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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 18/07/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2497/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 2497/2025 V.G. posta in decisione il
15/07/2025 e promossa dai coniugi
, nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
n. 101/2, cod. fisc. (avv. Alice Galli) C.F._1
e
, nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
Bernardino n. 101/2, cod. fisc. (avv. Gian Paolo Babini) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
12/06/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile in data 25.06.2023 in UG (RA), in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 24, p. 1, anno 2023; preso atto che l'udienza del 03/07/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di UG (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2) il figlio viene affidato a entrambi i genitori con collocamento paritario presso la madre e il padre, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, ma avrà la residenza presso l'abitazione della SI.ra Parte_1
3) le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
4) il minore, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse del figlio e degli impegni lavorativi dei genitori medesimi, trascorrerà con ciascun genitore:
- periodi di eguale durata durante le settimane, alternando la permanenza a casa di ciascun genitore;
- fine settimana alternativamente con ciascun genitore;
- una settimana anche non consecutiva durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- tre giorni durante le vacanze natalizie, comprendente ad anni alterni il giorno di
Natale o quello di Capodanno;
- tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
- per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
5) in ragione dell'affidamento paritario le spese ordinarie per il mantenimento del figlio verranno affrontate direttamente dalla SI.ra e dal SI. relativamente ai Pt_1 Parte_2 periodi di permanenza del minore con ciascun genitore, mentre le spese straordinarie verranno suddivise in egual misura dai ricorrenti e secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di
Ravenna;
6) per le motivazioni di cui ai punti 2) e 5) del presente ricorso, nessun assegno di mantenimento per il figlio è dovuto da un coniuge a un altro;
7) gli assegni familiari saranno percepiti interamente dalla SI.ra mentre le Pt_1 detrazioni fiscali per la scuola materna e di istruzione in genere saranno a beneficio del sig.
Parte_2
8) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
9) la SI.ra cederà al SI. il quale si impegna ad Parte_1 Parte_2 acquistarla senza ritardo all'esito della sentenza di omologazione della separazione coniugale, la propria quota di comproprietà, pari al 50%, dell'unità immobiliare sita in UG (RA), fraz.
San Bernardino, via Stradone San Bernardino n. 101/2 e precisamente:
- appartamento riportato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di UG (RA) al foglio
30, particella 100, sub. 1, piano T-1, categoria A/4, classe terza, consistenza vani 8, superficie totale mq. 198, superficie totale escluse aree scoperte mq. 166, rendita € 388,38;
- autorimessa riportata nel Catasto dei Fabbricati del Comune di UG (RA) al foglio
30, particella 100, sub. 2, piano T, categoria C/6, classe seconda, consistenza mq. 12, rendita
€ 44,62;
- autorimessa riportata nel Catasto dei Fabbricati del Comune di UG (RA) al foglio
30, particella 100, sub 3, piano T, categoria C/6, classe seconda, consistenza mq. 15, superficie totale mq. 16, rendita € 55,78;
- area sottostante e circostante il fabbricato riportata nel Catasto dei Fabbricati del
Comune di UG (RA) al foglio 30, particella 100, ente urbano di metri quadrati 1.174
(millecentosettantaquattro);
10) A titolo di corrispettivo dell'acquisto, il sig. si accollerà le rate Parte_2 residue del mutuo a far data dal rogito notarile;
contestualmente al rogito di compravendita, il SI. verserà alla SI.ra la somma di € 3.000,00 (tremila) quale Parte_2 Parte_1 corrispettivo del mobilio a lui rimanente.
11) la suddetta cessione, facente parte integrale degli accordi di separazione personale dei coniugi, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, sarà perfezionata per atto notarile con applicazione dell'esenzione dell'imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa prevista dall'art. 19 della L. 6 marzo 1987, n. 74, così come confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate del 29 maggio 2013 n. 18/E, con spese notarili a carico del SI. Parte_2
12) la SI.ra lascerà la casa coniugale contestualmente alla stipula del Parte_1 rogito notarile, che rimarrà pertanto assegnata in via esclusiva al marito. In caso di ritardato rilascio, sarà tenuta a corrispondere al sig. un indennizzo per occupazione senza Parte_2 titolo pari a metà della rata del mutuo pagata da quest'ultimo.”
- Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 16.07.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 2497/2025 V.G. posta in decisione il
15/07/2025 e promossa dai coniugi
, nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
n. 101/2, cod. fisc. (avv. Alice Galli) C.F._1
e
, nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
Bernardino n. 101/2, cod. fisc. (avv. Gian Paolo Babini) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
12/06/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile in data 25.06.2023 in UG (RA), in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 24, p. 1, anno 2023; preso atto che l'udienza del 03/07/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di UG (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2) il figlio viene affidato a entrambi i genitori con collocamento paritario presso la madre e il padre, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, ma avrà la residenza presso l'abitazione della SI.ra Parte_1
3) le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
4) il minore, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse del figlio e degli impegni lavorativi dei genitori medesimi, trascorrerà con ciascun genitore:
- periodi di eguale durata durante le settimane, alternando la permanenza a casa di ciascun genitore;
- fine settimana alternativamente con ciascun genitore;
- una settimana anche non consecutiva durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- tre giorni durante le vacanze natalizie, comprendente ad anni alterni il giorno di
Natale o quello di Capodanno;
- tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
- per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
5) in ragione dell'affidamento paritario le spese ordinarie per il mantenimento del figlio verranno affrontate direttamente dalla SI.ra e dal SI. relativamente ai Pt_1 Parte_2 periodi di permanenza del minore con ciascun genitore, mentre le spese straordinarie verranno suddivise in egual misura dai ricorrenti e secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di
Ravenna;
6) per le motivazioni di cui ai punti 2) e 5) del presente ricorso, nessun assegno di mantenimento per il figlio è dovuto da un coniuge a un altro;
7) gli assegni familiari saranno percepiti interamente dalla SI.ra mentre le Pt_1 detrazioni fiscali per la scuola materna e di istruzione in genere saranno a beneficio del sig.
Parte_2
8) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
9) la SI.ra cederà al SI. il quale si impegna ad Parte_1 Parte_2 acquistarla senza ritardo all'esito della sentenza di omologazione della separazione coniugale, la propria quota di comproprietà, pari al 50%, dell'unità immobiliare sita in UG (RA), fraz.
San Bernardino, via Stradone San Bernardino n. 101/2 e precisamente:
- appartamento riportato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di UG (RA) al foglio
30, particella 100, sub. 1, piano T-1, categoria A/4, classe terza, consistenza vani 8, superficie totale mq. 198, superficie totale escluse aree scoperte mq. 166, rendita € 388,38;
- autorimessa riportata nel Catasto dei Fabbricati del Comune di UG (RA) al foglio
30, particella 100, sub. 2, piano T, categoria C/6, classe seconda, consistenza mq. 12, rendita
€ 44,62;
- autorimessa riportata nel Catasto dei Fabbricati del Comune di UG (RA) al foglio
30, particella 100, sub 3, piano T, categoria C/6, classe seconda, consistenza mq. 15, superficie totale mq. 16, rendita € 55,78;
- area sottostante e circostante il fabbricato riportata nel Catasto dei Fabbricati del
Comune di UG (RA) al foglio 30, particella 100, ente urbano di metri quadrati 1.174
(millecentosettantaquattro);
10) A titolo di corrispettivo dell'acquisto, il sig. si accollerà le rate Parte_2 residue del mutuo a far data dal rogito notarile;
contestualmente al rogito di compravendita, il SI. verserà alla SI.ra la somma di € 3.000,00 (tremila) quale Parte_2 Parte_1 corrispettivo del mobilio a lui rimanente.
11) la suddetta cessione, facente parte integrale degli accordi di separazione personale dei coniugi, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, sarà perfezionata per atto notarile con applicazione dell'esenzione dell'imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa prevista dall'art. 19 della L. 6 marzo 1987, n. 74, così come confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate del 29 maggio 2013 n. 18/E, con spese notarili a carico del SI. Parte_2
12) la SI.ra lascerà la casa coniugale contestualmente alla stipula del Parte_1 rogito notarile, che rimarrà pertanto assegnata in via esclusiva al marito. In caso di ritardato rilascio, sarà tenuta a corrispondere al sig. un indennizzo per occupazione senza Parte_2 titolo pari a metà della rata del mutuo pagata da quest'ultimo.”
- Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 16.07.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè