TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/10/2025, n. 13741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13741 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 48064/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Wanda ER, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 48064/2023 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 16 giugno 2025 tenuta nelle forme della trattazione scritta, vertente
TRA
l'Avv. BERNARDINI Leonardo, C.F. , nato a [...] il [...], C.F._1 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Emanuela
Costanzo, C.F. , iscritta all'Albo degli Avvocati di Roma, con studio C.F._2 in Roma, Via Adige 34;
APPELLANTE
CONTRO Con
in persona del CP_1 Parte_1 suo Presidente p.t. Sig. con sede in Roma, Via Riccardo Gigante 18, C.F. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Gran Sasso 73/A presso lo Studio P.IVA_1 dell'Avv. Marco Piancatelli (C.F. – PEC C.F._3
) che la rappresenta e difende come in atti;
Email_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 15644/23 del 12.07.2023, depositata in data
31 luglio 2023, emessa dal Giudice di Pace di Roma, VI^ sez., nel giudizio rubricato con
R.G. n. 58894/19 con cui è stata accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 14573/2019, R.G. n. 29490/2019, del 25.06.2019 emesso dal Giudice di Pace di Roma.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 16.06.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 24.05.2019 l'odierno appellante, l'Avv. DI, depositava ricorso per decreto ingiuntivo al Giudice di Pace di Roma per ottenere il pagamento della fattura n. 2/2018 dell'importo di € 1.167,30, emessa per la redazione di due pareri nei confronti dell' CP_1
V., Associazione Nazionale Imprese Trasporto Viaggiatori.
[...]
In data 31.07.2019 venivano notificati all' V., in persona del legale CP_1 rappresentante, il ricorso e il decreto ingiuntivo n. 14573/2019 (R.G. n. 29490/2019) del
25.06.2019. Con L'A.N.I. Tra. roponeva quindi opposizione all'ingiunzione di pagamento tramite atto di citazione notificato in data 08.10.2019 e depositato in data 18.10.2019 deducendo che nessun incarico professionale era stato conferito all'Avv. DI e chiedendo, in conclusione, la revoca del decreto ingiuntivo.
Il Giudice di Pace di Roma accoglieva l'opposizione con sentenza n. 15644/2023 disponendo la revoca del decreto ingiuntivo e condannando l'odierno appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella somma di € 1.765,00, di cui € 140,50 per spese generali oltre l'I.V.A. e C.P.A.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Avv. Leonardo DI ha proposto appello – previa sospensione della esecutività – avverso la suddetta sentenza chiedendone il rigetto e deducendo: 1) Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto: sulla tardività dell'opposizione e conseguente inammissibilità della stessa ai sensi dell'art. 641 c.p.c.; 2)
Errata e/o omessa valutazione su un fatto decisivo della controversia, dei documenti prodotti e delle risultanze istruttorie;
3) Errata/mancata applicazione della normativa in materia di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi del D.M. 55/2014 relativamente alle spese di lite.
L'appellata si è costituita, chiedendo il rigetto dell'appello, come da CP_3 conclusioni in atti.
In data 7.05.2024 il giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza appellata ritenendo insussistenti i gravi motivi richiesti dalla legge e ha rinviato per la remissione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 16.06.2025, assegnando i termini di cui all'art. 352 cit.
All'udienza del 16.06.2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
*** L'appello merita accoglimento limitatamente al capitolo 3), condividendosi invece l'esito della decisione del giudice di prime cure quanto ai capitoli 1) e 2).
Con il primo motivo di impugnazione si eccepisce la tardività del giudizio di opposizione proposto dall' Al riguardo, l'appellante ha in primo luogo dedotto l'erronea CP_3 introduzione del giudizio de quo con atto di citazione, in luogo di ricorso ai sensi degli artt.
702 bis c.p.c. e 14 del d.lgs. n. 150/2011, stante il fatto che il decreto ingiuntivo emesso dal
Giudice di Pace di Roma ha ad oggetto il mancato pagamento di compensi professionali.
Ciò premesso, ha evidenziato come l'opposizione proposta sarebbe stata ugualmente valida ove la citazione fosse stata depositata entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Cosa, tuttavia, non avvenuta nel caso di specie, in quanto – pur avendo l' . CP_3 notificato l'atto di citazione l'8.10.2019 e quindi nel rispetto del termine di cui sopra – il successivo deposito è avvenuto solo il 18.10.2019, ovverosia a 48 giorni dalla suddetta notifica.
Tale doglianza risulta del tutto infondata non potendo trovare applicazione – rispetto all'attività di assistenza stragiudiziale asseritamente prestata per l'Associazione e sostanziatasi nella redazione di due disamine/pareri – la disciplina di cui all'art. 14 d.lgs. n.
150/2011, operante esclusivamente per onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali. Pertanto, il giudizio per il conseguimento di compensi per prestazioni professionali rese in ambito stragiudiziale è soggetto al rito ordinario di cognizione ovvero, in alternativa, al procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. (cfr. sul punto
Cass., sez. II, 12.07.2024, ord. n. 19228; Cass., sez. L, 13.02.2023, n. 4330) non operante, tuttavia, dinanzi all'ufficio del giudice di pace.
Ne deriva, quindi, il rigetto del primo motivo di gravame.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado ha errato nel disporre la revoca del decreto ingiuntivo sulla base delle sole prove testimoniali, non considerando la mancata contestazione delle prove documentali e il fatto che solo in sede di opposizione l' ha eccepito di non aver mai conferito incarichi professionali CP_3 all'Avv. DI.
Anche tale censura non appare meritevole di accoglimento, dovendosi osservare quanto segue.
In primo luogo, la mancata contestazione è smentita per tabulas dall'invio da parte dell' – nella persona del suo Presidente, il sig. – in data 22.05.2018 CP_3 Parte_2
(antecedentemente, quindi, al 31.07.2019, data di notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo), di una pec indirizzata all'odierno appellante nella quale si negava di aver conferito allo stesso alcun incarico professionale.
Si aggiunga poi che se è vero, come sostiene l'appellante, che secondo costante giurisprudenza "Il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso” e che “La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni, mentre compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità” (così, ex multis, Cass., sez. II, 24.01.2017, n. 1792; Cass., sez. II,
10.02.2006, n. 3016; Cass., sez. III, 04.02.2000, n. 1244; Cass., sez. II, 01.03.1995, n.
2345)", nel caso di specie non risulta data prova in atti di una volontà inequivoca di controparte.
Ed invero, le mail prodotte dall'appellante fanno generico riferimento ad una «vostra richiesta» e a colloqui telefonici intercorsi con il Vicepresidente (in realtà Persona_1 componente del Consiglio direttivo, in quanto tale -come evidenziato dal Presidente Pt_2 privo di potere di firma o delega a conferire mandato a terzi in rappresentanza dell'Associazione). Mail, peraltro, cui non risulta essere seguito alcun riscontro, né incontro, bensì -a seguito dell'invio della fattura e, stante il suo mancato pagamento, della successiva diffida- la pec di cui si è già dato atto in precedenza. Fermo il carattere non dirimente delle prove documentali in ordine all'avvenuto conferimento di un qualche incarico all'Avv.
DI, tale accadimento non è stato neppure avvalorato dalle dichiarazioni rese in primo grado dal sig. in sede di escussione testimoniale e da quelle fatte dal Persona_1 rappresentante dell' in sede di interrogatorio formale. CP_3
Alla luce di quanto sopra, anche il secondo motivo di appello deve essere rigettato.
Con l'ultimo motivo, l'appellante censura il carattere eccessivamente gravoso delle spese di lite (quantificate in € 1.765,00, di cui € 140,50 per spese generali oltre l'I.V.A. e la
C.P.A.) rispetto allo scaglione relativo al valore della controversia in oggetto, in applicazione sia dei minimi che dei medi tariffari di cui al D.M. n. 55/2014.
Tale ultima doglianza merita di essere accolta anche in ragione del valore della causa, pari ad € 1.167,30, non rilevando in senso contrario la durata del procedimento e il numero di udienze svolte, tenuto conto non solo della pandemia, ma altresì dei rinvii dovuti alla necessità di acquisire il fascicolo monitorio e alla mancata presentazione del teste in udienza. Pertanto, le spese devono essere più correttamente liquidate sulla base dei minimi tariffari così quantificandosi nell'importo di € 633,00 per compensi oltre accessori di legge.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere riformata nella sola parte relativa alla liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado nei termini sopra indicati.
Le spese di lite del grado seguono la parziale soccombenza e sono poste per 2/3 a carico dell'appellante e per la restante parte compensate;
sono liquidate come in dispositivo, in conformità ai criteri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai parametri minimi, in considerazione dell'assenza di questioni rilevanti e con esclusione della fase istruttoria, non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'Avv.
DI avverso la sentenza n. 15644/2023 del Giudice di Pace di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- rigetta l'appello con riguardo ai capitoli 1) e 2);
- in parziale accoglimento dell'appello proposto (capitolo 3) e in parziale riforma della sentenza di primo grado impugnata, quantifica le spese di lite del giudizio di primo grado in
€ 633,00 per compensi oltre accessori di legge;
- condanna l'Avv. DI alla refusione di 2/3 delle spese di lite in favore dell' liquidate in tale misura in € 568,00 per compensi, oltre accessori di legge, CP_3 restando compensata la parte restante.
Così deciso in Roma, 7 ottobre 2025
Il Giudice
W. ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Wanda ER, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 48064/2023 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 16 giugno 2025 tenuta nelle forme della trattazione scritta, vertente
TRA
l'Avv. BERNARDINI Leonardo, C.F. , nato a [...] il [...], C.F._1 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Emanuela
Costanzo, C.F. , iscritta all'Albo degli Avvocati di Roma, con studio C.F._2 in Roma, Via Adige 34;
APPELLANTE
CONTRO Con
in persona del CP_1 Parte_1 suo Presidente p.t. Sig. con sede in Roma, Via Riccardo Gigante 18, C.F. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Gran Sasso 73/A presso lo Studio P.IVA_1 dell'Avv. Marco Piancatelli (C.F. – PEC C.F._3
) che la rappresenta e difende come in atti;
Email_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 15644/23 del 12.07.2023, depositata in data
31 luglio 2023, emessa dal Giudice di Pace di Roma, VI^ sez., nel giudizio rubricato con
R.G. n. 58894/19 con cui è stata accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 14573/2019, R.G. n. 29490/2019, del 25.06.2019 emesso dal Giudice di Pace di Roma.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 16.06.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 24.05.2019 l'odierno appellante, l'Avv. DI, depositava ricorso per decreto ingiuntivo al Giudice di Pace di Roma per ottenere il pagamento della fattura n. 2/2018 dell'importo di € 1.167,30, emessa per la redazione di due pareri nei confronti dell' CP_1
V., Associazione Nazionale Imprese Trasporto Viaggiatori.
[...]
In data 31.07.2019 venivano notificati all' V., in persona del legale CP_1 rappresentante, il ricorso e il decreto ingiuntivo n. 14573/2019 (R.G. n. 29490/2019) del
25.06.2019. Con L'A.N.I. Tra. roponeva quindi opposizione all'ingiunzione di pagamento tramite atto di citazione notificato in data 08.10.2019 e depositato in data 18.10.2019 deducendo che nessun incarico professionale era stato conferito all'Avv. DI e chiedendo, in conclusione, la revoca del decreto ingiuntivo.
Il Giudice di Pace di Roma accoglieva l'opposizione con sentenza n. 15644/2023 disponendo la revoca del decreto ingiuntivo e condannando l'odierno appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella somma di € 1.765,00, di cui € 140,50 per spese generali oltre l'I.V.A. e C.P.A.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Avv. Leonardo DI ha proposto appello – previa sospensione della esecutività – avverso la suddetta sentenza chiedendone il rigetto e deducendo: 1) Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto: sulla tardività dell'opposizione e conseguente inammissibilità della stessa ai sensi dell'art. 641 c.p.c.; 2)
Errata e/o omessa valutazione su un fatto decisivo della controversia, dei documenti prodotti e delle risultanze istruttorie;
3) Errata/mancata applicazione della normativa in materia di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi del D.M. 55/2014 relativamente alle spese di lite.
L'appellata si è costituita, chiedendo il rigetto dell'appello, come da CP_3 conclusioni in atti.
In data 7.05.2024 il giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza appellata ritenendo insussistenti i gravi motivi richiesti dalla legge e ha rinviato per la remissione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 16.06.2025, assegnando i termini di cui all'art. 352 cit.
All'udienza del 16.06.2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
*** L'appello merita accoglimento limitatamente al capitolo 3), condividendosi invece l'esito della decisione del giudice di prime cure quanto ai capitoli 1) e 2).
Con il primo motivo di impugnazione si eccepisce la tardività del giudizio di opposizione proposto dall' Al riguardo, l'appellante ha in primo luogo dedotto l'erronea CP_3 introduzione del giudizio de quo con atto di citazione, in luogo di ricorso ai sensi degli artt.
702 bis c.p.c. e 14 del d.lgs. n. 150/2011, stante il fatto che il decreto ingiuntivo emesso dal
Giudice di Pace di Roma ha ad oggetto il mancato pagamento di compensi professionali.
Ciò premesso, ha evidenziato come l'opposizione proposta sarebbe stata ugualmente valida ove la citazione fosse stata depositata entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Cosa, tuttavia, non avvenuta nel caso di specie, in quanto – pur avendo l' . CP_3 notificato l'atto di citazione l'8.10.2019 e quindi nel rispetto del termine di cui sopra – il successivo deposito è avvenuto solo il 18.10.2019, ovverosia a 48 giorni dalla suddetta notifica.
Tale doglianza risulta del tutto infondata non potendo trovare applicazione – rispetto all'attività di assistenza stragiudiziale asseritamente prestata per l'Associazione e sostanziatasi nella redazione di due disamine/pareri – la disciplina di cui all'art. 14 d.lgs. n.
150/2011, operante esclusivamente per onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali. Pertanto, il giudizio per il conseguimento di compensi per prestazioni professionali rese in ambito stragiudiziale è soggetto al rito ordinario di cognizione ovvero, in alternativa, al procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. (cfr. sul punto
Cass., sez. II, 12.07.2024, ord. n. 19228; Cass., sez. L, 13.02.2023, n. 4330) non operante, tuttavia, dinanzi all'ufficio del giudice di pace.
Ne deriva, quindi, il rigetto del primo motivo di gravame.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado ha errato nel disporre la revoca del decreto ingiuntivo sulla base delle sole prove testimoniali, non considerando la mancata contestazione delle prove documentali e il fatto che solo in sede di opposizione l' ha eccepito di non aver mai conferito incarichi professionali CP_3 all'Avv. DI.
Anche tale censura non appare meritevole di accoglimento, dovendosi osservare quanto segue.
In primo luogo, la mancata contestazione è smentita per tabulas dall'invio da parte dell' – nella persona del suo Presidente, il sig. – in data 22.05.2018 CP_3 Parte_2
(antecedentemente, quindi, al 31.07.2019, data di notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo), di una pec indirizzata all'odierno appellante nella quale si negava di aver conferito allo stesso alcun incarico professionale.
Si aggiunga poi che se è vero, come sostiene l'appellante, che secondo costante giurisprudenza "Il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso” e che “La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni, mentre compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità” (così, ex multis, Cass., sez. II, 24.01.2017, n. 1792; Cass., sez. II,
10.02.2006, n. 3016; Cass., sez. III, 04.02.2000, n. 1244; Cass., sez. II, 01.03.1995, n.
2345)", nel caso di specie non risulta data prova in atti di una volontà inequivoca di controparte.
Ed invero, le mail prodotte dall'appellante fanno generico riferimento ad una «vostra richiesta» e a colloqui telefonici intercorsi con il Vicepresidente (in realtà Persona_1 componente del Consiglio direttivo, in quanto tale -come evidenziato dal Presidente Pt_2 privo di potere di firma o delega a conferire mandato a terzi in rappresentanza dell'Associazione). Mail, peraltro, cui non risulta essere seguito alcun riscontro, né incontro, bensì -a seguito dell'invio della fattura e, stante il suo mancato pagamento, della successiva diffida- la pec di cui si è già dato atto in precedenza. Fermo il carattere non dirimente delle prove documentali in ordine all'avvenuto conferimento di un qualche incarico all'Avv.
DI, tale accadimento non è stato neppure avvalorato dalle dichiarazioni rese in primo grado dal sig. in sede di escussione testimoniale e da quelle fatte dal Persona_1 rappresentante dell' in sede di interrogatorio formale. CP_3
Alla luce di quanto sopra, anche il secondo motivo di appello deve essere rigettato.
Con l'ultimo motivo, l'appellante censura il carattere eccessivamente gravoso delle spese di lite (quantificate in € 1.765,00, di cui € 140,50 per spese generali oltre l'I.V.A. e la
C.P.A.) rispetto allo scaglione relativo al valore della controversia in oggetto, in applicazione sia dei minimi che dei medi tariffari di cui al D.M. n. 55/2014.
Tale ultima doglianza merita di essere accolta anche in ragione del valore della causa, pari ad € 1.167,30, non rilevando in senso contrario la durata del procedimento e il numero di udienze svolte, tenuto conto non solo della pandemia, ma altresì dei rinvii dovuti alla necessità di acquisire il fascicolo monitorio e alla mancata presentazione del teste in udienza. Pertanto, le spese devono essere più correttamente liquidate sulla base dei minimi tariffari così quantificandosi nell'importo di € 633,00 per compensi oltre accessori di legge.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere riformata nella sola parte relativa alla liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado nei termini sopra indicati.
Le spese di lite del grado seguono la parziale soccombenza e sono poste per 2/3 a carico dell'appellante e per la restante parte compensate;
sono liquidate come in dispositivo, in conformità ai criteri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai parametri minimi, in considerazione dell'assenza di questioni rilevanti e con esclusione della fase istruttoria, non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'Avv.
DI avverso la sentenza n. 15644/2023 del Giudice di Pace di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- rigetta l'appello con riguardo ai capitoli 1) e 2);
- in parziale accoglimento dell'appello proposto (capitolo 3) e in parziale riforma della sentenza di primo grado impugnata, quantifica le spese di lite del giudizio di primo grado in
€ 633,00 per compensi oltre accessori di legge;
- condanna l'Avv. DI alla refusione di 2/3 delle spese di lite in favore dell' liquidate in tale misura in € 568,00 per compensi, oltre accessori di legge, CP_3 restando compensata la parte restante.
Così deciso in Roma, 7 ottobre 2025
Il Giudice
W. ER