Articolo 606 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 605Articolo 607
Versione
12 maggio 1963
Art. 606.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1947-48, quali risultano dalla deliberazione della Corte dei conti, sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria dell'eser-
cizio finanziario 1947-48 (articolo 602)...... L. 892.920 -
Somme rimaste da riscuotere sui residui de-
gli esercizi precedenti (articolo 604)........ -
Somme riscosse e non versate (colonna 8 del
riepilogo dell'entrata)....................... -
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Residui attivi al 30 giugno 1948... L. 892.920 -
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Entrata in vigore il 12 maggio 1963