Ordinanza cautelare 22 dicembre 2021
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01554/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01004/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1004 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso giusta procura speciale allegata al ricorso dall’avv. Flavia Sandoni, del Foro di Modena, con studio in Modena, Via Farini 50 C e con domicilio eletto in Modena, Via Farini 50, presso lo studio dell’avv. Flavia Sandoni, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno - Questura di Modena, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici è ope legis domiciliato in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento, previa sospensica,
«A) del decreto di rifiuto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, emesso dal Questore di Modena in data 16.09.2021 e notificato al sig. -OMISSIS-, in data 20.09.2021; B) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi compresi pareri, proposte e atti di controllo che possano avere portato al provvedimento impugnato».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno - Questura di Modena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. OL IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in trattazione, notificato il 18 novembre 2021, il sig. -OMISSIS-, cittadino marocchino, ha impugnato, deducendo plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere, gli atti indicati in epigrafe, con i quali l’Amministrazione intimata ha respinto la sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
2. Questi i motivi contenuti del diniego impugnato: “ Visto che lo straniero: il 27 ottobre 2017 è stato condannato dal Tribunale di Bologna ad anni 1, mesi 4 di reclusione e 344 di multa per i1 reato di ricettazione; 1'11 maggio 2017 è stato condannato sempre dal tribunale di Modena, ad anni 1, mesi 6 di reclusione e 400 euro di multa per il reato di rapina in concorso; che il 24 febbraio 2021 era stata fissata, dal Tribunale di Modena, l'udienza per il reato di furto aggravato, procedimento che è stato sospeso per assenza dell'imputato; . . . Considerato che le fattispecie di reato sopracitate sono contraddistinte da un'innegabile allarme sociale tanto da desumere a pericolosità sociale ai sensi dell'art.1 del D.L. 159/11; . . . che neppure la presenza del padre e di un lavoro sono stati sufficienti a dissuaderlo nel commettere reati di particolare allarme sociale; Considerato che la natura vincolata del provvedimento, coane affermato dalla giurisprudenza, comporta il rigetto della censura relativa alle carenze partecipative e alla violazione dell'art. 10 bis della legge 241 del 1990, "non potendo essere diverso l'esito del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno ”.
3. Parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di censura: “ Violazione dell’art. 4, III comma, 5 e 5 T.U. immigrazione - Violazione degli art. 3, 7 e 8 l. 241/90 - Eccesso di potere per difetto di motivazione e motivazione apparente - Errore nei presupposti - Ingiustizia manifesta ”: il diniego impugnato si porrebbe in contrasto con la precedente valutazione della pericolosità sociale che lo stesso ufficio aveva effettuato allorché aveva rilasciato il precedente rinnovo (la stessa Questura di Modena aveva concesso e più volte rinnovato il precedente permesso al ricorrente e aveva già escluso che quella sentenza di condanna per il reato di rapina impropria commesso dallo straniero appena diciannovenne nel lontano 2013 fosse di per sé sintomatica di pericolosità sociale); vi sarebbero inesattezze nell’individuazione dei reati per i quali lo straniero sarebbe stato condannato (la condanna in data 11 maggio 2017 sarebbe stata irrogata dal Tribunale di Modena e non di Bologna; non risulta che il ricorrente abbia riportato una condanna del Tribunale di Modena per il reato di ricettazione); l’atto gravato sarebbe stato adottato, inoltre, in violazione dei principi contenuti negli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 286/98, in quanto il Questore avrebbe basato il proprio rifiuto sull’automatismo “condanna penale - pericolosità del condannato”, mentre eventuali condanne, anche non definitive, per determinati reati costituiscono solo un indice di pericolosità; il Questore avrebbe dovuto tener conto della durata del soggiorno in Italia dello straniero e del suo inserimento sociale, familiare e lavorativo; nel caso in esame il Questore si sarebbe limitato ad affermare che di fronte a condanne penali, il provvedimento ha natura vincolata; se è vero che il reato di rapina impropria rientra tra i delitti di cui all’art.380 c.p.p., è pur vero che trattandosi di fatto risalente al 4 dicembre 2013, la P.A. non poteva esimersi da una valutazione in concreto della condotta di vita tenuta dallo straniero negli otto anni successivi alla commissione di quel delitto; non sarebbe sufficiente in senso ostativo la denuncia per il delitto di cui all’art. 56, 624 e 625 n.2 c.p. e per la contravvenzione di cui all’art.6, III comma, del d.lgs. n. 286 del 1998 poiché il relativo procedimento penale n. -OMISSIS- mod.21 bis R.N.R. era ancora pendente dinanzi al Tribunale monocratico di Modena in attesa di fissazione della nuova udienza a seguito di sospensione del processo finalizzata alla necessità di notificare il decreto di citazione a giudizio a mani dell’imputato come previsto dalla normativa italiana e comunitaria; d’altra parte, trattandosi di denuncia per un fatto commesso in data 15 febbraio 2018, anche questa era già stata oggetto di valutazione allorché era stato concesso il precedente rinnovo del permesso di soggiorno; la Questura di Modena non avrebbe infine tenuto conto dei legami familiari, sociali e lavorativi documentati dal difensore del ricorrente con PEC dell’11 settembre 2021 (stato di famiglia del 9 settembre 2021 da cui si evince che il ricorrente convive con i genitori e la sorella; CUD 2021 da cui si evince che il ricorrente nell’anno 2020 ha percepito un reddito di euro 10.216,00; buste paga della sorella convivente del ricorrente, di giugno e luglio 2021; buste paga del padre convivente del ricorrente, di aprile, maggio, giugno e luglio 2021); il ricorrente, al tempo della proposizione del ricorso, era in attesa di una occupazione, ma poteva mantenersi grazie al reddito documentato del padre e della sorella conviventi. “2) Violazione dell’art.10 bis e 21 octies legge 241/90 ed eccesso di potere ”: illegittimamente la Questura avrebbe omesso di comunicare i motivi ostativi sull’erroneo assunto della natura vincolata del provvedimento.
4. Il Ministero si è costituito per resistere in giudizio e ha depositato documenti (con relazione amministrativa) il 15 dicembre 2021.
5. La causa è stata prontamente esaminata nella camera di consiglio del 20 dicembre 2021 e la domanda cautelare è stata respinta con ordinanza -OMISSIS- del 21-22 dicembre 2021, con la seguente motivazione, con specifico riferimento alla non accoglibilità del ricorso: “ Ritenuto, ad un primo sommario esame della causa, che il ricorso non contenga elementi per ritenerne ragionevolmente prevedibile un esito favorevole per il ricorrente, tenuto conto della consistenza degli elementi sui quali è basato il provvedimento impugnato, relativi a condanne penali subite dal ricorrente per reati destanti grave allarme sociale e denotanti, altresì, la pericolosità sociale del medesimo ”.
6. In assenza di ulteriori e più recenti attività processuali delle parti (nulla invero risultava depositato e prodotto in atti successivamente alla fase cautelare risalente al mese di dicembre del 2021), la causa è stata iscritta nel ruolo “aggiunto” con finalità “esplorative” dell’udienza di merito del 28 maggio 2025, al fine di verificare l’attuale persistenza di un interesse della parte alla decisione della controversia, nell’ambito di un apposito programma diretto allo smaltimento dell’arretrato.
7. Nulla è pervenuto e nella predetta udienza pubblica del 28 maggio 2025 è comparsa la sola Avvocatura dello Stato, mentre nessuno è comparso per la parte ricorrente.
8. La causa è stata dunque rinviata per la decisione conclusiva all’udienza del 3 dicembre 2025, nella quale anche nessuno è comparso per la parte ricorrente (è comparsa la sola Avvocatura dello Stato) e nessun atto o documento ulteriore risulta esser stato nelle more depositato. La causa è stata quindi presa in decisione, come da verbale di udienza, previo avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., della facoltà del Tribunale di porre a fondamento della sua decisione una questione di rito rilevata d’ufficio, in ordine alla possibile improcedibilità del ricorso.
9. Il ricorso risulta ormai improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
10. Occorre premettere e sottolineare che, come riferito nell’esposizione dello svolgimento del processo, la causa è stata chiamata all’udienza nell’ambito dell’apposito ruolo aggiunto espressamente finalizzato alla verifica della persistenza di un interesse processuale concreto e attuale alla decisione di merito, nel quadro di un’iniziativa diretta allo smaltimento delle cause più risalenti nel tempo, funzionale al raggiungimento dell’obiettivo della ragionevole durata del processo. Nel suddetto ruolo aggiunto sono iscritte, seguendo l’ordine cronologico di proposizione, le cause più “antiche” che, anche tenendo conto della previsione dell’art. 72- bis c.p.a., appaiono suscettibili di pronta definizione in rito. L’efficacia di questo strumento processuale postula una fattiva collaborazione del Foro. In tale contesto, pertanto, in base al principio di leale collaborazione tra parti e giudice (secondo l’art. 2 c.p.a. “ Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo ”), sarebbe stato onere della parte rappresentare motivatamente le ragioni oggettive idonee a rendere comprensibile la persistenza di un’utilità attuale e concreta, e non puramente astratta e ipotetica, a ottenere una pronuncia di merito eventualmente favorevole, con specifico riguardo al caso pratico dedotto.
11. L’esposizione dei fatti di causa e dello svolgimento del processo dimostra il sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente a coltivare il ricorso e a chiederne la decisione nel merito.
12. Depongono in modo inequivoco nel senso della sopravvenuta carenza d’interesse:
- l’assenza di qualsivoglia atto processuale della parte ricorrente successivo alla fase cautelare, risalente all’anno 2021;
- la sua mancata comparizione e l’assenza di memorie, atti, documenti nelle successive due udienze pubbliche alle quali la causa è stata chiamata, nonostante la parte risulti esser stata ritualmente avvisata e specificamente sollecitata a dimostrare la persistenza di un interesse processuale concreto e attuale alla definizione della causa nel merito;
- la natura della controversia e la tipologia degli atti impugnati, per loro natura destinati a dispiegare effetti temporanei o a essere rapidamente superati dalle successive vicende amministrative;
- il giudicato cautelare sfavorevole formatosi sull’ordinanza collegiale di rigetto della “sospensiva” (fase nella quale la causa ha già ricevuto una motivata risposta di giustizia, con espressa motivazione, come detto, sulla non accoglibilità del ricorso);
- l’assenza di domanda risarcitoria (o di una espressa riserva di volerla proporre).
13. In ragione di quanto esposto e visti gli artt. 116, secondo comma, c.p.c. e 64, comma 4, c.p.a. (in base ai quali “ Il giudice . . . può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo ”) e 84, comma 4, c.p.a. (in base al quale “ Il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa ”), il ricorso deve dunque essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
14. Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL IE, Presidente, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessio Falferi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OL IE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.