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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/06/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2291/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Giulia Conte Presidente relatore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2291/2022 promossa da:
Parte_1
(P.IVA , in persona del suo Curatore pro tempore, Avv. , con il P.IVA_1 Parte_2 patrocinio dell'Avv. Fabio Cesare, elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
, rappresentata dall'Avvocato Generale dell'Unione Controparte_1
Boni Moraes con il patrocinio degli Avv.ti Prof. Silvio Martuccelli, Andrea Bernava, CP_2
Monica Curcuruto e Andrea Sarcinelli, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 1062/2022 pronunciata in data 18.10.2022 dal Tribunale di Arezzo e pubblicata in pari data;
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 06.03.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 13.03.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via preliminare, sollevare questione di legittimità costituzionale della legge n. 336 del 18 agosto 1993 di ratifica del Trattato italo-brasiliano del 1989 e, quindi, del medesimo Trattato per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. nonché con il combinato disposto dell'art. 6 CEDU
e dell'art. 117 Cost. In via preliminare alternativa, disporre rinvio pregiudiziale ex art. 267
TFUE, alla Corte di Giustizia dell'Unione europea affinché valuti se l'interpretazione fornita al 1 predetto trattato è conforme all'art. 6 CEDU, entrato a far parte del diritto dell'Unione Europea,
a seguito del Trattato di Lisbona che, all'art. 6, ha previsto l'adesione dell'UE alla In via Pt_3 principale: riformare la sentenza 1062/2022 Giudice dr.ssa Carmela Labella del Tribunale di
Arezzo, con la quale è stato definito il giudizio sub RG 90/2019 e per l'effetto accogliere le domande formulate in primo grado dall'odierna appellante, rigettando per intero le domande avversarie, per i motivi esposti in atti e confermare l'esistenza della notifica del Decreto 314 In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi del giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Per l'appellata:
“In via preliminare: dichiarare ex art. 348 bis c.p.c. inammissibile l'atto di appello del
; respingere le richieste del di rimessione degli atti alla Corte Parte_1 Parte_1
Costituzionale e/o, alternativamente, di rinvio pregiudiziale alle Corte di Giustizia dell'Unione europea. - Nel merito: dichiarare inammissibile o comunque infondato l'atto di appello del
per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione del 23 febbraio 2024 e, per Parte_1
l'effetto, respingere l'appello e confermare la sentenza n. 1062/2022 del Tribunale di Arezzo.
Con vittoria di spese e onorari”.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1062/2022 del Tribunale di Arezzo pubblicata in data
18.10.2022
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
(di seguito per brevità anche solo o Curatela) ha proposto
[...] Parte_1 gravame avverso la sentenza n. 1062/2022 pronunciata in data 18.10.2022 e pubblicata in pari data, con la quale il Tribunale di Arezzo, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla Con
(d'ora in avanti anche solo ), aveva dichiarato Controparte_1
l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo n. 314/2011 effettuata dalla nei Pt_1 Con confronti della e, per l'effetto, aveva dichiarato l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. e la revoca del predetto decreto ingiuntivo.
Nello specifico, con ricorso ex art. 633 c.p.c. del 19.08.2011, aveva chiesto e ottenuto Pt_1 dal Tribunale di Arezzo, Sezione distaccata di Montevarchi, l'emissione del decreto ingiuntivo n.
314/2011 con cui era stato ingiunto alla il pagamento della Controparte_1 somma di € 15.000.000,00, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo dell'incarico di progettazione del collegamento ferroviario tra Rio de Janeiro e
San Paolo, commissionato alla (in bonis) dalla Pt_1 Controparte_4
(di seguito anche solo , società statale cui era delegato lo sviluppo
[...] CP_4 dell'infrastruttura ferroviaria brasiliana, per il quale la Repubblica Federativa del CP_1 rivestiva la posizione di garante.
A fondamento del proprio ricorso monitorio, la aveva dedotto quanto segue: Pt_1
2 - con decreto n. 360 del 24.06.2004, il Ministero dei Trasporti brasiliano aveva creato un gruppo di lavoro, sotto il coordinamento della con lo scopo di valutare l'andamento degli CP_4 studi relativi al progetto di collegamento ferroviario ad alta velocità tra Rio de Janeiro e San
Paolo;
- nel luglio 2004 la aveva presentato a tale gruppo di lavoro il proprio studio di Pt_1 fattibilità del progetto e successivamente, in data 24.08.2004, aveva ricevuto incarico dalla di sviluppare il progetto di massima per la realizzazione della predetta linea ad alta CP_4 velocità ferroviaria;
- in data 23.11.2005, la comunicava alla che era stata selezionato il progetto CP_4 Pt_1 presentato da quest'ultima, conferendo alla società italiana l'incarico di realizzare il progetto definitivo;
- a fronte della consegna dei progetti elaborati da parte della , quest'ultima provvedeva Pt_1
a richiedere alla il pagamento del compenso dovutole per l'attività complessivamente CP_4 svolta, quantificato in € 261.771.392,40, come da perizia giurata del 17.11.2008, mai corrisposto dalla nonostante i numerosi solleciti;
CP_4
- in data 10.03.2009, la aveva quindi agito in giudizio nei confronti della Pt_1 CP_4 ottenendo l'emissione del decreto ingiuntivo n. 123/2009 per l'importo di € 261.771.392,40, successivamente dichiarato esecutivo in difetto di opposizione (il Tribunale Superiore di
Giustizia brasiliano, in data 11.02.2011, aveva tuttavia respinto la richiesta di exequatur in ordine a tale decreto ingiuntivo);
- in data 19.08.2011, la aveva agito in giudizio anche nei confronti della Pt_1 [...]
ottenendo, dapprima, l'emissione del decreto ingiuntivo n. 314/2011 – Controparte_1 oggetto del presente giudizio – per l'importo di € 15.000.000,00, nonché, successivamente,
l'emissione del decreto ingiuntivo n. 47/2012 per la differenza non liquidata nel precedente decreto, ovverosia l'importo di € 246.771.392,40, sulla base di una responsabilità sussidiaria dello Stato brasiliano per le obbligazioni contratte dalla (società di cui lo Stato brasiliano CP_4 deteneva il 100 % del capitale azionario) in forza dell'art. 37 della Costituzione Brasiliana che attribuiva al medesimo Stato una responsabilità solidale per i debiti delle imprese da esso controllate.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 314/2011, l'ingiunta proponeva opposizione con cui promuoveva la c.d. actio nullitatis, ovvero un'azione di accertamento negativo, volta ad accertare l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo e, per l'effetto, l'inefficacia del medesimo decreto. Evidenziava che il predetto decreto ingiuntivo non le era mai stato notificato e che essa ne era venuta a conoscenza soltanto casualmente, in occasione di un tentativo di pignoramento presso terzi avviato dalla (presso la Banca Monte dei Paschi Pt_1 di Siena). Con In particolare, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la deduceva in estrema sintesi quanto segue:
3 la aveva tentato di effettuare la notifica del decreto ingiuntivo a mezzo di corriere Pt_1 internazionale, ovvero mediante una modalità di notifica non prevista né dalle consuetudini internazionali né dal Trattato italo-brasiliano del 1989;
da un lato, infatti, la normativa consuetudinaria internazionale imponeva la notificazione di atti giudiziari a Stati esteri per via diplomatica e, dall'altro lato, il Trattato italo-brasiliano prevedeva la notificazione per il tramite delle rispettive Autorità centrali (mediante quindi consegna dell'atto al Ministero italiano della Giustizia che l'avrebbe poi dovuto trasmettere al
Ministero di Giustizia in ), ovvero, in via alternativa, sempre per via diplomatica;
CP_1
la in bonis aveva invece trasmesso copia del decreto ingiuntivo, per il tramite Pt_1 dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Arezzo, a mezzo di corriere internazionale all'Ambasciata italiana in , ovvero ad un soggetto privo di qualunque collegamento col CP_1 reale destinatario della notifica;
il plico era poi stato trasmesso al Ministero della Giustizia brasiliano, il quale lo aveva a sua volta trasmesso al Tribunale Superiore di Giustizia Brasiliano che, con decisione del
01.02.2013, aveva respinto la richiesta di exequatur “in quanto in contrasto con l'ordine pubblico e la sovranità nazionale”;
in ogni caso, la non aveva fornito la prova dell'avvenuta consegna dell'atto al Pt_1 destinatario della notifica così come richiesto dall'art. 16 del Trattato italo-brasiliano;
nonostante la palese inesistenza della notifica, il Tribunale di Arezzo, in data 06.02.2012, aveva dichiarato il passaggio in giudicato del decreto n. 314/2011; Con
una volta appresa l'esistenza e la definitività del provvedimento, la aveva proposto due distinte azioni: a) un ricorso ex artt. 644 c.p.c. e 188 disp. att. c.p.c. volto ad accertare l'inesistenza della notifica e la conseguente inefficacia del provvedimento;
b) un ricorso ex artt.
737 c.p.c. e 10 Reg. CE n. 805/2004 volto a chiedere la revoca del certificato di titolo esecutivo europeo del d.i. 314/2011 rilasciato con provvedimento del 16.02.2012;
con ordinanza del 10.12.2012, il Tribunale di Arezzo, da un lato, aveva dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 188 disp. att. c.p.c. e, dall'altro lato, aveva revocato il certificato di titolo esecutivo europeo.
L'opponente chiedeva quindi la declaratoria di inesistenza giuridica della notifica del decreto ingiuntivo in questione e, per l'effetto, l'inefficacia dello stesso.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il chiedendo, in via Controparte_5 preliminare, la riunione con il procedimento instaurato dalla iscritto al R.G. n. 89/2019 CP_4 con cui la stessa aveva promosso un'analoga actio nullitatis in relazione al decreto ingiuntivo n.
123/2009, nonché, nel merito, il rigetto dell'opposizione avversaria, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, deduceva l'inammissibilità dell'actio nullitatis atteso il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo n. 314/2011 ex art. 647 c.p.c. in difetto di opposizione da parte dello Stato Con brasiliano, rilevando che la avrebbe dovuto esperire l'opposizione ex art. 650 c.p.c., ovvero i mezzi di impugnazione di cui all'art. 656 c.p.c.
4 Il Fallimento della affermava poi che il provvedimento era stato regolarmente Pt_1 notificato e che, in ogni caso, un'eventuale violazione del Trattato brasiliano non era tale da determinare l'inesistenza della notifica, bensì un'ipotesi di mera irregolarità da farsi valere in sede di opposizione tardiva, e ciò in quanto per la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo era necessario il radicale difetto di collegamento tra il soggetto consegnatario dell'atto e il suo destinatario e la presenza di indici dell'assenza di volontà dell'ingiungente di avvalersi del titolo esecutivo, requisiti che risultavano entrambi mancanti nel caso di specie.
Il Tribunale di Arezzo, istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 1062/2022, in via preliminare, valutava l'opportunità di disporre la trattazione congiunta, da parte di uno stesso
Giudice, dei procedimenti iscritti al R.G. 89/2019 e R.G. 90/2019, ma di non disporne la riunione trattandosi di opposizioni a due decreti ingiuntivi distinti e, quindi, difettando un rapporto di connessione oggettiva tra i due giudizi. Sempre in via preliminare, rigettava poi l'eccezione di inammissibilità sollevata da poiché, nel caso in esame, l'actio nullitatis Pt_1 era volta ad accertare l'inesistenza, e non la semplice invalidità/irregolarità, della notifica del decreto ingiuntivo n. 314/2011.
Nel merito, il giudice di prime cure, in base alla normativa internazionale di cui al Trattato italiano brasiliano ed in conformità all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità in materia, affermava che “secondo quanto disposto dall'art.
4.2 e dall'art 16 (del
Trattato italo-brasiliano del 1989, n.d.r.) -, appare evidente che, affinché la notifica di un atto giudiziario possa considerarsi giuridicamente esistente, il soggetto notificante deve fornire la prova di cui all'art. 16 del trattato, ovvero deve produrre copia della “(…) ricevuta firmata dalla persona che ha ricevuto l'atto (…)” ed “(…) un attestato dell'autorità competente (…)”, non essendo, viceversa, sufficiente la mera trasmissione della richiesta di notifica al Ministero della
Giustizia brasiliano, dal momento che tale trasmissione rappresenta una mera fase intermedia della procedura di notifica, la quale potrà dirsi conclusa soltanto con l'effettiva consegna al destinatario […]
In altre parole, in base alla normativa internazionale di cui al Trattato italo brasiliano ed in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia, il destinatario della notifica è esclusivamente la “parte” e non l'autorità centrale, la quale rappresenta un mero strumento attraverso il quale effettuare la notificazione, con la conseguenza che la notifica non può dirsi compiuta, e, al contrario, deve essere considerata omessa e, dunque, giuridicamente inesistente, nell'ipotesi in cui la richiesta di notifica sia stata fatta pervenire al Ministero di
Giustizia, ma non sia stata fornita la prova della consegna al soggetto destinatario della notifica, di cui all'art. 16 del Trattato”.
Stabilito in via generale quanto sopra, il primo giudice accertava che, nel caso di specie, la
si era limitata a trasmettere il decreto ingiuntivo al Ministero della Giustizia Pt_1 brasiliano, ovvero ad un soggetto diverso rispetto alla Repubblica del CP_1
, senza che tra i due soggetti sussistesse un collegamento tale da consentire CP_1
5 di identificare nel Ministero di Giustizia brasiliano una persona comunque riferibile al destinatario, ponendo in essere così una notifica inesistente.
Dunque, dichiarava l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo n. 314/2011, emesso dal Tribunale di Arezzo – Sezione distaccata di Montevarchi, effettuata dalla parte opposta in bonis e, per l'effetto, dichiarava l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. del suddetto decreto ingiuntivo, dichiarando altresì ogni altra domanda ed eccezione assorbita.
Per quanto riguardava le spese di lite, attesa la complessità della questione relativa alla nullità/inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo e alla luce dei diversi orientamenti giurisprudenziali in materia, disponeva la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite, restando a carico della parte opposta le spese relative alla fase monitoria.
Avverso tale sentenza, il ha proposto appello, formulando i seguenti Parte_1 motivi di gravame:
1. errore del primo Giudice per aver rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'actio nullitatis sollevata dalla;
Pt_1
2. erronea interpretazione da parte del primo Giudice delle norme relative alla notificazione degli atti giudiziari e, per l'effetto, errore per aver ritenuto giuridicamente inesistenti le notifiche del decreto ingiuntivo effettuate dalla ed aver dichiarato Pt_1
l'inefficacia del provvedimento stesso;
3. erronea interpretazione da parte del Giudice di prime cure della sentenza della Corte di Cassazione n. 28573/2021.
L'appellante ha chiesto quindi che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'appellata Controparte_1
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e
[...] chiedendo, nel merito, il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma integrale della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c del 13.03.2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello
In via preliminare, l'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'atto di appello rilevando che “il
non muove precise e puntuali censure alla Sentenza impugnata ma si limita a Parte_1 riportare pedissequamente le medesime argomentazioni (nei medesimi termini ed espressioni) già svolte nel giudizio di primo grado”.
Occorre segnalare che, anche se l'appellata ha sollevato l'eccezione di inammissibilità dell'appello richiamando l'art. 348 bis c.p.c., in realtà le sue censure attengono alla genericità dei motivi di impugnazione e quindi sembrerebbero sostenere l'inammissibilità dell'appello ai sensi del diverso art. 342 c.p.c.
6 In ogni caso, l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni, risulterebbe superata dal fatto che il Collegio ha ritenuto di trattenere la causa in decisione. Invero, la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalla norma, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia stata invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis c.p.c.
Volendo invece esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 342 c.p.c.
- conformemente al suo concreto tenore - la stessa appare infondata e deve essere disattesa.
Invero, per poter ritenere soddisfatto il requisito della specificità dei motivi del gravame, anche alla luce della nuova normativa, è necessario e al contempo sufficiente che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr. Cass. n. 18932/2016). Nel senso qui affermato si è, in maniera costante, orientata la Suprema Corte, specificando come il rispetto della norma non esiga lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare il quantum appellatum, confrontandosi con la sentenza impugnata e formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n. 36481/2022; Cass. n. 10916/2017; Cass n. 2143/2015).
Nel caso in esame, il nel proprio atto introduttivo ha esposto le proprie Parte_1 tesi raffrontandole, in senso critico, con le diverse valutazioni espresse nella sentenza impugnata, ponendosi dunque nell'ambito del meccanismo dialettico delineato dall'art. 342
c.p.c.; se, poi, tali tesi siano o non già state efficacemente contraddette dal primo giudice è questione che attiene alla fondatezza, e non all'ammissibilità, dell'appello.
3. Il primo motivo di appello sull'ammissibilità dell'actio nullitatis.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'actio nullitatis, sull'erronea motivazione che tale azione nel caso concreto sarebbe volta a far accertare l'inesistenza, e non la semplice invalidità/irregolarità, della notifica del decreto ingiuntivo in questione.
7 Al riguardo il primo Giudice ha così argomentato: “la giurisprudenza di legittimità ha considerato ammissibile la predetta actio nullitatis, nel caso in cui sia volta a far accertare e dichiarare l'inesistenza di un atto o di un provvedimento – e non la mera invalidità/irregolarità del provvedimento medesimo -, in quanto l'inesistenza dell'atto, configurandosi come un vizio radicale, può essere fatta valere in ogni tempo, anche per il tramite di un'autonoma azione di accertamento negativo, quale è, appunto, l'actio nullitatis. Del resto, è bene evidenziare che anche lo stesso art. 188 disp. att. c.p.c., all'ultimo comma, stabilisce espressamente che il rigetto dell'istanza, volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo per vizi attinenti alla notifica, “(…) non impedisce alla parte di proporre domanda di dichiarazione
d'inefficacia nei modi ordinari (…)”.
Diversamente, secondo la ricostruzione dell'appellante “il Decreto 314 è passato in giudicato ex art. 647 c.p.c. ed ha acquistato insindacabilmente autorità di cosa giudicata (Cass. Sezioni
Unite 4510/2006; Cass. 6085/2004; Cass. 7272/2003). Ai sensi dell'art. 656 c.p.c. il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo a norma dell'art. 647 c.p.c. può impugnarsi soltanto con revocazione ex art. 395 n. 1,2,5, e 6 e con opposizione di terzo ai sensi del secondo comma dell'art. 404 c.p.c.: vale a dire per motivi eccezionalmente previsti dall'ordinamento per eliminare l'efficacia ex art. 2909 c.c. del provvedimento”, pena la violazione del principio di stabilità del giudicato e dei principi generali in materia di impugnazione.
Quanto argomentato dal Giudice di prime cure risulta condivisibile, costituendo corretta applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte (v. Cass. 28573/2021, richiamata dal tribunale), dai quali non v'è ragione di discostarsi.
In particolare, la Cassazione, nella sentenza suddetta - pronunciata tra le medesime parti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 47/2012, avente la medesima causa petendi e quale oggetto la differenza non liquidata nel precedente decreto, ovverosia l'importo di €
246.771.392,40 - ha affermato espressamente che “è noto che la mancanza o inesistenza giuridica della notificazione del decreto ingiuntivo possono essere fatte valere, oltre che con il ricorso per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento ex art. 188 disp. att. c.p.c., anche in via ordinaria (ultimo comma della stessa disposizione), e con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione che si fondi su titolo costituito dal decreto medesimo, diversamente da quanto accade nei casi di notifica nulla o irregolare, nei quali l'inefficacia deve essere fatta valere con
l'opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c. (cfr. Cass. n. 5231 e 12870 del 1993, n. 9287 del 1997, n. 11498 del 2000, n. 17478 del 2011, n. 1509 del 2019, n. 9050 del 2020): infatti la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso, escludendo ogni presunzione di abbandono del titolo, ciò che costituisce il fondamento della previsione d'inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c. (cfr. Cass. n. 11498 del 2000, n. 22959 del 2007, n. 17478 del 2011, n.
1509 del 2019)”.
Quanto sopra è stato peraltro confermato dalla Suprema Corte anche recentemente: “la cd. inesistenza giuridica o la nullità radicale di una sentenza può essere fatta valere o mediante
8 un'autonoma azione di accertamento negativo (actio nullitatis) esperibile in ogni tempo, oppure attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione dinanzi al giudice sovraordinato (secondo
i casi, appello o ricorso per cassazione), i quali, tuttavia, come rimedi alternativi all'actio nullitatis, devono essere esperiti secondo le regole loro proprie” (cfr. Cass., Ordinanza
n. 3500 del 11/02/2025).
Stabilita, quindi, l'ammissibilità dell'actio nullitatis, occorre esaminare nel merito la questione circa la validità o meno della notifica del decreto ingiuntivo n. 314/2011.
4. Il secondo e il terzo motivo di appello sull'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo.
Con il secondo e terzo motivo di appello, l'appellante censura l'erroneità della sentenza di primo grado che, richiamando i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 28573/2021, ha ritenuto giuridicamente inesistente la notifica del decreto ingiuntivo n.
314/2011.
In particolare, lamenta una violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. nonché dell'art. 6 Pt_1
CEDU per avere il Tribunale ritenuto inesistente una notifica effettuata ad un “soggetto chiaramente e direttamente riferibile al destinatario della notifica (come il Ministero della
Giustizia rispetto alla Repubblica Federale del )” e, in ogni caso, contesta che, come CP_1 argomentato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28573/2021, “si tratterebbe di una notifica meramente tentata “proprio a causa del mancato completamento della procedura, la quale era soggetta a commissione rogatoria conclusasi […], con il diniego di autorizzazione da parte del Tribunale Superiore della Giustizia, in data 1° febbraio 2013”.
Sul punto, il primo Giudice, richiamando i principi enunciati dalla Suprema Corte nella sentenza n. 28573/2021, ha in primo luogo affermato che la valutazione circa l'esistenza o meno della notificazione effettuata alla Repubblica Federativa del Brasile deve essere condotta sulla base delle Convenzioni internazionali in materia, ovvero, nel caso di specie, del Trattato italo- brasiliano del 1989.
Stabilito quanto sopra, ha così argomentato: “secondo quanto disposto dall'art.
4.2 e dall'art 16 -, appare evidente che, affinché la notifica di un atto giudiziario possa considerarsi giuridicamente esistente, il soggetto notificante deve fornire la prova di cui all'art. 16 del trattato, ovvero deve produrre copia della “(…) ricevuta firmata dalla persona che ha ricevuto l'atto (…)” ed “(…) un attestato dell'autorità competente (…)”, non essendo, viceversa, sufficiente la mera trasmissione della richiesta di notifica al Ministero della Giustizia brasiliano, dal momento che tale trasmissione rappresenta una mera fase intermedia della procedura di notifica, la quale potrà dirsi conclusa soltanto con l'effettiva consegna al destinatario.
Del resto, la circostanza che la notifica dell'atto giudiziario non possa considerarsi giuridicamente effettuata, in base alla convenzione internazionale, tramite il semplice inoltro della richiesta di notifica al Ministero della Giustizia brasiliano appare confermata dallo stesso tenore letterale dell'art.
4.2 del Trattato, poiché tale norma stabilisce chiaramente che le notificazioni debbano essere effettuate “(…) dalle parti (…) per il tramite delle rispettive autorità centrali (…)” – e non “alle” autorità centrali –, e che, quindi, la mera trasmissione della richiesta di notifica al Ministero della Giustizia e la mera attivazione della
9 procedura di c.d. commissione rogatoria – di cui all'art. 15 -, non è sufficiente affinché la notifica possa dirsi compiuta, occorrendo, in ogni caso, che sia effettuata la consegna al destinatario finale, ovvero alla “parte” a cui l'atto deve essere notificato.
Peraltro, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 28573/2021 - resa in relazione ad un caso simile a quello in esame –, a pagina 12, ha chiarito che “(…) la ricezione dell'atto da parte della sola autorità centrale brasiliana (Ministero federale della
Giustizia) comporta che la notifica debba considerarsi come non avvenuta, cioè che l'atto non è stato notificato al destinatario, occorrendo sempre che siano depositati, a norma degli artt. 4 e 16 del Trattato in esame, la ricevuta firmata dall'effettivo destinatario e l'attestato del funzionario brasiliano competente, previsti dall'art. 16, comma 1, da cui si ricava l'avvenuta consegna del piego o l'eventuale rifiuto di riceverlo (…)”.
In altre parole, in base alla normativa internazionale di cui al Trattato italo brasiliano ed in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia, il destinatario della notifica è esclusivamente la “parte” e non l'autorità centrale, la quale rappresenta un mero strumento attraverso il quale effettuare la notificazione, con la conseguenza che la notifica non può dirsi compiuta, e, al contrario, deve essere considerata omessa e, dunque, giuridicamente inesistente, nell'ipotesi in cui la richiesta di notifica sia stata fatta pervenire al Ministero di Giustizia, ma non sia stata fornita la prova della consegna al soggetto destinatario della notifica, di cui all'art. 16 del Trattato”.
Affermato in via generale quanto sopra, il Giudice di prime cure ha precisato che, nel caso di specie, “è pacifico ed anche documentato che il (cfr. all.ti n. 9, 10 all'atto di citazione) non ha fornito Controparte_5 la prova di cui all'art. 16 del trattato, dal momento che non ha prodotto in giudizio né la ricevuta di consegna, firmata dall'opponente, né il relativo attestato del funzionario brasiliano. Ed infatti, dalla documentazione in atti (cfr. all.ti n. 9, 10 all'atto di citazione), emerge che la procedura di c.d. commissione rogatoria - finalizzata ad ottenere l'autorizzazione alla notifica ed il riconoscimento del provvedimento giurisdizionale, mediante l'apposizione dell'exequatur da parte dell'organo competente in base alla legge brasiliana - è stata soltanto iniziata dalla parte opposta, ma non portata a compimento.
Nello specifico, dalla documentazione prodotta in giudizio dall'opponente (cfr. all.ti n. 9, 10 all'atto di citazione), emerge che il decreto ingiuntivo e la relativa richiesta di notifica sono stati trasmessi, a mezzo di corriere internazionale – per il tramite dell'Ufficiale Giudiziario italiano – all'Ambasciata Italiana in;
che il plico è poi giunto al Ministero di Giustizia brasiliano;
CP_1 che quest'ultimo, in conformità alla normativa brasiliana, ovvero alla legge dello Stato Richiesto – in aderenza a quanto previsto dall'art. 15.1 del Trattato italo brasiliano del 1989 -, ha trasmesso la richiesta di notifica e di riconoscimento del provvedimento giurisdizionale al Tribunale Superiore di Giustizia brasiliano, competente all'apposizione dell' exequatur.
Peraltro, la circostanza che il provvedimento non sia mai giunto al destinatario dell'atto – ovvero alla Controparte_1
-, risulta ulteriormente comprovato dal fatto che – come emerge dalla documentazione in atti (cfr. all.to n. 10 all'atto di
[...] citazione) -, il procedimento di Carta Rogatoria ha anche avuto esito negativo, in quanto il Tribunale brasiliano ha ritenuto che il provvedimento in relazione al quale era stata richiesta la notifica ed il relativo riconoscimento non rispettava le condizioni previste agli artt. 18 lett. b) e 19 lett. b) del Trattato.
10 Dunque, nel caso in esame, il fatto che la notifica del decreto ingiuntivo, ovvero la consegna al destinatario dell'atto, non sia mai avvenuta - e che, pertanto, deve considerarsi omessa, ovvero giuridicamente inesistente -, appare avvalorata – oltre che dalla mancanza della prova di cui all'art. 16 del trattato -, anche dall'esistenza di un provvedimento del Tribunale brasiliano, in cui sono stati espressamente negati il riconoscimento e l'autorizzazione alla notifica del decreto ingiuntivo.
Di conseguenza, non avendo la parte opposta fornito la prova della consegna al destinatario – in conformità alle modalità previste dall'art. 16 del Trattato -, va da sé che la notifica deve considerarsi giuridicamente inesistente, per la mancanza dell'
“(…) elemento essenziale della consegna dell'atto al destinatario (…)” (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite n. 14916 del 2016).
Peraltro, occorre evidenziare che, nella medesima pronuncia sopra citata (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 28573/2021), la
Suprema Corte, con riferimento ad un caso analogo rispetto a quello in esame - in cui era parte lo stesso Fallimento della
-, ha chiarito che l'inesistenza della notifica non può escludersi neppure facendo riferimento al consolidato principio Pt_1 giurisprudenziale, in base al quale l'inesistenza della notificazione è esclusa “(…) nei casi in cui la consegna dell'atto avvenga a persona ed in luogo comunque riferibili al destinatario (…)”. In particolare, secondo l'opinione della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, non soltanto “(…) l'organo individuato nel Trattato come “autorità centrale” non coincide con il destinatario della notifica (…) che è rimasto estraneo dalla procedura notificatoria (…)” (cfr. Cass.
Civ., Sez. I, sentenza n. 28573/2021; in tal senso, anche: Cass. Civ. Sez. Unite n. 14916 del 2016) - e ciò in quanto il Ministero, a cui è stato trasmesso l'atto, è un soggetto diverso rispetto al destinatario finale-; ma si tratta anche di due soggetti tra i quali non è ravvisabile un collegamento tale da consentire di identificare nel Ministero di Giustizia brasiliano, una persona “(…) comunque riferibile al destinatario (…)”. Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, qualora si ritenesse la notificazione come effettuata - e, dunque, come giuridicamente esistente -, a seguito del semplice inoltro diretto dell'atto giudiziario al
Ministero – ovvero ad un qualunque organismo statale -, si conseguirebbe l'effetto di “(…) aggirare le disposizioni del Trattato, che costituiscono fonte normativa primaria in materia, le quali prevedono forme tipiche e non surrogabili di notificazione tra i due stati (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 28573/2021).
Pertanto, la Suprema Corte, nella medesima pronuncia più volte richiamata (cfr. Cass. Civ., n. 28573/2021), a pagina 13, ha nuovamente ribadito che, nel caso in cui vi sia stata la mera trasmissione della richiesta di notifica al Ministero della Giustizia brasiliano – senza che venisse ultimata la procedura di c.d. rogatoria, di cui all'art. 15 del Trattato e senza che sia stata fornita la prova della ricevuta di consegna al destinatario e dell'attestato del funzionario brasiliano - la notificazione del decreto deve considerarsi come “(…) meramente tentata (…) ma non compiuta, cioè, in definitiva omessa e quindi (…) giuridicamente inesistente, esorbitando completamente dallo schema legale degli atti di notificazione, come conformato dalla convenzione applicabile, difettando l'elemento essenziale della consegna dell'atto al destinatario (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sentenza n.
28573/2021).
Di conseguenza, poiché, nel caso in esame, la parte opposta si è limitata a trasmettere il decreto ingiuntivo e la relativa richiesta di notifica unicamente al Ministero della Giustizia brasiliano, ovvero ad un soggetto diverso rispetto alla
[...]
- destinataria dell'atto e della relativa notifica -, e poiché – anche alla luce del sovra menzionato CP_1 CP_1
11 orientamento giurisprudenziale – tra i due soggetti non può dirsi sussistente non un collegamento tale da consentire di identificare nel Ministero di Giustizia brasiliano una persona “(…) comunque riferibile al destinatario (…)”; non resta che dichiarare l'inesistenza della notifica effettuata dalla parte opposta”.
Infine, il Giudice di prime cure, ha chiarito che, anche qualora si volesse considerare non applicabile il Trattato italo brasiliano del 1989, bensì la sola normativa internazionale di carattere consuetudinario, la notifica del decreto ingiuntivo dovrebbe comunque considerarsi inesistente in quanto effettuata a mezzo di corriere internazionale, ovvero secondo una modalità di notifica non prevista dalle consuetudini internazionali in materia.
Secondo invece la ricostruzione dell'appellante, nel caso di specie difetterebbero entrambi i requisiti richiesti per la declaratoria di inefficacia della notifica, ovvero: 1) il radicale difetto di collegamento tra il soggetto consegnatario dell'atto e il suo destinatario, nonché 2) gli indici della mancanza di volontà dell'ingiunto di avvalersi del titolo. E ciò in quanto, “il provvedimento è stato infatti consegnato e ricevuto dal Ministero di Giustizia brasiliano il quale lo ha trasmesso al Tribunale Superiore di Giustizia Brasiliano che ne ha vagliato l'operatività tramite il procedimento di Carta Rogatoria e successivamente ha tentato una seconda Pt_1 notifica a mezzo posta. Il Decreto 314 è entrato nella sfera di conoscenza di controparte. Le due notifiche effettuate da dimostrano come sia irrevocabile in dubbio la volontà Pt_1 dell'ingiungente: ha sempre tentato di servirsi del titolo, tant'è che ne ha anche richiesto
l'exequatur, ha tentato di intraprendere una procedura esecutiva presso la Banca Monte dei
Paschi di Siena (come riconosciuto a pagina 7 dell'atto di citazione di primo grado) e ha intrapreso una controversia decennale con lo stato del con una pervicacia che risulta CP_1 esattamente l'opposto della volontà di rinunciare al titolo. Ne consegue che, poiché nessuna Con inesistenza ha colpito le notifiche, per poter validamente impugnare il Decreto 314 avrebbe dovuto, visto il passaggio in giudicato del provvedimento ex art. 647 c.p.c., esperire le impugnazioni dettate dall'art. 656 c.p.c. […]”.
Tali censure non colgono nel segno.
Come già anticipato, per la notifica degli atti giudiziari in , devono osservarsi le CP_1 disposizioni del “Trattato relativo all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federativa del ” CP_1 del 1989, ratificato in Italia con la legge n. 336/1993.
Secondo l'art. 4 di tale Trattato, gli atti da notificare sono inviati per il tramite delle rispettive
Autorità centrali dei due Stati interessati, a meno che singole disposizioni non dispongano altrimenti, ed è ammessa altresì anche la procedura alternativa della notifica per via diplomatica.
Innanzitutto, dunque, tale disposizione consente la notifica tramite le Autorità centrali, ossia nel caso di specie, per l'Italia, il Ministero di Grazia e Giustizia e, per il , il Ministero di CP_1
Giustizia, ovvero la notifica per via diplomatica, mentre non consente la notifica a mezzo del corriere internazionale.
12 Oltre a ciò, l'art. 16 del Trattato stabilisce che “la prova della notificazione dell'atto giudiziario
è data da una ricevuta firmata dalla persona che ha ricevuto l'atto ovvero da un attestato dell'autorità competente, entrambi redatti nella forma prevista dalla legge della Parte richiesta.
Se la persona alla quale è destinato l'atto da notificare rifiuta di riceverlo, la prova è data da una dichiarazione sottoscritta dall'Ufficiale Giudiziario nella quale è fatta menzione del luogo, della data della consegna e della identità della persona cui l'atto è stato consegnato. Se l'atto da notificare è trasmesso in duplice esemplare, la prova della sua ricezione o dell'avvenuta notificazione può essere resa apponendo gli elementi sopra menzionati sull'esemplare che viene restituito. La Parte richiesta invierà senza indugio alla Parte richiedente la ricevuta o
l'attestato comprovanti la notificazione”.
Nel caso in esame, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, non è stata depositata né la ricevuta di consegna firmata dalla , né Controparte_1 CP_1
l'attestato del funzionario brasiliano, previsti dall'art. 16, comma primo, da cui potersi ricavare Con l'avvenuta consegna del piego alla ovvero l'eventuale rifiuto di riceverlo.
Infatti, vi è soltanto la prova che la raccomandata era pervenuta per il tramite dell'Ufficiale
Giudiziario del Tribunale di Arezzo, a mezzo di corriere internazionale, all'Ambasciata Italiana in , la quale aveva poi trasmesso il plico al Ministero della Giustizia brasiliano, il quale lo CP_1 aveva a sua volta trasmesso al Tribunale Superiore di Giustizia Brasiliano per l'avvio della procedura di c.d. rogatoria. Il Tribunale brasiliano ha tuttavia negato il riconoscimento e l'autorizzazione alla notifica del decreto ingiuntivo per contrarietà all'ordine pubblico e alla sovranità nazionale.
In definitiva, è provato documentalmente che la si è limitata a trasmettere la richiesta Pt_1 di notifica al Ministero della Giustizia nonchè ad attivare la procedura di c.d. rogatoria, senza però provare la successiva ed effettiva consegna dell'atto al destinatario finale, ovvero alla
. Controparte_1
Invero, sul punto, la Suprema Corte ha precisato che il Ministero della Giustizia e la
[...]
sono due soggetti distinti, tra i quali non è ravvisabile un collegamento CP_1 CP_1 tale da consentire di identificare nel Ministero della Giustizia brasiliano un soggetto comunque riferibile al destinatario.
Conseguentemente, il Tribunale di Arezzo, facendo applicazione della normativa del Trattato italo-brasiliano e della giurisprudenza di legittimità in materia, ha correttamente concluso che la notificazione del decreto ingiuntivo è stata meramente tentata da e, quindi, Pt_1 giuridicamente inesistente, in quanto esorbitante completamente dallo schema legale degli atti di notificazione, difettando l'elemento essenziale della consegna dell'atto al destinatario.
Secondo l'appellante, peraltro, una simile interpretazione del Trattato italo-brasiliano attribuirebbe “al soggetto destinatario una discrezionalità assoluta (che, nel caso di specie, sconfina nel mero arbitrio) circa le notifiche da accettare e quelle da rifiutare. In un caso, come quello di specie, in cui il destinatario della notifica è la stessa Repubblica del , CP_1 affermando il principio di diritto di cui alla sentenza n. 28573 del 18 ottobre 2021, si permette
13 al destinatario dell'atto di decretare l'inesistenza della notifica, precludendo di fatto al mittente di avere giustizia”. Sulla scorta di siffatte allegazioni, e per il caso in cui questa Corte avesse condiviso l'interpretazione del Trattato offerta dal tribunale, l'appellante ha chiesto che venga sollevata questione di legittimità costituzionale della legge n. 336 del 18 agosto 1993 di ratifica del Trattato italo-brasiliano del 1989 e, quindi, del medesimo Trattato per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. nonché con il combinato disposto dell'art. 6 CEDU e dell'art. 117 Cost.
In via alternativa ha avanzato la richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di
Giustizia dell'Unione europea affinché valuti la conformità dell'interpretazione fornita al
Trattato italo-brasiliano rispetto all'art. 6 della CEDU.
Tali istanze, da trattare congiuntamente, non sono meritevoli di accoglimento.
Invero, la normativa del Trattato italo-brasiliano così come interpretata dalla Suprema Corte nella pronuncia già menzionata non contrasta affatto con i principi costituzionali evocati dall'appellante né con l'art. 6 della CEDU.
Non contrasta, innanzitutto, con l'art. 111 Cost. il quale garantisce il c.d. giusto processo, ovvero un processo che si svolga nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale, per una durata ragionevole.
In particolare, il principio del contraddittorio è disciplinato dall'art. 101 Cost., il quale stabilisce, al primo comma, che “il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non
è comparsa”.
Tale principio risulta intrinsecamente connesso con il diritto di difesa sancito dall'art. 24 della
Costituzione, il quale stabilisce, per un verso, il diritto di chiunque di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi nonché, per l'altro verso, il diritto di difesa quale diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Va al riguardo ricordato che la Suprema Corte di Cassazione ha già avuto occasione di rilevare che “il principio del contraddittorio di cui all'art. 101 cod. proc. civ. - intimamente connesso al diritto di azione costituzionalmente garantito - si correla, sul piano costituzionale, sia con la regola dell'uguaglianza affermata dall'art. 3 Cost., sia con il diritto di difesa, che, dichiarato dall'art. 24, secondo comma, Cost. "inviolabile in ogni stato e grado del giudizio", involge gli aspetti tecnici della difesa e garantisce a ciascuno dei destinatari del provvedimento del giudice di poter influire sul contenuto del medesimo. Detto principio, perciò, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma deve realizzarsi nella sua piena effettività durante lo svolgimento del processo” (cfr. Cass. civ, Sent. n. 26040 del 29/11/2005).
Né è configurabile alcuna violazione dell'art. 6 CEDU, riguardante il diritto ad un equo processo, che pure sancisce il principio del contraddittorio come garanzia fondamentale per l'imputato.
Il Trattato italo-brasiliano del 1989 nello stabilire che l'atto giudiziario debba essere notificato per il tramite dell'Autorità Centrale, ovvero il Ministero della Giustizia brasiliano, e che, in ogni caso, debba essere fornita la prova dell'avvenuta consegna al destinatario, costituita dalla
14 ricevuta firmata dall'effettivo destinatario o in alternativa dall'attestato del funzionario brasiliano competente da cui si ricavi l'avvenuta consegna del piego o l'eventuale rifiuto di riceverlo, garantisce appunto l'effettività del contraddittorio.
Non è poi affatto vero che in questo modo si consentirebbe al soggetto destinatario una discrezionalità assoluta (sconfinante nel mero arbitrio) circa le notifiche da accettare e quelle da rifiutare, posto che - come già chiarito - la Repubblica Federativa del , ovvero il CP_1 destinatario della notifica, è un soggetto distinto e differente dal Ministero di
Giustizia.
Dunque, la necessità di ottenere l'autorizzazione da parte del Tribunale Superiore della
Giustizia ai fini della validità della notifica non attribuisce in alcun modo al soggetto destinatario il potere di determinare l'esito della notifica.
In definitiva, la circostanza che l'atto giudiziario debba essere notificato al destinatario Con (ovvero, come precisato, alla e non al Ministero di Giustizia) nel rispetto delle disposizioni previste dal Trattato italo-brasiliano, così come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, non comporta alcuna lesione dei principi di uguaglianza e del giusto processo, atteso che le formalità ivi previste sono proprio volte ad assicurare che il destinatario abbia un'effettiva e reale conoscenza del procedimento, salvaguardando così le esigenze di difesa e del contraddittorio.
Ad abundantiam si rileva che alla pretesa declaratoria d'illegittimità della normativa convenzionale conseguirebbe l'applicazione della normativa internazionale di carattere consuetudinario in forza della quale - come già rilevato dal primo giudice, con affermazione non attinta da impugnazione e dunque ormai incontrovertibile - la notifica del decreto ingiuntivo dovrebbe comunque considerarsi inesistente, in quanto effettuata a mezzo di corriere internazionale, ovvero secondo una modalità di notifica non prevista dalle consuetudini internazionali in materia.
La sentenza impugnata merita dunque integrale conferma.
5. Le spese di lite del presente grado di giudizio.
Le spese del presente grado di giudizio di appello seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al D.M. 55/2014, così come aggiornati al D.M. nr.
147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione da € 8.000.001 a €
16.000.000), con esclusione della fase istruttoria, non espletata, e secondo i valori minimi, posto che la controversia ha ad oggetto un'unica questione processuale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, disattesa e respinta, così statuisce:
1) respinge l'appello proposto dal Parte_1
e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1062/2022 del Tribunale di
[...]
Arezzo;
15 2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del presente grado, che liquida in complessivi € 26.435,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15 %,
IVA e CAP come per legge;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 4.6.2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Giulia Conte
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Giulia Conte Presidente relatore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2291/2022 promossa da:
Parte_1
(P.IVA , in persona del suo Curatore pro tempore, Avv. , con il P.IVA_1 Parte_2 patrocinio dell'Avv. Fabio Cesare, elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
, rappresentata dall'Avvocato Generale dell'Unione Controparte_1
Boni Moraes con il patrocinio degli Avv.ti Prof. Silvio Martuccelli, Andrea Bernava, CP_2
Monica Curcuruto e Andrea Sarcinelli, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 1062/2022 pronunciata in data 18.10.2022 dal Tribunale di Arezzo e pubblicata in pari data;
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 06.03.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 13.03.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via preliminare, sollevare questione di legittimità costituzionale della legge n. 336 del 18 agosto 1993 di ratifica del Trattato italo-brasiliano del 1989 e, quindi, del medesimo Trattato per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. nonché con il combinato disposto dell'art. 6 CEDU
e dell'art. 117 Cost. In via preliminare alternativa, disporre rinvio pregiudiziale ex art. 267
TFUE, alla Corte di Giustizia dell'Unione europea affinché valuti se l'interpretazione fornita al 1 predetto trattato è conforme all'art. 6 CEDU, entrato a far parte del diritto dell'Unione Europea,
a seguito del Trattato di Lisbona che, all'art. 6, ha previsto l'adesione dell'UE alla In via Pt_3 principale: riformare la sentenza 1062/2022 Giudice dr.ssa Carmela Labella del Tribunale di
Arezzo, con la quale è stato definito il giudizio sub RG 90/2019 e per l'effetto accogliere le domande formulate in primo grado dall'odierna appellante, rigettando per intero le domande avversarie, per i motivi esposti in atti e confermare l'esistenza della notifica del Decreto 314 In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi del giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Per l'appellata:
“In via preliminare: dichiarare ex art. 348 bis c.p.c. inammissibile l'atto di appello del
; respingere le richieste del di rimessione degli atti alla Corte Parte_1 Parte_1
Costituzionale e/o, alternativamente, di rinvio pregiudiziale alle Corte di Giustizia dell'Unione europea. - Nel merito: dichiarare inammissibile o comunque infondato l'atto di appello del
per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione del 23 febbraio 2024 e, per Parte_1
l'effetto, respingere l'appello e confermare la sentenza n. 1062/2022 del Tribunale di Arezzo.
Con vittoria di spese e onorari”.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1062/2022 del Tribunale di Arezzo pubblicata in data
18.10.2022
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
(di seguito per brevità anche solo o Curatela) ha proposto
[...] Parte_1 gravame avverso la sentenza n. 1062/2022 pronunciata in data 18.10.2022 e pubblicata in pari data, con la quale il Tribunale di Arezzo, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla Con
(d'ora in avanti anche solo ), aveva dichiarato Controparte_1
l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo n. 314/2011 effettuata dalla nei Pt_1 Con confronti della e, per l'effetto, aveva dichiarato l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. e la revoca del predetto decreto ingiuntivo.
Nello specifico, con ricorso ex art. 633 c.p.c. del 19.08.2011, aveva chiesto e ottenuto Pt_1 dal Tribunale di Arezzo, Sezione distaccata di Montevarchi, l'emissione del decreto ingiuntivo n.
314/2011 con cui era stato ingiunto alla il pagamento della Controparte_1 somma di € 15.000.000,00, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo dell'incarico di progettazione del collegamento ferroviario tra Rio de Janeiro e
San Paolo, commissionato alla (in bonis) dalla Pt_1 Controparte_4
(di seguito anche solo , società statale cui era delegato lo sviluppo
[...] CP_4 dell'infrastruttura ferroviaria brasiliana, per il quale la Repubblica Federativa del CP_1 rivestiva la posizione di garante.
A fondamento del proprio ricorso monitorio, la aveva dedotto quanto segue: Pt_1
2 - con decreto n. 360 del 24.06.2004, il Ministero dei Trasporti brasiliano aveva creato un gruppo di lavoro, sotto il coordinamento della con lo scopo di valutare l'andamento degli CP_4 studi relativi al progetto di collegamento ferroviario ad alta velocità tra Rio de Janeiro e San
Paolo;
- nel luglio 2004 la aveva presentato a tale gruppo di lavoro il proprio studio di Pt_1 fattibilità del progetto e successivamente, in data 24.08.2004, aveva ricevuto incarico dalla di sviluppare il progetto di massima per la realizzazione della predetta linea ad alta CP_4 velocità ferroviaria;
- in data 23.11.2005, la comunicava alla che era stata selezionato il progetto CP_4 Pt_1 presentato da quest'ultima, conferendo alla società italiana l'incarico di realizzare il progetto definitivo;
- a fronte della consegna dei progetti elaborati da parte della , quest'ultima provvedeva Pt_1
a richiedere alla il pagamento del compenso dovutole per l'attività complessivamente CP_4 svolta, quantificato in € 261.771.392,40, come da perizia giurata del 17.11.2008, mai corrisposto dalla nonostante i numerosi solleciti;
CP_4
- in data 10.03.2009, la aveva quindi agito in giudizio nei confronti della Pt_1 CP_4 ottenendo l'emissione del decreto ingiuntivo n. 123/2009 per l'importo di € 261.771.392,40, successivamente dichiarato esecutivo in difetto di opposizione (il Tribunale Superiore di
Giustizia brasiliano, in data 11.02.2011, aveva tuttavia respinto la richiesta di exequatur in ordine a tale decreto ingiuntivo);
- in data 19.08.2011, la aveva agito in giudizio anche nei confronti della Pt_1 [...]
ottenendo, dapprima, l'emissione del decreto ingiuntivo n. 314/2011 – Controparte_1 oggetto del presente giudizio – per l'importo di € 15.000.000,00, nonché, successivamente,
l'emissione del decreto ingiuntivo n. 47/2012 per la differenza non liquidata nel precedente decreto, ovverosia l'importo di € 246.771.392,40, sulla base di una responsabilità sussidiaria dello Stato brasiliano per le obbligazioni contratte dalla (società di cui lo Stato brasiliano CP_4 deteneva il 100 % del capitale azionario) in forza dell'art. 37 della Costituzione Brasiliana che attribuiva al medesimo Stato una responsabilità solidale per i debiti delle imprese da esso controllate.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 314/2011, l'ingiunta proponeva opposizione con cui promuoveva la c.d. actio nullitatis, ovvero un'azione di accertamento negativo, volta ad accertare l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo e, per l'effetto, l'inefficacia del medesimo decreto. Evidenziava che il predetto decreto ingiuntivo non le era mai stato notificato e che essa ne era venuta a conoscenza soltanto casualmente, in occasione di un tentativo di pignoramento presso terzi avviato dalla (presso la Banca Monte dei Paschi Pt_1 di Siena). Con In particolare, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la deduceva in estrema sintesi quanto segue:
3 la aveva tentato di effettuare la notifica del decreto ingiuntivo a mezzo di corriere Pt_1 internazionale, ovvero mediante una modalità di notifica non prevista né dalle consuetudini internazionali né dal Trattato italo-brasiliano del 1989;
da un lato, infatti, la normativa consuetudinaria internazionale imponeva la notificazione di atti giudiziari a Stati esteri per via diplomatica e, dall'altro lato, il Trattato italo-brasiliano prevedeva la notificazione per il tramite delle rispettive Autorità centrali (mediante quindi consegna dell'atto al Ministero italiano della Giustizia che l'avrebbe poi dovuto trasmettere al
Ministero di Giustizia in ), ovvero, in via alternativa, sempre per via diplomatica;
CP_1
la in bonis aveva invece trasmesso copia del decreto ingiuntivo, per il tramite Pt_1 dell'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Arezzo, a mezzo di corriere internazionale all'Ambasciata italiana in , ovvero ad un soggetto privo di qualunque collegamento col CP_1 reale destinatario della notifica;
il plico era poi stato trasmesso al Ministero della Giustizia brasiliano, il quale lo aveva a sua volta trasmesso al Tribunale Superiore di Giustizia Brasiliano che, con decisione del
01.02.2013, aveva respinto la richiesta di exequatur “in quanto in contrasto con l'ordine pubblico e la sovranità nazionale”;
in ogni caso, la non aveva fornito la prova dell'avvenuta consegna dell'atto al Pt_1 destinatario della notifica così come richiesto dall'art. 16 del Trattato italo-brasiliano;
nonostante la palese inesistenza della notifica, il Tribunale di Arezzo, in data 06.02.2012, aveva dichiarato il passaggio in giudicato del decreto n. 314/2011; Con
una volta appresa l'esistenza e la definitività del provvedimento, la aveva proposto due distinte azioni: a) un ricorso ex artt. 644 c.p.c. e 188 disp. att. c.p.c. volto ad accertare l'inesistenza della notifica e la conseguente inefficacia del provvedimento;
b) un ricorso ex artt.
737 c.p.c. e 10 Reg. CE n. 805/2004 volto a chiedere la revoca del certificato di titolo esecutivo europeo del d.i. 314/2011 rilasciato con provvedimento del 16.02.2012;
con ordinanza del 10.12.2012, il Tribunale di Arezzo, da un lato, aveva dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 188 disp. att. c.p.c. e, dall'altro lato, aveva revocato il certificato di titolo esecutivo europeo.
L'opponente chiedeva quindi la declaratoria di inesistenza giuridica della notifica del decreto ingiuntivo in questione e, per l'effetto, l'inefficacia dello stesso.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il chiedendo, in via Controparte_5 preliminare, la riunione con il procedimento instaurato dalla iscritto al R.G. n. 89/2019 CP_4 con cui la stessa aveva promosso un'analoga actio nullitatis in relazione al decreto ingiuntivo n.
123/2009, nonché, nel merito, il rigetto dell'opposizione avversaria, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, deduceva l'inammissibilità dell'actio nullitatis atteso il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo n. 314/2011 ex art. 647 c.p.c. in difetto di opposizione da parte dello Stato Con brasiliano, rilevando che la avrebbe dovuto esperire l'opposizione ex art. 650 c.p.c., ovvero i mezzi di impugnazione di cui all'art. 656 c.p.c.
4 Il Fallimento della affermava poi che il provvedimento era stato regolarmente Pt_1 notificato e che, in ogni caso, un'eventuale violazione del Trattato brasiliano non era tale da determinare l'inesistenza della notifica, bensì un'ipotesi di mera irregolarità da farsi valere in sede di opposizione tardiva, e ciò in quanto per la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo era necessario il radicale difetto di collegamento tra il soggetto consegnatario dell'atto e il suo destinatario e la presenza di indici dell'assenza di volontà dell'ingiungente di avvalersi del titolo esecutivo, requisiti che risultavano entrambi mancanti nel caso di specie.
Il Tribunale di Arezzo, istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 1062/2022, in via preliminare, valutava l'opportunità di disporre la trattazione congiunta, da parte di uno stesso
Giudice, dei procedimenti iscritti al R.G. 89/2019 e R.G. 90/2019, ma di non disporne la riunione trattandosi di opposizioni a due decreti ingiuntivi distinti e, quindi, difettando un rapporto di connessione oggettiva tra i due giudizi. Sempre in via preliminare, rigettava poi l'eccezione di inammissibilità sollevata da poiché, nel caso in esame, l'actio nullitatis Pt_1 era volta ad accertare l'inesistenza, e non la semplice invalidità/irregolarità, della notifica del decreto ingiuntivo n. 314/2011.
Nel merito, il giudice di prime cure, in base alla normativa internazionale di cui al Trattato italiano brasiliano ed in conformità all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità in materia, affermava che “secondo quanto disposto dall'art.
4.2 e dall'art 16 (del
Trattato italo-brasiliano del 1989, n.d.r.) -, appare evidente che, affinché la notifica di un atto giudiziario possa considerarsi giuridicamente esistente, il soggetto notificante deve fornire la prova di cui all'art. 16 del trattato, ovvero deve produrre copia della “(…) ricevuta firmata dalla persona che ha ricevuto l'atto (…)” ed “(…) un attestato dell'autorità competente (…)”, non essendo, viceversa, sufficiente la mera trasmissione della richiesta di notifica al Ministero della
Giustizia brasiliano, dal momento che tale trasmissione rappresenta una mera fase intermedia della procedura di notifica, la quale potrà dirsi conclusa soltanto con l'effettiva consegna al destinatario […]
In altre parole, in base alla normativa internazionale di cui al Trattato italo brasiliano ed in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia, il destinatario della notifica è esclusivamente la “parte” e non l'autorità centrale, la quale rappresenta un mero strumento attraverso il quale effettuare la notificazione, con la conseguenza che la notifica non può dirsi compiuta, e, al contrario, deve essere considerata omessa e, dunque, giuridicamente inesistente, nell'ipotesi in cui la richiesta di notifica sia stata fatta pervenire al Ministero di
Giustizia, ma non sia stata fornita la prova della consegna al soggetto destinatario della notifica, di cui all'art. 16 del Trattato”.
Stabilito in via generale quanto sopra, il primo giudice accertava che, nel caso di specie, la
si era limitata a trasmettere il decreto ingiuntivo al Ministero della Giustizia Pt_1 brasiliano, ovvero ad un soggetto diverso rispetto alla Repubblica del CP_1
, senza che tra i due soggetti sussistesse un collegamento tale da consentire CP_1
5 di identificare nel Ministero di Giustizia brasiliano una persona comunque riferibile al destinatario, ponendo in essere così una notifica inesistente.
Dunque, dichiarava l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo n. 314/2011, emesso dal Tribunale di Arezzo – Sezione distaccata di Montevarchi, effettuata dalla parte opposta in bonis e, per l'effetto, dichiarava l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. del suddetto decreto ingiuntivo, dichiarando altresì ogni altra domanda ed eccezione assorbita.
Per quanto riguardava le spese di lite, attesa la complessità della questione relativa alla nullità/inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo e alla luce dei diversi orientamenti giurisprudenziali in materia, disponeva la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite, restando a carico della parte opposta le spese relative alla fase monitoria.
Avverso tale sentenza, il ha proposto appello, formulando i seguenti Parte_1 motivi di gravame:
1. errore del primo Giudice per aver rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'actio nullitatis sollevata dalla;
Pt_1
2. erronea interpretazione da parte del primo Giudice delle norme relative alla notificazione degli atti giudiziari e, per l'effetto, errore per aver ritenuto giuridicamente inesistenti le notifiche del decreto ingiuntivo effettuate dalla ed aver dichiarato Pt_1
l'inefficacia del provvedimento stesso;
3. erronea interpretazione da parte del Giudice di prime cure della sentenza della Corte di Cassazione n. 28573/2021.
L'appellante ha chiesto quindi che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'appellata Controparte_1
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e
[...] chiedendo, nel merito, il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma integrale della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c del 13.03.2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello
In via preliminare, l'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'atto di appello rilevando che “il
non muove precise e puntuali censure alla Sentenza impugnata ma si limita a Parte_1 riportare pedissequamente le medesime argomentazioni (nei medesimi termini ed espressioni) già svolte nel giudizio di primo grado”.
Occorre segnalare che, anche se l'appellata ha sollevato l'eccezione di inammissibilità dell'appello richiamando l'art. 348 bis c.p.c., in realtà le sue censure attengono alla genericità dei motivi di impugnazione e quindi sembrerebbero sostenere l'inammissibilità dell'appello ai sensi del diverso art. 342 c.p.c.
6 In ogni caso, l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni, risulterebbe superata dal fatto che il Collegio ha ritenuto di trattenere la causa in decisione. Invero, la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalla norma, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia stata invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis c.p.c.
Volendo invece esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 342 c.p.c.
- conformemente al suo concreto tenore - la stessa appare infondata e deve essere disattesa.
Invero, per poter ritenere soddisfatto il requisito della specificità dei motivi del gravame, anche alla luce della nuova normativa, è necessario e al contempo sufficiente che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr. Cass. n. 18932/2016). Nel senso qui affermato si è, in maniera costante, orientata la Suprema Corte, specificando come il rispetto della norma non esiga lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare il quantum appellatum, confrontandosi con la sentenza impugnata e formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n. 36481/2022; Cass. n. 10916/2017; Cass n. 2143/2015).
Nel caso in esame, il nel proprio atto introduttivo ha esposto le proprie Parte_1 tesi raffrontandole, in senso critico, con le diverse valutazioni espresse nella sentenza impugnata, ponendosi dunque nell'ambito del meccanismo dialettico delineato dall'art. 342
c.p.c.; se, poi, tali tesi siano o non già state efficacemente contraddette dal primo giudice è questione che attiene alla fondatezza, e non all'ammissibilità, dell'appello.
3. Il primo motivo di appello sull'ammissibilità dell'actio nullitatis.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'actio nullitatis, sull'erronea motivazione che tale azione nel caso concreto sarebbe volta a far accertare l'inesistenza, e non la semplice invalidità/irregolarità, della notifica del decreto ingiuntivo in questione.
7 Al riguardo il primo Giudice ha così argomentato: “la giurisprudenza di legittimità ha considerato ammissibile la predetta actio nullitatis, nel caso in cui sia volta a far accertare e dichiarare l'inesistenza di un atto o di un provvedimento – e non la mera invalidità/irregolarità del provvedimento medesimo -, in quanto l'inesistenza dell'atto, configurandosi come un vizio radicale, può essere fatta valere in ogni tempo, anche per il tramite di un'autonoma azione di accertamento negativo, quale è, appunto, l'actio nullitatis. Del resto, è bene evidenziare che anche lo stesso art. 188 disp. att. c.p.c., all'ultimo comma, stabilisce espressamente che il rigetto dell'istanza, volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo per vizi attinenti alla notifica, “(…) non impedisce alla parte di proporre domanda di dichiarazione
d'inefficacia nei modi ordinari (…)”.
Diversamente, secondo la ricostruzione dell'appellante “il Decreto 314 è passato in giudicato ex art. 647 c.p.c. ed ha acquistato insindacabilmente autorità di cosa giudicata (Cass. Sezioni
Unite 4510/2006; Cass. 6085/2004; Cass. 7272/2003). Ai sensi dell'art. 656 c.p.c. il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo a norma dell'art. 647 c.p.c. può impugnarsi soltanto con revocazione ex art. 395 n. 1,2,5, e 6 e con opposizione di terzo ai sensi del secondo comma dell'art. 404 c.p.c.: vale a dire per motivi eccezionalmente previsti dall'ordinamento per eliminare l'efficacia ex art. 2909 c.c. del provvedimento”, pena la violazione del principio di stabilità del giudicato e dei principi generali in materia di impugnazione.
Quanto argomentato dal Giudice di prime cure risulta condivisibile, costituendo corretta applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte (v. Cass. 28573/2021, richiamata dal tribunale), dai quali non v'è ragione di discostarsi.
In particolare, la Cassazione, nella sentenza suddetta - pronunciata tra le medesime parti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 47/2012, avente la medesima causa petendi e quale oggetto la differenza non liquidata nel precedente decreto, ovverosia l'importo di €
246.771.392,40 - ha affermato espressamente che “è noto che la mancanza o inesistenza giuridica della notificazione del decreto ingiuntivo possono essere fatte valere, oltre che con il ricorso per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento ex art. 188 disp. att. c.p.c., anche in via ordinaria (ultimo comma della stessa disposizione), e con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione che si fondi su titolo costituito dal decreto medesimo, diversamente da quanto accade nei casi di notifica nulla o irregolare, nei quali l'inefficacia deve essere fatta valere con
l'opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c. (cfr. Cass. n. 5231 e 12870 del 1993, n. 9287 del 1997, n. 11498 del 2000, n. 17478 del 2011, n. 1509 del 2019, n. 9050 del 2020): infatti la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso, escludendo ogni presunzione di abbandono del titolo, ciò che costituisce il fondamento della previsione d'inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c. (cfr. Cass. n. 11498 del 2000, n. 22959 del 2007, n. 17478 del 2011, n.
1509 del 2019)”.
Quanto sopra è stato peraltro confermato dalla Suprema Corte anche recentemente: “la cd. inesistenza giuridica o la nullità radicale di una sentenza può essere fatta valere o mediante
8 un'autonoma azione di accertamento negativo (actio nullitatis) esperibile in ogni tempo, oppure attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione dinanzi al giudice sovraordinato (secondo
i casi, appello o ricorso per cassazione), i quali, tuttavia, come rimedi alternativi all'actio nullitatis, devono essere esperiti secondo le regole loro proprie” (cfr. Cass., Ordinanza
n. 3500 del 11/02/2025).
Stabilita, quindi, l'ammissibilità dell'actio nullitatis, occorre esaminare nel merito la questione circa la validità o meno della notifica del decreto ingiuntivo n. 314/2011.
4. Il secondo e il terzo motivo di appello sull'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo.
Con il secondo e terzo motivo di appello, l'appellante censura l'erroneità della sentenza di primo grado che, richiamando i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 28573/2021, ha ritenuto giuridicamente inesistente la notifica del decreto ingiuntivo n.
314/2011.
In particolare, lamenta una violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. nonché dell'art. 6 Pt_1
CEDU per avere il Tribunale ritenuto inesistente una notifica effettuata ad un “soggetto chiaramente e direttamente riferibile al destinatario della notifica (come il Ministero della
Giustizia rispetto alla Repubblica Federale del )” e, in ogni caso, contesta che, come CP_1 argomentato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28573/2021, “si tratterebbe di una notifica meramente tentata “proprio a causa del mancato completamento della procedura, la quale era soggetta a commissione rogatoria conclusasi […], con il diniego di autorizzazione da parte del Tribunale Superiore della Giustizia, in data 1° febbraio 2013”.
Sul punto, il primo Giudice, richiamando i principi enunciati dalla Suprema Corte nella sentenza n. 28573/2021, ha in primo luogo affermato che la valutazione circa l'esistenza o meno della notificazione effettuata alla Repubblica Federativa del Brasile deve essere condotta sulla base delle Convenzioni internazionali in materia, ovvero, nel caso di specie, del Trattato italo- brasiliano del 1989.
Stabilito quanto sopra, ha così argomentato: “secondo quanto disposto dall'art.
4.2 e dall'art 16 -, appare evidente che, affinché la notifica di un atto giudiziario possa considerarsi giuridicamente esistente, il soggetto notificante deve fornire la prova di cui all'art. 16 del trattato, ovvero deve produrre copia della “(…) ricevuta firmata dalla persona che ha ricevuto l'atto (…)” ed “(…) un attestato dell'autorità competente (…)”, non essendo, viceversa, sufficiente la mera trasmissione della richiesta di notifica al Ministero della Giustizia brasiliano, dal momento che tale trasmissione rappresenta una mera fase intermedia della procedura di notifica, la quale potrà dirsi conclusa soltanto con l'effettiva consegna al destinatario.
Del resto, la circostanza che la notifica dell'atto giudiziario non possa considerarsi giuridicamente effettuata, in base alla convenzione internazionale, tramite il semplice inoltro della richiesta di notifica al Ministero della Giustizia brasiliano appare confermata dallo stesso tenore letterale dell'art.
4.2 del Trattato, poiché tale norma stabilisce chiaramente che le notificazioni debbano essere effettuate “(…) dalle parti (…) per il tramite delle rispettive autorità centrali (…)” – e non “alle” autorità centrali –, e che, quindi, la mera trasmissione della richiesta di notifica al Ministero della Giustizia e la mera attivazione della
9 procedura di c.d. commissione rogatoria – di cui all'art. 15 -, non è sufficiente affinché la notifica possa dirsi compiuta, occorrendo, in ogni caso, che sia effettuata la consegna al destinatario finale, ovvero alla “parte” a cui l'atto deve essere notificato.
Peraltro, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 28573/2021 - resa in relazione ad un caso simile a quello in esame –, a pagina 12, ha chiarito che “(…) la ricezione dell'atto da parte della sola autorità centrale brasiliana (Ministero federale della
Giustizia) comporta che la notifica debba considerarsi come non avvenuta, cioè che l'atto non è stato notificato al destinatario, occorrendo sempre che siano depositati, a norma degli artt. 4 e 16 del Trattato in esame, la ricevuta firmata dall'effettivo destinatario e l'attestato del funzionario brasiliano competente, previsti dall'art. 16, comma 1, da cui si ricava l'avvenuta consegna del piego o l'eventuale rifiuto di riceverlo (…)”.
In altre parole, in base alla normativa internazionale di cui al Trattato italo brasiliano ed in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia, il destinatario della notifica è esclusivamente la “parte” e non l'autorità centrale, la quale rappresenta un mero strumento attraverso il quale effettuare la notificazione, con la conseguenza che la notifica non può dirsi compiuta, e, al contrario, deve essere considerata omessa e, dunque, giuridicamente inesistente, nell'ipotesi in cui la richiesta di notifica sia stata fatta pervenire al Ministero di Giustizia, ma non sia stata fornita la prova della consegna al soggetto destinatario della notifica, di cui all'art. 16 del Trattato”.
Affermato in via generale quanto sopra, il Giudice di prime cure ha precisato che, nel caso di specie, “è pacifico ed anche documentato che il (cfr. all.ti n. 9, 10 all'atto di citazione) non ha fornito Controparte_5 la prova di cui all'art. 16 del trattato, dal momento che non ha prodotto in giudizio né la ricevuta di consegna, firmata dall'opponente, né il relativo attestato del funzionario brasiliano. Ed infatti, dalla documentazione in atti (cfr. all.ti n. 9, 10 all'atto di citazione), emerge che la procedura di c.d. commissione rogatoria - finalizzata ad ottenere l'autorizzazione alla notifica ed il riconoscimento del provvedimento giurisdizionale, mediante l'apposizione dell'exequatur da parte dell'organo competente in base alla legge brasiliana - è stata soltanto iniziata dalla parte opposta, ma non portata a compimento.
Nello specifico, dalla documentazione prodotta in giudizio dall'opponente (cfr. all.ti n. 9, 10 all'atto di citazione), emerge che il decreto ingiuntivo e la relativa richiesta di notifica sono stati trasmessi, a mezzo di corriere internazionale – per il tramite dell'Ufficiale Giudiziario italiano – all'Ambasciata Italiana in;
che il plico è poi giunto al Ministero di Giustizia brasiliano;
CP_1 che quest'ultimo, in conformità alla normativa brasiliana, ovvero alla legge dello Stato Richiesto – in aderenza a quanto previsto dall'art. 15.1 del Trattato italo brasiliano del 1989 -, ha trasmesso la richiesta di notifica e di riconoscimento del provvedimento giurisdizionale al Tribunale Superiore di Giustizia brasiliano, competente all'apposizione dell' exequatur.
Peraltro, la circostanza che il provvedimento non sia mai giunto al destinatario dell'atto – ovvero alla Controparte_1
-, risulta ulteriormente comprovato dal fatto che – come emerge dalla documentazione in atti (cfr. all.to n. 10 all'atto di
[...] citazione) -, il procedimento di Carta Rogatoria ha anche avuto esito negativo, in quanto il Tribunale brasiliano ha ritenuto che il provvedimento in relazione al quale era stata richiesta la notifica ed il relativo riconoscimento non rispettava le condizioni previste agli artt. 18 lett. b) e 19 lett. b) del Trattato.
10 Dunque, nel caso in esame, il fatto che la notifica del decreto ingiuntivo, ovvero la consegna al destinatario dell'atto, non sia mai avvenuta - e che, pertanto, deve considerarsi omessa, ovvero giuridicamente inesistente -, appare avvalorata – oltre che dalla mancanza della prova di cui all'art. 16 del trattato -, anche dall'esistenza di un provvedimento del Tribunale brasiliano, in cui sono stati espressamente negati il riconoscimento e l'autorizzazione alla notifica del decreto ingiuntivo.
Di conseguenza, non avendo la parte opposta fornito la prova della consegna al destinatario – in conformità alle modalità previste dall'art. 16 del Trattato -, va da sé che la notifica deve considerarsi giuridicamente inesistente, per la mancanza dell'
“(…) elemento essenziale della consegna dell'atto al destinatario (…)” (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite n. 14916 del 2016).
Peraltro, occorre evidenziare che, nella medesima pronuncia sopra citata (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 28573/2021), la
Suprema Corte, con riferimento ad un caso analogo rispetto a quello in esame - in cui era parte lo stesso Fallimento della
-, ha chiarito che l'inesistenza della notifica non può escludersi neppure facendo riferimento al consolidato principio Pt_1 giurisprudenziale, in base al quale l'inesistenza della notificazione è esclusa “(…) nei casi in cui la consegna dell'atto avvenga a persona ed in luogo comunque riferibili al destinatario (…)”. In particolare, secondo l'opinione della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, non soltanto “(…) l'organo individuato nel Trattato come “autorità centrale” non coincide con il destinatario della notifica (…) che è rimasto estraneo dalla procedura notificatoria (…)” (cfr. Cass.
Civ., Sez. I, sentenza n. 28573/2021; in tal senso, anche: Cass. Civ. Sez. Unite n. 14916 del 2016) - e ciò in quanto il Ministero, a cui è stato trasmesso l'atto, è un soggetto diverso rispetto al destinatario finale-; ma si tratta anche di due soggetti tra i quali non è ravvisabile un collegamento tale da consentire di identificare nel Ministero di Giustizia brasiliano, una persona “(…) comunque riferibile al destinatario (…)”. Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, qualora si ritenesse la notificazione come effettuata - e, dunque, come giuridicamente esistente -, a seguito del semplice inoltro diretto dell'atto giudiziario al
Ministero – ovvero ad un qualunque organismo statale -, si conseguirebbe l'effetto di “(…) aggirare le disposizioni del Trattato, che costituiscono fonte normativa primaria in materia, le quali prevedono forme tipiche e non surrogabili di notificazione tra i due stati (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 28573/2021).
Pertanto, la Suprema Corte, nella medesima pronuncia più volte richiamata (cfr. Cass. Civ., n. 28573/2021), a pagina 13, ha nuovamente ribadito che, nel caso in cui vi sia stata la mera trasmissione della richiesta di notifica al Ministero della Giustizia brasiliano – senza che venisse ultimata la procedura di c.d. rogatoria, di cui all'art. 15 del Trattato e senza che sia stata fornita la prova della ricevuta di consegna al destinatario e dell'attestato del funzionario brasiliano - la notificazione del decreto deve considerarsi come “(…) meramente tentata (…) ma non compiuta, cioè, in definitiva omessa e quindi (…) giuridicamente inesistente, esorbitando completamente dallo schema legale degli atti di notificazione, come conformato dalla convenzione applicabile, difettando l'elemento essenziale della consegna dell'atto al destinatario (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sentenza n.
28573/2021).
Di conseguenza, poiché, nel caso in esame, la parte opposta si è limitata a trasmettere il decreto ingiuntivo e la relativa richiesta di notifica unicamente al Ministero della Giustizia brasiliano, ovvero ad un soggetto diverso rispetto alla
[...]
- destinataria dell'atto e della relativa notifica -, e poiché – anche alla luce del sovra menzionato CP_1 CP_1
11 orientamento giurisprudenziale – tra i due soggetti non può dirsi sussistente non un collegamento tale da consentire di identificare nel Ministero di Giustizia brasiliano una persona “(…) comunque riferibile al destinatario (…)”; non resta che dichiarare l'inesistenza della notifica effettuata dalla parte opposta”.
Infine, il Giudice di prime cure, ha chiarito che, anche qualora si volesse considerare non applicabile il Trattato italo brasiliano del 1989, bensì la sola normativa internazionale di carattere consuetudinario, la notifica del decreto ingiuntivo dovrebbe comunque considerarsi inesistente in quanto effettuata a mezzo di corriere internazionale, ovvero secondo una modalità di notifica non prevista dalle consuetudini internazionali in materia.
Secondo invece la ricostruzione dell'appellante, nel caso di specie difetterebbero entrambi i requisiti richiesti per la declaratoria di inefficacia della notifica, ovvero: 1) il radicale difetto di collegamento tra il soggetto consegnatario dell'atto e il suo destinatario, nonché 2) gli indici della mancanza di volontà dell'ingiunto di avvalersi del titolo. E ciò in quanto, “il provvedimento è stato infatti consegnato e ricevuto dal Ministero di Giustizia brasiliano il quale lo ha trasmesso al Tribunale Superiore di Giustizia Brasiliano che ne ha vagliato l'operatività tramite il procedimento di Carta Rogatoria e successivamente ha tentato una seconda Pt_1 notifica a mezzo posta. Il Decreto 314 è entrato nella sfera di conoscenza di controparte. Le due notifiche effettuate da dimostrano come sia irrevocabile in dubbio la volontà Pt_1 dell'ingiungente: ha sempre tentato di servirsi del titolo, tant'è che ne ha anche richiesto
l'exequatur, ha tentato di intraprendere una procedura esecutiva presso la Banca Monte dei
Paschi di Siena (come riconosciuto a pagina 7 dell'atto di citazione di primo grado) e ha intrapreso una controversia decennale con lo stato del con una pervicacia che risulta CP_1 esattamente l'opposto della volontà di rinunciare al titolo. Ne consegue che, poiché nessuna Con inesistenza ha colpito le notifiche, per poter validamente impugnare il Decreto 314 avrebbe dovuto, visto il passaggio in giudicato del provvedimento ex art. 647 c.p.c., esperire le impugnazioni dettate dall'art. 656 c.p.c. […]”.
Tali censure non colgono nel segno.
Come già anticipato, per la notifica degli atti giudiziari in , devono osservarsi le CP_1 disposizioni del “Trattato relativo all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federativa del ” CP_1 del 1989, ratificato in Italia con la legge n. 336/1993.
Secondo l'art. 4 di tale Trattato, gli atti da notificare sono inviati per il tramite delle rispettive
Autorità centrali dei due Stati interessati, a meno che singole disposizioni non dispongano altrimenti, ed è ammessa altresì anche la procedura alternativa della notifica per via diplomatica.
Innanzitutto, dunque, tale disposizione consente la notifica tramite le Autorità centrali, ossia nel caso di specie, per l'Italia, il Ministero di Grazia e Giustizia e, per il , il Ministero di CP_1
Giustizia, ovvero la notifica per via diplomatica, mentre non consente la notifica a mezzo del corriere internazionale.
12 Oltre a ciò, l'art. 16 del Trattato stabilisce che “la prova della notificazione dell'atto giudiziario
è data da una ricevuta firmata dalla persona che ha ricevuto l'atto ovvero da un attestato dell'autorità competente, entrambi redatti nella forma prevista dalla legge della Parte richiesta.
Se la persona alla quale è destinato l'atto da notificare rifiuta di riceverlo, la prova è data da una dichiarazione sottoscritta dall'Ufficiale Giudiziario nella quale è fatta menzione del luogo, della data della consegna e della identità della persona cui l'atto è stato consegnato. Se l'atto da notificare è trasmesso in duplice esemplare, la prova della sua ricezione o dell'avvenuta notificazione può essere resa apponendo gli elementi sopra menzionati sull'esemplare che viene restituito. La Parte richiesta invierà senza indugio alla Parte richiedente la ricevuta o
l'attestato comprovanti la notificazione”.
Nel caso in esame, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, non è stata depositata né la ricevuta di consegna firmata dalla , né Controparte_1 CP_1
l'attestato del funzionario brasiliano, previsti dall'art. 16, comma primo, da cui potersi ricavare Con l'avvenuta consegna del piego alla ovvero l'eventuale rifiuto di riceverlo.
Infatti, vi è soltanto la prova che la raccomandata era pervenuta per il tramite dell'Ufficiale
Giudiziario del Tribunale di Arezzo, a mezzo di corriere internazionale, all'Ambasciata Italiana in , la quale aveva poi trasmesso il plico al Ministero della Giustizia brasiliano, il quale lo CP_1 aveva a sua volta trasmesso al Tribunale Superiore di Giustizia Brasiliano per l'avvio della procedura di c.d. rogatoria. Il Tribunale brasiliano ha tuttavia negato il riconoscimento e l'autorizzazione alla notifica del decreto ingiuntivo per contrarietà all'ordine pubblico e alla sovranità nazionale.
In definitiva, è provato documentalmente che la si è limitata a trasmettere la richiesta Pt_1 di notifica al Ministero della Giustizia nonchè ad attivare la procedura di c.d. rogatoria, senza però provare la successiva ed effettiva consegna dell'atto al destinatario finale, ovvero alla
. Controparte_1
Invero, sul punto, la Suprema Corte ha precisato che il Ministero della Giustizia e la
[...]
sono due soggetti distinti, tra i quali non è ravvisabile un collegamento CP_1 CP_1 tale da consentire di identificare nel Ministero della Giustizia brasiliano un soggetto comunque riferibile al destinatario.
Conseguentemente, il Tribunale di Arezzo, facendo applicazione della normativa del Trattato italo-brasiliano e della giurisprudenza di legittimità in materia, ha correttamente concluso che la notificazione del decreto ingiuntivo è stata meramente tentata da e, quindi, Pt_1 giuridicamente inesistente, in quanto esorbitante completamente dallo schema legale degli atti di notificazione, difettando l'elemento essenziale della consegna dell'atto al destinatario.
Secondo l'appellante, peraltro, una simile interpretazione del Trattato italo-brasiliano attribuirebbe “al soggetto destinatario una discrezionalità assoluta (che, nel caso di specie, sconfina nel mero arbitrio) circa le notifiche da accettare e quelle da rifiutare. In un caso, come quello di specie, in cui il destinatario della notifica è la stessa Repubblica del , CP_1 affermando il principio di diritto di cui alla sentenza n. 28573 del 18 ottobre 2021, si permette
13 al destinatario dell'atto di decretare l'inesistenza della notifica, precludendo di fatto al mittente di avere giustizia”. Sulla scorta di siffatte allegazioni, e per il caso in cui questa Corte avesse condiviso l'interpretazione del Trattato offerta dal tribunale, l'appellante ha chiesto che venga sollevata questione di legittimità costituzionale della legge n. 336 del 18 agosto 1993 di ratifica del Trattato italo-brasiliano del 1989 e, quindi, del medesimo Trattato per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. nonché con il combinato disposto dell'art. 6 CEDU e dell'art. 117 Cost.
In via alternativa ha avanzato la richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di
Giustizia dell'Unione europea affinché valuti la conformità dell'interpretazione fornita al
Trattato italo-brasiliano rispetto all'art. 6 della CEDU.
Tali istanze, da trattare congiuntamente, non sono meritevoli di accoglimento.
Invero, la normativa del Trattato italo-brasiliano così come interpretata dalla Suprema Corte nella pronuncia già menzionata non contrasta affatto con i principi costituzionali evocati dall'appellante né con l'art. 6 della CEDU.
Non contrasta, innanzitutto, con l'art. 111 Cost. il quale garantisce il c.d. giusto processo, ovvero un processo che si svolga nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale, per una durata ragionevole.
In particolare, il principio del contraddittorio è disciplinato dall'art. 101 Cost., il quale stabilisce, al primo comma, che “il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non
è comparsa”.
Tale principio risulta intrinsecamente connesso con il diritto di difesa sancito dall'art. 24 della
Costituzione, il quale stabilisce, per un verso, il diritto di chiunque di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi nonché, per l'altro verso, il diritto di difesa quale diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Va al riguardo ricordato che la Suprema Corte di Cassazione ha già avuto occasione di rilevare che “il principio del contraddittorio di cui all'art. 101 cod. proc. civ. - intimamente connesso al diritto di azione costituzionalmente garantito - si correla, sul piano costituzionale, sia con la regola dell'uguaglianza affermata dall'art. 3 Cost., sia con il diritto di difesa, che, dichiarato dall'art. 24, secondo comma, Cost. "inviolabile in ogni stato e grado del giudizio", involge gli aspetti tecnici della difesa e garantisce a ciascuno dei destinatari del provvedimento del giudice di poter influire sul contenuto del medesimo. Detto principio, perciò, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma deve realizzarsi nella sua piena effettività durante lo svolgimento del processo” (cfr. Cass. civ, Sent. n. 26040 del 29/11/2005).
Né è configurabile alcuna violazione dell'art. 6 CEDU, riguardante il diritto ad un equo processo, che pure sancisce il principio del contraddittorio come garanzia fondamentale per l'imputato.
Il Trattato italo-brasiliano del 1989 nello stabilire che l'atto giudiziario debba essere notificato per il tramite dell'Autorità Centrale, ovvero il Ministero della Giustizia brasiliano, e che, in ogni caso, debba essere fornita la prova dell'avvenuta consegna al destinatario, costituita dalla
14 ricevuta firmata dall'effettivo destinatario o in alternativa dall'attestato del funzionario brasiliano competente da cui si ricavi l'avvenuta consegna del piego o l'eventuale rifiuto di riceverlo, garantisce appunto l'effettività del contraddittorio.
Non è poi affatto vero che in questo modo si consentirebbe al soggetto destinatario una discrezionalità assoluta (sconfinante nel mero arbitrio) circa le notifiche da accettare e quelle da rifiutare, posto che - come già chiarito - la Repubblica Federativa del , ovvero il CP_1 destinatario della notifica, è un soggetto distinto e differente dal Ministero di
Giustizia.
Dunque, la necessità di ottenere l'autorizzazione da parte del Tribunale Superiore della
Giustizia ai fini della validità della notifica non attribuisce in alcun modo al soggetto destinatario il potere di determinare l'esito della notifica.
In definitiva, la circostanza che l'atto giudiziario debba essere notificato al destinatario Con (ovvero, come precisato, alla e non al Ministero di Giustizia) nel rispetto delle disposizioni previste dal Trattato italo-brasiliano, così come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, non comporta alcuna lesione dei principi di uguaglianza e del giusto processo, atteso che le formalità ivi previste sono proprio volte ad assicurare che il destinatario abbia un'effettiva e reale conoscenza del procedimento, salvaguardando così le esigenze di difesa e del contraddittorio.
Ad abundantiam si rileva che alla pretesa declaratoria d'illegittimità della normativa convenzionale conseguirebbe l'applicazione della normativa internazionale di carattere consuetudinario in forza della quale - come già rilevato dal primo giudice, con affermazione non attinta da impugnazione e dunque ormai incontrovertibile - la notifica del decreto ingiuntivo dovrebbe comunque considerarsi inesistente, in quanto effettuata a mezzo di corriere internazionale, ovvero secondo una modalità di notifica non prevista dalle consuetudini internazionali in materia.
La sentenza impugnata merita dunque integrale conferma.
5. Le spese di lite del presente grado di giudizio.
Le spese del presente grado di giudizio di appello seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al D.M. 55/2014, così come aggiornati al D.M. nr.
147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione da € 8.000.001 a €
16.000.000), con esclusione della fase istruttoria, non espletata, e secondo i valori minimi, posto che la controversia ha ad oggetto un'unica questione processuale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, disattesa e respinta, così statuisce:
1) respinge l'appello proposto dal Parte_1
e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1062/2022 del Tribunale di
[...]
Arezzo;
15 2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del presente grado, che liquida in complessivi € 26.435,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15 %,
IVA e CAP come per legge;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 4.6.2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Giulia Conte
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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