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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 7802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7802 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 24.6.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 35522 /2024 R.G. promossa da:
e genitori della minore Parte_1 Parte_2 Per_1
[...]
con il patrocinio dell'Avv. MANCUSI SERGIO MASSIMO
RICORRENTE
contro
:
LEGALE VIA CIRO IL GRANDE CP_1
con il funzionario delegato
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento Ratei
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.10.2024 i ricorrenti, premesso che con sentenza del
22/5/2024, notificata in data 27/5/2024, il Tribunale di Roma accertava la sussistenza in capo alla minore dei requisiti medico-legali di cui all'art. 1 L. 1 Legge 289/1990 a decorrere dalla domanda amministrativa del 10/12/2022; precisato di aver, in data 29.5.2024 inviato all'Istituto la documentazione necessaria per la concessione e liquidazione della prestazione dell'indennità di frequenza;
che ciò nonostante l' non aveva ancora provveduto alla CP_1 liquidazione della prestazione e dei relativi ratei;
hanno chiesto la condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei maturati oltre accessori e spese di lite.
1 Costituitosi in giudizio l' ha dedotto di aver provveduto alla liquidazione della CP_1
prestazione e che il pagamento dei ratei maturati sino al luglio 2024, data del compimento del 16° anno di età della minore, sarebbe stato effettuato con la rata di marzo 2025. Ha pertanto chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza odierna parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuta liquidazione dei ratei ed ha aderito alla richiesta dell' insistendo tuttavia per la condanna dell'Istituto alle CP_1 spese di lite.
Su concorde richiesta delle parti, deve dunque dichiararsi la cessazione della materia del contendere stante l'avvenuto pagamento dei ratei maturati.
Le spese di lite si pongono a carico dell' considerato che il pagamento è CP_1
avvenuto solo nelle more del giudizio e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione fino a 26.000) e delle tariffe in vigore, esclusa la fase istruttoria, ridotte del 50%, in considerazione della semplicità dell'attività difensiva, e della serialità del contenzioso assistenziale e della breve durata del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente liquidate in CP_1
1.864,00 oltre rimborso spese al 15% cap ed iva da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Si comunichi
Roma 2.7.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 24.6.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 35522 /2024 R.G. promossa da:
e genitori della minore Parte_1 Parte_2 Per_1
[...]
con il patrocinio dell'Avv. MANCUSI SERGIO MASSIMO
RICORRENTE
contro
:
LEGALE VIA CIRO IL GRANDE CP_1
con il funzionario delegato
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento Ratei
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.10.2024 i ricorrenti, premesso che con sentenza del
22/5/2024, notificata in data 27/5/2024, il Tribunale di Roma accertava la sussistenza in capo alla minore dei requisiti medico-legali di cui all'art. 1 L. 1 Legge 289/1990 a decorrere dalla domanda amministrativa del 10/12/2022; precisato di aver, in data 29.5.2024 inviato all'Istituto la documentazione necessaria per la concessione e liquidazione della prestazione dell'indennità di frequenza;
che ciò nonostante l' non aveva ancora provveduto alla CP_1 liquidazione della prestazione e dei relativi ratei;
hanno chiesto la condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei maturati oltre accessori e spese di lite.
1 Costituitosi in giudizio l' ha dedotto di aver provveduto alla liquidazione della CP_1
prestazione e che il pagamento dei ratei maturati sino al luglio 2024, data del compimento del 16° anno di età della minore, sarebbe stato effettuato con la rata di marzo 2025. Ha pertanto chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza odierna parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuta liquidazione dei ratei ed ha aderito alla richiesta dell' insistendo tuttavia per la condanna dell'Istituto alle CP_1 spese di lite.
Su concorde richiesta delle parti, deve dunque dichiararsi la cessazione della materia del contendere stante l'avvenuto pagamento dei ratei maturati.
Le spese di lite si pongono a carico dell' considerato che il pagamento è CP_1
avvenuto solo nelle more del giudizio e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione fino a 26.000) e delle tariffe in vigore, esclusa la fase istruttoria, ridotte del 50%, in considerazione della semplicità dell'attività difensiva, e della serialità del contenzioso assistenziale e della breve durata del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente liquidate in CP_1
1.864,00 oltre rimborso spese al 15% cap ed iva da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Si comunichi
Roma 2.7.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
2