Articolo 1 della Legge 19 febbraio 1965, n. 91
Articolo 2
Versione
23 marzo 1965
Art. 1.
Allo scopo di contribuire alla stabilizzazione ed allo sviluppo dell'economia e delle istituzioni sociali della Repubblica somala e' autorizzata, relativamente agli anni 1963 e 1964, la erogazione della somma di lire 1.400.000.000 da effettuarsi a favore di persone fisiche e di persone giuridiche italiane e di interesse prevalentemente italiano per forniture al Governo somalo di beni e servizi, nonche' per la esecuzione di progettazioni, studi e lavori, il tutto inerente ai piani di sviluppo economico e sociale, da eseguirsi in Somalia, secondo apposite intese con il predetto Governo.
Entrata in vigore il 23 marzo 1965
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