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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/03/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 25 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 6169/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. da Avv. Saverio Laterza
-opponente-
Contro
CP_1
rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli;
-opposto-
Fatto e diritto
Deve premettersi che la presente decisione è redatta con motivazione in forma semplificata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, come definito dalla giurisprudenza di legittimità.
Parte opponente proponeva opposizione contro le seguenti ordinanze ingiunzioni relative a sanzioni amministrative per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983:
1)ordinanza-ingiunzione relativa all'annualità 2017 n.OI-001641281 prot. .0900.19/02/2019.0101955, notificata dall in data 09.04.2024 CP_1 CP_1
(all.2);
1 2)ordinanza-ingiunzione relativa all'annualità 2018 n.OI-001997690 prot. .0900.28/11/2019.00663991, notificata dall in data CP_1 CP_1
09.04.2024(all.4);
3) ordinanza-ingiunzione relativa all'annualità 2019 n.OI-000636993 prot. .0900.18/02/2022.0115878 notificata dall in data 09.04.2024 CP_1 CP_1
(all.6).
Parte opponente, in particolare, sostiene che le ordinanze-ingiunzioni n.OI-
001641281 e n.OI-001997690 sono da ritenersi nulle e/o annullabili;
di avere usufruito del termine dei 90 giorni per chiedere ed ottenere una rateizzazione delle somme non pagate, facendo di fatto decadere la sanzione amministrativa che, al contrario, oggi l'ente pretende in pagamento.
Infine, contesta errori nel calcolo delle sanzioni, ovvero la mancata applicazione del D.L. 4 maggio 2023 n.48.
L , costituitosi in giudizio, insiste per il rigetto del ricorso. CP_1
Nel merito della questione, l'art. 2, co.
1-bis, D.l. n. 463/1983 dispone:
“L'omesso versamento delle ritenute sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, per un importo superiore a €. 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032.
Se l'importo omesso non è superiore a €. 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000.
Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Parte opponente, inoltre, sottolineava che gli atti di accertamento notificati, tra le altre indicazioni, contenevano proprio l'espresso avvertimento “se il versamento delle ritenute viene effettuato entro tre mesi dalla presente notifica dell'accertamento della violazione, lei NON sarà assoggettato alla sanzione amministrativa”;
che, in data 29/04/2019 (ovvero dopo circa due mesi dalla notifica dell'accertamento n. 0900.19/02/2019.0101955 del 19.02.2019) CP_1 CP_1 presentava dichiarazione di adesione prot. W-2019042901207523 (all.8) in cui venivano inclusi gli avvisi n°31420170000598515, n°31420170006306283;
2 che, in data 28/01/2020 (ovvero dopo circa due mesi dalla notifica dell'accertamento n. 0900.28/11/2019.00663991 del 28.11.2019) CP_1 CP_1 presentava istanza di rateizzazione (all.9) con identificativo 319554 in cui venivano inclusi anche gli avvisi n°31420180002083258, n°31420180005037325
e n°31420190003692949.
Tuttavia, ritiene questo ufficio, che la circostanza per cui l'opponente abbia presentato istanze di rateizzazione per i contributi di cui si discute non equivale “al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione
o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Difatti l ha fornito prova che per l'annualità 2017 i primi pagamenti CP_1 dell'opponente, non satisfattivi degli importi richiesti, sono stati effettuati a partire dal 12/08/2019 (oltre il termine dei 3 mesi) dalla notifica dell'accertamento n. 0900.19/02/2019.0101955 del CP_1 CP_1
19.02.2019.
Per quanto riguarda l'annualità 2018, l dà atto di avere “tenuto conto CP_1 dei versamenti effettuati dal ricorrente in data 12.02.2020 e, dunque, ha calcolato l'importo della sanzione amministrativa in € 9.259,98 moltiplicando per il coefficiente 3 l'importo delle ritenute non versate nei termini (€
3.086,66 x 3 = € 9.259,98). Va precisato a tal fine, infatti, che prima dell'emissione della OI impugnata, l ha tenuto conto dei versamenti CP_2 effettuati per un totale di € 120,34 così suddiviso:
€ 32,21 riscosso per 12/2017;
€ 15,40 riscosso per 05/2018;
€ 17,37 riscosso per 06/2018;
€ 32,27 riscosso per 07/2018;
€ 18,64 riscosso per 10/2018;
€ 4,45 riscosso per 11/2018”.
Anche in questo caso, l'opponente, a fronte di una sanzione decisamente più ampia, non ha documentato effettivamente di avere provveduto al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione;
tuttalpiù, i versamenti effettuati nei termini di legge, non satisfattivi degli importi richiesti, sono stati presi in considerazione dall'Istituto previdenziale.
3 Infine, quanto all'errata e/o mancata applicazione del D.L. 4 maggio 2023
n.48 sulle somme di cui si discute, a fronte di quanto applicato dall CP_1 in ordine “alle indicazioni circa il coefficiente di moltiplicazione da adottare nel caso di reiterate violazioni (come avvenuto nel caso di specie in cui il ricorrente ha omesso di versare le ritenute con riferimento a plurime annualità)”, parte opponente nel fornire conteggi alternativi ha contestato solo genericamente la mancata applicazione della norma senza fornire alcuna prova a riguardo.
Pertanto, l'opposizione non merita accoglimento.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell che si liquidano nella misura di € 2.500, oltre oneri riflessi. CP_1
Bari, 25 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
4
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 25 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 6169/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. da Avv. Saverio Laterza
-opponente-
Contro
CP_1
rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli;
-opposto-
Fatto e diritto
Deve premettersi che la presente decisione è redatta con motivazione in forma semplificata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, come definito dalla giurisprudenza di legittimità.
Parte opponente proponeva opposizione contro le seguenti ordinanze ingiunzioni relative a sanzioni amministrative per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983:
1)ordinanza-ingiunzione relativa all'annualità 2017 n.OI-001641281 prot. .0900.19/02/2019.0101955, notificata dall in data 09.04.2024 CP_1 CP_1
(all.2);
1 2)ordinanza-ingiunzione relativa all'annualità 2018 n.OI-001997690 prot. .0900.28/11/2019.00663991, notificata dall in data CP_1 CP_1
09.04.2024(all.4);
3) ordinanza-ingiunzione relativa all'annualità 2019 n.OI-000636993 prot. .0900.18/02/2022.0115878 notificata dall in data 09.04.2024 CP_1 CP_1
(all.6).
Parte opponente, in particolare, sostiene che le ordinanze-ingiunzioni n.OI-
001641281 e n.OI-001997690 sono da ritenersi nulle e/o annullabili;
di avere usufruito del termine dei 90 giorni per chiedere ed ottenere una rateizzazione delle somme non pagate, facendo di fatto decadere la sanzione amministrativa che, al contrario, oggi l'ente pretende in pagamento.
Infine, contesta errori nel calcolo delle sanzioni, ovvero la mancata applicazione del D.L. 4 maggio 2023 n.48.
L , costituitosi in giudizio, insiste per il rigetto del ricorso. CP_1
Nel merito della questione, l'art. 2, co.
1-bis, D.l. n. 463/1983 dispone:
“L'omesso versamento delle ritenute sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, per un importo superiore a €. 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032.
Se l'importo omesso non è superiore a €. 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000.
Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Parte opponente, inoltre, sottolineava che gli atti di accertamento notificati, tra le altre indicazioni, contenevano proprio l'espresso avvertimento “se il versamento delle ritenute viene effettuato entro tre mesi dalla presente notifica dell'accertamento della violazione, lei NON sarà assoggettato alla sanzione amministrativa”;
che, in data 29/04/2019 (ovvero dopo circa due mesi dalla notifica dell'accertamento n. 0900.19/02/2019.0101955 del 19.02.2019) CP_1 CP_1 presentava dichiarazione di adesione prot. W-2019042901207523 (all.8) in cui venivano inclusi gli avvisi n°31420170000598515, n°31420170006306283;
2 che, in data 28/01/2020 (ovvero dopo circa due mesi dalla notifica dell'accertamento n. 0900.28/11/2019.00663991 del 28.11.2019) CP_1 CP_1 presentava istanza di rateizzazione (all.9) con identificativo 319554 in cui venivano inclusi anche gli avvisi n°31420180002083258, n°31420180005037325
e n°31420190003692949.
Tuttavia, ritiene questo ufficio, che la circostanza per cui l'opponente abbia presentato istanze di rateizzazione per i contributi di cui si discute non equivale “al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione
o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Difatti l ha fornito prova che per l'annualità 2017 i primi pagamenti CP_1 dell'opponente, non satisfattivi degli importi richiesti, sono stati effettuati a partire dal 12/08/2019 (oltre il termine dei 3 mesi) dalla notifica dell'accertamento n. 0900.19/02/2019.0101955 del CP_1 CP_1
19.02.2019.
Per quanto riguarda l'annualità 2018, l dà atto di avere “tenuto conto CP_1 dei versamenti effettuati dal ricorrente in data 12.02.2020 e, dunque, ha calcolato l'importo della sanzione amministrativa in € 9.259,98 moltiplicando per il coefficiente 3 l'importo delle ritenute non versate nei termini (€
3.086,66 x 3 = € 9.259,98). Va precisato a tal fine, infatti, che prima dell'emissione della OI impugnata, l ha tenuto conto dei versamenti CP_2 effettuati per un totale di € 120,34 così suddiviso:
€ 32,21 riscosso per 12/2017;
€ 15,40 riscosso per 05/2018;
€ 17,37 riscosso per 06/2018;
€ 32,27 riscosso per 07/2018;
€ 18,64 riscosso per 10/2018;
€ 4,45 riscosso per 11/2018”.
Anche in questo caso, l'opponente, a fronte di una sanzione decisamente più ampia, non ha documentato effettivamente di avere provveduto al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione;
tuttalpiù, i versamenti effettuati nei termini di legge, non satisfattivi degli importi richiesti, sono stati presi in considerazione dall'Istituto previdenziale.
3 Infine, quanto all'errata e/o mancata applicazione del D.L. 4 maggio 2023
n.48 sulle somme di cui si discute, a fronte di quanto applicato dall CP_1 in ordine “alle indicazioni circa il coefficiente di moltiplicazione da adottare nel caso di reiterate violazioni (come avvenuto nel caso di specie in cui il ricorrente ha omesso di versare le ritenute con riferimento a plurime annualità)”, parte opponente nel fornire conteggi alternativi ha contestato solo genericamente la mancata applicazione della norma senza fornire alcuna prova a riguardo.
Pertanto, l'opposizione non merita accoglimento.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell che si liquidano nella misura di € 2.500, oltre oneri riflessi. CP_1
Bari, 25 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
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