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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 30/10/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto
– Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.188
del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022, discussa e decisa all'udienza di discussione del 22.10.2025
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Pollicoro ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Taranto alla via Pitagora
n.24, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo di primo grado;
CP_1
E
Controparte_2
C.F. ) in persona del Dr. Direttore
[...] P.IVA_1 Controparte_3
Regionale pro-tempore per la Puglia, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria
OS TO per procura generale alle liti, redatta con atto del 19
maggio 2020 notar in Altamura, Rep. N. 90510, raccolta Persona_1
1 n. 32072, domiciliato in Taranto presso l'Avvocatura dell'Istituto alla Via
Plinio angolo Via Salinella.
- APPELLATO –
All'udienza del 22.10.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.2768\2021), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, accoglieva per quanto di ragione la domanda proposta da
[...]
, diretto ad ottenere, il pagamento della rendita per malattia Parte_1
professionale per la patologia da cui era affetto e già denunciata( (spondilodiscopatie del tratto lombare) ed il relativo indennizzo in capitale ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs n.38\2000 art.13 e per l'effetto dichiarava il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico sino alla misura dell'11% con decorrenza dal 14.10.2019, condannando l' al pagamento del relativo importo. CP_2
Condannava l' al pagamento delle spese di giudizio. CP_2
Avverso tale decisione proponeva appello , lamentandone la Parte_1
parziale erroneità e chiedendone la riforma in ordine al capo relativo alla condanna alle spese.
L' , in persona del legale rappresentante, si costituiva concludendo per la CP_2
conferma della gravata sentenza.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di gravame, l'appellante lamenta l'errore del giudice di primo grado nel calcolare in € 1200,00 le spese del giudizio di primo grado.
L'appello è fondato.
Lamenta l'appellante che il giudice di prime cure, nel determinare la liquidazione delle spese per cui è causa in € 1200,00, si è discostato senza motivo dal
Regolamento di cui al D. Ministeriale n.55/2014,tenendo conto che la somma riconosciuta al ricorrente è pari ad € 7.040,01,quindi rientrante nello scaglione da
€ 5.201,00 ad € 26.000,00 per un totale liquidabile, invece, di € 2.738,00.
Invero, nella motivazione di Cass. 34573/2021 (nei medesimi termini v. anche Cass.
37009/2021, Cass. 9691/2021 e 9690/2021, ) si legge: “Il raffronto tra il testo modificato e quello originario evidenzia come a seguito della novella la diminuzione dei compensi, prima prevista solo "fino al 50 per cento" oggi è contemplata con una diversa indicazione lessicale che depone nel senso che la riduzione del 50 %
costituisca un limite oltre il quale il giudice non ha la possibilità di spingersi,
rafforzando in tal modo il vincolo di inderogabilità dei minimi tariffari. Ne deriva che alla luce di tale modifica normativa non può ritenersi confortato dal testo normativo quanto sostenuto in passato da Cass. n. 2386/2017, secondo cui in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, essendo oggi invece esclusa la possibilità di scendere al di sotto della riduzione del 50% dei valori medi (per la riaffermazione della necessità che la liquidazione giudiziale debba avvenire nel rispetto dei parametri dettati dal DM n. 55/2014, si veda ex multis Cass.
n. 1018/2018).”
3 In Cass. 1421/2021 è stato poi esplicitamente affermato che “Il quadro normativo non è mutato a seguito dell'entrata in vigore del D.M. n. 37 del 1998, che ha modificato il D.M. n. 55 del 2014 introducendo l'inderogabilità delle riduzioni massime, ma non anche degli aumenti massimi, che continuano ad essere previsti come applicabili "di regola".
Pertanto, alla stregua dell'attuale tenore degli articoli 4 e 12 del D.M. 55/2014, risulta evidente che il Giudice, non può “in ogni caso” ridurre i compensi oltre il
50%.
La sentenza dev'essere parzialmente riformata.
Spese di entrambi i gradi di giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
1- Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l' in persona del legale rappresentante, a pagare in favore di le spese di CP_2
giudizio del primo grado che si liquidano in € 2.738,00. oltre accessori con distrazione in favore del procuratore anticipante, avv.Pollicoro Stefania;
2- Condanna l' , in persona del per al pagamento delle spese di giudizio di CP_2
questo grado che si liquidano in € 1900,00 oltre accessori con distrazione in favore del procuratore anticipante,avv.Pollicoro Stefania.
Taranto, 22.10.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA
4
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto
– Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.188
del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022, discussa e decisa all'udienza di discussione del 22.10.2025
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Pollicoro ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Taranto alla via Pitagora
n.24, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo di primo grado;
CP_1
E
Controparte_2
C.F. ) in persona del Dr. Direttore
[...] P.IVA_1 Controparte_3
Regionale pro-tempore per la Puglia, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria
OS TO per procura generale alle liti, redatta con atto del 19
maggio 2020 notar in Altamura, Rep. N. 90510, raccolta Persona_1
1 n. 32072, domiciliato in Taranto presso l'Avvocatura dell'Istituto alla Via
Plinio angolo Via Salinella.
- APPELLATO –
All'udienza del 22.10.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.2768\2021), il Tribunale di Taranto, in funzione di
Giudice del Lavoro, accoglieva per quanto di ragione la domanda proposta da
[...]
, diretto ad ottenere, il pagamento della rendita per malattia Parte_1
professionale per la patologia da cui era affetto e già denunciata( (spondilodiscopatie del tratto lombare) ed il relativo indennizzo in capitale ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs n.38\2000 art.13 e per l'effetto dichiarava il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennizzo in capitale per inabilità permanente al lavoro e danno biologico sino alla misura dell'11% con decorrenza dal 14.10.2019, condannando l' al pagamento del relativo importo. CP_2
Condannava l' al pagamento delle spese di giudizio. CP_2
Avverso tale decisione proponeva appello , lamentandone la Parte_1
parziale erroneità e chiedendone la riforma in ordine al capo relativo alla condanna alle spese.
L' , in persona del legale rappresentante, si costituiva concludendo per la CP_2
conferma della gravata sentenza.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di gravame, l'appellante lamenta l'errore del giudice di primo grado nel calcolare in € 1200,00 le spese del giudizio di primo grado.
L'appello è fondato.
Lamenta l'appellante che il giudice di prime cure, nel determinare la liquidazione delle spese per cui è causa in € 1200,00, si è discostato senza motivo dal
Regolamento di cui al D. Ministeriale n.55/2014,tenendo conto che la somma riconosciuta al ricorrente è pari ad € 7.040,01,quindi rientrante nello scaglione da
€ 5.201,00 ad € 26.000,00 per un totale liquidabile, invece, di € 2.738,00.
Invero, nella motivazione di Cass. 34573/2021 (nei medesimi termini v. anche Cass.
37009/2021, Cass. 9691/2021 e 9690/2021, ) si legge: “Il raffronto tra il testo modificato e quello originario evidenzia come a seguito della novella la diminuzione dei compensi, prima prevista solo "fino al 50 per cento" oggi è contemplata con una diversa indicazione lessicale che depone nel senso che la riduzione del 50 %
costituisca un limite oltre il quale il giudice non ha la possibilità di spingersi,
rafforzando in tal modo il vincolo di inderogabilità dei minimi tariffari. Ne deriva che alla luce di tale modifica normativa non può ritenersi confortato dal testo normativo quanto sostenuto in passato da Cass. n. 2386/2017, secondo cui in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, essendo oggi invece esclusa la possibilità di scendere al di sotto della riduzione del 50% dei valori medi (per la riaffermazione della necessità che la liquidazione giudiziale debba avvenire nel rispetto dei parametri dettati dal DM n. 55/2014, si veda ex multis Cass.
n. 1018/2018).”
3 In Cass. 1421/2021 è stato poi esplicitamente affermato che “Il quadro normativo non è mutato a seguito dell'entrata in vigore del D.M. n. 37 del 1998, che ha modificato il D.M. n. 55 del 2014 introducendo l'inderogabilità delle riduzioni massime, ma non anche degli aumenti massimi, che continuano ad essere previsti come applicabili "di regola".
Pertanto, alla stregua dell'attuale tenore degli articoli 4 e 12 del D.M. 55/2014, risulta evidente che il Giudice, non può “in ogni caso” ridurre i compensi oltre il
50%.
La sentenza dev'essere parzialmente riformata.
Spese di entrambi i gradi di giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
1- Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l' in persona del legale rappresentante, a pagare in favore di le spese di CP_2
giudizio del primo grado che si liquidano in € 2.738,00. oltre accessori con distrazione in favore del procuratore anticipante, avv.Pollicoro Stefania;
2- Condanna l' , in persona del per al pagamento delle spese di giudizio di CP_2
questo grado che si liquidano in € 1900,00 oltre accessori con distrazione in favore del procuratore anticipante,avv.Pollicoro Stefania.
Taranto, 22.10.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA
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