Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/02/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Onofrio Maria Laudadio Consigliere
3) Alfonso Pinto Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1247/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il giorno 08/11/1955, c.f.: Parte_1 C.F._1
nato a [...] il giorno 25/07/1958, c.f.: ; Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Gennaro;
appellanti
CONTRO
, con sede in Roma, c.f.: ; Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Grazia Erbicella;
, con sede in Palermo, c.f.: Controparte_2 P.IVA_2
non costituita in giudizio;
appellati
In fatto e in diritto
1. e hanno proposto appello avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Palermo n. 2173/2022 con cui, all'esito del giudizio promosso da
[...]
nei confronti dei predetti e della , CP_3 Controparte_2
convenuta non costituita, era stata dichiarata l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti della società attrice, dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale del 29.4.2011,
Notaio di Palermo, rep. n. 15302, racc. n. 6651 relativo alla piena proprietà Per_1 dell'appartamento per civile abitazione, sito in Palermo, via A. Telesino, 18, piano 7° scala A, in catasto al fg. 48, part. 1113/18, e alla quota dominicale indivisa di 2/27 dell'appartamento per civile abitazione, sito in Palermo, viale Michelangelo n. 1823, 4° piano scala B, in catasto al fg. 38, part. 4535/24, con condanna dei convenuti, in solido, alle spese di lite.
Degli appellati si è costituita , subentrata a Controparte_1 [...]
che ha dedotto l'infondatezza del gravame. CP_3
Il giorno 15.11.2024 la causa è stata posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Gli appellanti gradatamente lamentano: a) l'omissione dell'esperimento della mediazione, condizione di procedibilità della domanda ai sensi del d.lgs. 28/2010; b) il difetto di legittimazione attiva dell'agente della riscossione, giacché non titolare dei crediti a cautela dei quali è stata proposta l'azione revocatoria;
c) la prescrizione di tali crediti, integranti il presupposto oggettivo di applicabilità dello strumento di cui all'art. 2901 c.c.; d) la carenza dell'elemento soggettivo della scientia damni in capo agli stipulanti, ignari dell'esposizione debitoria fino alla notificazione delle cartelle di pagamento nell'anno 2014; e) l'eccessività delle spese legali poste a carico dei soccombenti.
3. Tutti i motivi di impugnazione sono privi di fondamento.
3.1 Il primo perché l'azione revocatoria, non vertendo sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali, ma avendo solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità dell'atto stesso, non rientra fra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda consistente nel previo esperimento del procedimento di mediazione (Cass. 25855/2021).
Senza dire che, a mente dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza, e qualora, come nel caso specifico (v. comparsa di risposta dei convenuti in primo grado e verbale di 3
udienza del 14.10.2016), ciò non avvenga, sarebbe comunque preclusa in appello la possibilità di rilevarla (Cass. 32797/2019).
3.2 Il secondo perché, a norma dell'art. 49, co. 1, D.P.R. 602/1973 – contenente la disciplina generale della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo (v. art. 27 della legge
689/1981, art. 13 della legge 448/1998, art. 17 del d.lgs. 46/1999) – l'agente della riscossione
è legittimato a promuovere azioni cautelari e conservative nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore, tra le quali, certamente, l'azione revocatoria ordinaria (sulla finalità cautelare della quale, Cass. 5455/2003).
3.3 Il motivo di cui alla superiore lettera c) è del pari infondato perché, in mancanza di tempestiva opposizione alle cartelle di pagamento, notificate nell'anno 2014, la debenza degli importi pecuniari da esse recati è divenuta irretrattabile, ossia non più contestabile sulla base di fatti estintivi, tra cui la prescrizione dei crediti, verificatisi anteriormente ma non dedotti mediante opposizione. Quasi superfluo rilevare che nel breve tempo trascorso dalla notifica delle cartelle alla instaurazione, nell'anno 2016, del presente giudizio di revocazione (avente efficacia interruttiva della prescrizione: Cass. 16293/2016), non si è potuta compiere alcuna prescrizione estintiva.
3.4 Quanto al motivo di cui alla lettera d), la tesi degli appellanti, secondo cui nessuna conoscenza dell'esposizione debitoria e del conseguente eventus damni poteva esservi prima che le cartelle di pagamento fossero notificate, non è convincente, dovendo ragionevolmente presumersi, secondo l'id quod plerumque accidit e fino a prova contraria, che ogni debitore sia consapevole, o possa agevolmente esserlo, della sussistenza e dell'entità almeno approssimativa del proprio debito, specie se, come nella concreta fattispecie, cospicuo e di plurima e differente origine.
3.5 Anche l'ultimo motivo di gravame, inerente alla quantificazione delle spese di lite poste a carico dei soccombenti, è da respingere. La liquidazione operata dal primo giudice è infatti persino inferiore ai minimi parametrati al valore della causa che, nei giudizi di revocazione ex art. 2901 c.c., è dato dall'ammontare del credito minacciato dall'azione revocatoria (Cass. n.
3697/2020, 10089/2014). 4
4. Segue al rigetto integrale dell'impugnazione la condanna solidale degli appellanti alle spese di appello, che si liquidano in complessivi euro 7.120,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.
Nei riguardi della società non costituita si ravvisano le condizioni per lasciare le spese di lite definitivamente a carico della parte che le ha sostenute.
Sussistono, nei confronti degli appellanti, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia della , che dichiara;
Controparte_2 rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Palermo n. 2173/2022; condanna gli appellanti in solido, a rifondere ad le spese di Controparte_1
appello, che liquida in complessivi euro 7.120,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.; lascia le spese di lite relative al rapporto con la società contumace a carico degli appellanti che le hanno sostenute;
dà atto che sussistono, nei confronti degli appellanti, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1- quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Palermo il giorno 20 febbraio 2025
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo