Art. 1.
Allo scopo di contribuire alla stabilizzazione ed allo sviluppo dell'economia e delle istituzioni sociali della Repubblica somala e' autorizzata, relativamente agli anni 1963 e 1964, la erogazione della somma di lire 1.400.000.000 da effettuarsi a favore di persone fisiche e di persone giuridiche italiane e di interesse prevalentemente italiano per forniture al Governo somalo di beni e servizi, nonche' per la esecuzione di progettazioni, studi e lavori, il tutto inerente ai piani di sviluppo economico e sociale, da eseguirsi in Somalia, secondo apposite intese con il predetto Governo.
Allo scopo di contribuire alla stabilizzazione ed allo sviluppo dell'economia e delle istituzioni sociali della Repubblica somala e' autorizzata, relativamente agli anni 1963 e 1964, la erogazione della somma di lire 1.400.000.000 da effettuarsi a favore di persone fisiche e di persone giuridiche italiane e di interesse prevalentemente italiano per forniture al Governo somalo di beni e servizi, nonche' per la esecuzione di progettazioni, studi e lavori, il tutto inerente ai piani di sviluppo economico e sociale, da eseguirsi in Somalia, secondo apposite intese con il predetto Governo.