1986 (CF Parte_2 brasiliano ) C.F._2 nato a [...]̃o UL (SP-Brasile) il 19/04/1988 (CF Parte_3 brasiliano ), anche nell'esercizio della responsabilità genitoriale nei C.F._3 confronti di nato a [...]-Brasile) il Controparte_1
15/09/2008 (CF brasiliano ) C.F._4
nata a [...]-Brasile) il 05/11/1996 (CF brasiliano Parte_4
) C.F._5 con l'Avv. FEDERICA BELLOTTA, per procura alle liti allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTI contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE
Oggetto: Diritti della cittadinanza. Conclusioni delle parti
per parte ricorrente: “
1. Reiectis adversis;
2. In accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare lo stato di cittadini italiani dei sigg.ri Parte_1
nata a [...]-Brasile) il 29/12/1955 (CF brasiliano ),
[...] C.F._1 nata a [...]-Brasile) il 05/03/1986 (CF brasiliano Parte_2
), nato a [...]̃o UL (SP-Brasile) il 19/04/1988 C.F._2 Parte_3 (CF brasiliano ) e del figlio minore C.F._3 Controparte_1 nato a [...]-Brasile) il 15/09/2008 (CF brasiliano ),
[...] C.F._4
nata a [...]-Brasile) il 05/11/1996 (CF brasiliano Parte_4
);
3. Per l'effetto, ordinare al e/o ad ogni altra C.F._5 Controparte_2 Autorità Amministrativa e comunque ad ogni Pubblico Ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello Stato civile ed alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
4. Porre a carico del CP_2 convenuto l'imposta di registro che potrebbe essere richiesta in ragione del provvedimento conclusivo del presente procedimento;
5. Con ogni consequenziale provvedimento anche in ordine alle spese del presente procedimento”; per il : “In via principale, rigettare il ricorso proposto ex adverso qualora non CP_2 risulti provata documentalmente l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dell'avo dei ricorrenti. In subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti (qualora ne ricorrano e ne siano dagli stessi dimostrati tutti i necessari presupposti di fatto e diritto), si chiede che il Tribunale adito voglia riconoscere la sussistenza di giusti motivi per disporre in ogni caso, e nella specie, la compensazione delle spese di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23-10-2024, i ricorrenti richiedono il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere gli stessi discendenti diretti di un soggetto asserito cittadino italiano, esponendo che:
-l'avo nasceva a Selva di Levico (fraz. di Levico Terme Persona_1
- Tn) il 13-3-1861 (doc. 1) ed emigrava in Brasile, ove decedeva (doc. 3) senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (doc. 16);
-l'avo contraeva matrimonio in Brasile nel 1866 e ivi il 10-11-1895 nasceva il figlio
(doc. 4), che il 29-1-1921 contraeva matrimonio con Persona_2 Per_3
(doc. 5), unione da cui nasceva il 29-1-1928 (doc. 6);
[...] Persona_4
-dal matrimonio di quest'ultimo con (doc. 7) è nata in [...] 29-12- Persona_5
1955 l'odierna ricorrente (doc. 8) e in data 5-5-1959 Parte_1 [...]
(doc. 13) Parte_5
-dal matrimonio della prima con (doc. 9) nascevano gli odierni Persona_6
pag. 2/5 ricorrenti il 5-3-1986 (doc. 10) e il 19-4- Parte_2 Parte_3
1988 (doc. 11); dal matrimonio della seconda con (doc. 14), Persona_7 nasceva il 5-11-1966 l'odierna ricorrente (doc. 15); Parte_4 tanto premesso, deducono la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi della l. n. 91/1992.
Nel costituirsi in giudizio il rileva che: Controparte_3
-con riferimento al territorio del Trentino-Alto Adige l'art. 1 della l. 379/2000 ha previsto che le persone originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro- ungarico prima del 16 luglio 1920 ed emigrate all'estero prima di tale data dovevano rendere una dichiarazione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge - termine poi prorogato per ulteriori cinque anni- al fine di ottenere la cittadinanza italiana;
-“nel caso in esame emerge documentalmente che l'avo dei ricorrenti, il sig.
, è nato a Selva di Levico in provincia di Trento in [...]_1
13.3.1861 ed è emigrato in Brasile quando era cittadino dell'Impero austroungarico. Egli non pare quindi avere mai acquisito la cittadinanza italiana e sarà onere di controparte dimostrare il contrario”;
-i tempi di evasione delle richieste pervenute in via consolare dipendono dalla scarsità delle risorse e dall'elevato e sproporzionato numero delle domande;
conclusivamente richiedendo il rigetto della domanda;
in subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana, previa verifica dei relativi presupposti, la compensazione delle spese di lite.
Con note ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive conclusioni come in epigrafe.
*
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
A prescindere dalla presumibile erroneità della data di matrimonio indicata (1866) tenuto conto della data di nascita (1861), l'avo risulta appunto nato nel 1861 ed emigrato in Brasile in ogni caso prima del 1895, data di nascita del figlio Persona_2
(doc. 4).
Sulla base degli elementi acquisiti risulta, dunque, che l'asserito avente diritto, dal quale la discendenza deriverebbe, non era cittadino italiano, come del resto espressamente pag. 3/5 rilevato dall'Amministrazione resistente senza che la difesa abbia svolto contestazioni al riguardo.
Trova, infatti, applicazione al caso de quo la disciplina di cui alla l. n. 379/2000 che, con riguardo alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro- ungarico prima del 16 luglio 1920 (tra i quali è compreso il territorio della provincia di
Trento) ed emigrate all'estero prima di tale data, ha subordinato il riconoscimento della cittadinanza italiana al rilascio di dichiarazione con le modalità di cui all'art. 23 l. 91/1992 nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della l. n. 379/2000 (termine poi prorogato di altri cinque anni dal d.l. n. 273/2005, conv. in l. n. 51/2006).
Vale osservare che, come chiarito anche dalla Suprema Corte, “ai fini del riconoscimento della cittadinanza in favore delle persone nate e residenti nei territori appartenuti all'impero austro-ungarico, è necessario che il richiedente formuli la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 2, l. n. 379 del 2000 davanti all'ufficiale dello stato civile dove risiede o intende stabilire la propria residenza - ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza, alla quale segue, sempre che sussistano le condizioni per l'ottenimento dello "status",
l'acquisto della cittadinanza, che ha effetto non dal momento della nascita, ma dal giorno successivo a quello in cui è resa la menzionata dichiarazione, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 15 l. n. 91 del 1992”; la dichiarazione dovendo intervenire nel termine di cui all'art. 1, comma 2, l. n. 379/2000, senza che peraltro possa discorrersi di una disparità di trattamento rispetto all'ipotesi disciplinata dall'art. 17 bis l. n. 91/1992, in quanto detta ultima norma prende in considerazione i “soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano” e successivamente trasferiti, in forza dei nominati Trattati, alla Repubblica jugoslava, e i loro discendenti, mentre la l. n. 379/2000 considera, invece, soggetti che non sono mai stati cittadini italiani, regolamentando la posizione dei discendenti di cittadini austriaci emigrati dall'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, quando quei territori furono annessi al Regno d'Italia (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 21236 del 23/07/2021, anche in motivazione).
I ricorrenti, dunque, in quanto discendenti da soggetto che mai ha acquistato la cittadinanza italiana, nulla avendo allegato o documentato quanto alla presentazione da pag. 4/5 parte loro di dichiarazione di cui all'art. 23 della l. 91/1992, quali discendenti di persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio
1920 ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge l. n. 349/2000
(20-12-2000; termine poi prorogato di ulteriore cinque anni dall'art. 28 bis del d.l. n.
273/2005), non hanno titolo per l'acquisto della cittadinanza italiana.
Per tutto quanto sopra il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, da liquidarsi, in relazione allo scaglione di valore da determinarsi da determinarsi secondo le norme del codice di procedura civile e del principio di effettività -da ritenersi in contrasto con l'intervenuta abrogazione delle tariffe ad opera dell'art. 9, comma 1, d. l. n. 1 del 2012, conv. l. n. 27 del 2012, e ancor prima con l'art. 101 TFUE, eventuali previsioni di scaglioni inderogabili (cfr. anche Cass.
Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 22330 del 15/10/2020)- in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, tenuto conto altresì della serialità della vertenza e dell'assenza di complesse questioni in fatto o in diritto, in quello per cause sino ad euro 26.000,00, alla luce dell'attività in concreto espletata, sulla base dei parametri minimi per le sole fasi di studio e introduttiva, esauritosi il giudizio in un'unica udienza, e quindi nel finale importo di euro 848,00, oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A. se e in quanto dovuti.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa,
• rigetta il ricorso;
• condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento in favore del resistente delle spese di lite, liquidate in € 848,00 per onorario, oltre a rimb. Controparte_2 forf. nella misura del 15% e accessori di legge se e in quanto dovuti.
Così deciso in Trento, 10/07/2025
Il Giudice
Enrica Poli
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
N. R.G. 2380/2024
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 2380 del ruolo generale dell'anno 2024 promosso da nata a [...]-Brasile) il 29/12/1955 (CF Parte_1 brasiliano ) C.F._1 nata a [...]-Brasile) il 05/03/1986 (CF Parte_2 brasiliano ) C.F._2 nato a [...]̃o UL (SP-Brasile) il 19/04/1988 (CF Parte_3 brasiliano ), anche nell'esercizio della responsabilità genitoriale nei C.F._3 confronti di nato a [...]-Brasile) il Controparte_1
15/09/2008 (CF brasiliano ) C.F._4
nata a [...]-Brasile) il 05/11/1996 (CF brasiliano Parte_4
) C.F._5 con l'Avv. FEDERICA BELLOTTA, per procura alle liti allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTI contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE
Oggetto: Diritti della cittadinanza. Conclusioni delle parti
per parte ricorrente: “
1. Reiectis adversis;
2. In accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare lo stato di cittadini italiani dei sigg.ri Parte_1
nata a [...]-Brasile) il 29/12/1955 (CF brasiliano ),
[...] C.F._1 nata a [...]-Brasile) il 05/03/1986 (CF brasiliano Parte_2
), nato a [...]̃o UL (SP-Brasile) il 19/04/1988 C.F._2 Parte_3 (CF brasiliano ) e del figlio minore C.F._3 Controparte_1 nato a [...]-Brasile) il 15/09/2008 (CF brasiliano ),
[...] C.F._4
nata a [...]-Brasile) il 05/11/1996 (CF brasiliano Parte_4
);
3. Per l'effetto, ordinare al e/o ad ogni altra C.F._5 Controparte_2 Autorità Amministrativa e comunque ad ogni Pubblico Ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello Stato civile ed alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
4. Porre a carico del CP_2 convenuto l'imposta di registro che potrebbe essere richiesta in ragione del provvedimento conclusivo del presente procedimento;
5. Con ogni consequenziale provvedimento anche in ordine alle spese del presente procedimento”; per il : “In via principale, rigettare il ricorso proposto ex adverso qualora non CP_2 risulti provata documentalmente l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dell'avo dei ricorrenti. In subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti (qualora ne ricorrano e ne siano dagli stessi dimostrati tutti i necessari presupposti di fatto e diritto), si chiede che il Tribunale adito voglia riconoscere la sussistenza di giusti motivi per disporre in ogni caso, e nella specie, la compensazione delle spese di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23-10-2024, i ricorrenti richiedono il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere gli stessi discendenti diretti di un soggetto asserito cittadino italiano, esponendo che:
-l'avo nasceva a Selva di Levico (fraz. di Levico Terme Persona_1
- Tn) il 13-3-1861 (doc. 1) ed emigrava in Brasile, ove decedeva (doc. 3) senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana (doc. 16);
-l'avo contraeva matrimonio in Brasile nel 1866 e ivi il 10-11-1895 nasceva il figlio
(doc. 4), che il 29-1-1921 contraeva matrimonio con Persona_2 Per_3
(doc. 5), unione da cui nasceva il 29-1-1928 (doc. 6);
[...] Persona_4
-dal matrimonio di quest'ultimo con (doc. 7) è nata in [...] 29-12- Persona_5
1955 l'odierna ricorrente (doc. 8) e in data 5-5-1959 Parte_1 [...]
(doc. 13) Parte_5
-dal matrimonio della prima con (doc. 9) nascevano gli odierni Persona_6
pag. 2/5 ricorrenti il 5-3-1986 (doc. 10) e il 19-4- Parte_2 Parte_3
1988 (doc. 11); dal matrimonio della seconda con (doc. 14), Persona_7 nasceva il 5-11-1966 l'odierna ricorrente (doc. 15); Parte_4 tanto premesso, deducono la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi della l. n. 91/1992.
Nel costituirsi in giudizio il rileva che: Controparte_3
-con riferimento al territorio del Trentino-Alto Adige l'art. 1 della l. 379/2000 ha previsto che le persone originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro- ungarico prima del 16 luglio 1920 ed emigrate all'estero prima di tale data dovevano rendere una dichiarazione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge - termine poi prorogato per ulteriori cinque anni- al fine di ottenere la cittadinanza italiana;
-“nel caso in esame emerge documentalmente che l'avo dei ricorrenti, il sig.
, è nato a Selva di Levico in provincia di Trento in [...]_1
13.3.1861 ed è emigrato in Brasile quando era cittadino dell'Impero austroungarico. Egli non pare quindi avere mai acquisito la cittadinanza italiana e sarà onere di controparte dimostrare il contrario”;
-i tempi di evasione delle richieste pervenute in via consolare dipendono dalla scarsità delle risorse e dall'elevato e sproporzionato numero delle domande;
conclusivamente richiedendo il rigetto della domanda;
in subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana, previa verifica dei relativi presupposti, la compensazione delle spese di lite.
Con note ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive conclusioni come in epigrafe.
*
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
A prescindere dalla presumibile erroneità della data di matrimonio indicata (1866) tenuto conto della data di nascita (1861), l'avo risulta appunto nato nel 1861 ed emigrato in Brasile in ogni caso prima del 1895, data di nascita del figlio Persona_2
(doc. 4).
Sulla base degli elementi acquisiti risulta, dunque, che l'asserito avente diritto, dal quale la discendenza deriverebbe, non era cittadino italiano, come del resto espressamente pag. 3/5 rilevato dall'Amministrazione resistente senza che la difesa abbia svolto contestazioni al riguardo.
Trova, infatti, applicazione al caso de quo la disciplina di cui alla l. n. 379/2000 che, con riguardo alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro- ungarico prima del 16 luglio 1920 (tra i quali è compreso il territorio della provincia di
Trento) ed emigrate all'estero prima di tale data, ha subordinato il riconoscimento della cittadinanza italiana al rilascio di dichiarazione con le modalità di cui all'art. 23 l. 91/1992 nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della l. n. 379/2000 (termine poi prorogato di altri cinque anni dal d.l. n. 273/2005, conv. in l. n. 51/2006).
Vale osservare che, come chiarito anche dalla Suprema Corte, “ai fini del riconoscimento della cittadinanza in favore delle persone nate e residenti nei territori appartenuti all'impero austro-ungarico, è necessario che il richiedente formuli la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 2, l. n. 379 del 2000 davanti all'ufficiale dello stato civile dove risiede o intende stabilire la propria residenza - ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza, alla quale segue, sempre che sussistano le condizioni per l'ottenimento dello "status",
l'acquisto della cittadinanza, che ha effetto non dal momento della nascita, ma dal giorno successivo a quello in cui è resa la menzionata dichiarazione, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 15 l. n. 91 del 1992”; la dichiarazione dovendo intervenire nel termine di cui all'art. 1, comma 2, l. n. 379/2000, senza che peraltro possa discorrersi di una disparità di trattamento rispetto all'ipotesi disciplinata dall'art. 17 bis l. n. 91/1992, in quanto detta ultima norma prende in considerazione i “soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano” e successivamente trasferiti, in forza dei nominati Trattati, alla Repubblica jugoslava, e i loro discendenti, mentre la l. n. 379/2000 considera, invece, soggetti che non sono mai stati cittadini italiani, regolamentando la posizione dei discendenti di cittadini austriaci emigrati dall'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, quando quei territori furono annessi al Regno d'Italia (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, Ordinanza n. 21236 del 23/07/2021, anche in motivazione).
I ricorrenti, dunque, in quanto discendenti da soggetto che mai ha acquistato la cittadinanza italiana, nulla avendo allegato o documentato quanto alla presentazione da pag. 4/5 parte loro di dichiarazione di cui all'art. 23 della l. 91/1992, quali discendenti di persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio
1920 ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge l. n. 349/2000
(20-12-2000; termine poi prorogato di ulteriore cinque anni dall'art. 28 bis del d.l. n.
273/2005), non hanno titolo per l'acquisto della cittadinanza italiana.
Per tutto quanto sopra il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, da liquidarsi, in relazione allo scaglione di valore da determinarsi da determinarsi secondo le norme del codice di procedura civile e del principio di effettività -da ritenersi in contrasto con l'intervenuta abrogazione delle tariffe ad opera dell'art. 9, comma 1, d. l. n. 1 del 2012, conv. l. n. 27 del 2012, e ancor prima con l'art. 101 TFUE, eventuali previsioni di scaglioni inderogabili (cfr. anche Cass.
Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 22330 del 15/10/2020)- in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, tenuto conto altresì della serialità della vertenza e dell'assenza di complesse questioni in fatto o in diritto, in quello per cause sino ad euro 26.000,00, alla luce dell'attività in concreto espletata, sulla base dei parametri minimi per le sole fasi di studio e introduttiva, esauritosi il giudizio in un'unica udienza, e quindi nel finale importo di euro 848,00, oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A. se e in quanto dovuti.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o istanza disattesa,
• rigetta il ricorso;
• condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento in favore del resistente delle spese di lite, liquidate in € 848,00 per onorario, oltre a rimb. Controparte_2 forf. nella misura del 15% e accessori di legge se e in quanto dovuti.
Così deciso in Trento, 10/07/2025
Il Giudice
Enrica Poli
pag. 5/5