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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/03/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1656/2024 + 1690/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Margherita Monte Presidente dott.ssa Anna Mantovani ConSIliera dott.ssa Francesca Vullo ConSIliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Parisi (C.F. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Podgora n. 12/A;
APPELLANTE PRINCIPALE NEL PROCEDIMENTO RG 1656/2024
CONTRO
pagina 1 di 15 (C.F. e Controparte_1
P.IVA , rappresentato e difeso dall'avv. PierDanilo Beltrami (C.F. P.IVA_1
), dall'avv. Riccardo Spina (C.F. ) C.F._3 C.F._4
e dall'avv. Giulia Tanzini (C.F. ) ed elettivamente C.F._5 domiciliata presso lo studio del primo in Milano, Via Michele Barozzi APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. Controparte_2 C.F._6
), rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Volonterio (C.F.
[...] [...]
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo C.F._7 in Modena, Via Farini n. 4; APPELLANTE PRINCIPALE NEL PROCEDIMENTO RG 1690/2024
CONTRO
(C.F. e Controparte_1
P.IVA , rappresentato e difeso dall'avv. PierDanilo Beltrami (C.F. P.IVA_1
), dall'avv. Riccardo Spina (C.F. ) C.F._3 C.F._4
e dall'avv. Giulia Tanzini (C.F. ) ed elettivamente C.F._5 domiciliata presso lo studio del primo in Milano, Via Michele Barozzi APPELLATA
Avente ad oggetto: Azione revocatoria orinaria ex art. 2901 c.c. Sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza respinta, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Seconda Civile, n. 4659/2024 del 2.5.2024 e notificata a mezzo PEC in data 3.5.2024, così giudicare:
- rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
- occorrendo, in via istruttoria: ammettere prova testimoniale della SInora Tes_1
Via Catalani 45, Settimo Milanese (MI) sul seguente capitolo di prova:
[...]
“Vero che in occasione di un pranzo domenicale nell'autunno/inverno del 2021 assistevo a una discussione tra la SInora e il SInor nel corso della quale lei diceva al CP_2 Pt_1
pagina 2 di 15 marito che era venuto il momento di trovare il modo di pagarle il credito che lei aveva nei suoi confronti”; e la prova testimoniale dell'Avv. del Foro di Milano sul seguente capitolo: Testimone_2
“Vero che solo alle fine del mese di luglio 2023 ho potuto accedere, nell'interesse e su delega di
, al fascicolo penale dal quale ho estratto i documenti che mi si rammostrano Parte_1 con le lettere da D ad H”;
- sempre occorrendo, disporre CTU volta alla determinazione del valore della nuda proprietà dell'immobile di cui è causa;
- in ogni caso, con vittoria di competenze e oneri di causa anche per il precedente grado di giudizio”.
Per Controparte_1
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria e/o diversa domanda, istanza, anche istruttoria, e/o deduzione, previe le più opportune declaratorie, nel merito, in via principale: respingere, in quanto infondati, gli appelli promossi dal SI. e Parte_1 dalla SI.ra avverso la Sentenza, per tutte le ragioni in Controparte_2 fatto e in diritto esposte in atti, confermando così la Sentenza;
in denegato subordine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c.: accertare e dichiarare, con ogni conseguente statuizione, la simulazione ex art. 1415 e ss. c.c., per i titoli e le ragioni in atti, e, quindi, dichiarare l'inefficacia, nei confronti e in favore del
dell'atto di compravendita del 28 aprile 2022 ai Controparte_1 rogiti del dott. (repertorio n. 395, raccolta n. 286), trascritto presso Parte_2 la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano il 6 maggio 2022, con nota n. reg. gen. 35171 e reg. part. 24423, con cui il SI. ha trasferito alla SI.ra Parte_1 la piena proprietà, gravata dal diritto di abitazione in Controparte_2 favore dello stesso SI. , in relazione al seguente bene immobile: Parte_1 appartamento identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Milano con il foglio 473, particella 399, subalterno 807 (ex particella 399, subalterno 707 – già subb. 706 e 705), piano S1 – T1, zona censuaria 2, categoria A/7, classe 3, vani 14, superficie catastale totale, incluse aree scoperte, 519 m², rendita catastale Euro 4.157,48; primo box autorimessa, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Milano con il foglio 473, particella 399, subalterno 808, piano T, zona censuaria3, categoria C/6, classe 5, superficie catastale totale 12 m², rendita catastale Euro 86,76;
pagina 3 di 15 secondo box autorimessa, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Milano con il foglio 473, particella 399, subalterno 809, piano T, zona censuaria3, categoria C/6, classe 5, superficie catastale totale 12 m², rendita catastale Euro 86,76; annessa area pertinenziale circostante, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Milano con il foglio 473, particella 686, subalterno 1 (ex particella 399), generata dal sub. 707 per divisione, consistenza 585 m² (area urbana); in ogni caso: in via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie riproposte dal SI. e Parte_1 dalla SI.ra Controparte_2 ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento, con ampio esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
condannare il SI. e la SI.ra Parte_1 Controparte_2
a rifondere a favore del le spese, i diritti e gli Controparte_1 onorari relativi al giudizio di primo grado e al presente giudizio di appello, oltre IVA e CPA come per legge”.
Per : CP_2 Controparte_2
“Ogni contraria domanda, eccezione, deduzione disattesa e reietta, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza del Tribunale di Milano – Seconda Sezione Civile (Giudice Unico dott. Pipicelli) n. 4659/2024 del 2.5.2024 resa nel giudizio civile n. 30513 RG 2024, accertare e dichiarare la non assoggettabilità a revocatoria dell'atto 28 aprile 2022 rep. 395/286 di notaio di Treviglio e, comunque, per l'effetto rigettare Parte_2 le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti in atti. Con vittoria di spese, anche generali 15%, compensi, CAP e IVA del grado d'appello e di primo grado”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
Il (di seguito Controparte_1 solamente “ ”) convenne in giudizio e la CP_1 Parte_1 di lui coniuge chiedendo al Tribunale di Controparte_2
Milano di dichiarare l'inefficacia nei propri confronti ex art. 2901 c.c., o in subordine la simulazione ex art 1415 c.c., dell'atto di cessione del 28.04.2022, pagina 4 di 15 con il quale il SI. aveva trasferito alla moglie la nuda proprietà del Pt_1 proprio immobile sito in Milano, via M. Fusetti 16, mantenendo su di esso il diritto di abitazione vitalizio. A sostegno delle proprie domande, il Fallimento espose:
- che in data 30.10.2019 il SI. (in qualità di ex amministratore della Pt_1 società in bonis era stato Controparte_1 condannato al pagamento, in favore del , della somma di euro CP_1
3.210.918,64 (di cui euro 1.152.918,64 in solido con gli ex sindaci della stessa, oltre alla rivalutazione monetaria, interessi e spese di lite) per la violazione dei propri doveri gestori;
- che erano state intraprese diverse iniziative recuperatorie di tale credito nei confronti del SI. , tramite la notifica in data 5.10.2021 di un primo atto Pt_1 di precetto, di un successivo atto di precetto in rinnovazione il 21.01.2022 e di un atto di pignoramento immobiliare (la cui notifica era stata eseguita nelle forme dell'art. 140 c.p.c. stante il rifiuto del collaboratore domestico di Pt_1 di ricevere copia dell'atto);
- che aveva altresì vanamente tentato il recupero del credito tramite la procedura di pignoramento presso terzi;
- che in data 28.04.2022, nelle more del perfezionamento della notifica dell'atto di pignoramento immobiliare, il SI. aveva alienato alla propria moglie Pt_1 convivente la sua unica proprietà Controparte_2 immobiliare, al dichiarato fine di estinguere un suo debito pari all'importo di euro 967.000,00; Dedusse, quindi, la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. con riferimento all'atto di compravendita oggetto di causa e, nello specifico:
- che l'azione era stata promossa a tutela di un credito certo, liquido ed eSIibile nei confronti del SI. ; Pt_1
- che la vendita in esame arrecava un grave pregiudizio alle proprie ragioni creditorie ed era priva di alcuna causa giustificatrice;
- che sia il SI. che la SI.ra erano pienamente a conoscenza di Pt_1 CP_2 tale pregiudizio;
- che risultava singolare la tempistica dell'operazione con la quale la SI.ra si era accollata il debito del marito divenendo a propria volta CP_2 creditrice del SI. . Pt_1
Si costituirono entrambi i convenuti chiedendo il rigetto integrale delle domande attoree. Eccepirono, oltre all'assenza di prove in ordine ai presupposti di cui pagina 5 di 15 all'art. 2901 c.c., la configurabilità di una delle ipotesi di esenzione da revocatoria previste dall'art. 2901, co. 3, c.c., trattandosi di un atto dispositivo posto in essere in adempimento di un debito scaduto. Disposto il mutamento del rito, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4659/2024 del 2.05.2024 accolse la domanda attorea, dichiarando l'inefficacia della compravendita oggetto di causa nei confronti del . CP_1
In particolare, il Tribunale rilevò:
- l'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2901, co. 3, c.c. non potendo ritenersi il debito scaduto, mancando un atto di formale messa in mora del debitore e non versandosi in una delle ipotesi di mora ex re;
- che in ogni caso l'adempimento di un debito scaduto mediante datio in solutum costituiva un atto anomalo e, come tale, non rientrava nell'ambito di cui all'art. 2903, co. 3, c.c.;
- la qualità di creditore in capo al;
CP_1
- la sussistenza dell'eventus damni, non avendo il debitore dimostrato la capienza del suo patrimonio residuo a soddisfare le ragioni creditorie del;
CP_1
- la sussistenza dell'elemento soggettivo della scientia damni in capo al debitore anche nelle forme dell'animus nocendi essendo la compravendita in Pt_1 esame avvenuta nell'ambito familiare, in assenza di spossessamento e avendo la stessa ad oggetto l'intero patrimonio di;
Pt_1
- la sussistenza dell'elemento soggettivo anche in capo alla SI.ra ; CP_2
- l'inammissibilità della produzione documentale operata a preclusioni istruttorie maturate dalla difesa della SI.ra . CP_2
Avverso tale sentenza hanno proposto gravame separatamente sia il SI. Pt_1 che la SI.ra . CP_2
Il si è costituito ritualmente in entrambi i giudizi. CP_1
Disposta la riunione dei due procedimenti, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 30.01.2025, per essere collegialmente discussa e decisa nella camera di conSIlio del 05.02.2025.
***
L'appello di Parte_1
I primi due motivi di impugnazione sono volti a censurare le argomentazioni con le quali il primo giudice ha ritenuto non configurabile l'esenzione da revocatoria prevista al terzo comma dell'art. 2901 c.c.. In particolare:
pagina 6 di 15 1°. Si lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente sussunto la fattispecie nell'ambito di cui all'art. 66 L.F. (anziché in quella dell'art. 2903 co. 3 c.c.) così ritenendo che il pagamento oggetto di causa, in quanto mezzo anomalo, fosse assoggettabile a revocatoria. Non trattandosi di un pagamento effettuato dal fallito in bonis, la giurisprudenza citata dal Tribunale volta a garantire la par condicio creditorum, non sarebbe applicabile. L'appellante sottolinea inoltre di aver provveduto ad adempiere a un debito certo, liquido ed eSIibile attraverso l'unico mezzo patrimoniale a sua disposizione e con un'operazione equilibrata dal punto di vista economico;
2°. Il Tribunale avrebbe erroneamente considerato non scaduto il credito vantato dalla SI.ra benché quest'ultima, surrogandosi nella posizione CP_2 creditoria della banca, era di riflesso divenuta titolare di un credito ipotecario pienamente eSIibile che, dunque, non necessitava di formali atti di messa in mora;
3°. Viene impugnata la decisione laddove afferma la presenza dell'eventus damni, nonostante fosse stato ampiamente dimostrato che il godeva di CP_1 consistenti e concrete garanzie patrimoniali per la soddisfazione del proprio credito. Il primo giudice avrebbe dovuto procedere all'esame della documentazione prodotta dalla SI.ra attestante l'assoluta capienza CP_2 del patrimonio residuo dell'appellante, in luogo di dichiararne l'inammissibilità per tardività. In particolare l'appellante invoca la disamina:
-del documento H a confutazione dell'assunto che la documentazione prodotta dalla SI.ra , essendo relativa al procedimento penale nei confronti del CP_2 SI. , era conosciuta o quanto meno conoscibile dal debitore e terzo, Pt_1 comprovando tale documento che solo “nell'agosto 2023 si è avuto accesso al fascicolo penale delle misure di prevenzione”;
-dei documenti A, B, D, E ed F inerenti al provvedimento di confisca ex art. 322 ter, co. 1, c.p. a seguito della condanna al pagamento di una provvisionale di euro 5.000.000,00 nell'ambito del cui procedimento il , con istanza CP_1 del 26.09.2018, si era insinuato nel passivo del procedimento di confisca penale. L'appellante sottolinea che di tale insinuazione – la quale denoterebbe la possibile soddisfazione aliunde del – era potuto venire a conoscenza CP_1 solo successivamente, a seguito dell'accesso agli atti del procedimento esecutivo penale. Viene inoltre censurata l'affermazione del Tribunale in base alla quale il ricavato della vendita del capannone sarà destinato a soddisfare i creditori privilegiati, pagina 7 di 15 evidenziando l'esistenza di un ulteriore immobile a garanzia del creditore appellato 4°. La doglianza ha ad oggetto le argomentazioni in base alle quali il Tribunale ha accertato la sussistenza della scientia damni. L'appellante sostiene che, atteso il lasso di tempo trascorso tra la sentenza di condanna e i diversi tentativi di recupero del credito da parte del , questa, contrariamente a quanto CP_1 ritenuto dal primo giudice, debba escludersi.
L'appello di Controparte_2
1°. Con argomentazioni di analogo tenore a quelle svolte dall'altro appellante, la SI.ra lamenta l'erronea applicazione da parte del Tribunale alla CP_2 presente fattispecie di principi elaborati con riferimento all'azione revocatoria esperita dal fallimento nei confronti degli atti dispositivi del fallito normata all'art. 66 L.F.
2°. Nel secondo motivo, speculare a quello del SI. , si lamenta il rigetto Pt_1 dell'eccezione di esenzione dalla revocatoria di cui al comma 3 dell'art. 2901 c.c.. Viene sottolineato che la SI.ra , essendosi surrogata nella posizione CP_2 dell'originario creditore bancario, era divenuta titolare del medesimo credito che, all'epoca dei fatti, era ampiamente scaduto, tant'è che era stato già azionato in via esecutiva.
3°. Si contesta la revocabilità della datio in solutum, erroneamente considerata dal primo giudice quale mezzo anomalo di pagamento e si prospetta che, nel caso di specie, la vendita dell'immobile, rappresentando l'unico mezzo per adempiere all'obbligazione ed essendo stato in precedenza convenuto dalle parti, non poteva considerarsi pagamento anomalo.
4°. Viene censurata la decisione del Tribunale di considerare inutilizzabili, perché tardivi, i documenti prodotti a preclusioni maturate, benché fosse stata data ampia dimostrazione della mancata conoscenza degli stessi da parte del SI.
, se non a seguito della concessa visibilità, trattandosi di atti del Pt_1 procedimento penale e nonostante dagli stessi fosse emersa l'insinuazione al passivo per il credito in questione da parte del e, dunque, CP_1
l'insussistenza dell'eventus damni. 5°. Nell'ultimo motivo vengono confutate le argomentazioni con le quali il primo giudice ha concluso per la sussistenza dell'elemento soggettivo. Le semplici presunzioni menzionate nella sentenza, sarebbero sconfessate da alcune inconfutabili e obiettive circostanze, quali l'inerzia del nella CP_1
pagina 8 di 15 riscossione del proprio credito e il dato pacifico del credito vantato dalla SI.ra nei confronti del SI. . CP_2 Pt_1
*** L'opinione della Corte L'omogeneità delle doglianze formulate da e Parte_1 Controparte_2 ne consente la trattazione congiunta. Entrambi i gravami sono infondati e vanno pertanto rigettati per le ragioni che seguono. Quanto alle censure sollevate alle ampie e diffuse argomentazioni con le quali il primo giudice ha concluso per l'inapplicabilità dell'esenzione da revocatoria di cui all'art. 2903, co. 3, c.c. (motivi 1° e 2°, comuni ad entrambi gli appellanti, e 3°, limitatamente alla SI.ra , relativi ai paragrafi 2 e 3 della sentenza) CP_2 occorre sottolineare che il carattere anomalo del mezzo di pagamento non assume rilevanza esclusivamente nell'ambito dell'azione revocatoria fallimentare. La ratio sottesa alla revocabilità dei pagamenti c.d. anomali trova fondamento nell'eSIenza di impedire che il pagamento di un debito certo ed eSIibile avvenga tramite modi di estinzione che determino uno squilibrio patrimoniale non giustificato a pregiudizio degli altri creditori. Sebbene l'art. 2901, co. 3, c.c. si limiti ad affermare che “Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto”, senza quindi operare alcuna distinzione tra i metodi di estinzione, nel termine
“adempimento” la giurisprudenza di legittimità ricomprende esclusivamente gli
“atti dovuti”. Tale non può essere intesa la cessione di un bene immobile con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto. Di fatti, tale modalità di estinzione, presupponendo una scelta discrezionale comune al debitore e al creditore, di sostituire la prestazione originaria con una diversa, non integra gli estremi di un atto di adempimento in senso tecnico, rappresentando invece un atto discrezionale. Proprio la circostanza, ampiamente sottolineata nei due gravami, della successione a titolo particolare della SI.ra nell'originaria posizione creditoria della a seguito del CP_2 CP_3 pagamento con surrogazione, palesa l'anomalia del metodo di pagamento adottato a posteriori dai due appellanti per estinguere il debito. L'operazione economica in esame rientra pertanto a pieno titolo tra i negozi assoggettabili ad azione revocatoria. Il Tribunale si è pertanto limitato a fare applicazione dei granitici principi ancora di recente espressi dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.13227/2024 e in tal senso anche Cass. n. 1243/2024) secondo i quali è del tutto irrilevante che pagina 9 di 15 l'azione revocatoria ordinaria sia esperita al di fuori del contesto della revocatoria fallimentare. Del pari inconferenti risultano i richiami giurisprudenziali operati dalla SI.ra a sostegno della terza censura (pag. 8 atto di appello), laddove CP_2 lamenta che il primo giudice non avrebbe tenuto in debita considerazione che la vendita rappresentava l'unica modalità per il SI. di provvedere al Pt_1 pagamento del debito nei confronti della moglie. La giurisprudenza ivi menzionata (ex multis Cass. 2009/16756; 2009/11051) si riferisce al caso in cui l'atto dispositivo venga posto in essere allo scopo di conseguire la liquidità necessaria per provvedere all'ordinario adempimento di un debito scaduto, fattispecie dunque differente da quella in esame, in cui è l'atto dispositivo stesso a costituire il mezzo anomalo di pagamento del debito scaduto. In ogni caso, come correttamente sottolineato dal primo giudice
<<…non appare allegato né dimostrato dai convenuti che l'alienazione del rilevante compendio immobiliare oggetto di revocatoria - asseritamente eseguita per reperire la liquidità o corrente all'adempimento di un proprio debito - rappresentasse il solo mezzo obbligato per tale scopo, non ponendosi, in siffatta ipotesi, la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto>> Trovano dunque piena conferma le argomentazioni con le quali in sentenza si afferma la non operatività dell'esenzione prevista dal terzo comma dell'art. 2901 c.c. stante il carattere anomalo della datio in solutum. Il rigetto del 1° motivo di gravame sollevato da e del 1° e del 3° motivo Pt_1 articolati dalla SI.ra consente di ritenere assorbiti, in ossequio a un CP_2 imperativo di sintesi che deve necessariamente presiedere la stesura dei provvedimenti giurisdizionali, l'esame del 2° motivo comune a entrambe le impugnazioni. Accertato infatti che il trasferimento dell'immobile all'appellante non CP_2 rientra nell'ipotesi di esenzione di cui al comma 3 dell'art. 2901 c.c. (non rappresentando un atto di adempimento in senso tecnico), pare del tutto irrilevante approfondire la questione se il debito estinto con datio in solutum debba considerarsi scaduto o meno, affrontata dal Tribunale solo ai fini di completezza, posto che qualsiasi valutazione a riguardo non potrebbe condurre a una riforma della sentenza nel senso prospettato nelle conclusioni degli appellanti. Non hanno migliore destino le censure articolate dalla difesa nel 3° Pt_1 motivo e nel 4° motivo della difesa . CP_2
pagina 10 di 15 Con tali doglianze, gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accertato la sussistenza del requisito dell'eventus damni (paragrafo 4) e ha escluso l'utilizzabilità dei documenti prodotti dalla SI.ra con CP_2 nota non autorizzata del 20.11.23 (paragrafo 6). In ordine al tema del presupposto oggettivo il Tribunale, dopo avere operato copiosi richiami alla consolidata giurisprudenza di legittimità in base alla quale rileva, ai fini del requisito oggettivo dell'actio pauliana, anche la semplice variazione qualitativa e quantitativa del patrimonio del debitore che renda più difficoltoso per il creditore il soddisfacimento del proprio credito, ha osservato che:
<<in altri termini il pericolo prodotto dall di compravendita immobiliare rappresentato>
dalla pressoché certa infruttuosità delle azioni esecutive che verranno promosse nei confronti del debitore, a fronte di un debito di oltre tre milioni di euro verso il fallimento, in quanto: (i) il SInor non risulta proprietario di altri beni immobili al di fuori di quell'oggetto Pt_1 dell'odierna revocatoria;
(ii) il tentato pignoramento presso terzi ad opera del fallimento è risultato completamente infruttuoso (cfr le n.10 dichiarazioni negative rilasciate dai terzi, doc 25 del fallimento attore, ad aprile-maggio 2022 ); (iii) non costano altri beni mobili/ immobili o redditi di su cui sia possibile avviare in Italia un'esecuzione per il recupero Pt_1 forzoso delle somme liquidate con la sentenza>>. Quanto invece ai documenti prodotti dalla SI.ra a preclusioni CP_2 maturate, il Tribunale, oltre a rilevarne la tardività, li ha reputati nel merito ininfluenti alla luce dei surriferiti principi giurisprudenziali. Si tratta di considerazioni pienamente condivise dalla Corte. Indipendentemente dalla questione relativa all'ammissibilità o meno delle produzioni documentali effettuate dalla SI.ra a preclusioni maturate, CP_2 il contenuto dei suddetti documenti non porta ad escludere la sussistenza del requisito dell'eventus damni. Entrambi i gravami incentrano buona parte delle difese nell'illustrare le ragioni per cui la produzione documentale avrebbe dovuto essere ammessa. Non confutano tuttavia specificamente le motivazioni con cui il Tribunale conclude per la completa irrilevanza probatoria dei suddetti documenti, profilo dunque che assorbe la questione processuale dell'ammissibilità degli stessi. A detta degli appellanti dai nuovi documenti, relativi agli atti dei procedimenti penali a carico del SI. , emergerebbe che: (a) vari beni, tra cui il capannone Pt_1 di proprietà di e i rapporti bancari svizzeri, sono stati oggetto di CP_1 confisca penale;
(b) il , insinuatosi al passivo, è stato ammesso a CP_1
pagina 11 di 15 concorrere in via privilegiata ai proventi della vendita sia dell'immobile di nonché all'assegnazione degli altri beni confiscati diversi dal capannone;
Per_1
(c) grazie alla vendita dell'immobile e all'acquisizione dei rapporti bancari il vedrebbe integralmente soddisfatto il proprio credito. CP_1
La circostanza sub (c) è tuttavia totalmente indimostrata, dovendo ribadirsi che la giurisprudenza di legittimità è granitica nel ritenere che “è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. Cass. n. 5113/2024) e che, occorre evidentemente ribadirlo, per integrare l'elemento oggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. è sufficiente che l'atto dispositivo abbia comportato una modifica qualitativa o quantitativa del patrimonio del debitore, essendo a tal fine richiesto esclusivamente il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito (cfr. ex multis Cass. n. 15866/2022). Pare a questo punto difficile sostenere che l'alienazione da parte del SI. Pt_1 del proprio immobile – sul quale il Fallimento appellato aveva invano tentato di avviare un pignoramento – alla moglie non abbia reso più difficoltoso per il creditore il possibile soddisfacimento del proprio credito. Le garanzie di recuperare il proprio credito da parte del tramite le insinuazioni sono CP_1 quasi nulle o quanto meno ipotetiche, come ampiamente dimostrato dalla circostanza che ad oggi, benché le insinuazioni risalgano agli anni 2018-2020, non vi è prova di una neppur minima soddisfazione da parte del . CP_1
Occorre inoltre considerare che il non è l'unico creditore privilegiato, CP_1 essendo stato ammesso al privilegio anche l'originario creditore ipotecario (doc. 35 ), circostanza su cui i gravami omettono di prendere specifica CP_1 posizione, benché sia stata correttamente valorizzata dal Tribunale che ha osservato
<< Solo se il capannone di , già appartenente al (e non a a cui non Per_1 CP_1 Pt_1
è mai appartenuto), verrà venduto dal il ricavato andrà destinato in via privilegiata CP_4 ipotecaria ad una banca ammessa al passivo, come precisato dalla procedura attrice (vedi doc. 35 parte attrice: provvedimento di ammissione della Corte d'Appello di Milano), sino all'intero soddisfo dell'importo di euro 2,3 milioni, così che al rimarrà, in caso, la CP_1 possibilità di partecipare alla ripartizione solo dell'eventuale importo residuo e verosimilmente incapiente;
tale importo, in ogni caso, non andrà a diminuire il credito risarcitorio verso Pt_1 ma indennizzerà la procedura della “perdita” economica dell'immobile che era nel patrimonio sociale, non consentendo oltre alla presente revocatoria una indebita duplicazione di iniziative
pagina 12 di 15 recuperatorie o una locupletazione della procedura fallimentare, con conseguente conferma quindi dell'eventus damni e della fondatezza della domanda attorea ex art. 2901 c.c.>>. Che il possa vedere soddisfatto il proprio credito grazie alle iniziative CP_1 intraprese sui beni confiscati è dunque meramente aleatorio, con la conseguenza che, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, non può in alcun modo affermarsi che la documentazione prodotta in atti dalla SI.ra denoti CP_2
l'assenza di pregiudizio della cessione immobiliare alle ragioni creditorie del
. CP_1
La permanenza del pregiudizio è peraltro implicitamente riconosciuta dalla stessa SI.ra laddove riconosce che, a seguito della vendita CP_2 dell'immobile e del riparto dei rapporti bancari confiscati, residuerebbe un credito del non soddisfatto per “euro 1.152.918,64 (oneri finanziari CP_1 conseguenti al ritardato fallimento), per la quale il fallimento beneficia di condanna in solido di
con e rispetto ai quali non è Pt_1 Controparte_5 Controparte_6 CP_7 dato sapere quali attività recuperatoria abbia posto in essere il fallimento” (pag.12 atto di appello), benché la sentenza impugnata abbia correttamente evidenziato che
< non assume alcuna rilevanza concreta per l'esclusione del pregiudizio la circostanza per cui
veniva (in parte) condannato in via solidale con i membri del collegio sindacale della Pt_1
Società né rileva l'eventuale capienza dei loro patrimoni o redditi per il recupero del credito da parte del fallimento. Infatti, secondo Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33391 del 11/11/2022, conforme a Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 8315 del 31/03/2017, “Qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore, ricorrendone i presupposti, di promuovere l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento>>. Non hanno destino migliore le ultime censure che gli appellanti rivolgono alle argomentazioni che la sentenza riserva al tema dell'elemento soggettivo (paragrafo 5 della sentenza). Il primo giudice ha ricavato la consapevolezza in capo al debitore del carattere pregiudizievole dell'atto (i) dalla sua pregressa conoscenza di essere debitore nei confronti del Fallimento di un'ingente somma;
(ii) dalla propria incapacità economica ad onorare tale debito stante l'incapienza dei conti correnti, dimostrata dalle dichiarazioni negative rese ai sensi dell'art. 547 c.p.c. dalle banche pressoché coeve all'atto dispositivo;
(iii) dall'avere ricevuto, nel periodo di compimento dell'atto dispositivo, la notifica di un atto di precetto, di un atto di precetto in rinnovazione e di un atto di pignoramento immobiliare, la cui pagina 13 di 15 notifica, stante il rifiuto in data 21.04.2022 di ricevere l'atto da parte del collaboratore domestico degli appellanti, si perfezionava ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. Gli appellanti lamentano che il primo giudice non avrebbe tenuto in debita considerazione l'inerzia del , il quale avrebbe oltremodo tardato a CP_1 porre in esecuzione il proprio credito tenendo peraltro un comportamento
“imprevedibile” e, per converso, avrebbe attribuito un falso valore indiziario alla tentata notifica dell'atto giudiziario eseguita il 21.04.2022, del cui contenuto il SI. non poteva essere a conoscenza. Pt_1
Si tratta all'evidenza di censure che non colgono nel segno. Il tempo trascorso tra l'accertamento del credito e i tentativi posti in essere dal creditore per riceverne una soddisfazione coattiva sono completamente ininfluenti, non potendo desumersi da un'eventuale inerzia del creditore alcuna implicita rinuncia al proprio diritto di credito. Rimane pertanto il dato incontestato della consapevolezza in capo al SI. di essere debitore nei Pt_1 confronti del Fallimento a titolo risarcitorio dell'importo di euro 3.210.918,64 a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 9872/2019, nonché il carattere altamente indiziario della immediatamente preceduto la stipula dell'atto...>> che il primo giudice ha ben colto. Il SI. , ben conscio della sua gravosa esposizione debitoria nei confronti Pt_1 del Fallimento e della mancanza di mezzi patrimoniali per farvi fronte, dopo che il proprio domestico si rifiutava di ricevere l'atto di pignoramento dell'unico immobile di proprietà dell'appellante, a distanza di soli sette giorni, trasferiva la proprietà di detto bene alla moglie senza tuttavia privarsene completamente avendo manutenuto per sé il diritto di abitazione. Considerato dunque che il debitore era quanto meno a conoscenza di essere destinatario di un Pt_1 procedimento di notifica di un atto giudiziario, la simultanea dismissione del proprio unico cespite immobiliare è condotta inequivocabilmente diretta a sottrarre il solo bene aggredibile all'iniziativa del creditore. Quanto al coinvolgimento soggettivo della SI.ra il Tribunale si è CP_2 limitato a fare applicazione dei principi giurisprudenziali (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019) che legittimano il ricorso al ragionamento presuntivo. Premesso che ai fini della partecipatio fraudis del terzo è sufficiente la mera consapevolezza in capo a quest'ultimo di arrecare un pregiudizio al creditore, la comunanza di vita esistente tra i due appellanti, dimostrata da un duraturo e attuale vincolo matrimoniale, rende estremamente inverosimile che la pagina 14 di 15 SI.ra non fosse a conoscenza della situazione debitoria del marito e CP_2 della sua incapacità a farvi fronte con il patrimonio residuo. La sentenza merita dunque conferma.
*** Le spese del presente grado di giudizio seguono il principio di soccombenza e si liquidano ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e del valore della causa, (scaglione 2.000.001/4.000.000, in base al credito vantato: Cass. 10089/14 – senza riconoscimento di emolumenti per la non svolta attività istruttoria).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sugli appelli proposti da Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di
[...] Controparte_2
Milano n. 4659/2024 pubblicata il 02.05.2024, così provvede:
1) rigetta entrambe le impugnazioni e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza del Tribunale di Milano n. 4659/2024 pubblicata il 02.05.2024;
2) condanna e Parte_1 Controparte_2 in solido tra loro a rifondere le spese processuali del presente grado di giudizio in favore di Controparte_1
liquidate in € 30.000,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e
[...] rimborso forfettario spese generali al 15%; 3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di e Parte_1 Controparte_2 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso da questa Corte in Milano, nella camera di conSIlio del 5 febbraio 2025
La ConSIliera relatrice Francesca Vullo La Presidente Margherita Monte
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Margherita Monte Presidente dott.ssa Anna Mantovani ConSIliera dott.ssa Francesca Vullo ConSIliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Parisi (C.F. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Podgora n. 12/A;
APPELLANTE PRINCIPALE NEL PROCEDIMENTO RG 1656/2024
CONTRO
pagina 1 di 15 (C.F. e Controparte_1
P.IVA , rappresentato e difeso dall'avv. PierDanilo Beltrami (C.F. P.IVA_1
), dall'avv. Riccardo Spina (C.F. ) C.F._3 C.F._4
e dall'avv. Giulia Tanzini (C.F. ) ed elettivamente C.F._5 domiciliata presso lo studio del primo in Milano, Via Michele Barozzi APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. Controparte_2 C.F._6
), rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Volonterio (C.F.
[...] [...]
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo C.F._7 in Modena, Via Farini n. 4; APPELLANTE PRINCIPALE NEL PROCEDIMENTO RG 1690/2024
CONTRO
(C.F. e Controparte_1
P.IVA , rappresentato e difeso dall'avv. PierDanilo Beltrami (C.F. P.IVA_1
), dall'avv. Riccardo Spina (C.F. ) C.F._3 C.F._4
e dall'avv. Giulia Tanzini (C.F. ) ed elettivamente C.F._5 domiciliata presso lo studio del primo in Milano, Via Michele Barozzi APPELLATA
Avente ad oggetto: Azione revocatoria orinaria ex art. 2901 c.c. Sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza respinta, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Seconda Civile, n. 4659/2024 del 2.5.2024 e notificata a mezzo PEC in data 3.5.2024, così giudicare:
- rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
- occorrendo, in via istruttoria: ammettere prova testimoniale della SInora Tes_1
Via Catalani 45, Settimo Milanese (MI) sul seguente capitolo di prova:
[...]
“Vero che in occasione di un pranzo domenicale nell'autunno/inverno del 2021 assistevo a una discussione tra la SInora e il SInor nel corso della quale lei diceva al CP_2 Pt_1
pagina 2 di 15 marito che era venuto il momento di trovare il modo di pagarle il credito che lei aveva nei suoi confronti”; e la prova testimoniale dell'Avv. del Foro di Milano sul seguente capitolo: Testimone_2
“Vero che solo alle fine del mese di luglio 2023 ho potuto accedere, nell'interesse e su delega di
, al fascicolo penale dal quale ho estratto i documenti che mi si rammostrano Parte_1 con le lettere da D ad H”;
- sempre occorrendo, disporre CTU volta alla determinazione del valore della nuda proprietà dell'immobile di cui è causa;
- in ogni caso, con vittoria di competenze e oneri di causa anche per il precedente grado di giudizio”.
Per Controparte_1
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria e/o diversa domanda, istanza, anche istruttoria, e/o deduzione, previe le più opportune declaratorie, nel merito, in via principale: respingere, in quanto infondati, gli appelli promossi dal SI. e Parte_1 dalla SI.ra avverso la Sentenza, per tutte le ragioni in Controparte_2 fatto e in diritto esposte in atti, confermando così la Sentenza;
in denegato subordine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c.: accertare e dichiarare, con ogni conseguente statuizione, la simulazione ex art. 1415 e ss. c.c., per i titoli e le ragioni in atti, e, quindi, dichiarare l'inefficacia, nei confronti e in favore del
dell'atto di compravendita del 28 aprile 2022 ai Controparte_1 rogiti del dott. (repertorio n. 395, raccolta n. 286), trascritto presso Parte_2 la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano il 6 maggio 2022, con nota n. reg. gen. 35171 e reg. part. 24423, con cui il SI. ha trasferito alla SI.ra Parte_1 la piena proprietà, gravata dal diritto di abitazione in Controparte_2 favore dello stesso SI. , in relazione al seguente bene immobile: Parte_1 appartamento identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Milano con il foglio 473, particella 399, subalterno 807 (ex particella 399, subalterno 707 – già subb. 706 e 705), piano S1 – T1, zona censuaria 2, categoria A/7, classe 3, vani 14, superficie catastale totale, incluse aree scoperte, 519 m², rendita catastale Euro 4.157,48; primo box autorimessa, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Milano con il foglio 473, particella 399, subalterno 808, piano T, zona censuaria3, categoria C/6, classe 5, superficie catastale totale 12 m², rendita catastale Euro 86,76;
pagina 3 di 15 secondo box autorimessa, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Milano con il foglio 473, particella 399, subalterno 809, piano T, zona censuaria3, categoria C/6, classe 5, superficie catastale totale 12 m², rendita catastale Euro 86,76; annessa area pertinenziale circostante, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Milano con il foglio 473, particella 686, subalterno 1 (ex particella 399), generata dal sub. 707 per divisione, consistenza 585 m² (area urbana); in ogni caso: in via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie riproposte dal SI. e Parte_1 dalla SI.ra Controparte_2 ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento, con ampio esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo;
condannare il SI. e la SI.ra Parte_1 Controparte_2
a rifondere a favore del le spese, i diritti e gli Controparte_1 onorari relativi al giudizio di primo grado e al presente giudizio di appello, oltre IVA e CPA come per legge”.
Per : CP_2 Controparte_2
“Ogni contraria domanda, eccezione, deduzione disattesa e reietta, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza del Tribunale di Milano – Seconda Sezione Civile (Giudice Unico dott. Pipicelli) n. 4659/2024 del 2.5.2024 resa nel giudizio civile n. 30513 RG 2024, accertare e dichiarare la non assoggettabilità a revocatoria dell'atto 28 aprile 2022 rep. 395/286 di notaio di Treviglio e, comunque, per l'effetto rigettare Parte_2 le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti in atti. Con vittoria di spese, anche generali 15%, compensi, CAP e IVA del grado d'appello e di primo grado”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
Il (di seguito Controparte_1 solamente “ ”) convenne in giudizio e la CP_1 Parte_1 di lui coniuge chiedendo al Tribunale di Controparte_2
Milano di dichiarare l'inefficacia nei propri confronti ex art. 2901 c.c., o in subordine la simulazione ex art 1415 c.c., dell'atto di cessione del 28.04.2022, pagina 4 di 15 con il quale il SI. aveva trasferito alla moglie la nuda proprietà del Pt_1 proprio immobile sito in Milano, via M. Fusetti 16, mantenendo su di esso il diritto di abitazione vitalizio. A sostegno delle proprie domande, il Fallimento espose:
- che in data 30.10.2019 il SI. (in qualità di ex amministratore della Pt_1 società in bonis era stato Controparte_1 condannato al pagamento, in favore del , della somma di euro CP_1
3.210.918,64 (di cui euro 1.152.918,64 in solido con gli ex sindaci della stessa, oltre alla rivalutazione monetaria, interessi e spese di lite) per la violazione dei propri doveri gestori;
- che erano state intraprese diverse iniziative recuperatorie di tale credito nei confronti del SI. , tramite la notifica in data 5.10.2021 di un primo atto Pt_1 di precetto, di un successivo atto di precetto in rinnovazione il 21.01.2022 e di un atto di pignoramento immobiliare (la cui notifica era stata eseguita nelle forme dell'art. 140 c.p.c. stante il rifiuto del collaboratore domestico di Pt_1 di ricevere copia dell'atto);
- che aveva altresì vanamente tentato il recupero del credito tramite la procedura di pignoramento presso terzi;
- che in data 28.04.2022, nelle more del perfezionamento della notifica dell'atto di pignoramento immobiliare, il SI. aveva alienato alla propria moglie Pt_1 convivente la sua unica proprietà Controparte_2 immobiliare, al dichiarato fine di estinguere un suo debito pari all'importo di euro 967.000,00; Dedusse, quindi, la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. con riferimento all'atto di compravendita oggetto di causa e, nello specifico:
- che l'azione era stata promossa a tutela di un credito certo, liquido ed eSIibile nei confronti del SI. ; Pt_1
- che la vendita in esame arrecava un grave pregiudizio alle proprie ragioni creditorie ed era priva di alcuna causa giustificatrice;
- che sia il SI. che la SI.ra erano pienamente a conoscenza di Pt_1 CP_2 tale pregiudizio;
- che risultava singolare la tempistica dell'operazione con la quale la SI.ra si era accollata il debito del marito divenendo a propria volta CP_2 creditrice del SI. . Pt_1
Si costituirono entrambi i convenuti chiedendo il rigetto integrale delle domande attoree. Eccepirono, oltre all'assenza di prove in ordine ai presupposti di cui pagina 5 di 15 all'art. 2901 c.c., la configurabilità di una delle ipotesi di esenzione da revocatoria previste dall'art. 2901, co. 3, c.c., trattandosi di un atto dispositivo posto in essere in adempimento di un debito scaduto. Disposto il mutamento del rito, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4659/2024 del 2.05.2024 accolse la domanda attorea, dichiarando l'inefficacia della compravendita oggetto di causa nei confronti del . CP_1
In particolare, il Tribunale rilevò:
- l'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2901, co. 3, c.c. non potendo ritenersi il debito scaduto, mancando un atto di formale messa in mora del debitore e non versandosi in una delle ipotesi di mora ex re;
- che in ogni caso l'adempimento di un debito scaduto mediante datio in solutum costituiva un atto anomalo e, come tale, non rientrava nell'ambito di cui all'art. 2903, co. 3, c.c.;
- la qualità di creditore in capo al;
CP_1
- la sussistenza dell'eventus damni, non avendo il debitore dimostrato la capienza del suo patrimonio residuo a soddisfare le ragioni creditorie del;
CP_1
- la sussistenza dell'elemento soggettivo della scientia damni in capo al debitore anche nelle forme dell'animus nocendi essendo la compravendita in Pt_1 esame avvenuta nell'ambito familiare, in assenza di spossessamento e avendo la stessa ad oggetto l'intero patrimonio di;
Pt_1
- la sussistenza dell'elemento soggettivo anche in capo alla SI.ra ; CP_2
- l'inammissibilità della produzione documentale operata a preclusioni istruttorie maturate dalla difesa della SI.ra . CP_2
Avverso tale sentenza hanno proposto gravame separatamente sia il SI. Pt_1 che la SI.ra . CP_2
Il si è costituito ritualmente in entrambi i giudizi. CP_1
Disposta la riunione dei due procedimenti, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 30.01.2025, per essere collegialmente discussa e decisa nella camera di conSIlio del 05.02.2025.
***
L'appello di Parte_1
I primi due motivi di impugnazione sono volti a censurare le argomentazioni con le quali il primo giudice ha ritenuto non configurabile l'esenzione da revocatoria prevista al terzo comma dell'art. 2901 c.c.. In particolare:
pagina 6 di 15 1°. Si lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente sussunto la fattispecie nell'ambito di cui all'art. 66 L.F. (anziché in quella dell'art. 2903 co. 3 c.c.) così ritenendo che il pagamento oggetto di causa, in quanto mezzo anomalo, fosse assoggettabile a revocatoria. Non trattandosi di un pagamento effettuato dal fallito in bonis, la giurisprudenza citata dal Tribunale volta a garantire la par condicio creditorum, non sarebbe applicabile. L'appellante sottolinea inoltre di aver provveduto ad adempiere a un debito certo, liquido ed eSIibile attraverso l'unico mezzo patrimoniale a sua disposizione e con un'operazione equilibrata dal punto di vista economico;
2°. Il Tribunale avrebbe erroneamente considerato non scaduto il credito vantato dalla SI.ra benché quest'ultima, surrogandosi nella posizione CP_2 creditoria della banca, era di riflesso divenuta titolare di un credito ipotecario pienamente eSIibile che, dunque, non necessitava di formali atti di messa in mora;
3°. Viene impugnata la decisione laddove afferma la presenza dell'eventus damni, nonostante fosse stato ampiamente dimostrato che il godeva di CP_1 consistenti e concrete garanzie patrimoniali per la soddisfazione del proprio credito. Il primo giudice avrebbe dovuto procedere all'esame della documentazione prodotta dalla SI.ra attestante l'assoluta capienza CP_2 del patrimonio residuo dell'appellante, in luogo di dichiararne l'inammissibilità per tardività. In particolare l'appellante invoca la disamina:
-del documento H a confutazione dell'assunto che la documentazione prodotta dalla SI.ra , essendo relativa al procedimento penale nei confronti del CP_2 SI. , era conosciuta o quanto meno conoscibile dal debitore e terzo, Pt_1 comprovando tale documento che solo “nell'agosto 2023 si è avuto accesso al fascicolo penale delle misure di prevenzione”;
-dei documenti A, B, D, E ed F inerenti al provvedimento di confisca ex art. 322 ter, co. 1, c.p. a seguito della condanna al pagamento di una provvisionale di euro 5.000.000,00 nell'ambito del cui procedimento il , con istanza CP_1 del 26.09.2018, si era insinuato nel passivo del procedimento di confisca penale. L'appellante sottolinea che di tale insinuazione – la quale denoterebbe la possibile soddisfazione aliunde del – era potuto venire a conoscenza CP_1 solo successivamente, a seguito dell'accesso agli atti del procedimento esecutivo penale. Viene inoltre censurata l'affermazione del Tribunale in base alla quale il ricavato della vendita del capannone sarà destinato a soddisfare i creditori privilegiati, pagina 7 di 15 evidenziando l'esistenza di un ulteriore immobile a garanzia del creditore appellato 4°. La doglianza ha ad oggetto le argomentazioni in base alle quali il Tribunale ha accertato la sussistenza della scientia damni. L'appellante sostiene che, atteso il lasso di tempo trascorso tra la sentenza di condanna e i diversi tentativi di recupero del credito da parte del , questa, contrariamente a quanto CP_1 ritenuto dal primo giudice, debba escludersi.
L'appello di Controparte_2
1°. Con argomentazioni di analogo tenore a quelle svolte dall'altro appellante, la SI.ra lamenta l'erronea applicazione da parte del Tribunale alla CP_2 presente fattispecie di principi elaborati con riferimento all'azione revocatoria esperita dal fallimento nei confronti degli atti dispositivi del fallito normata all'art. 66 L.F.
2°. Nel secondo motivo, speculare a quello del SI. , si lamenta il rigetto Pt_1 dell'eccezione di esenzione dalla revocatoria di cui al comma 3 dell'art. 2901 c.c.. Viene sottolineato che la SI.ra , essendosi surrogata nella posizione CP_2 dell'originario creditore bancario, era divenuta titolare del medesimo credito che, all'epoca dei fatti, era ampiamente scaduto, tant'è che era stato già azionato in via esecutiva.
3°. Si contesta la revocabilità della datio in solutum, erroneamente considerata dal primo giudice quale mezzo anomalo di pagamento e si prospetta che, nel caso di specie, la vendita dell'immobile, rappresentando l'unico mezzo per adempiere all'obbligazione ed essendo stato in precedenza convenuto dalle parti, non poteva considerarsi pagamento anomalo.
4°. Viene censurata la decisione del Tribunale di considerare inutilizzabili, perché tardivi, i documenti prodotti a preclusioni maturate, benché fosse stata data ampia dimostrazione della mancata conoscenza degli stessi da parte del SI.
, se non a seguito della concessa visibilità, trattandosi di atti del Pt_1 procedimento penale e nonostante dagli stessi fosse emersa l'insinuazione al passivo per il credito in questione da parte del e, dunque, CP_1
l'insussistenza dell'eventus damni. 5°. Nell'ultimo motivo vengono confutate le argomentazioni con le quali il primo giudice ha concluso per la sussistenza dell'elemento soggettivo. Le semplici presunzioni menzionate nella sentenza, sarebbero sconfessate da alcune inconfutabili e obiettive circostanze, quali l'inerzia del nella CP_1
pagina 8 di 15 riscossione del proprio credito e il dato pacifico del credito vantato dalla SI.ra nei confronti del SI. . CP_2 Pt_1
*** L'opinione della Corte L'omogeneità delle doglianze formulate da e Parte_1 Controparte_2 ne consente la trattazione congiunta. Entrambi i gravami sono infondati e vanno pertanto rigettati per le ragioni che seguono. Quanto alle censure sollevate alle ampie e diffuse argomentazioni con le quali il primo giudice ha concluso per l'inapplicabilità dell'esenzione da revocatoria di cui all'art. 2903, co. 3, c.c. (motivi 1° e 2°, comuni ad entrambi gli appellanti, e 3°, limitatamente alla SI.ra , relativi ai paragrafi 2 e 3 della sentenza) CP_2 occorre sottolineare che il carattere anomalo del mezzo di pagamento non assume rilevanza esclusivamente nell'ambito dell'azione revocatoria fallimentare. La ratio sottesa alla revocabilità dei pagamenti c.d. anomali trova fondamento nell'eSIenza di impedire che il pagamento di un debito certo ed eSIibile avvenga tramite modi di estinzione che determino uno squilibrio patrimoniale non giustificato a pregiudizio degli altri creditori. Sebbene l'art. 2901, co. 3, c.c. si limiti ad affermare che “Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto”, senza quindi operare alcuna distinzione tra i metodi di estinzione, nel termine
“adempimento” la giurisprudenza di legittimità ricomprende esclusivamente gli
“atti dovuti”. Tale non può essere intesa la cessione di un bene immobile con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto. Di fatti, tale modalità di estinzione, presupponendo una scelta discrezionale comune al debitore e al creditore, di sostituire la prestazione originaria con una diversa, non integra gli estremi di un atto di adempimento in senso tecnico, rappresentando invece un atto discrezionale. Proprio la circostanza, ampiamente sottolineata nei due gravami, della successione a titolo particolare della SI.ra nell'originaria posizione creditoria della a seguito del CP_2 CP_3 pagamento con surrogazione, palesa l'anomalia del metodo di pagamento adottato a posteriori dai due appellanti per estinguere il debito. L'operazione economica in esame rientra pertanto a pieno titolo tra i negozi assoggettabili ad azione revocatoria. Il Tribunale si è pertanto limitato a fare applicazione dei granitici principi ancora di recente espressi dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.13227/2024 e in tal senso anche Cass. n. 1243/2024) secondo i quali è del tutto irrilevante che pagina 9 di 15 l'azione revocatoria ordinaria sia esperita al di fuori del contesto della revocatoria fallimentare. Del pari inconferenti risultano i richiami giurisprudenziali operati dalla SI.ra a sostegno della terza censura (pag. 8 atto di appello), laddove CP_2 lamenta che il primo giudice non avrebbe tenuto in debita considerazione che la vendita rappresentava l'unica modalità per il SI. di provvedere al Pt_1 pagamento del debito nei confronti della moglie. La giurisprudenza ivi menzionata (ex multis Cass. 2009/16756; 2009/11051) si riferisce al caso in cui l'atto dispositivo venga posto in essere allo scopo di conseguire la liquidità necessaria per provvedere all'ordinario adempimento di un debito scaduto, fattispecie dunque differente da quella in esame, in cui è l'atto dispositivo stesso a costituire il mezzo anomalo di pagamento del debito scaduto. In ogni caso, come correttamente sottolineato dal primo giudice
<<…non appare allegato né dimostrato dai convenuti che l'alienazione del rilevante compendio immobiliare oggetto di revocatoria - asseritamente eseguita per reperire la liquidità o corrente all'adempimento di un proprio debito - rappresentasse il solo mezzo obbligato per tale scopo, non ponendosi, in siffatta ipotesi, la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto>> Trovano dunque piena conferma le argomentazioni con le quali in sentenza si afferma la non operatività dell'esenzione prevista dal terzo comma dell'art. 2901 c.c. stante il carattere anomalo della datio in solutum. Il rigetto del 1° motivo di gravame sollevato da e del 1° e del 3° motivo Pt_1 articolati dalla SI.ra consente di ritenere assorbiti, in ossequio a un CP_2 imperativo di sintesi che deve necessariamente presiedere la stesura dei provvedimenti giurisdizionali, l'esame del 2° motivo comune a entrambe le impugnazioni. Accertato infatti che il trasferimento dell'immobile all'appellante non CP_2 rientra nell'ipotesi di esenzione di cui al comma 3 dell'art. 2901 c.c. (non rappresentando un atto di adempimento in senso tecnico), pare del tutto irrilevante approfondire la questione se il debito estinto con datio in solutum debba considerarsi scaduto o meno, affrontata dal Tribunale solo ai fini di completezza, posto che qualsiasi valutazione a riguardo non potrebbe condurre a una riforma della sentenza nel senso prospettato nelle conclusioni degli appellanti. Non hanno migliore destino le censure articolate dalla difesa nel 3° Pt_1 motivo e nel 4° motivo della difesa . CP_2
pagina 10 di 15 Con tali doglianze, gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accertato la sussistenza del requisito dell'eventus damni (paragrafo 4) e ha escluso l'utilizzabilità dei documenti prodotti dalla SI.ra con CP_2 nota non autorizzata del 20.11.23 (paragrafo 6). In ordine al tema del presupposto oggettivo il Tribunale, dopo avere operato copiosi richiami alla consolidata giurisprudenza di legittimità in base alla quale rileva, ai fini del requisito oggettivo dell'actio pauliana, anche la semplice variazione qualitativa e quantitativa del patrimonio del debitore che renda più difficoltoso per il creditore il soddisfacimento del proprio credito, ha osservato che:
<<in altri termini il pericolo prodotto dall di compravendita immobiliare rappresentato>
dalla pressoché certa infruttuosità delle azioni esecutive che verranno promosse nei confronti del debitore, a fronte di un debito di oltre tre milioni di euro verso il fallimento, in quanto: (i) il SInor non risulta proprietario di altri beni immobili al di fuori di quell'oggetto Pt_1 dell'odierna revocatoria;
(ii) il tentato pignoramento presso terzi ad opera del fallimento è risultato completamente infruttuoso (cfr le n.10 dichiarazioni negative rilasciate dai terzi, doc 25 del fallimento attore, ad aprile-maggio 2022 ); (iii) non costano altri beni mobili/ immobili o redditi di su cui sia possibile avviare in Italia un'esecuzione per il recupero Pt_1 forzoso delle somme liquidate con la sentenza>>. Quanto invece ai documenti prodotti dalla SI.ra a preclusioni CP_2 maturate, il Tribunale, oltre a rilevarne la tardività, li ha reputati nel merito ininfluenti alla luce dei surriferiti principi giurisprudenziali. Si tratta di considerazioni pienamente condivise dalla Corte. Indipendentemente dalla questione relativa all'ammissibilità o meno delle produzioni documentali effettuate dalla SI.ra a preclusioni maturate, CP_2 il contenuto dei suddetti documenti non porta ad escludere la sussistenza del requisito dell'eventus damni. Entrambi i gravami incentrano buona parte delle difese nell'illustrare le ragioni per cui la produzione documentale avrebbe dovuto essere ammessa. Non confutano tuttavia specificamente le motivazioni con cui il Tribunale conclude per la completa irrilevanza probatoria dei suddetti documenti, profilo dunque che assorbe la questione processuale dell'ammissibilità degli stessi. A detta degli appellanti dai nuovi documenti, relativi agli atti dei procedimenti penali a carico del SI. , emergerebbe che: (a) vari beni, tra cui il capannone Pt_1 di proprietà di e i rapporti bancari svizzeri, sono stati oggetto di CP_1 confisca penale;
(b) il , insinuatosi al passivo, è stato ammesso a CP_1
pagina 11 di 15 concorrere in via privilegiata ai proventi della vendita sia dell'immobile di nonché all'assegnazione degli altri beni confiscati diversi dal capannone;
Per_1
(c) grazie alla vendita dell'immobile e all'acquisizione dei rapporti bancari il vedrebbe integralmente soddisfatto il proprio credito. CP_1
La circostanza sub (c) è tuttavia totalmente indimostrata, dovendo ribadirsi che la giurisprudenza di legittimità è granitica nel ritenere che “è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. Cass. n. 5113/2024) e che, occorre evidentemente ribadirlo, per integrare l'elemento oggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. è sufficiente che l'atto dispositivo abbia comportato una modifica qualitativa o quantitativa del patrimonio del debitore, essendo a tal fine richiesto esclusivamente il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito (cfr. ex multis Cass. n. 15866/2022). Pare a questo punto difficile sostenere che l'alienazione da parte del SI. Pt_1 del proprio immobile – sul quale il Fallimento appellato aveva invano tentato di avviare un pignoramento – alla moglie non abbia reso più difficoltoso per il creditore il possibile soddisfacimento del proprio credito. Le garanzie di recuperare il proprio credito da parte del tramite le insinuazioni sono CP_1 quasi nulle o quanto meno ipotetiche, come ampiamente dimostrato dalla circostanza che ad oggi, benché le insinuazioni risalgano agli anni 2018-2020, non vi è prova di una neppur minima soddisfazione da parte del . CP_1
Occorre inoltre considerare che il non è l'unico creditore privilegiato, CP_1 essendo stato ammesso al privilegio anche l'originario creditore ipotecario (doc. 35 ), circostanza su cui i gravami omettono di prendere specifica CP_1 posizione, benché sia stata correttamente valorizzata dal Tribunale che ha osservato
<< Solo se il capannone di , già appartenente al (e non a a cui non Per_1 CP_1 Pt_1
è mai appartenuto), verrà venduto dal il ricavato andrà destinato in via privilegiata CP_4 ipotecaria ad una banca ammessa al passivo, come precisato dalla procedura attrice (vedi doc. 35 parte attrice: provvedimento di ammissione della Corte d'Appello di Milano), sino all'intero soddisfo dell'importo di euro 2,3 milioni, così che al rimarrà, in caso, la CP_1 possibilità di partecipare alla ripartizione solo dell'eventuale importo residuo e verosimilmente incapiente;
tale importo, in ogni caso, non andrà a diminuire il credito risarcitorio verso Pt_1 ma indennizzerà la procedura della “perdita” economica dell'immobile che era nel patrimonio sociale, non consentendo oltre alla presente revocatoria una indebita duplicazione di iniziative
pagina 12 di 15 recuperatorie o una locupletazione della procedura fallimentare, con conseguente conferma quindi dell'eventus damni e della fondatezza della domanda attorea ex art. 2901 c.c.>>. Che il possa vedere soddisfatto il proprio credito grazie alle iniziative CP_1 intraprese sui beni confiscati è dunque meramente aleatorio, con la conseguenza che, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, non può in alcun modo affermarsi che la documentazione prodotta in atti dalla SI.ra denoti CP_2
l'assenza di pregiudizio della cessione immobiliare alle ragioni creditorie del
. CP_1
La permanenza del pregiudizio è peraltro implicitamente riconosciuta dalla stessa SI.ra laddove riconosce che, a seguito della vendita CP_2 dell'immobile e del riparto dei rapporti bancari confiscati, residuerebbe un credito del non soddisfatto per “euro 1.152.918,64 (oneri finanziari CP_1 conseguenti al ritardato fallimento), per la quale il fallimento beneficia di condanna in solido di
con e rispetto ai quali non è Pt_1 Controparte_5 Controparte_6 CP_7 dato sapere quali attività recuperatoria abbia posto in essere il fallimento” (pag.12 atto di appello), benché la sentenza impugnata abbia correttamente evidenziato che
< non assume alcuna rilevanza concreta per l'esclusione del pregiudizio la circostanza per cui
veniva (in parte) condannato in via solidale con i membri del collegio sindacale della Pt_1
Società né rileva l'eventuale capienza dei loro patrimoni o redditi per il recupero del credito da parte del fallimento. Infatti, secondo Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33391 del 11/11/2022, conforme a Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 8315 del 31/03/2017, “Qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore, ricorrendone i presupposti, di promuovere l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento>>. Non hanno destino migliore le ultime censure che gli appellanti rivolgono alle argomentazioni che la sentenza riserva al tema dell'elemento soggettivo (paragrafo 5 della sentenza). Il primo giudice ha ricavato la consapevolezza in capo al debitore del carattere pregiudizievole dell'atto (i) dalla sua pregressa conoscenza di essere debitore nei confronti del Fallimento di un'ingente somma;
(ii) dalla propria incapacità economica ad onorare tale debito stante l'incapienza dei conti correnti, dimostrata dalle dichiarazioni negative rese ai sensi dell'art. 547 c.p.c. dalle banche pressoché coeve all'atto dispositivo;
(iii) dall'avere ricevuto, nel periodo di compimento dell'atto dispositivo, la notifica di un atto di precetto, di un atto di precetto in rinnovazione e di un atto di pignoramento immobiliare, la cui pagina 13 di 15 notifica, stante il rifiuto in data 21.04.2022 di ricevere l'atto da parte del collaboratore domestico degli appellanti, si perfezionava ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. Gli appellanti lamentano che il primo giudice non avrebbe tenuto in debita considerazione l'inerzia del , il quale avrebbe oltremodo tardato a CP_1 porre in esecuzione il proprio credito tenendo peraltro un comportamento
“imprevedibile” e, per converso, avrebbe attribuito un falso valore indiziario alla tentata notifica dell'atto giudiziario eseguita il 21.04.2022, del cui contenuto il SI. non poteva essere a conoscenza. Pt_1
Si tratta all'evidenza di censure che non colgono nel segno. Il tempo trascorso tra l'accertamento del credito e i tentativi posti in essere dal creditore per riceverne una soddisfazione coattiva sono completamente ininfluenti, non potendo desumersi da un'eventuale inerzia del creditore alcuna implicita rinuncia al proprio diritto di credito. Rimane pertanto il dato incontestato della consapevolezza in capo al SI. di essere debitore nei Pt_1 confronti del Fallimento a titolo risarcitorio dell'importo di euro 3.210.918,64 a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 9872/2019, nonché il carattere altamente indiziario della immediatamente preceduto la stipula dell'atto...>> che il primo giudice ha ben colto. Il SI. , ben conscio della sua gravosa esposizione debitoria nei confronti Pt_1 del Fallimento e della mancanza di mezzi patrimoniali per farvi fronte, dopo che il proprio domestico si rifiutava di ricevere l'atto di pignoramento dell'unico immobile di proprietà dell'appellante, a distanza di soli sette giorni, trasferiva la proprietà di detto bene alla moglie senza tuttavia privarsene completamente avendo manutenuto per sé il diritto di abitazione. Considerato dunque che il debitore era quanto meno a conoscenza di essere destinatario di un Pt_1 procedimento di notifica di un atto giudiziario, la simultanea dismissione del proprio unico cespite immobiliare è condotta inequivocabilmente diretta a sottrarre il solo bene aggredibile all'iniziativa del creditore. Quanto al coinvolgimento soggettivo della SI.ra il Tribunale si è CP_2 limitato a fare applicazione dei principi giurisprudenziali (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019) che legittimano il ricorso al ragionamento presuntivo. Premesso che ai fini della partecipatio fraudis del terzo è sufficiente la mera consapevolezza in capo a quest'ultimo di arrecare un pregiudizio al creditore, la comunanza di vita esistente tra i due appellanti, dimostrata da un duraturo e attuale vincolo matrimoniale, rende estremamente inverosimile che la pagina 14 di 15 SI.ra non fosse a conoscenza della situazione debitoria del marito e CP_2 della sua incapacità a farvi fronte con il patrimonio residuo. La sentenza merita dunque conferma.
*** Le spese del presente grado di giudizio seguono il principio di soccombenza e si liquidano ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e del valore della causa, (scaglione 2.000.001/4.000.000, in base al credito vantato: Cass. 10089/14 – senza riconoscimento di emolumenti per la non svolta attività istruttoria).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sugli appelli proposti da Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di
[...] Controparte_2
Milano n. 4659/2024 pubblicata il 02.05.2024, così provvede:
1) rigetta entrambe le impugnazioni e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza del Tribunale di Milano n. 4659/2024 pubblicata il 02.05.2024;
2) condanna e Parte_1 Controparte_2 in solido tra loro a rifondere le spese processuali del presente grado di giudizio in favore di Controparte_1
liquidate in € 30.000,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e
[...] rimborso forfettario spese generali al 15%; 3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di e Parte_1 Controparte_2 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso da questa Corte in Milano, nella camera di conSIlio del 5 febbraio 2025
La ConSIliera relatrice Francesca Vullo La Presidente Margherita Monte
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