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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 18/09/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Rieti, in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 886 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, nata il [...] a [...], ivi residente in [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma (RM), Via Nomentana n. 63, presso lo studio dell'Avv.
Jacopo Baldi del foro di Roma, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Ruperto;
CONVENUTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, ha adito il Tribunale di Rieti, in funzione Parte_1
di Giudice del Lavoro, deducendo di aver presentato in data 5 maggio 2023 domanda amministrativa finalizzata al riconoscimento della pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge n. 118/1971, a cui ha fatto seguito l'inerzia dell' con conseguente proposizione di CP_1
ricorso giudiziale in sede di a.t.p. dove si è costituito l'istituto, contestando la sussistenza in capo all'istante del requisito sanitario.
Nell'ambito del procedimento è stata disposta CTU medico legale che ha concluso per la insussistenza del relativo requisito.
Ritenuta erronea la valutazione operata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, la parte ricorrente ha proposto ricorso in opposizione chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica, di “Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente alla pensione di inabilità ex art. 12 L. n. 118/71, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del
05.05.2023 o dalla data che risulterà di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
Si è costituito l' , che, nel merito, ha dedotto la infondatezza della domanda. CP_1
Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice, sulla base delle contestazioni di cui al ricorso in opposizione, ha richiesto specifici chiarimenti al c.t.u.
Nel merito, la domanda è infondata.
In via introduttiva deve essere ribadito che nel giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., sia nella fase di istruzione preventiva che nella successiva ed eventuale fase di merito, il thema decidendum è costituito esclusivamente dall'accertamento della sussistenza o meno del requisito sanitario che dà diritto alla prestazione richiesta (cfr. Cass. civ. sez. lav., 8 aprile 2019, n. 9755).
Ciò posto, la domanda va rigettata.
In sede di chiarimenti, il c.t.u., procedendo a “quantizzare le singole menomazioni sulla base delle tabelle di legge contenute nel DM 05/02/1992” ha affermato testualmente quanto segue:
2 “
1. Disturbo Depressivo Maggiore con episodio ricorrente, in costante terapia farmacologica
(Escitalopram + Alprazolam) e psicologica.
Relativamente a tale patologia si rappresenta che la stessa, in considerazione dell'ultima certificazione psichiatrica prodotta in atti del 10/02/2023 (Disturbo depressivo maggiore episodio ricorrente), della tipologia e posologia della terapia farmacologica (Escitalopram
20 mg/die; Alprazolam 0,5 mg RP/die) e delle risultanze della visita peritale che hanno sostanzialmente confermato la clinica riportata nella certificazione psichiatrica del
10/02/2023, in assenza di una certificata quantificazione della gravità della malattia e della corrispondente voce tabellare nel DM 05/02/1992, può essere valutata, in via analogica con la voce 2209 (Sindrome depressiva endogena media: 41-50%), nella misura del 57% in considerazione del fatto che la paziente effettua anche terapia psicologica.
2. Ipertensione arteriosa sistemica in trattamento farmacologico (Triatec).
Anche in questo caso, nel DM 05/02/1992 non esiste una voce tabellare corrispondente, pertanto, la patologia può essere valutata, in via analogica con la voce 6445 (Coronaropatia lieve 1 Classe NYHA: 11-20%) nella misura del 10% e come tale non calcolabile nel computo complessivo.
3. Spondilodiscoartrosi diffusa con discopatie cervicali (ernia discale a livello C4-C5, C5-
C6 e C6-C7) e lombosacrali con protrusioni discali multiple (D12-L1, L1-L2, L3- L4, L4-L5,
L5-S1) con riduzione del canale vertebrale a livello L3-L4.
Anche in questo caso, nel DM 05/02/1992 non esiste una voce tabellare corrispondente, pertanto, la patologia può essere valutata, in via analogica con le voci tabellari 7002
(Anchilosi o rigidità completa del capo in flessione o iperestensione: 61-70%) e 7010
(Anchilosi rachide lombare: 31-40%) nella misura del 30%.
E' assolutamente improprio ed inadeguato prendere come riferimento la voce tabellare
“spondiloartrite anchilopoietica” come ha fatto il legale di parte ricorrente, perché tale patologia è assolutamente di gran lunga più grave di quella dalla quale è affetta la signora
. Parte_1
4. Rizoartrosi.
Anche in questo caso, nel DM 05/02/1992 non esiste una voce tabellare corrispondente, pertanto, la patologia può essere valutata, in via analogica con la voce tabellare 7201
(Anchilosi delle articolazioni della mano in posizione favorevole: 35%) nella misura del 20%.
3
5. Tendinopatia spalla sinistra.
Anche in questo caso, nel DM 05/02/1992 non esiste una voce tabellare corrispondente, pertanto, la patologia può essere valutata, in via analogica con la voce tabellare 7208
(Anchilosi di spalla in posizione favorevole: 30%), nella misura del 15%”.
Ciò posto, ha concluso il consulente, “applicando alle percentuali sopra indicate la formula
a scalare, ne deriva un grado di invalidità civile che sulla base delle attuali tabelle di legge
(DM 05/02/1992) è stimabile nella misura dell'80%”, con conseguente conferma dell'impostazione tecnica già svolta in sede di a.t.p.
Alla luce delle precise e analitiche argomentazioni di cui sopra, dunque, la causa deve essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici.
Pertanto, la domanda relativa al requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 della legge n. 118/1971, per tutte le ragioni esposte, va conclusivamente rigettata.
Le spese di lite, incluse quelle di c.t.u., sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P . Q . M .
Il Tribunale di Rieti in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Rieti, 18 settembre 2025
Il Giudice
dott. Alessio Marinelli
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