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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/11/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N.614/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr.ssa Barbara BORTOT Presidente rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
Dr.ssa Silvia BURELLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 614/2022 promossa con appello depositato in data 2 agosto 2022
da appresentato dall' Avv. Valveri Giulia come da mandato allegato al ricorso in appello, Parte_1
con domicilio digitale PEC Email_1
-appellante-
contro
Controparte_1
, in persona del , rappresentato e difeso dagli avv.ti
[...] Controparte_2
ES UT e SQ AV, giuste procure generali alle liti, atto rep. n 100860, racc.
n. 23509, in data 3.6.2010 e rep. n. 99470, racc. n. 22703, in data 20.7.2009 Notaio Persona_1
di Venezia, con domicilio eletto presso l'ufficio in Venezia S. Croce n. 712 e domicilio digitale
PEC Email_2
Email_3 - appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 88/22 del Tribunale di Venezia– sezione Lavoro depositata in data 08 febbraio 2022- non notificata.
In punto: prestazione: indennità- rendita vitalizia o equivalente -altre ipotesi CP_1
Conclusioni per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, Consigliere istruttore designando, fissare l'udienza per la comparizione delle parti con gli avvisi ed ogni altro adempimento di rito, e per tutti i motivi esposti in narrativa al presente atto, presenti o in legittima contumacia per ivi così giudicare : nel merito, previa riforma della sentenza impugnata, accogliere il presente appello con ogni più idonea ed opportuna statuizione e conseguentemente: - accertare e dichiarare che la malattia insorta a carico del sig. (come in migliore descrizione in narrativa, Parte_1
documentazione medica e relazione peritale Dr. in atti), sia riconducibile a fattore Per_2
professionale ai sensi del T.U. – D.P.R. 1124/1965 e ss. mod. e legata ai rapporti di lavoro instaurati dal ricorrente dall'01.05.1990 ad oggi (o da quella diversa data che sarà accertata in corso di giudizio ), con residuata compromissione dello stato di salute;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del relativo danno da patologia in misura del 25 % e/o, anche sulla base dell'aggravamento come esposto al paragrafo 5 che precede, in quella diversa misura uguale o superiore al 16% che sarà accertata in corso di causa come di giustizia , e per l'effetto condannare
l' (c.f. / p.iva ) in persona del legale rappresentante pro tempore,”; CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
pagamento in favore del ricorrente di tutte le prestazioni, rendite, indennità e maggiorazioni di legge, ratei arretrati, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della domanda svolta in via amministrativa (20.07.2018, doc. 14 fascicolo 1° grado) alla data del pagamento e tenuto conto della maggiorazione per componenti familiari a carico come in narrativa;
- condannare l' (c.f. CP_1
/ p.iva in persona del legale rappresentante pro tempore , a rimborsare P.IVA_1 P.IVA_2
/ pagare al ricorrente le spese mediche documentate già subite per le cure pari ad € 2.777,25 (doc.
18 fascicolo 1° grado), oltre ad € 488,00 per perizia medico legale (doc. 19 fascicolo 1° grado) e così complessivi € 3.265,25, e/o anche sulla base dell'aggravamento come esposto al paragrafo 5 che precede (con spese ulteriori per € 1.422,99, doc. 8), in quella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa come di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese, spese generali 15% ex DM 55/14 e compenso professionale per il presente grado di giudizio, liquidato tenendo conto della maggiorazione prevista dal co. 1 bis, art. 4
D.M. 55/14 (come introdotto dal D.M. 37/18).
Conclusioni per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis:- nel merito: - respingere l'appello proposto perché inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto;
- per l'effetto, confermare in ogni sua statuizione l'impugnata sentenza;
- spese e compensi del giudizio come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 19.12.2022, propone appello avverso la sentenza n.88/2022 del Tribunale Parte_2
di Venezia, con cui è stato parzialmente accolto il ricorso ex art. 414 cpc, accertandosi l'esistenza di una malattia professionale (ernia discale L5 – S1) determinante un'invalidità pari al 10%, limitata solo al rachide lombare, e condannando l' a corrispondere la relativa prestazione con CP_1
decorrenza dalla domanda amministrativa.
1.1 Con il I motivo di appello, parte appellante rileva l'erroneità della sentenza di primo grado,
laddove ha ritenuto non dimostrato il nesso causale tra l'attività svolta e i disturbi al rachide cervicale e dorsale, anche alla luce dei riscontri testimoniali raccolti. Risulterebbe pertanto violato l'art. 115
cpc per omessa valutazione delle prove e/o erronea valutazione delle norme e dei fatti di causa.
1.2 In secondo luogo parte appellante contesta la sentenza laddove ha accolto acriticamente le conclusioni del CTU, disattendendo le osservazioni del CTP attoreo, focalizzate sui maggiori danni provocati dalle vibrazioni, e basandosi esclusivamente su una CTU errata e lacunosa, resa da un professionista privo della specializzazione afferente alla patologia lamentata dal ricorrente (II e III
motivo d'appello).
1.3 Parte appellante contesta ulteriormente l'erroneità della sentenza, nella parte in cui il primo
Giudice ha escluso, non pronunciandosi sul punto, il rimborso/pagamento delle spese mediche,
benché documentate, e non ha liquidato le spese per la perizia di parte. Rileva inoltre che, nella liquidazione delle spese di lite, non si è tenuto conto della maggiorazione prevista dal co.1 bis art. 4
DM 55/2014.
1.4 Infine, parte appellante deduce che, nelle more del giudizio e della presentazione dell'odierna impugnazione, il sig. ha subito un notevole peggioramento della propria condizione clinica Parte_2
come attestato da vari specialisti. Chiede pertanto la riapertura dell'istruttoria e il rinnovo della CTU.
2. Costituendosi in giudizio, l' contesta tutti i motivi d'appello, rilevando che gli aggravamenti CP_1
successivi alla sentenza siano esaminabili in sede di appello ma solo se eziologicamente ricollegabili all'ernia discale L5 – S1, già riconosciuta di origine professionale nell'impugnata sentenza.
3. A fronte della disponibilità dell' a sottoporre nuovamente a visita il lavoratore in relazione CP_1
agli aggravamenti rilevati, in corso di causa l' ha riconosciuto al sig. la percentuale CP_1 Parte_2
di invalidità del 18% per la patologia professionale della zona lombare.
La causa è stata discussa all'udienza del 6.11.2025 e decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è solo parzialmente fondato.
Con il I motivo di appello, parte appellante censura la sentenza di primo grado per non aver riconosciuto l'origine professionale della patologia al rachide cervicale e dorsale del sig. Parte_2
pur in presenza di dichiarazioni testimoniali attestanti lo svolgimento di mansioni di autotrasporto con vibrazioni a tutto il corpo e pur essendo nota l'ampia letteratura sul rischio da esposizione a vibrazioni (WBM). L'appellante sostiene che la circostanza, confermata dai testi, che il sig. Pt_2
effettuasse tragitti anche molto lunghi con mezzi “a volte” vetusti e l'esposizione a vibrazioni
[...]
a tutto il corpo siano elementi sufficienti per affermare la natura professionale anche della patologia al rachide cervicale e dorsale.
L'interpretazione di parte appellante non è minimamente convincente. La CTU espletata in primo grado e così il Giudice di prime cure hanno esposto esaurientemente il motivo per cui la patologia al rachide cervicale e dorsale non sia riconducibile, con la dovuta probabilità, all'attività di guida di automezzi, ancorché vetusti. Così si esprime la CTU. Il sig. presenta una patologia rachidea diffusa al rachide in toto e Pt_2
quindi al tratto cervicale, dorsale, lombosacrale. Tale patologia è sicuramente costituzionale, e quindi indipendente dal lavoro svolto. Tuttavia l'attività lavorativa ha influito negativamente … sul tratto lombosacrale ed in particolare a carico dei dischi intervertebrali L3-L4, L4-L5 ed L5-S1. Infatti, gli accertamenti clinici e strumentali prodotti documentano in modo esplicito e chiaro il progressivo aggravarsi delle patologie erniarie a carico di tali segmenti (primo accertamento febbraio 2003).
[…] Diversamente per quanto concerne il rachide cervicale e dorsale abbiamo un unico accertamento del maggio 2018 che documenta un quadro di spondilodiscartrosi diffusa a tutto il rachide cervico-
dorsale con protrusioni erniarie diffuse nel medesimo tratto da C2 a C7 e da D2 a D12. […] Non è
possibile affermare che siano state concausate dall'attività lavorativa dal momento che un quadro così
diffuso non può che esprimere, come già detto, una costituzionalità. Non si può nemmeno affermare che vi sia stato un aggravamento del quadro clinico dal momento che non vi è alcuna indagine che lo documenti. Da considerare anche che per la patologia del rachide lombare il ricorrente fu seguito e trattato per molti anni (dal 2003 al 2016) presso qualificate strutture pubbliche o pubbliche convenzionate. Difficile pensare che, se durante tutti quegli anni, ben 13 anni, avesse lamentato un qualche disturbo al tratto cervico dorsale non sarebbe stato richiesto, da parte dei medici, qualche ulteriore accertamento o quanto meno non sarebbe stata segnalata la sintomatologia riferita” (v. CTU
I grado, in particolare pagg. 24 e 25).
In sostanza, a fronte di una patologia rachidea di indubbia natura costituzionale, se l'attività di autotrasportare ne ha determinato un aggravamento nella zona lombo-sacrale, perché così risulta dalla documentazione medica, altrettanto non può affermarsi per gli altri distretti del rachide, per i quali manca un'indagine clinica e strumentale che lo documenti.
Né sembra pertinente il riferimento agli studi epidemiologici (v. in particolare “La colonna vertebrale in pericolo, vibrazioni meccaniche nei luoghi di lavoro: stato della normativa, studio
[...]
, citato a pag. 11 appello), da cui senza dubbio Controparte_3
risulta che i conducenti di veicoli siano esposti al rischio di discopatie, ernie discali e lombari, ma che non sono comunque idonei a superare le osservazioni del CTU nel caso specifico del sig. Pt_2
affetto da una patologia di natura costituzionale, in cui l'attività lavorativa ha avuto un ruolo concausale solo per determinati distretti del rachide.
E' poi evidente che la personale condizione fisica di altro lavoratore, tale ben poco incide Per_3
sulle valutazioni del CTU e del Giudice di I grado, valutazioni incentrate sulla specifica situazione del sig. Pt_2
Infine, si sottolinea la “singolarità” della difesa contenuta nel I motivo di appello, in cui testualmente si afferma (v. pag. 11) che “dal punto di vista normativo con l'inserimento della malattia “ernia discale lombare” derivante da “vibrazioni trasmesse al corpo intero per le attività di guida di automezzi pesanti e conduzione di mezzi meccanici” nella lista 1 di cui all'allegato al DM 10.6.2014, l'ernia discale lombare è ora malattia per la quale è obbligatoria la denuncia ai sensi dell'articolo 139 TU –
DPR n.1124/1965, in quanto con elevata probabilità di origine lavorativa. Si rileva che nel ricorso in appello non si discute dell'ernia discale lombare, riconosciuta dal I Giudice, ma delle patologie dorsali e cervicali, a cui non si riferisce la normativa citata.
*
Con il II e il III motivo di appello, parte appellante critica ancora la sentenza impugnata per aver pedissequamente recepito la CTU, errata e lacunosa, senza tener conto delle osservazioni del CTP
attoreo.
Le doglianze sono del tutto infondate. La CTU ha puntualmente risposto nei termini sopra riportati alle osservazioni del CTP dr. , ha esaminato con cura la documentazione medica, Per_2
pervenendo a conclusioni logiche e condivisibili. Alquanto singolare è poi l'osservazione dell'appellante, secondo cui “una valutazione complessa e puntuale della patologia del lavoratore dovesse essere condotta con affiancamento ad uno specialista del settore”. In realtà, proprio perché
nel caso in esame è controverso il nesso causale tra l'attività lavorativa e le patologie lamentate, il medico legale, quale per l'appunto il CTU nominato, è senza dubbio il perito specialista più
competente in materia, tanto più che il CTU è anche “Medico Competente in Medicina del Lavoro”. *
Con il IV motivo di appello, parte appellante impugna la sentenza di I grado per aver incomprensibilmente escluso il rimborso delle spese mediche, tutte documentate, sostenute dal lavoratore per le cure svolte, oltre alle spese per la perizia medico legale. Rileva inoltre che, nella liquidazione delle spese legali, la sentenza non ha tenuto conto della maggiorazione prevista per i collegamenti ipertestuali dall'art. 4 DM 55/2014, comma 1 bis.
Il motivo è infondato.
Quanto alle spese mediche sostenute dal ricorrente di importo complessivo di € 2.777,25 (relative a visite mediche, visite chiropratiche, a prestazioni quali iniezioni paravertebrali, ossigeno – ozono terapia, ecc., v. doc. 18, ricorso I grado), si osserva che l' indubbiamente assicura agli CP_1
infortunati e tecnopatici prestazioni sanitarie, cure mediche e chirurgiche, necessarie per la guarigione ed anche per il periodo successivo alla guarigione clinica, in quanto indispensabili al miglior recupero dell'integrità psico fisica (artt. 66 e 86 TU 1124/65). Secondo peraltro un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “le prestazioni terapeutiche a favore degli infortunati sul lavoro sono, ….., a carico delle in quanto a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre Pt_3
1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, anche le prestazioni di assistenza sanitaria,
curativa e riabilitativa, in favore degli invalidi del lavoro, di cui all'art. 57, quarto comma, parte prima,
della citata legge, in tutte le forme previste e garantite dalle leggi in materia, e segnatamente dal d.P.R.
n. 30 giugno 1965 n.1124, sono a carico del "servizio sanitario nazionale" e non già degli enti previdenziali gestori dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”
(Cass., 7634/01; recente applicazione del principio si ritrova anche in Cass., 2012/20). D'altro canto,
se il successivo T.U. sulla sicurezza del lavoro (art. 11, co. 5 bis, del D.Lgs. 81/08) ha riconfermato espressamente il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie per il recupero dell'integrità psicofisica, l' , utilizzando servizi pubblici e privati d'intesa con le regioni CP_1
interessate, interviene solo laddove le prestazioni non siano fruibili attraverso il sistema sanitario nazionale ed esclusivamente nei limiti delle “risorse disponibili a legislazione vigente”. Nel caso di specie, le pretese per cui è causa in parte non attengono al recupero fisico (così le visite specialistiche), in parte sono relative a prestazioni che avrebbero potuto essere ottenute attraverso il
SSN (così le infiltrazioni paravertebrali), in parte riguardano prestazioni scelte dal sig. che non Pt_2
attengono alle metodiche tradizionali di cura (così le sedute chiropratiche). L'appellante, senza effettuare alcuna distinzione e precisazione, si è limitato a produrre in I grado un coacervo di fatture con indicazioni spesso generiche, che avrebbe preventivamente dovuto sottoporre all'Istituto,
affinché le prestazioni siano riconosciute come “necessarie” dai medici dell' (v. circolare CP_1
n. 5/2021). CP_1
Ne consegue il rigetto della domanda di rimborso delle spese mediche.
*
Quanto alle spese di consulenza, parte appellante sostiene di aver diritto al rimborso, trattandosi di spese che il lavoratore ha indiscutibilmente sostenuto (doc. 19 fascicolo di 1° grado), “necessarie al fine di poter avviare un procedimento giudiziale, anche e soprattutto per la corretta formulazione delle proprie conclusioni e formulazione del quantum della richiesta, quali elementi essenziali ai sensi dell'art. 414 c.p.c. onde non incorrere in nullità del ricorso introduttivo”.
E' pacifico che la consulenza sia stata effettuata ante causam, per cui non sono pertinenti le decisioni citate nell'atto di appello, relative alle spese di CTP nel corso del giudizio. La distinzione tra spese di CTP nel corso del giudizio e spese di consulenza stragiudiziale è ben delineata nella più recente giurisprudenza della S.C. (v. Corte di cassazione, Sezione III – 15 ottobre 2024 n. 26729 –
Pres. Frasca – Est. Moscarini). L'attività stragiudiziale, seppur svolta da un c.t.p. o finanche dallo stesso difensore, è qualcosa di “intrinsecamente diverso” rispetto quella giudiziale e, di conseguenza,
soggiace a regole diverse. Infatti, è stato più volte chiarito dalla giurisprudenza che le spese stragiudiziali rientrano nella nozione di danno emergente, voce risarcitoria che non solo deve essere dedotta tempestivamente in giudizio, ma richiede anche una specifica evidenza sia in merito all'an che al quantum debeatur. Tali spese non possono essere considerate in rebus ipsis, ma devono essere valutate in relazione al principio di utilità, necessità e congruità. È quindi necessario dimostrare non solo l'effettività dell'esborso secondo le normali scansioni processuali, ma anche la sua concreta utilità per evitare il giudizio o, quanto meno, per garantire una tutela più celere risolvendo problemi tecnici di notevole complessità.
Nel caso di specie, l'onerosa CTP non è affatto giustificata, come sottolineato dall' , anche a CP_1
fronte dell'attività gratuita fornita in queste vertenze dai Patronati e dai Consulenti ivi operanti (v. in particolare doc. 16 ricorso I grado, in cui si dà atto nel verbale di collegiale della presenza della
Consulente del Patronato).
*
Quanto infine al mancato aumento del compenso per la redazione dell'atto con modalità telematiche,
così come previsto dall'art. 4, comma 1 bis del DM n.55/2014, si dà atto nel non funzionamento dei collegamenti ipertestuali. Sul punto la S.C., nell'ordinanza 23 dicembre 2022, n. 37692, osserva che la norma chiede al giudice di valutare l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale contenuto negli atti, ai fini della decisione, conferendo al magistrato un potere discrezionale che, se correttamente esercitato, è insindacabile in Cassazione, salvo ovviamente il controllo sulla motivazione. Nel caso di specie, il mancato funzionamento del collegamento ipertestuale ne vanifica l'utilità, per cui l'aumento del compenso non è dovuto.
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Con il V motivo di appello, parte appellante rileva che nel corso del giudizio la patologia del lavoratore ha subito un notevole peggioramento. L' si è reso immediatamente disponibile al CP_1
sottoporre nuovamente a visita il ricorrente. L'invalidità accertata, nella misura del 18%, relativa alla sola patologia al rachide lombo-sacrale, l'unica di natura professionale, è stata condivisa anche da parte appellante. L' deve essere pertanto condannato a corrispondere la rendita adeguata CP_1
commisurata ad una invalidità del 18%, a decorrere dall'avvenuto accertamento del 13.10.2025.
La decisione di I grado deve essere riformata solo sul punto.
In punto spese deve confermarsi la decisione del I Giudice quanto al I grado, laddove le spese devono essere compensate per il grado d'appello, stante da un lato l'accoglimento solo dell'ultimo motivo di appello e dall'altro il comportamento processuale dell' , che a fronte del dedotto peggioramento CP_1
ha immediatamente provveduto a sottoporre a visita nuovamente l'assicurato, evitando in tal modo inutili aggravi istruttori.
PQM
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello, condanna l' a corrispondere all'appellante una CP_1
rendita commisurata all'accertata invalidità del 18% dal 13.10.2025.
Conferma per il resto la sentenza impugnata.
Spese del grado compensate.
Venezia, 06/11/2025.
La Presidente