Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 2079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2079 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 8365/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.07.2024 da
1) Parte_1 nato/a COPENAGHEN il 01.09.1973 cittadino/a: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], VIA G.B NICOLINI N.30 con l'Avv. CATERINA MANAGO' presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_3 nato/a MILANO il 25.09.1975 cittadino/a: Pt_4
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], VIA PANFILO CASTALDI N. 35 con l'Avv. SIMONA GIANNONE presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito CONCORDATARIO, in VENEZIA, IL 13 LUGLIO 2016
(anno 2016, atto n. 110, parte II, serie A)
separati consensualmente con sentenza n. 1633/2024 emessa il 23/10/2024 pubblicata il 25/10/2024 del Tribunale di Milano
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, con rito concordatario, in
Venezia, in data 31. 07. 2016, tra la sig.ra ed il sig. , Parte_1 Parte_3
matrimonio trascritto nel registro di Stato civile del citato Comune al n. 110, Parte II, Serie A, Anno
2016; ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di Stato civile del Comune di Venezia affinché provveda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge.
2. Confermare l'affidamento condiviso del figlio minore, nato a [...] il Parte_5
13.03.2017, con collocamento alternato nella casa del padre e nella casa della madre - con lieve prevalenza presso quest'ultima - secondo il seguente calendario, concordemente definito, a settimane alterne:
Prima settimana:
Lunedì: il padre accompagna a scuola, la madre lo va a prendere e pernotta con lui;
Pt_5
Martedì: la madre accompagna a scuola, lo va a prendere e pernotta con lui;
Pt_5
Mercoledì: la madre accompagna a scuola, lo va a prendere e pernotta con lui;
Pt_5
Giovedì: la madre accompagna a scuola / il padre lo va a prendere e pernotta con lui;
Pt_5
Venerdì: il padre accompagna a scuola / la madre lo va a prendere e pernotta con lui;
Pt_5
Sabato: la madre tiene con sé il figlio tutto il giorno e pernotta con lui;
Domenica: la madre tiene con sé il figlio tutto il giorno e pernotta con lui.
Seconda settimana:
Lunedì: la madre accompagna a scuola / il padre lo va prendere e pernotta con lui;
Pt_5
Martedì: il padre accompagna a scuola, lo va a prendere e pernotta con lui;
Pt_5
Mercoledì: il padre accompagna LB a scuola / la madre lo va a prendere e pernotta con lui;
Giovedì: la madre accompagna a scuola lo va a prendere e pernotta con lui;
Pt_5 Venerdì: la madre accompagna LB a scuola / il padre lo va a prendere e pernotta con lui;
Sabato: il padre tiene con sé il figlio tutto il giorno e pernotta con lui;
Domenica: il padre tiene con sé il figlio tutto il giorno e pernotta con lui.
- Dare atto che laddove un genitore fosse impossibilitato a restare con il figlio, per motivi di lavoro o di salute quest'ultimo resterà con l'altro genitore e, in tal caso, i giorni non goduti dal genitore, verranno recuperati, previo accordo scritto (con messaggio o via mail).
- Dare atto che ciascun genitore potrà - nei giorni di competenza dell'altro - chiamare il figlio o fare con quest'ultimo una videochiamata, nel rispetto dei suoi orari della cena e del sonno.
- Dare atto che il minore trascorrerà la Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, e che trascorrerà le restanti vacanze natalizie, previste dal calendario scolastico, con un genitore, dalla data di fine scuola fino al 31 dicembre mattina (salvo quanto regolamentato per il
Natale) e con l'altro genitore, dal 31 dicembre mattina fino alla ripresa della scuola, seguendo il principio dell'alternanza di anno in anno;
le vacanze pasquali previste dal calendario scolastico verranno trascorse dal bambino con ciascun genitore ad anni alterni tenendo conto che il genitore che avrà goduto della settimana dal 24 al 31 dicembre, non godrà del periodo delle vacanze pasquali, da intendersi dalla chiusura della scuola al giorno di ripresa delle lezioni;
il minore trascorrerà le vacanze estive, previste dal calendario scolastico, con ciascun genitore, per almeno tre settimane, anche non consecutive, ed un' ulteriore settimana con i rispettivi nonni, da concordarsi entro il 30
Aprile di ogni anno.
- Dare atto che il minore continuerà a frequentare la scuola Montessori, sita in Milano via Pt_5
Milazzo 7/9, sino alla 5° elementare, compatibilmente con le disponibilità economiche di entrambi i genitori, e frequenterà ogni anno un corso sportivo scelto di comune accordo da questi ultimi, in base alle loro disponibilità economiche, e tenendo conto degli orari del corso – che non dovrà finire oltre le ore 19:30 - nonché dei desideri, delle predisposizioni e delle necessità di salute del minore, esplicitate dal pediatra del figlio.
- Dare atto che LB trascorrerà il proprio compleanno possibilmente con entrambi i genitori, oppure ad anni alterni con ciascun genitore;
inoltre, la mamma trascorrerà con il minore il giorno del proprio compleanno ed altrettanto farà il papà.
3. Dare atto che la responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori per le questioni di straordinaria amministrazione: residenza, educazione, istruzione, salute e religione;
mentre potrà essere esercitata disgiuntamente, da ciascun genitore, per le decisioni di ordinaria amministrazione, durante il tempo che ciascuno trascorrerà con il minore. I genitori si impegnano ad informarsi reciprocamente in relazione ad ogni situazione significativa relativa al minore.
4. Disporre che, in considerazione del collocamento alternato del figlio, entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto del minore, nei giorni di rispettiva competenza, e che le spese straordinarie del figlio, indicate nelle linee guida del Tribunale di Milano (a cui si rinvia), saranno ripartite tra i genitori: 60% a carico del padre e 40% a carico della madre.
5. Disporre che la casa familiare, sita in Milano, Via Panfilo Castaldi n. 35, rimanga assegnata al sig. , con quanto l'arreda e correda, in quanto di esclusiva proprietà dello stesso. Pt_3
6. Dare atto che la sig.ra ed il figlio hanno trasferito la residenza in Milano, in Parte_1 Pt_5
via G.B. Nicolini n. 30, previo assenso paterno.
7. dichiarare compensate le spese di lite.
Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni
8. Dare atto che i coniugi, in considerazione della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, si dichiarano autosufficienti e rinunciano reciprocamente al contributo al mantenimento.
9. Dare atto che l'assegno unico erogato dall'INPS, su accordo dei coniugi, continuerà ad essere integralmente percepito dalla madre.
10. Dare atto che i coniugi e all'occorrenza anche il figlio minore, intraprenderanno un percorso pedagogico con il dottor , a spese del sig. . CP_1 Pt_3
11. Dare atto che la sig.ra con l'assenso paterno, ha già trasferito la propria residenza Pt_1
anagrafica e quella del figlio in Milano, via G.B. Nicolini, 30, in un appartamento preso in locazione,
e dalla stessa locato, con il supporto economico del sig. , che ha fatto da garante, per le Pt_3
obbligazioni assunte ed ha versato la cauzione.
12. Dare atto che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso, per il rilascio e rinnovo dei documenti del figlio, validi per l'espatrio, a spese condivise.”
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51, co. 2 c.p.c.
In data 23.10.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Venezia il 31.07.2016 tra la sig.ra ed il sig. ; Parte_1 Parte_3
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Venezia, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 21.05.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG