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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17580 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X
in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella Tronci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 43117 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione L'udienza del 17.7.2025,con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. vertente
TRA
c.f. e p.iva ), rappresentata e difesa dL'avv. Parte_1 P.IVA_1
RG TE
ATTRICE
E
(C.F. e P. IVA in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Briguglio e Roberto Vaccarella, giusta procura in atti
CONVENUTA
NONCHÉ
(c.f. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3 CP_3
Generale pro tempore, rappresentata e difesa dL'Avvocatura Generale dello Stato, nella persona degli avv.ti Anna Collabolletta e Marianna Polli, giusta procura in atti
TE HI
OGGETTO: indebito soggettivo e indebito oggettivo
Conclusioni per l'attrice: “
1 - previa disapplicazione del D.L. n. 511/88 e ss.mm.ii. per i motivi esposti in atti, accertarsi e dichiararsi l'illegittimo addebito da parte di , a a titolo Controparte_1 Parte_1 di rivalsa, negli anni 2010, 2011 e 2012, dell'addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica di cui L'art. 6 del D.L. n. 511/88;
- per l'effetto condannarsi la convenuta alla restituzione in favore di Controparte_1 [...] delle somme illegittimamente addebitate pari ad Euro 266.062,76 o alla diversa Parte_1 somma ritenuta dovuta o che sarà accertata in corso di causa, maggiorata di tutti gli interessi dovuti dai singoli versamenti al saldo e della rivalutazione monetaria;
- rigettarsi le domande svolte dL' nei confronti di perché Controparte_2 Parte_1 inammissibili ed in ogni caso infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa.
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria
Ci si riporta a tutto quanto dedotto e prodotto con le depositate memorie ex art. 183 comma VI
c.p.c. e negli ulteriori atti di causa.”
Conclusioni per la convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis:
- rigettare la domanda proposta da controparte;
- in via subordinata, ridurre nel quantum la pretesa di controparte (per le ragioni indicate ai punti
4, 5, 6, 7 e 8 di parte motiva della comparsa di costituzione e risposta);
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, condannare l'
[...]
in persona del l.r.p.t., a manlevare e tenere indenne di Controparte_2 Controparte_1 tutto quanto quest'ultima sia chiamata a corrispondere L'attrice, vuoi a titolo di restituzione della quota parte del prezzo corrispondente alle addizionali accise, vuoi a titolo di interessi, vuoi a titolo di spese legali;
- in ogni caso, e perciò anche in caso di rigetto della domanda dell'attrice principale, condannare
l' in persona del l.r.p.t., per le specifiche ragioni di cui al Controparte_2 punto 4 della Premessa dell'atto di citazione del terzo, al pagamento in favore di CP_1 delle spese sostenute dalla convenuta per resistere nel presente giudizio, da liquidarsi ai
[...] sensi del DM n. 55/2014 e ss.mm.ii..
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso spese generali.”
2 Conclusioni per la terza chiamata: “- In via preliminare, in via principale, dichiarare
l'estromissione dell' dal presente giudizio, alla luce di quanto Controparte_2 dedotto nel contraddittorio pieno instaurato tra le parti;
- In via subordinata, sempre in via preliminare, dichiarare il parziale difetto di giurisdizione relativamente alla domanda di manleva svolta nei confronti dell' CP_2 Controparte_2
per essere munito di giurisdizione il giudice tributario;
[...]
- Ancora, gradatamente in via subordinata e preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' per essere legittimata passiva la Provincia o il Parte_2
Comune nel cui territorio è ubicata l'utenza;
- Nel merito, respingere sia le domande attoree in quanto infondate per tutto quanto esposto in narrativa, sia la domanda di manleva e di pagamento delle spese processuali in proprio favore proposte dalla convenuta nei confronti dell' Controparte_1 Controparte_2
[...]
Con vittoria delle spese di lite.
Chiede, pertanto, che la causa venga posta in decisione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La società citava in giudizio formulando nei suo Parte_1 Controparte_1 confronti conclusioni conformi a quelle sopra trascritte e chiedendo, dunque, l'accertamento dell'illegittimo addebito da parte di a a titolo di rivalsa, Controparte_1 Parte_1 per gli anni 2010, 2011 e 2012, dell'addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica di cui L'art. 6 del D.L. n. 511/88, nonchè per l'effetto la condanna della convenuta alla Controparte_1 restituzione in favore di delle somme illegittimamente percepite pari ad Parte_1
Euro266.062,76.
A sostegno della propria iniziativa parte attrice deduceva che, in quanto società operante nel campo del commercio L'ingrosso e al dettaglio, aveva stipulato nel corso degli anni 2010, 2011 e 2012, n.
49 contratti di fornitura di energia elettrica con in forza dei quali la convenuta Controparte_1 aveva emesso numerose fatture (all.2 atto di citazione). L'attrice deduceva che fra i vari importi fatturati, ve n'era sempre uno denominato “addizionale provinciale” o “add. provinciale entro
200.000 Kwh” o “addizionale enti locali”, che era da riferirsi L'addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica di cui L'art. 6 del D.L. n. 511/88 e ss.mm.ii, addebitata dalla fornitrice alla cliente a titolo di rivalsa e che doveva, tuttavia, ritenersi illegittima in quanto contrastante con la disciplina comunitaria e, segnatamente, con la direttiva n. 2008/118/CE, in via definitiva abrogata dal 2012. La somma complessivamente considerata ammontava a 266.062,76 euro, dato elaborato
3 mediante la semplice somma dei singoli addebiti dell'addizionale provinciale per ciascuna fattura e per ciascuna utenza (all.3 – atto di citazione) . In data 31.3.2020 l'attrice diffidava al CP_1 pagamento bonario delle somme risultanti dal conteggio fatto L'epoca ( all.4 – atto di citazione) , conteggio poi corretto sulla base di ulteriore documentazione reperita. Indi l'attrice proponeva tentativo di mediazione in data 20.4.2020 innanzi ad CP_4 Controparte_5
(all.6 – atto di citazione). La detta richiesta veniva, tuttavia, archiviata per
[...] inammissibilità “in quanto attiene a controversie escluse dL'ambito di applicazione della
Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Ambiente 209/2016/E/com del 5 CP_5 maggio 2016 (Del. 209/2016), ai sensi dell'art.
2.4 lett. a), dell'Allegato A alla medesima
Deliberazione.” (all.
7 - atto di citazione). L'attrice, pertanto, adiva l'Autorità giudiziaria per la causa in oggetto.
Si costituiva in giudizio la quale contestava la fondatezza delle domande attoree CP_1 chiedendone il rigetto. Deduceva, in particolare, che, nel rapporto esclusivamente contrattuale tra il fornitore (unico soggetto passivo della imposta) ed il consumatore finale, il pagamento asseritamente indebito, del quale l'attrice chiedeva la ripetizione ex art. 2033 c.c. senza peraltro aver provato di avere effettivamente pagato quelle somme (onere che gravava in capo L'attrice), doveva intendersi quale pagamento di una quota parte o componente del prezzo della fornitura previsto e versato in base al contratto. Evidenziava, infatti , che tale componente del prezzo, corrispondente al
“rimborso” delle addizionali accise era stata a suo tempo prevista in contratto in piena conformità al quadro normativo tributario allora vigente, nonché, inoltre, che il fornitore aveva in CP_1 effetti corrisposto le addizionali accise L'AR (o alle Province) e non era stato da questi mai rimborsato, con ciò confermando la piena legittimità del tributo dovuto. Chiedeva, inoltre, dichiararsi la prescrizione delle fatture emesse prima del 31 marzo 2010. La convenuta chiedeva, in subordine, la riduzione del quantum per errore nei conteggi, atteso che a seguito della lettura effettiva dei consumi aveva riaccreditato gli importi addebitati in eccesso nelle precedenti CP_1 fatture emesse in base ai consumi stimati (deducibili dal segno meno prima degli importi nelle fatture di cui L'elenco allegato nel doc. 3 alla comparsa.). Sulla scorta della sentenza n. 11933 del
2012 della Suprema Corte formulava, inoltre, domanda di chiamata in causa del terzo ex art. 106
c.p.c. nei confronti dell' affinchè fosse da questa manlevata Controparte_2 in ipotesi di accoglimento della domanda attorea. Nei confronti della terza chiamata la convenuta formulava, inoltre, domanda di rimborso delle spese legali sostenute, anche nell'ipotesi di reiezione della domanda attorea, nonché istanza di differimento d'udienza onde consentire la detta chiamata.
Autorizzata la chiamata in causa , in data 24.3.2021 si costituiva la terza chiamata, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della chiamata nei suoi confronti, nonché il difetto di
4 giurisdizione del giudice ordinario sulle domande svolte nei confronti dell'Amministrazione ed il proprio difetto di legittimazione passiva. A tal proposito, evidenziava che la legittimazione passiva avrebbe potuto tutt'al più essere rinvenuta in capo al Comune o alla Provincia essendo tali enti i destinatari delle addizionali sull'energia elettrica versate da per conto della Controparte_1 società attrice.
Deduceva, inoltre, nel merito l'infondatezza della domanda attorea atteso che, in conformità alla normativa comunitaria in materia, le addizionali provinciali L'accisa sull'energia elettrica, originariamente istituite con D.L. n. 511/1988, erano state successivamente recepite nell'ordinamento italiano con l'art. 5 D.L. n. 26/2007 e che, pertanto, esse, costituendo una componente dell'accisa armonizzata, non presupponevano alcun vaglio sulla finalità specifica.
Con provvedimento del 23.4.2021, “ Ritenuta fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dL' ritenuta fondata la contestazione di parte Controparte_2 convenuta circa l'esistenza dell'indebito per i pagamenti eseguiti in relazione ai consumi di energia elettrica anteriori al 1/4/2010 e ritenuto che tale contestazione assorba l'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento ai pagamenti eseguiti prima del decennio anteriore alla domanda stragiudiziale di restituzione del 31/3/2020”, venivano concessi i termini ex art. 183 c.6 c.p.c. e veniva rinviata l'udienza per eventuale nomina di ctu.
All'udienza del 29.9.21 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni al 28.9.2022.
A seguito di sopravvenuto trasferimento del giudice designato e persistente vacanza del ruolo con provvedimento di variazione tabellare dell'8.1.2025, la causa veniva assegnata ad altro Giudice.
La causa era quindi trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. L'esito della trattazione scritta dell'udienza del 17.7.2025.
2. Deve preliminarmente dichiararsi il difetto di giurisdizione con riferimento alla domanda di manleva spiegata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata in causa, CP_1 [...]
in favore della Commissione di giustizia tributaria del primo grado di Controparte_2
Roma, in quanto questione vertente in materia tributaria. Come disposto dL'art. 2 del codice del processo tributario “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui L'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.”
5 3.Venendo alla domanda di ripetizione proposta dalla attrice , in punto di fatto, va evidenziato che la stessa ha documentato in atti l'effettivo pagamento delle somme richieste, corrispondenti L'addizionale provinciale ex art. 6, comma 1°, lett. c) del D.L. n. 511/1988, come formulate nella domanda di ripetizione, per il complessivo importo di € 266.062,76 versando in atti le fatture emesse. La convenuta non ha contestato il pagamento limitandosi a rilevare che l'attrice non avrebbe fornito prova dei pagamenti.
Orbene alla luce delle fatture in atti, che non recano indicazione di precedenti insoluti, nonché degli estratti conto della attrice che evidenziano il pagamento mediante rid ( vedi produzione allegata alla seconda memoria 183 co.6 c.p.c.) ed in difetto peraltro di una vera e propria contestazione da parte della convenuta in ordine al regolare pagamento, alle rispettive scadenze, delle fatture richiamate in citazione e prodotte in allegato alla citazione stessa, che indicano un importo comprensivo appunto anche dell'addizionale provinciale alle accise, va ritenuto processualmente soddisfatto l'onere probatorio a carico dell'attrice.
Con riferimento alla questione della ripetibilità della addizionale sulle accise da parte dell'utente con azione nei confronti del fornitore giova premettere brevi cenni in ordine L'inquadramento normativo, rilevando che le addizionali provinciali e regionali alle accise sull'energia elettrica sono state introdotte dal legislatore con l'art. 6 c. 2 D.L. 511/1988.
In seguito il legislatore è intervenuto nella materia con il D.Lgs. n. 26/2007, il cui art. 5 ha sostituito il D.L. n. 511/1988, art. 6, istituendo in favore dello Stato e delle province imposte addizionali sulle accise, stabilendo che esse “sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica”.
La disciplina dell'addizionale è la medesima prevista in generale per l'accisa sull'energia elettrica agli artt. 53 e ss. del TUA.
Detta addizionale veniva successivamente abrogata dL'art. 4, comma 10, decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16 (convertito con modifiche nella legge 44/12) a decorrere dal 1° gennaio 2012, per contrasto con la normativa unionale. In particolare, il contrasto era sorto con la Direttiva
2008/118/CE, la quale prevedeva che le imposte addizionali dovessero rispettare due diverse condizioni, cumulativamente applicabili: 1) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo,
l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) denotare una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio.
Per quanto di rilievo in questa sede, l'art. 1, par. 2, della richiamata direttiva ha stabilito che “gli
Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per
6 le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”.La stessa direttiva ha imposto agli stati membri l'obbligo di adottare le misure necessarie per adeguare i rispettivi ordinamenti entro il 1 gennaio 2010, con decorrenza dL'1 aprile 2010.
Lo Stato Italiano ha, tuttavia, provveduto a tale adempimento tardivamente, abrogando per le regioni a statuto ordinario l'art. 6 d.l. n. 511/1988, istitutivo dell'addizionale in esame, solo con il d.lgs. n. 68/2011, con conseguente soppressione dell'imposta, per contrasto con la normativa unionale, a partire dal 01.01.2012. Pertanto, si rende necessario, in via interpretativa, stabilire se, per il periodo antecedente alla data di entrata in vigore della descritta abrogazione dell'art. 6 d.l. n.
511/1988 cit., l'imposta addizionale ivi prevista e disciplinata, quale formalmente in vigore, fosse o meno conforme al diritto comunitario. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, in numerose pronunce, ha riconosciuto la contrarietà dell'addizionale provinciale al diritto comunitario, affermando il principio di diritto, per cui : “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 26 del 2007, art. 5, comma 1, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di giustizia della UE rispettivamente con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio
2018, in causa C-103/17” (così, Cass. Civ. n. 10691/20, in motivazione;
conf. Cass. Civ. 8119/21,
n. 22343/20, n. 15198/19).
L'attrice quindi ritiene di avere diritto di ripetere le somme corrisposte nel periodo precedente L'abrogazione per contrarietà alla direttiva sopra richiamata.
Le contestazioni di parte convenuta riguardano, in punto di diritto, l'insussistenza dei presupposti dell'indebito oggettivo e della conseguente azione di ripetizione ex art. 2033 c.c.; la non prospettabilità, alla luce del principio di inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE, dell'eccepita incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n. 2008/118/CE e, in ogni caso,
l'infondatezza della pretesa incompatibilità dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica con la Direttiva n. 2008/118/CE.
Deduce poi in ordine al quantum la non debenza in ogni caso del rimborso per i mesi anteriori al
31.3.2010 e la non debenza del rimborso per IVA.
Ebbene ritiene questo giudice che debba nella specie vagliarsi preliminarmente la ricaduta nel presente giudizio della sentenza n. 43/2025, depositata dalla Corte costituzionale del 15 aprile 2025, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del D.L. n. 511 del 1988, istitutiva dell'addizionale provinciale sulle accise di cui si discute, precisando che
“correttamente il giudice a quo ha ritenuto preclusa, in una controversia orizzontale, la strada della
7 non applicazione di una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta” ( vedi Corte cost. 43/2025 in motivazione) sentenza sulla quale hanno argomentato altresì in comparsa conclusionale le parti.
Come ha di recente evidenziato la Suprema Corte in precedente alla cui motivazione si fa integrale rinvio ex art.118 disp.att.c.p.c. e che di seguito si riporta (Cass.522/2025), “l'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (sostitutivo dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, come convertito, con modificazioni, nella legge n. 20/1989) - già abrogato, si ribadisce, dal legislatore italiano nel 2012 - è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la recentissima sentenza n. 43/2025 dello scorso 15 aprile 2025. Secondo il Giudice delle leggi, che ha premesso doversi escludere l'efficacia orizzontale delle direttive eurounitarie non autoesecutive, l'addizionale provinciale L'accisa sull'energia elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell'Unione europea, dal momento che la norma istitutiva ne prevede soltanto una generica destinazione del gettito «in favore delle province».
A seguito della caducazione (per effetto della ritenuta illegittimità costituzionale) della norma istitutiva della suddetta addizionale - in considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale - i clienti dei fornitori di energia elettrica possono esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
In definitiva e in estrema sintesi, la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE fa venire meno, nei rapporti tra AR e fornitore, la causa giustificatrice del prelievo erariale.
Una volta rilevata l'incostituzionalità della norma interna (per contrasto con il diritto UE) con effetti
(verticali) nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e fornitore di energia elettrica, da ciò non può che conseguire la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dL'utente, consumatore finale.
Occorre qui ribadire che - fermo restando il principio secondo cui, di regola, il fornitore è solo il soggetto tenuto a versare l'accisa allo Stato, in modo da consentire L'AR un rapporto tributario con pochi soggetti, quindi più efficiente e controllabile (art. 53 TUA); e ferma restando la facoltà, per il fornitore, di trasferire l'onere del tributo sul consumatore finale, mediante addebito in fattura
(art. 56 TUA)- l'Amministrazione finanziaria, in caso di riscossione indebita di una imposta indiretta, ha un generale obbligo di rimborso, con la precisazione che, nel caso in cui l'onere economico dell'imposta indebita sia stato riversato sul consumatore finale, quest'ultimo, nel
8 rispetto dell'ordinario termine di prescrizione decennale, ha facoltà di agire giudizialmente nei confronti del fornitore, percettore delle somme.
Non rileva in questa sede, per essere la controversia circoscritta ai rapporti tra solvens e accipiens di una prestazione divenuta indebita in forza della sopravvenuta caducazione della norma che la legittimava, alcuna ulteriore questione sull'esclusività o meno della legittimazione passiva dell'azione di ripetizione, né, quindi, sull'individuazione delle ricadute ermeneutiche della recente sentenza della Corte di giustizia, resa in data 11 aprile 2024, in causa C/316/22.
Né rileva alcuna ulteriore questione – neppure sotto il profilo della nuova rimessione alla Corte di
Lussemburgo per ulteriori dubbi – sulla conformità o meno al diritto eurounitario della normativa che aveva istituito il tributo, atteso che la caducazione ex tunc di quella stessa normativa, provocata dalla pronuncia della Corte costituzionale, ha determinato il venir meno dell'oggetto stesso di quei dubbi.” (vedi Cass. 13740 del 22.5.2025 in motivazione).
Ritiene pertanto questo giudice fondata la domanda di ripetizione con riferimento L'intero importo corrisposto a titolo di addizionale sulle accise in tutte le fatture di cui alla citazione, essendo venuta meno con effetto ex tunc la norma in forza della quale sono state applicate.
E' fondata l'eccezione di prescrizione con riferimento alle fatture emesse prima del 31.3.2010 decorrendo il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione dalla data del pagamento ( vedi Cass. 20863/2010). E pertanto va ridotto l'importo dovuto di euro 12.490,20 (imponibile- oltre iva al 20%, e quindi complessivamente di euro 14.988,24) come da schema allegato alla comparsa di costituzione di rimasto peraltro incontestato (doc. 1). CP_1
Quanto L'Iva calcolata sulle somme indebitante percepite va anch'essa conteggiata nell'importo complessivo del credito , poiché se non trova giustificazione il pagamento delle somme su cui è stata calcolata (e pagata) l'IVA, altrettanto risulta privo di giustificazione il pagamento della citata imposta.
Ciò posto parte convenuta va condannata al pagamento in favore della attrice dell'importo di euro
251.074,52 .
Su tale somma sono dovuti interessi nella misura di cui L'art. 1284 co.4 c.c. dalla data di pronuncia della illegittimità costituzionale, trovando fondamento la domanda proposta, anche alla luce della premessa da cui è partita la Corte Costituzionale della non configurabilità di un'efficacia orizzontale delle direttive eurounitarie non autoesecutive, esclusivamente sulla declaratoria di incostituzionalità. Il noto contrasto di giurisprudenza di merito creatosi sul tema e l'accoglimento della domanda per effetto della richiamata recente pronuncia di incostituzionalità comportano la integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
PQM
9 Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda proposta da nei confronti CP_1 della terza chiamata in favore della Commissione tributaria di primo Controparte_2 grado di Roma
2. Accoglie in parte la domanda attorea e per l'effetto condanna la convenuta alla Controparte_1 restituzione in favore di dell'importo di euro 251.074,52 oltre interessi Parte_1 legali ex art.1284 co.4 c.c. dal 16.4.2025 , data di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della sentenza n. 45 /2025 della Corte costituzionale;
3. Compensa le spese.
Roma 15.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Raffaella Tronci
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X
in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella Tronci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 43117 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione L'udienza del 17.7.2025,con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. vertente
TRA
c.f. e p.iva ), rappresentata e difesa dL'avv. Parte_1 P.IVA_1
RG TE
ATTRICE
E
(C.F. e P. IVA in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Briguglio e Roberto Vaccarella, giusta procura in atti
CONVENUTA
NONCHÉ
(c.f. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3 CP_3
Generale pro tempore, rappresentata e difesa dL'Avvocatura Generale dello Stato, nella persona degli avv.ti Anna Collabolletta e Marianna Polli, giusta procura in atti
TE HI
OGGETTO: indebito soggettivo e indebito oggettivo
Conclusioni per l'attrice: “
1 - previa disapplicazione del D.L. n. 511/88 e ss.mm.ii. per i motivi esposti in atti, accertarsi e dichiararsi l'illegittimo addebito da parte di , a a titolo Controparte_1 Parte_1 di rivalsa, negli anni 2010, 2011 e 2012, dell'addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica di cui L'art. 6 del D.L. n. 511/88;
- per l'effetto condannarsi la convenuta alla restituzione in favore di Controparte_1 [...] delle somme illegittimamente addebitate pari ad Euro 266.062,76 o alla diversa Parte_1 somma ritenuta dovuta o che sarà accertata in corso di causa, maggiorata di tutti gli interessi dovuti dai singoli versamenti al saldo e della rivalutazione monetaria;
- rigettarsi le domande svolte dL' nei confronti di perché Controparte_2 Parte_1 inammissibili ed in ogni caso infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa.
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria
Ci si riporta a tutto quanto dedotto e prodotto con le depositate memorie ex art. 183 comma VI
c.p.c. e negli ulteriori atti di causa.”
Conclusioni per la convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis:
- rigettare la domanda proposta da controparte;
- in via subordinata, ridurre nel quantum la pretesa di controparte (per le ragioni indicate ai punti
4, 5, 6, 7 e 8 di parte motiva della comparsa di costituzione e risposta);
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, condannare l'
[...]
in persona del l.r.p.t., a manlevare e tenere indenne di Controparte_2 Controparte_1 tutto quanto quest'ultima sia chiamata a corrispondere L'attrice, vuoi a titolo di restituzione della quota parte del prezzo corrispondente alle addizionali accise, vuoi a titolo di interessi, vuoi a titolo di spese legali;
- in ogni caso, e perciò anche in caso di rigetto della domanda dell'attrice principale, condannare
l' in persona del l.r.p.t., per le specifiche ragioni di cui al Controparte_2 punto 4 della Premessa dell'atto di citazione del terzo, al pagamento in favore di CP_1 delle spese sostenute dalla convenuta per resistere nel presente giudizio, da liquidarsi ai
[...] sensi del DM n. 55/2014 e ss.mm.ii..
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso spese generali.”
2 Conclusioni per la terza chiamata: “- In via preliminare, in via principale, dichiarare
l'estromissione dell' dal presente giudizio, alla luce di quanto Controparte_2 dedotto nel contraddittorio pieno instaurato tra le parti;
- In via subordinata, sempre in via preliminare, dichiarare il parziale difetto di giurisdizione relativamente alla domanda di manleva svolta nei confronti dell' CP_2 Controparte_2
per essere munito di giurisdizione il giudice tributario;
[...]
- Ancora, gradatamente in via subordinata e preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' per essere legittimata passiva la Provincia o il Parte_2
Comune nel cui territorio è ubicata l'utenza;
- Nel merito, respingere sia le domande attoree in quanto infondate per tutto quanto esposto in narrativa, sia la domanda di manleva e di pagamento delle spese processuali in proprio favore proposte dalla convenuta nei confronti dell' Controparte_1 Controparte_2
[...]
Con vittoria delle spese di lite.
Chiede, pertanto, che la causa venga posta in decisione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La società citava in giudizio formulando nei suo Parte_1 Controparte_1 confronti conclusioni conformi a quelle sopra trascritte e chiedendo, dunque, l'accertamento dell'illegittimo addebito da parte di a a titolo di rivalsa, Controparte_1 Parte_1 per gli anni 2010, 2011 e 2012, dell'addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica di cui L'art. 6 del D.L. n. 511/88, nonchè per l'effetto la condanna della convenuta alla Controparte_1 restituzione in favore di delle somme illegittimamente percepite pari ad Parte_1
Euro266.062,76.
A sostegno della propria iniziativa parte attrice deduceva che, in quanto società operante nel campo del commercio L'ingrosso e al dettaglio, aveva stipulato nel corso degli anni 2010, 2011 e 2012, n.
49 contratti di fornitura di energia elettrica con in forza dei quali la convenuta Controparte_1 aveva emesso numerose fatture (all.2 atto di citazione). L'attrice deduceva che fra i vari importi fatturati, ve n'era sempre uno denominato “addizionale provinciale” o “add. provinciale entro
200.000 Kwh” o “addizionale enti locali”, che era da riferirsi L'addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica di cui L'art. 6 del D.L. n. 511/88 e ss.mm.ii, addebitata dalla fornitrice alla cliente a titolo di rivalsa e che doveva, tuttavia, ritenersi illegittima in quanto contrastante con la disciplina comunitaria e, segnatamente, con la direttiva n. 2008/118/CE, in via definitiva abrogata dal 2012. La somma complessivamente considerata ammontava a 266.062,76 euro, dato elaborato
3 mediante la semplice somma dei singoli addebiti dell'addizionale provinciale per ciascuna fattura e per ciascuna utenza (all.3 – atto di citazione) . In data 31.3.2020 l'attrice diffidava al CP_1 pagamento bonario delle somme risultanti dal conteggio fatto L'epoca ( all.4 – atto di citazione) , conteggio poi corretto sulla base di ulteriore documentazione reperita. Indi l'attrice proponeva tentativo di mediazione in data 20.4.2020 innanzi ad CP_4 Controparte_5
(all.6 – atto di citazione). La detta richiesta veniva, tuttavia, archiviata per
[...] inammissibilità “in quanto attiene a controversie escluse dL'ambito di applicazione della
Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Ambiente 209/2016/E/com del 5 CP_5 maggio 2016 (Del. 209/2016), ai sensi dell'art.
2.4 lett. a), dell'Allegato A alla medesima
Deliberazione.” (all.
7 - atto di citazione). L'attrice, pertanto, adiva l'Autorità giudiziaria per la causa in oggetto.
Si costituiva in giudizio la quale contestava la fondatezza delle domande attoree CP_1 chiedendone il rigetto. Deduceva, in particolare, che, nel rapporto esclusivamente contrattuale tra il fornitore (unico soggetto passivo della imposta) ed il consumatore finale, il pagamento asseritamente indebito, del quale l'attrice chiedeva la ripetizione ex art. 2033 c.c. senza peraltro aver provato di avere effettivamente pagato quelle somme (onere che gravava in capo L'attrice), doveva intendersi quale pagamento di una quota parte o componente del prezzo della fornitura previsto e versato in base al contratto. Evidenziava, infatti , che tale componente del prezzo, corrispondente al
“rimborso” delle addizionali accise era stata a suo tempo prevista in contratto in piena conformità al quadro normativo tributario allora vigente, nonché, inoltre, che il fornitore aveva in CP_1 effetti corrisposto le addizionali accise L'AR (o alle Province) e non era stato da questi mai rimborsato, con ciò confermando la piena legittimità del tributo dovuto. Chiedeva, inoltre, dichiararsi la prescrizione delle fatture emesse prima del 31 marzo 2010. La convenuta chiedeva, in subordine, la riduzione del quantum per errore nei conteggi, atteso che a seguito della lettura effettiva dei consumi aveva riaccreditato gli importi addebitati in eccesso nelle precedenti CP_1 fatture emesse in base ai consumi stimati (deducibili dal segno meno prima degli importi nelle fatture di cui L'elenco allegato nel doc. 3 alla comparsa.). Sulla scorta della sentenza n. 11933 del
2012 della Suprema Corte formulava, inoltre, domanda di chiamata in causa del terzo ex art. 106
c.p.c. nei confronti dell' affinchè fosse da questa manlevata Controparte_2 in ipotesi di accoglimento della domanda attorea. Nei confronti della terza chiamata la convenuta formulava, inoltre, domanda di rimborso delle spese legali sostenute, anche nell'ipotesi di reiezione della domanda attorea, nonché istanza di differimento d'udienza onde consentire la detta chiamata.
Autorizzata la chiamata in causa , in data 24.3.2021 si costituiva la terza chiamata, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della chiamata nei suoi confronti, nonché il difetto di
4 giurisdizione del giudice ordinario sulle domande svolte nei confronti dell'Amministrazione ed il proprio difetto di legittimazione passiva. A tal proposito, evidenziava che la legittimazione passiva avrebbe potuto tutt'al più essere rinvenuta in capo al Comune o alla Provincia essendo tali enti i destinatari delle addizionali sull'energia elettrica versate da per conto della Controparte_1 società attrice.
Deduceva, inoltre, nel merito l'infondatezza della domanda attorea atteso che, in conformità alla normativa comunitaria in materia, le addizionali provinciali L'accisa sull'energia elettrica, originariamente istituite con D.L. n. 511/1988, erano state successivamente recepite nell'ordinamento italiano con l'art. 5 D.L. n. 26/2007 e che, pertanto, esse, costituendo una componente dell'accisa armonizzata, non presupponevano alcun vaglio sulla finalità specifica.
Con provvedimento del 23.4.2021, “ Ritenuta fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dL' ritenuta fondata la contestazione di parte Controparte_2 convenuta circa l'esistenza dell'indebito per i pagamenti eseguiti in relazione ai consumi di energia elettrica anteriori al 1/4/2010 e ritenuto che tale contestazione assorba l'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento ai pagamenti eseguiti prima del decennio anteriore alla domanda stragiudiziale di restituzione del 31/3/2020”, venivano concessi i termini ex art. 183 c.6 c.p.c. e veniva rinviata l'udienza per eventuale nomina di ctu.
All'udienza del 29.9.21 la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni al 28.9.2022.
A seguito di sopravvenuto trasferimento del giudice designato e persistente vacanza del ruolo con provvedimento di variazione tabellare dell'8.1.2025, la causa veniva assegnata ad altro Giudice.
La causa era quindi trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. L'esito della trattazione scritta dell'udienza del 17.7.2025.
2. Deve preliminarmente dichiararsi il difetto di giurisdizione con riferimento alla domanda di manleva spiegata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata in causa, CP_1 [...]
in favore della Commissione di giustizia tributaria del primo grado di Controparte_2
Roma, in quanto questione vertente in materia tributaria. Come disposto dL'art. 2 del codice del processo tributario “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui L'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.”
5 3.Venendo alla domanda di ripetizione proposta dalla attrice , in punto di fatto, va evidenziato che la stessa ha documentato in atti l'effettivo pagamento delle somme richieste, corrispondenti L'addizionale provinciale ex art. 6, comma 1°, lett. c) del D.L. n. 511/1988, come formulate nella domanda di ripetizione, per il complessivo importo di € 266.062,76 versando in atti le fatture emesse. La convenuta non ha contestato il pagamento limitandosi a rilevare che l'attrice non avrebbe fornito prova dei pagamenti.
Orbene alla luce delle fatture in atti, che non recano indicazione di precedenti insoluti, nonché degli estratti conto della attrice che evidenziano il pagamento mediante rid ( vedi produzione allegata alla seconda memoria 183 co.6 c.p.c.) ed in difetto peraltro di una vera e propria contestazione da parte della convenuta in ordine al regolare pagamento, alle rispettive scadenze, delle fatture richiamate in citazione e prodotte in allegato alla citazione stessa, che indicano un importo comprensivo appunto anche dell'addizionale provinciale alle accise, va ritenuto processualmente soddisfatto l'onere probatorio a carico dell'attrice.
Con riferimento alla questione della ripetibilità della addizionale sulle accise da parte dell'utente con azione nei confronti del fornitore giova premettere brevi cenni in ordine L'inquadramento normativo, rilevando che le addizionali provinciali e regionali alle accise sull'energia elettrica sono state introdotte dal legislatore con l'art. 6 c. 2 D.L. 511/1988.
In seguito il legislatore è intervenuto nella materia con il D.Lgs. n. 26/2007, il cui art. 5 ha sostituito il D.L. n. 511/1988, art. 6, istituendo in favore dello Stato e delle province imposte addizionali sulle accise, stabilendo che esse “sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica”.
La disciplina dell'addizionale è la medesima prevista in generale per l'accisa sull'energia elettrica agli artt. 53 e ss. del TUA.
Detta addizionale veniva successivamente abrogata dL'art. 4, comma 10, decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16 (convertito con modifiche nella legge 44/12) a decorrere dal 1° gennaio 2012, per contrasto con la normativa unionale. In particolare, il contrasto era sorto con la Direttiva
2008/118/CE, la quale prevedeva che le imposte addizionali dovessero rispettare due diverse condizioni, cumulativamente applicabili: 1) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo,
l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) denotare una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio.
Per quanto di rilievo in questa sede, l'art. 1, par. 2, della richiamata direttiva ha stabilito che “gli
Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per
6 le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”.La stessa direttiva ha imposto agli stati membri l'obbligo di adottare le misure necessarie per adeguare i rispettivi ordinamenti entro il 1 gennaio 2010, con decorrenza dL'1 aprile 2010.
Lo Stato Italiano ha, tuttavia, provveduto a tale adempimento tardivamente, abrogando per le regioni a statuto ordinario l'art. 6 d.l. n. 511/1988, istitutivo dell'addizionale in esame, solo con il d.lgs. n. 68/2011, con conseguente soppressione dell'imposta, per contrasto con la normativa unionale, a partire dal 01.01.2012. Pertanto, si rende necessario, in via interpretativa, stabilire se, per il periodo antecedente alla data di entrata in vigore della descritta abrogazione dell'art. 6 d.l. n.
511/1988 cit., l'imposta addizionale ivi prevista e disciplinata, quale formalmente in vigore, fosse o meno conforme al diritto comunitario. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, in numerose pronunce, ha riconosciuto la contrarietà dell'addizionale provinciale al diritto comunitario, affermando il principio di diritto, per cui : “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 26 del 2007, art. 5, comma 1, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, p. 2, della direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretati dalla Corte di giustizia della UE rispettivamente con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio
2018, in causa C-103/17” (così, Cass. Civ. n. 10691/20, in motivazione;
conf. Cass. Civ. 8119/21,
n. 22343/20, n. 15198/19).
L'attrice quindi ritiene di avere diritto di ripetere le somme corrisposte nel periodo precedente L'abrogazione per contrarietà alla direttiva sopra richiamata.
Le contestazioni di parte convenuta riguardano, in punto di diritto, l'insussistenza dei presupposti dell'indebito oggettivo e della conseguente azione di ripetizione ex art. 2033 c.c.; la non prospettabilità, alla luce del principio di inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE, dell'eccepita incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n. 2008/118/CE e, in ogni caso,
l'infondatezza della pretesa incompatibilità dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica con la Direttiva n. 2008/118/CE.
Deduce poi in ordine al quantum la non debenza in ogni caso del rimborso per i mesi anteriori al
31.3.2010 e la non debenza del rimborso per IVA.
Ebbene ritiene questo giudice che debba nella specie vagliarsi preliminarmente la ricaduta nel presente giudizio della sentenza n. 43/2025, depositata dalla Corte costituzionale del 15 aprile 2025, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del D.L. n. 511 del 1988, istitutiva dell'addizionale provinciale sulle accise di cui si discute, precisando che
“correttamente il giudice a quo ha ritenuto preclusa, in una controversia orizzontale, la strada della
7 non applicazione di una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta” ( vedi Corte cost. 43/2025 in motivazione) sentenza sulla quale hanno argomentato altresì in comparsa conclusionale le parti.
Come ha di recente evidenziato la Suprema Corte in precedente alla cui motivazione si fa integrale rinvio ex art.118 disp.att.c.p.c. e che di seguito si riporta (Cass.522/2025), “l'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (sostitutivo dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, come convertito, con modificazioni, nella legge n. 20/1989) - già abrogato, si ribadisce, dal legislatore italiano nel 2012 - è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la recentissima sentenza n. 43/2025 dello scorso 15 aprile 2025. Secondo il Giudice delle leggi, che ha premesso doversi escludere l'efficacia orizzontale delle direttive eurounitarie non autoesecutive, l'addizionale provinciale L'accisa sull'energia elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell'Unione europea, dal momento che la norma istitutiva ne prevede soltanto una generica destinazione del gettito «in favore delle province».
A seguito della caducazione (per effetto della ritenuta illegittimità costituzionale) della norma istitutiva della suddetta addizionale - in considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale - i clienti dei fornitori di energia elettrica possono esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
In definitiva e in estrema sintesi, la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE fa venire meno, nei rapporti tra AR e fornitore, la causa giustificatrice del prelievo erariale.
Una volta rilevata l'incostituzionalità della norma interna (per contrasto con il diritto UE) con effetti
(verticali) nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e fornitore di energia elettrica, da ciò non può che conseguire la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dL'utente, consumatore finale.
Occorre qui ribadire che - fermo restando il principio secondo cui, di regola, il fornitore è solo il soggetto tenuto a versare l'accisa allo Stato, in modo da consentire L'AR un rapporto tributario con pochi soggetti, quindi più efficiente e controllabile (art. 53 TUA); e ferma restando la facoltà, per il fornitore, di trasferire l'onere del tributo sul consumatore finale, mediante addebito in fattura
(art. 56 TUA)- l'Amministrazione finanziaria, in caso di riscossione indebita di una imposta indiretta, ha un generale obbligo di rimborso, con la precisazione che, nel caso in cui l'onere economico dell'imposta indebita sia stato riversato sul consumatore finale, quest'ultimo, nel
8 rispetto dell'ordinario termine di prescrizione decennale, ha facoltà di agire giudizialmente nei confronti del fornitore, percettore delle somme.
Non rileva in questa sede, per essere la controversia circoscritta ai rapporti tra solvens e accipiens di una prestazione divenuta indebita in forza della sopravvenuta caducazione della norma che la legittimava, alcuna ulteriore questione sull'esclusività o meno della legittimazione passiva dell'azione di ripetizione, né, quindi, sull'individuazione delle ricadute ermeneutiche della recente sentenza della Corte di giustizia, resa in data 11 aprile 2024, in causa C/316/22.
Né rileva alcuna ulteriore questione – neppure sotto il profilo della nuova rimessione alla Corte di
Lussemburgo per ulteriori dubbi – sulla conformità o meno al diritto eurounitario della normativa che aveva istituito il tributo, atteso che la caducazione ex tunc di quella stessa normativa, provocata dalla pronuncia della Corte costituzionale, ha determinato il venir meno dell'oggetto stesso di quei dubbi.” (vedi Cass. 13740 del 22.5.2025 in motivazione).
Ritiene pertanto questo giudice fondata la domanda di ripetizione con riferimento L'intero importo corrisposto a titolo di addizionale sulle accise in tutte le fatture di cui alla citazione, essendo venuta meno con effetto ex tunc la norma in forza della quale sono state applicate.
E' fondata l'eccezione di prescrizione con riferimento alle fatture emesse prima del 31.3.2010 decorrendo il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione dalla data del pagamento ( vedi Cass. 20863/2010). E pertanto va ridotto l'importo dovuto di euro 12.490,20 (imponibile- oltre iva al 20%, e quindi complessivamente di euro 14.988,24) come da schema allegato alla comparsa di costituzione di rimasto peraltro incontestato (doc. 1). CP_1
Quanto L'Iva calcolata sulle somme indebitante percepite va anch'essa conteggiata nell'importo complessivo del credito , poiché se non trova giustificazione il pagamento delle somme su cui è stata calcolata (e pagata) l'IVA, altrettanto risulta privo di giustificazione il pagamento della citata imposta.
Ciò posto parte convenuta va condannata al pagamento in favore della attrice dell'importo di euro
251.074,52 .
Su tale somma sono dovuti interessi nella misura di cui L'art. 1284 co.4 c.c. dalla data di pronuncia della illegittimità costituzionale, trovando fondamento la domanda proposta, anche alla luce della premessa da cui è partita la Corte Costituzionale della non configurabilità di un'efficacia orizzontale delle direttive eurounitarie non autoesecutive, esclusivamente sulla declaratoria di incostituzionalità. Il noto contrasto di giurisprudenza di merito creatosi sul tema e l'accoglimento della domanda per effetto della richiamata recente pronuncia di incostituzionalità comportano la integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
PQM
9 Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda proposta da nei confronti CP_1 della terza chiamata in favore della Commissione tributaria di primo Controparte_2 grado di Roma
2. Accoglie in parte la domanda attorea e per l'effetto condanna la convenuta alla Controparte_1 restituzione in favore di dell'importo di euro 251.074,52 oltre interessi Parte_1 legali ex art.1284 co.4 c.c. dal 16.4.2025 , data di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della sentenza n. 45 /2025 della Corte costituzionale;
3. Compensa le spese.
Roma 15.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Raffaella Tronci
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