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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/10/2025, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 722 del 2025 - Pag. 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IL
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice rel. ed est. dott. Eduardo Bucciarelli Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 722 del 2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente TRA
C.F. , parte nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 13.06.78, rappresentata e difesa dall'avv. AMATO ROSALBA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE– E
C.F. , parte nata a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. CAPPARELLI EMANUELA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE – NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 10.04.25 ha introdotto Parte_1 il presente procedimento di divorzio contenzioso nei confronti della moglie Controparte_1 Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente ha dedotto che:
- in data 16.09.2006, in Altomonte (CS) e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario, trascritto negli Atti di matrimonio Anno 2006 Parte II Serie A N.4 del Comune di Altomonte, come da estratto quivi allegato (All.2);
- che dal matrimonio nascevano due figli, , nato il [...] a Persona_1 Castrovillari e nata il [...] a [...], rispettivamente di 16 Persona_2 e 10 anni;
- in data 23 marzo 2023 il Tribunale di Castrovillari omologava, con Decreto n. cronol. 3646/2023 del 24.03.2023 R.G. n. 2606/2022, che si allega con conformità all'originale, la separazione consensuale tra i detti coniugi alle condizioni ivi previste;
- la signora , disoccupata al tempo della separazione consensuale è ora Controparte_1 Operatrice Socio sanitario presso Medical Sport Center S.r.l., rsa con sede in Via papa Giovanni XXIII in Mottafollone (CS), con regolare contratto di lavoro ed assunzione;
- dal mese di febbraio 2025 il signor non percepisce più l'Assegno unico per la Pt_1 figlia in quanto percepito interamente dalla signora Per_2 Controparte_1 Per l'effetto, la parte ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale adito di: R.G. n. 722 del 2025 - Pag. 2 di 4
a. Pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma 3 lett.b, della Legge 1° dicembre 1970 n.898, come modificato dalla L.74/87, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Altomonte il 16 settembre 2006 tra i signori e ,trascritto negli Atti di matrimonio Anno 2006 Parte Parte_1 Controparte_1 II Serie A N.4 del Comune di Altomonte, e conseguentemente ordinare all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Altomonte di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 e successive modificazioni;
b. a modifica dei patti e delle condizioni di cui alla separazione consensuale su integralmente riportati si chiede che, non venga riconosciuto alcun assegno divorzile di mantenimento per la signora , in quanto, a differenza del momento della Controparte_1 separazione consensuale, ora la signora lavora stabilmente, per come su descritto, con contratto di lavoro e regolare busta paga, che si chiede di produrre sin d'ora. Poichè poi la stessa percepisce anche l'Assegno unico al 100% per la figlia il dal Per_2 Pt_1 mese in corso detrarrà il suo ammontare, pari ad euro 163,4 dalla somma di euro 600,00, che versa per il mantenimento della prole, così come, del resto, già previsto in sede dei patti della consensuale e su riportati integralmente;
c. Figli sempre in affido condiviso, ma collocati presso la madre. Per i giorni ed orari che i ragazzi staranno settimanalmente con il padre, come pure per le vacanze natalizie, pasquali ed estive ci si riporta a quanto già stabilito in sede di consensuale e su riportato. Lo stesso dicasi per le spese straordinarie, che, previamente approvate da entrambi, rimangono al 50% tra i genitori;
d. la moglie perderà il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
e) si chiede pronunciarsi subito sentenza sullo stato qualora vi siano contestazioni, che saranno trattate durante la fase dell'istruzione; e. spese del giudizio compensate in caso di non contestazione . Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.9.25, si è costituita la parte resistente , la quale si è difesa ed ha concluso come in atti. Controparte_1
2. Fatti più rilevanti dello svolgimento del processo. Con decreto ex art. 473 bis.14 c.p.c., è stata fissata l'udienza del 7.10.25 per la comparizione delle parti ex art. 473 bis 21 c.p.c.. Alla prima udienza, comparse entrambe le parti, è stato esperito il tentativo di conciliazione dei coniugi ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c con esito negativo. In occasione della predetta udienza, le parti hanno fatto presente di aver raggiunto un accordo, intervenuto con scrittura privata depositata telematicamente, in ordine alle condizioni alle quali addivenire al divorzio. Per l'effetto, ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice odierno relatore ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale. Le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente riportandosi agli atti e, in particolare, all'accordo depositato, chiedendo la decisione rinunciando a qualsiasi termine per il deposito delle comparse conclusionali. La causa è stata, quindi, rimessa dal G.I. al collegio per la decisione.
3. Nel merito Tanto premesso, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei R.G. n. 722 del 2025 - Pag. 3 di 4
coniugi all'udienza tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa di questo Tribunale del 23.3.23.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, le parti hanno concordato che:
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dalle parti, ritualmente espressi nell'accordo depositato, non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi dei figli minori, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione. In considerazione dell'intervenuto accordo le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA la CESSAZIONE degli EFFETTI CIVILI del celebrato in CP_3
ALTOMONTE in data 16.09.06 TRA e Parte_1 Controparte_1 come sopra generalizzati (atto n. 4, parte II, serie A, reg atti matrimonio anno 2006); B. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C. DISPONE, quanto ai provvedimenti accessori, IN CONFORMITÀ degli ACCORDI raggiunti dalle parti, come indicati in motivazione;
D. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio. E. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 8.10.25. Il Presidente Il giudice estensore dott. Alessandro Caronia
R.G. n. 722 del 2025 - Pag. 4 di 4
dott. Beatrice Magaro'
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IL
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice rel. ed est. dott. Eduardo Bucciarelli Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 722 del 2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente TRA
C.F. , parte nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 13.06.78, rappresentata e difesa dall'avv. AMATO ROSALBA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE– E
C.F. , parte nata a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. CAPPARELLI EMANUELA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE – NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 10.04.25 ha introdotto Parte_1 il presente procedimento di divorzio contenzioso nei confronti della moglie Controparte_1 Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente ha dedotto che:
- in data 16.09.2006, in Altomonte (CS) e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario, trascritto negli Atti di matrimonio Anno 2006 Parte II Serie A N.4 del Comune di Altomonte, come da estratto quivi allegato (All.2);
- che dal matrimonio nascevano due figli, , nato il [...] a Persona_1 Castrovillari e nata il [...] a [...], rispettivamente di 16 Persona_2 e 10 anni;
- in data 23 marzo 2023 il Tribunale di Castrovillari omologava, con Decreto n. cronol. 3646/2023 del 24.03.2023 R.G. n. 2606/2022, che si allega con conformità all'originale, la separazione consensuale tra i detti coniugi alle condizioni ivi previste;
- la signora , disoccupata al tempo della separazione consensuale è ora Controparte_1 Operatrice Socio sanitario presso Medical Sport Center S.r.l., rsa con sede in Via papa Giovanni XXIII in Mottafollone (CS), con regolare contratto di lavoro ed assunzione;
- dal mese di febbraio 2025 il signor non percepisce più l'Assegno unico per la Pt_1 figlia in quanto percepito interamente dalla signora Per_2 Controparte_1 Per l'effetto, la parte ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale adito di: R.G. n. 722 del 2025 - Pag. 2 di 4
a. Pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma 3 lett.b, della Legge 1° dicembre 1970 n.898, come modificato dalla L.74/87, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Altomonte il 16 settembre 2006 tra i signori e ,trascritto negli Atti di matrimonio Anno 2006 Parte Parte_1 Controparte_1 II Serie A N.4 del Comune di Altomonte, e conseguentemente ordinare all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Altomonte di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 e successive modificazioni;
b. a modifica dei patti e delle condizioni di cui alla separazione consensuale su integralmente riportati si chiede che, non venga riconosciuto alcun assegno divorzile di mantenimento per la signora , in quanto, a differenza del momento della Controparte_1 separazione consensuale, ora la signora lavora stabilmente, per come su descritto, con contratto di lavoro e regolare busta paga, che si chiede di produrre sin d'ora. Poichè poi la stessa percepisce anche l'Assegno unico al 100% per la figlia il dal Per_2 Pt_1 mese in corso detrarrà il suo ammontare, pari ad euro 163,4 dalla somma di euro 600,00, che versa per il mantenimento della prole, così come, del resto, già previsto in sede dei patti della consensuale e su riportati integralmente;
c. Figli sempre in affido condiviso, ma collocati presso la madre. Per i giorni ed orari che i ragazzi staranno settimanalmente con il padre, come pure per le vacanze natalizie, pasquali ed estive ci si riporta a quanto già stabilito in sede di consensuale e su riportato. Lo stesso dicasi per le spese straordinarie, che, previamente approvate da entrambi, rimangono al 50% tra i genitori;
d. la moglie perderà il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
e) si chiede pronunciarsi subito sentenza sullo stato qualora vi siano contestazioni, che saranno trattate durante la fase dell'istruzione; e. spese del giudizio compensate in caso di non contestazione . Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.9.25, si è costituita la parte resistente , la quale si è difesa ed ha concluso come in atti. Controparte_1
2. Fatti più rilevanti dello svolgimento del processo. Con decreto ex art. 473 bis.14 c.p.c., è stata fissata l'udienza del 7.10.25 per la comparizione delle parti ex art. 473 bis 21 c.p.c.. Alla prima udienza, comparse entrambe le parti, è stato esperito il tentativo di conciliazione dei coniugi ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c con esito negativo. In occasione della predetta udienza, le parti hanno fatto presente di aver raggiunto un accordo, intervenuto con scrittura privata depositata telematicamente, in ordine alle condizioni alle quali addivenire al divorzio. Per l'effetto, ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice odierno relatore ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale. Le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente riportandosi agli atti e, in particolare, all'accordo depositato, chiedendo la decisione rinunciando a qualsiasi termine per il deposito delle comparse conclusionali. La causa è stata, quindi, rimessa dal G.I. al collegio per la decisione.
3. Nel merito Tanto premesso, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei R.G. n. 722 del 2025 - Pag. 3 di 4
coniugi all'udienza tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa di questo Tribunale del 23.3.23.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, le parti hanno concordato che:
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dalle parti, ritualmente espressi nell'accordo depositato, non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi dei figli minori, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione. In considerazione dell'intervenuto accordo le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA la CESSAZIONE degli EFFETTI CIVILI del celebrato in CP_3
ALTOMONTE in data 16.09.06 TRA e Parte_1 Controparte_1 come sopra generalizzati (atto n. 4, parte II, serie A, reg atti matrimonio anno 2006); B. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C. DISPONE, quanto ai provvedimenti accessori, IN CONFORMITÀ degli ACCORDI raggiunti dalle parti, come indicati in motivazione;
D. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio. E. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 8.10.25. Il Presidente Il giudice estensore dott. Alessandro Caronia
R.G. n. 722 del 2025 - Pag. 4 di 4
dott. Beatrice Magaro'