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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 05/02/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 100/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 100/2024 promossa da:
( c.f. Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Consolini del Foro di Reggio Emilia
RICORRENTE
Contro
DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Basile e dall'Avv Oreste Manzi
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “ voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti e di discussione:
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla pensione di anzianità anticipata
(c.d. Opzione donna) con decorrenza dal 01/11/2022 (anziché con decorrenza dal
01/01/2023) in virtù della domanda del 03/08/2022;
- conseguentemente dichiarare tenuto e condannare l' , in persona del legale CP_1
pagina 1 di 4 rappresentante pro-tempore, alla riliquidazione della prestazione in godimento
(pensione n. 36036525 Cat. VOCOM) ed al pagamento dei ratei dovuti dalla decorrenza del 01/11/2022 al 31/12/2022, con maggiorazione di interessi legali.
Con vittoria di spese e compensi professionali tutti di lite, di cui si chiede la distrazione a favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi.”
Per l' : “ La difesa dell' chiede che Codesto Tribunale, disattesa ogni CP_1 CP_1 contraria istanza, voglia respingere il ricorso avversario.Spese come per legge.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio l' per fare accertare e dichiarare il Parte_1 CP_1 suo diritto a percepire la pensione di anzianità anticipata (c.d. Opzione donna) con decorrenza dal 01.11.2022.
La ricorrente ha esposto di avere presentato il 3/08/2022, tramite il patronato CP_2
la domanda di pensione anticipata con decorrenza dal 1/11/2022 (doc.2 ric.);
[...] tale domanda veniva respinta con comunicazione del 12/12/2022 per i seguenti motivi: “Non risultano almeno n. 2175 contributi settimanali. Risultano infatti complessivamente nel periodo dal 01.07.1980 al 31.08.2022 n. 2047 contributi settimanali di cui: n. 868 nella gestione dei lavoratori dipendenti;
n. 1179 nella gestione autonoma dei commercianti” (doc.3 ric); la ricorrente inoltrava il
23/12/2022 un' altra domanda di pensione c.d. “Opzione donna e tale ultima domanda veniva accolta decorrenza da 1/1/2023; veniva poi respinto il ricorso amministrativo per la retrodatazione della pensione di anzianità anticipata con decorrenza 1/11/2022 in forza della prima domanda.
Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto la domanda CP_1 dell'assicurato qualifica il diritto alla pensione e nessuna norma di legge prevede il riconoscimento di una prestazione non richiesta;
nel caso di specie non vi erano elementi in domanda che potessero far sorgere il dubbio che l'interessata, tramite patronato, volesse, in realtà, manifestare la volontà di ottenere la prestazione
Opzione Donna.
Tanto premesso, la causa viene decisa all'esito della discussione.
2.Il ricorso è fondato.
pagina 2 di 4 3.Reputa il Tribunale che, essendo indubbio che i requisiti della pensione cd
Opzione Donna esistessero fin dalla prima decorrenza utile a seguito dell'inoltro della prima domanda, non può farsi discendere dall'errore nella scelta della prestazione una diversa decorrenza sfavorevole alla beneficiaria, anche perché si discute, in ogni, caso di pensione anticipata.
Come dedotto da parte ricorrente il fatto che la domanda di pensione del
03/08/2022 non indicasse trattarsi di pensione anticipata con calcolo contributivo sperimentale lavoratrici DL. 4/2019 non costituisce causa ostativa alla retrodatazione, in presenza dei requisiti di legge,
Va ricordato che secondo l'insegnamento della Suprema Corte : “ la domanda amministrativa all' per ottenere una prestazione previdenziale non ha natura di CP_1 negozio giuridico, quanto, piuttosto, di atto in senso stretto di cui la legge predetermina gli effetti, perché diretto a promuovere un procedimento disciplinato dalla stessa legge
e di cui la domanda è mero presupposto” ed ha affermato, in fattispecie per nulla dissimile, che “la domanda di pensione, sia pure recante il riferimento alla salvaguardia, quale atto giuridico ad effetti obbligati e non condizionato dalla presunta volontà negoziale dell'istante, fosse idonea ad attivare il procedimento preordinato alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della prestazione richiesta e, nel contempo, a mettere a conoscenza l' di tutti gli elementi CP_1 occorrenti per valutare le condizioni per il riconoscimento della pensione di vecchiaia secondo i criteri ordinari, sicché, in base a un'interpretazione di buona fede, l' CP_1 avrebbe dovuto scrutinare la domanda secondo quei criteri, avvalendosi, nel caso di dubbi al riguardo, dei chiarimenti dell'istante” (Cass. Ord. 14114/2020).
4.Le spese vanno compensate in considerazione dell'errore commesso nell'inserimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra eccezione e domanda disattesa nella causa n. 100 / 2024 :
1) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla pensione di anzianità anticipata (c.d. Opzione donna) con decorrenza dal 01/11/2022 e condanna l' al pagamento dei ratei dovuti dalla decorrenza del 01/11/2022 al CP_1
pagina 3 di 4 31/12/2022, oltre interessi legali.
2) Compensa le spese di causa.
Reggio Emilia, così deciso il 05/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 100/2024 promossa da:
( c.f. Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Consolini del Foro di Reggio Emilia
RICORRENTE
Contro
DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Basile e dall'Avv Oreste Manzi
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “ voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti e di discussione:
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla pensione di anzianità anticipata
(c.d. Opzione donna) con decorrenza dal 01/11/2022 (anziché con decorrenza dal
01/01/2023) in virtù della domanda del 03/08/2022;
- conseguentemente dichiarare tenuto e condannare l' , in persona del legale CP_1
pagina 1 di 4 rappresentante pro-tempore, alla riliquidazione della prestazione in godimento
(pensione n. 36036525 Cat. VOCOM) ed al pagamento dei ratei dovuti dalla decorrenza del 01/11/2022 al 31/12/2022, con maggiorazione di interessi legali.
Con vittoria di spese e compensi professionali tutti di lite, di cui si chiede la distrazione a favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi.”
Per l' : “ La difesa dell' chiede che Codesto Tribunale, disattesa ogni CP_1 CP_1 contraria istanza, voglia respingere il ricorso avversario.Spese come per legge.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio l' per fare accertare e dichiarare il Parte_1 CP_1 suo diritto a percepire la pensione di anzianità anticipata (c.d. Opzione donna) con decorrenza dal 01.11.2022.
La ricorrente ha esposto di avere presentato il 3/08/2022, tramite il patronato CP_2
la domanda di pensione anticipata con decorrenza dal 1/11/2022 (doc.2 ric.);
[...] tale domanda veniva respinta con comunicazione del 12/12/2022 per i seguenti motivi: “Non risultano almeno n. 2175 contributi settimanali. Risultano infatti complessivamente nel periodo dal 01.07.1980 al 31.08.2022 n. 2047 contributi settimanali di cui: n. 868 nella gestione dei lavoratori dipendenti;
n. 1179 nella gestione autonoma dei commercianti” (doc.3 ric); la ricorrente inoltrava il
23/12/2022 un' altra domanda di pensione c.d. “Opzione donna e tale ultima domanda veniva accolta decorrenza da 1/1/2023; veniva poi respinto il ricorso amministrativo per la retrodatazione della pensione di anzianità anticipata con decorrenza 1/11/2022 in forza della prima domanda.
Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto la domanda CP_1 dell'assicurato qualifica il diritto alla pensione e nessuna norma di legge prevede il riconoscimento di una prestazione non richiesta;
nel caso di specie non vi erano elementi in domanda che potessero far sorgere il dubbio che l'interessata, tramite patronato, volesse, in realtà, manifestare la volontà di ottenere la prestazione
Opzione Donna.
Tanto premesso, la causa viene decisa all'esito della discussione.
2.Il ricorso è fondato.
pagina 2 di 4 3.Reputa il Tribunale che, essendo indubbio che i requisiti della pensione cd
Opzione Donna esistessero fin dalla prima decorrenza utile a seguito dell'inoltro della prima domanda, non può farsi discendere dall'errore nella scelta della prestazione una diversa decorrenza sfavorevole alla beneficiaria, anche perché si discute, in ogni, caso di pensione anticipata.
Come dedotto da parte ricorrente il fatto che la domanda di pensione del
03/08/2022 non indicasse trattarsi di pensione anticipata con calcolo contributivo sperimentale lavoratrici DL. 4/2019 non costituisce causa ostativa alla retrodatazione, in presenza dei requisiti di legge,
Va ricordato che secondo l'insegnamento della Suprema Corte : “ la domanda amministrativa all' per ottenere una prestazione previdenziale non ha natura di CP_1 negozio giuridico, quanto, piuttosto, di atto in senso stretto di cui la legge predetermina gli effetti, perché diretto a promuovere un procedimento disciplinato dalla stessa legge
e di cui la domanda è mero presupposto” ed ha affermato, in fattispecie per nulla dissimile, che “la domanda di pensione, sia pure recante il riferimento alla salvaguardia, quale atto giuridico ad effetti obbligati e non condizionato dalla presunta volontà negoziale dell'istante, fosse idonea ad attivare il procedimento preordinato alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della prestazione richiesta e, nel contempo, a mettere a conoscenza l' di tutti gli elementi CP_1 occorrenti per valutare le condizioni per il riconoscimento della pensione di vecchiaia secondo i criteri ordinari, sicché, in base a un'interpretazione di buona fede, l' CP_1 avrebbe dovuto scrutinare la domanda secondo quei criteri, avvalendosi, nel caso di dubbi al riguardo, dei chiarimenti dell'istante” (Cass. Ord. 14114/2020).
4.Le spese vanno compensate in considerazione dell'errore commesso nell'inserimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra eccezione e domanda disattesa nella causa n. 100 / 2024 :
1) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla pensione di anzianità anticipata (c.d. Opzione donna) con decorrenza dal 01/11/2022 e condanna l' al pagamento dei ratei dovuti dalla decorrenza del 01/11/2022 al CP_1
pagina 3 di 4 31/12/2022, oltre interessi legali.
2) Compensa le spese di causa.
Reggio Emilia, così deciso il 05/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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