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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/10/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 185/2025 V.G.
Corte D'Appello di Milano
Sezione Quinta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
IO UR Presidente
NA RR Consigliere rel.
Federico Botta Consigliere
Federica Figna Consigliere Onorario
Luca Maria Massari Consigliere Onorario ha emesso il seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da:
Avv. MICOL CREMOLI (C.F. , con studio in Cambiago (MI) C.F._1
alla via Martiri delle Foibe n. 5, e domicilio eletto presso l'indirizzo digitale:
in qualità di Curatore Speciale dei minori Email_1 Per_1
(C.F. ), nato il [...] a [...] e
[...] C.F._2 Pt_1
(C.F. ), nato il [...] a [...], entrambi
[...] C.F._3
ammessi al patrocinio a spese dello Stato con delibera COA in data 27 febbraio 2025
APPELLANTE nei confronti di
), nato il [...] a Controparte_1 C.F._4
LL di IA (NA), padre dei minori
APPELLATO NON COSTITUITO con l'intervento di
- (C.F. ), nata il [...] a [...] Controparte_2 C.F._5
(NA), residente in [...], madre dei minori 1 - Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano avente ad
OGGETTO: procedimento ex art. 333 e ss. c.c. iscritto al RG 10001372/2022/E
Provvedimento impugnato: decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di
Milano, emesso il 5.2.2025 e comunicato in data 10.2.2025, relativo ai minori di età
e Persona_1 Parte_1
FATTO E DIRITTO
Vicende processuali
Con ricorso depositato il 28.04.2022 , madre dei minori e Controparte_2 Per_1
adiva il Tribunale per i Minorenni di Milano (di seguito anche soltanto: Parte_1
Tribunale) chiedendo di dichiarare la decadenza del padre dei minori, Controparte_1
dalla responsabilità genitoriale sui figli ai sensi dell'art. 330 c.c.; in subordine,
[...]
chiedeva di limitare la responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. del sig. Per_1
ripristinando una regolamentazione di incontri protetti padre-figli; altresì chiedeva di disporre che il sig. prima di poter riprendere i contatti con i figli, dovesse Per_1
intraprendere con esito positivo un percorso riabilitativo personale.
Con decreto provvisorio emesso il 30.06.2022 il Tribunale nominava quale
Curatore Speciale dei minori l'avv. CO Cremoli e convocava le parti in merito alla richiesta materna per l'udienza del 14.12.2022.
Con ricorso del 30.11.2022, depositato in data 13.12.2022, il Parte_2
presso il Tribunale rappresentava un pregiudizio per i minori a seguito della separazione dei genitori e chiedeva: l'affidamento dei minori all'Ente per 24 mesi;
il mantenimento del collocamento dei minori presso la madre;
la regolamentazione dei rapporti e degli incontri padre-figlio, eventualmente anche in modalità osservate;
l'attivazione dei servizi A.D.M. e l'attivazione di un percorso di controllo del padre dei minori presso il SERT.
All'udienza del 14.12.2022 compariva solo la ricorrente, che ribadiva il contenuto del proprio ricorso;
il Curatore dichiarava di aver avuto un contatto telefonico con il padre dei minori che aveva confermato di essere a conoscenza del giorno e dell'orario dell'udienza; il Collegio accertava la regolarità della notifica al padre dei minori. All'esito
2 dell'udienza, la ricorrente insisteva per la dichiarazione di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale e il Curatore concludeva dichiarando di aderire alle richieste del
PM, chiedendo che le visite tra padre e figli avvenissero in Spazio Neutro e solo all'esito degli esami negativi presso il SERT.
Con provvedimento del 19.12.2022, pertanto, il Tribunale incaricava i Servizi Sociali territorialmente competenti di effettuare le necessarie indagini di approfondimento.
Con parere del 22.08.2023 il PM chiedeva l'accoglimento del ricorso della madre.
Con note conclusive del 9.1.2024 il Curatore chiedeva di disporre l'affidamento Pt_3
esclusivo dei minori alla madre, con ri-espansione della responsabilità genitoriale materna e con monitoraggio sul nucleo da parte dell'Ente per almeno 24 mesi, o, in via subordinata, l'affidamento dei minori all'Ente, con limitazione della responsabilità materna per gli incarichi demandati al Comune;
per quanto riguarda la responsabilità del padre, il Curatore si rimetteva al Tribunale;
il Curatore chiedeva altresì di confermare il collocamento dei minori presso la madre, nonché il mandato all'Ente in ordine alla regolamentazione di eventuali visite padre/figli in modalità protetta e osservata e di incaricare l'Ente di attivare un supporto psicologico per i minori ed a monitorare il nucleo, nonché invitare i genitori verso un sostegno psicologico personale.
Con note conclusive del 15.01.2024 la ricorrente insisteva nelle proprie domande di dichiarazione della decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. e affinché Per_1
fosse disposto che la madre potesse assumere le decisioni inerenti i figli univocamente e personalmente.
Con il decreto definitivo emesso il 5.2.2025 e comunicato in data 10.2.2025, in questa sede impugnato, il Tribunale dichiarava il sig. Controparte_1
decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale e prescriveva allo stesso di contribuire al mantenimento dei figli minori e, qualora avesse intenzione di riprendere i rapporti con i minori, di contattare i Servizi Sociali del Comune di residenza, incaricati di verificare ed eventualmente organizzare gli incontri padre-figli, previa valutazione della personalità paterna, della situazione psico-emotiva dei minori e della loro volontà di incontrare il padre.
L'iter motivazionale del decreto impugnato può essere così sintetizzato.
3 Il Tribunale dava atto del disinteresse del padre nei confronti dei figli che aveva incontrato in una sola occasione dopo reiterati tentativi da parte degli operatori;
veniva dato atto anche della morosità grave del padre con riguardo all'obbligo di mantenimento dei figli. Il Tribunale argomentava dell'attuale benessere dei minori con la madre.
Avverso il decreto ha proposto impugnazione in data 20.02.2025 il Curatore
Speciale dei minori, avv. CO Cremoli, rassegnando le seguenti conclusioni: “NEL
MERITO:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, confermata la decadenza paterna dalla responsabilità genitoriale sui figli:
- disporre l'affidamento esclusivo dei minori alla madre.
In via subordinata, disporre l'affidamento dei minori all'Ente, con limitazione della responsabilità materna per gli incarichi che verranno demandati al Comune, con incarico all'Ente di relazionare ogni 6 mesi, salvo urgenze.
- confermare il collocamento dei figli presso la madre;
- confermare tutte le altre disposizione del decreto impugnato.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Si chiede l'acquisizione urgente ed immediata del fascicolo di primo grado RG
(1000)1372/2022/E.
- Si produce la seguente documentazione: […]
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese del presente procedimento.”.
Il Curatore Speciale, con l'unico motivo di gravame, ha censurato il decreto impugnato per la mancanza di un'espressa statuizione circa l'affidamento dei figli, dopo la declaratoria di intervenuta decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale. Più in dettaglio, in conseguenza dell'intervenuta decadenza e considerate le richieste delle parti costituite e del PM rispetto all'affidamento dei minori alla madre, il
Curatore Speciale ha chiesto di dichiarare espressamente il regime di affido dei minori, evidenziando l'opportunità di non lasciare implicita siffatta statuizione, stante l'importanza che assume nella vita dei figli e nell'assunzione di responsabilità della madre anche verso terzi (come scuola e sanità).
4 Con decreto presidenziale del 27.2.2025 è stata fissata l'udienza del 14.5.2025, in presenza.
In data 19.3.2025 il Curatore speciale ha depositato la documentazione attestante la prova della notifica ai genitori dei minori1.
Interveniva madre dei minori, aderendo alle conclusioni del curatore. Parte_4
All'udienza del 14 maggio 2025 il Collegio rilevava il mancato perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo al padre dei minori e differiva al 30 settembre 2025, in trattazione cartolare, disponendo che il Curatore producesse la relativa prova.
Il P.G. interveniente in data 25 settembre 2025 così concludeva: “in riforma del provvedimento impugnato, disponga l'affidamento esclusivo dei minori alla madre e confermi il collocamento materno e tutte le altre disposizioni del decreto impugnato.”.
Con note di trattazione scritta il Curatore appellante per i due minori così concludeva:
“CHE, all'udienza del 14.5.2025, la Corte chiedeva alla scrivente di effettuare delle verifiche presso
l'UNEP di Monza al fine di stabilire l'avvenuto perfezionamento della notifica del reclamo e del decreto di fissazione di udienza al padre dei minori (già contumace nel primo grado); CHE, come indicato nel documento 8 di parte (allegato alle note datate 19.3.2025), l'Ufficiale Giudiziario ha: - dapprima (era il 7.3.2025) tentato la notifica, a mani, presso la certificata residenza. Il destinatario, tuttavia, non risultava più ivi abitare, in quanto, da informazioni assunte in loco, “trasferito altrove da tempo, ignoto dove”; - successivamente, eseguito la notifica ai sensi dell'art. 143 Cod. Proc. Civ. (notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti) presso la Casa Comunale di ultima residenza nota.
CHE tale tipo di notificazione (ex art. 143 Cod. Proc. Civ.) si perfeziona decorsi 20 giorni dal deposito (12.3.2025): quindi è da considerarsi avvenuta il 1.4.2025 e non è previsto alcun invio di avviso al destinatario (diversamente dalla notifica ex art. 140 Cod. Proc. Civ.). , CP_3
La scrivente, chiedendo di prendere atto dell'avvenuta notifica al padre dei minore, si riporta all'atto introduttivo del presente giudizio e chiede l'accoglimento delle domande ivi formulate.”.
Con note di trattazione scritta la madre dei minori così concludeva: “ Disporre l'affidamento esclusivo dei figli e alla madre la quale assumerà Persona_1 Parte_1 Controparte_2
univocamente e personalmente le decisioni inerenti alla cura agli interessi, alla crescita e all'educazione 1 Notifica alla sig.ra via pec al difensore costituito in primo grado;
notifica al sig. CP_2 Parte_5 mediante deposito n Comunale del luogo di ultima residenza nota (Cesano Madern 5 dei figli.
3. In estremo subordine disporre l'affidamento dei minori all'Ente, con limitazione della responsabilità materna per gli incarichi che verranno demandati al Comune, con incarico all'Ente di relazionare ogni sei mesi, salvo urgenze.
4. Confermare il collocamento dei figli presso la madre nonché tutte le altre disposizioni del decreto emesso in data 05.02.2025 dal Tribunale Minori Milano nel procedimento RG 10001372/2022 1. Confermare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig.
nei confronti dei figli e ” Controparte_1 Persona_1 Parte_1
Motivi della decisione
Preliminarmente, con riguardo alla posizione di , Controparte_1
appellato, la Corte osserva che si è perfezionata la notifica del ricorso introduttivo unitamente al decreto di fissazione udienza all'appellato in data Controparte_1
1 aprile 2025. Invero, la notificazione ex art. 143 c.p.c. si perfeziona decorsi 20 giorni dal deposito nella Casa Comunale del luogo di ultima residenza nota (nella fattispecie in data
12.3.2025) e, quindi, è da considerarsi perfezionata in data 1^.4.2025: non è previsto alcun invio di avviso al destinatario (diversamente dalla notifica ex art. 140 c.p.c.: cfr.
Cass. n. 2593/2006).
Nel merito, il provvedimento impugnato merita di essere pienamente confermato.
Osserva la Corte che alcuna integrazione del provvedimento impugnato in punto affidamento dei minori deve essere effettuata, diversamente da quanto argomentato dal curatore speciale impugnante. Invero, il ricorso introduttivo della madre di e Per_1
sig.ra , ha avuto ad oggetto fin dal primo grado la sola Pt_1 Controparte_2
declaratoria di decadenza del padre, dalla responsabilità Controparte_1
genitoriale sui figli minori di età ai sensi dell'art. 330 c.c.. Lo stesso Pubblico Ministero, con parere reso il 22.08.2023, rassegnava le sue conclusioni chiedendo l'accoglimento del ricorso della madre.
Alcuna domanda intesa a limitare la responsabilità genitoriale della madre, Parte_4
è stata svolta: di talché, la responsabilità genitoriale, per effetto del
[...]
provvedimento impugnato solamente in capo alla madre dei minori, è indenne da qualsivoglia provvedimento limitativo e del tutto integra.
6 Nulla sulle spese di lite stante la mancata costituzione di parte appellata
Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
CO Cremoli nella sua qualità di curatore speciale di e minori di Per_1 Parte_1
età, avverso il decreto emesso dal Tribunale per i minorenni di Milano il 5.2.2025 e comunicato in data 10.2.2025, nel procedimento iscritto al RG 10001372/2022/E, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto emesso dal
Tribunale per i minorenni di Milano il 5.2.2025;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Milano, il 30 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
NA RR IO UR
7
Corte D'Appello di Milano
Sezione Quinta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
IO UR Presidente
NA RR Consigliere rel.
Federico Botta Consigliere
Federica Figna Consigliere Onorario
Luca Maria Massari Consigliere Onorario ha emesso il seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da:
Avv. MICOL CREMOLI (C.F. , con studio in Cambiago (MI) C.F._1
alla via Martiri delle Foibe n. 5, e domicilio eletto presso l'indirizzo digitale:
in qualità di Curatore Speciale dei minori Email_1 Per_1
(C.F. ), nato il [...] a [...] e
[...] C.F._2 Pt_1
(C.F. ), nato il [...] a [...], entrambi
[...] C.F._3
ammessi al patrocinio a spese dello Stato con delibera COA in data 27 febbraio 2025
APPELLANTE nei confronti di
), nato il [...] a Controparte_1 C.F._4
LL di IA (NA), padre dei minori
APPELLATO NON COSTITUITO con l'intervento di
- (C.F. ), nata il [...] a [...] Controparte_2 C.F._5
(NA), residente in [...], madre dei minori 1 - Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano avente ad
OGGETTO: procedimento ex art. 333 e ss. c.c. iscritto al RG 10001372/2022/E
Provvedimento impugnato: decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di
Milano, emesso il 5.2.2025 e comunicato in data 10.2.2025, relativo ai minori di età
e Persona_1 Parte_1
FATTO E DIRITTO
Vicende processuali
Con ricorso depositato il 28.04.2022 , madre dei minori e Controparte_2 Per_1
adiva il Tribunale per i Minorenni di Milano (di seguito anche soltanto: Parte_1
Tribunale) chiedendo di dichiarare la decadenza del padre dei minori, Controparte_1
dalla responsabilità genitoriale sui figli ai sensi dell'art. 330 c.c.; in subordine,
[...]
chiedeva di limitare la responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. del sig. Per_1
ripristinando una regolamentazione di incontri protetti padre-figli; altresì chiedeva di disporre che il sig. prima di poter riprendere i contatti con i figli, dovesse Per_1
intraprendere con esito positivo un percorso riabilitativo personale.
Con decreto provvisorio emesso il 30.06.2022 il Tribunale nominava quale
Curatore Speciale dei minori l'avv. CO Cremoli e convocava le parti in merito alla richiesta materna per l'udienza del 14.12.2022.
Con ricorso del 30.11.2022, depositato in data 13.12.2022, il Parte_2
presso il Tribunale rappresentava un pregiudizio per i minori a seguito della separazione dei genitori e chiedeva: l'affidamento dei minori all'Ente per 24 mesi;
il mantenimento del collocamento dei minori presso la madre;
la regolamentazione dei rapporti e degli incontri padre-figlio, eventualmente anche in modalità osservate;
l'attivazione dei servizi A.D.M. e l'attivazione di un percorso di controllo del padre dei minori presso il SERT.
All'udienza del 14.12.2022 compariva solo la ricorrente, che ribadiva il contenuto del proprio ricorso;
il Curatore dichiarava di aver avuto un contatto telefonico con il padre dei minori che aveva confermato di essere a conoscenza del giorno e dell'orario dell'udienza; il Collegio accertava la regolarità della notifica al padre dei minori. All'esito
2 dell'udienza, la ricorrente insisteva per la dichiarazione di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale e il Curatore concludeva dichiarando di aderire alle richieste del
PM, chiedendo che le visite tra padre e figli avvenissero in Spazio Neutro e solo all'esito degli esami negativi presso il SERT.
Con provvedimento del 19.12.2022, pertanto, il Tribunale incaricava i Servizi Sociali territorialmente competenti di effettuare le necessarie indagini di approfondimento.
Con parere del 22.08.2023 il PM chiedeva l'accoglimento del ricorso della madre.
Con note conclusive del 9.1.2024 il Curatore chiedeva di disporre l'affidamento Pt_3
esclusivo dei minori alla madre, con ri-espansione della responsabilità genitoriale materna e con monitoraggio sul nucleo da parte dell'Ente per almeno 24 mesi, o, in via subordinata, l'affidamento dei minori all'Ente, con limitazione della responsabilità materna per gli incarichi demandati al Comune;
per quanto riguarda la responsabilità del padre, il Curatore si rimetteva al Tribunale;
il Curatore chiedeva altresì di confermare il collocamento dei minori presso la madre, nonché il mandato all'Ente in ordine alla regolamentazione di eventuali visite padre/figli in modalità protetta e osservata e di incaricare l'Ente di attivare un supporto psicologico per i minori ed a monitorare il nucleo, nonché invitare i genitori verso un sostegno psicologico personale.
Con note conclusive del 15.01.2024 la ricorrente insisteva nelle proprie domande di dichiarazione della decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. e affinché Per_1
fosse disposto che la madre potesse assumere le decisioni inerenti i figli univocamente e personalmente.
Con il decreto definitivo emesso il 5.2.2025 e comunicato in data 10.2.2025, in questa sede impugnato, il Tribunale dichiarava il sig. Controparte_1
decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale e prescriveva allo stesso di contribuire al mantenimento dei figli minori e, qualora avesse intenzione di riprendere i rapporti con i minori, di contattare i Servizi Sociali del Comune di residenza, incaricati di verificare ed eventualmente organizzare gli incontri padre-figli, previa valutazione della personalità paterna, della situazione psico-emotiva dei minori e della loro volontà di incontrare il padre.
L'iter motivazionale del decreto impugnato può essere così sintetizzato.
3 Il Tribunale dava atto del disinteresse del padre nei confronti dei figli che aveva incontrato in una sola occasione dopo reiterati tentativi da parte degli operatori;
veniva dato atto anche della morosità grave del padre con riguardo all'obbligo di mantenimento dei figli. Il Tribunale argomentava dell'attuale benessere dei minori con la madre.
Avverso il decreto ha proposto impugnazione in data 20.02.2025 il Curatore
Speciale dei minori, avv. CO Cremoli, rassegnando le seguenti conclusioni: “NEL
MERITO:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, confermata la decadenza paterna dalla responsabilità genitoriale sui figli:
- disporre l'affidamento esclusivo dei minori alla madre.
In via subordinata, disporre l'affidamento dei minori all'Ente, con limitazione della responsabilità materna per gli incarichi che verranno demandati al Comune, con incarico all'Ente di relazionare ogni 6 mesi, salvo urgenze.
- confermare il collocamento dei figli presso la madre;
- confermare tutte le altre disposizione del decreto impugnato.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Si chiede l'acquisizione urgente ed immediata del fascicolo di primo grado RG
(1000)1372/2022/E.
- Si produce la seguente documentazione: […]
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese del presente procedimento.”.
Il Curatore Speciale, con l'unico motivo di gravame, ha censurato il decreto impugnato per la mancanza di un'espressa statuizione circa l'affidamento dei figli, dopo la declaratoria di intervenuta decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale. Più in dettaglio, in conseguenza dell'intervenuta decadenza e considerate le richieste delle parti costituite e del PM rispetto all'affidamento dei minori alla madre, il
Curatore Speciale ha chiesto di dichiarare espressamente il regime di affido dei minori, evidenziando l'opportunità di non lasciare implicita siffatta statuizione, stante l'importanza che assume nella vita dei figli e nell'assunzione di responsabilità della madre anche verso terzi (come scuola e sanità).
4 Con decreto presidenziale del 27.2.2025 è stata fissata l'udienza del 14.5.2025, in presenza.
In data 19.3.2025 il Curatore speciale ha depositato la documentazione attestante la prova della notifica ai genitori dei minori1.
Interveniva madre dei minori, aderendo alle conclusioni del curatore. Parte_4
All'udienza del 14 maggio 2025 il Collegio rilevava il mancato perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo al padre dei minori e differiva al 30 settembre 2025, in trattazione cartolare, disponendo che il Curatore producesse la relativa prova.
Il P.G. interveniente in data 25 settembre 2025 così concludeva: “in riforma del provvedimento impugnato, disponga l'affidamento esclusivo dei minori alla madre e confermi il collocamento materno e tutte le altre disposizioni del decreto impugnato.”.
Con note di trattazione scritta il Curatore appellante per i due minori così concludeva:
“CHE, all'udienza del 14.5.2025, la Corte chiedeva alla scrivente di effettuare delle verifiche presso
l'UNEP di Monza al fine di stabilire l'avvenuto perfezionamento della notifica del reclamo e del decreto di fissazione di udienza al padre dei minori (già contumace nel primo grado); CHE, come indicato nel documento 8 di parte (allegato alle note datate 19.3.2025), l'Ufficiale Giudiziario ha: - dapprima (era il 7.3.2025) tentato la notifica, a mani, presso la certificata residenza. Il destinatario, tuttavia, non risultava più ivi abitare, in quanto, da informazioni assunte in loco, “trasferito altrove da tempo, ignoto dove”; - successivamente, eseguito la notifica ai sensi dell'art. 143 Cod. Proc. Civ. (notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti) presso la Casa Comunale di ultima residenza nota.
CHE tale tipo di notificazione (ex art. 143 Cod. Proc. Civ.) si perfeziona decorsi 20 giorni dal deposito (12.3.2025): quindi è da considerarsi avvenuta il 1.4.2025 e non è previsto alcun invio di avviso al destinatario (diversamente dalla notifica ex art. 140 Cod. Proc. Civ.). , CP_3
La scrivente, chiedendo di prendere atto dell'avvenuta notifica al padre dei minore, si riporta all'atto introduttivo del presente giudizio e chiede l'accoglimento delle domande ivi formulate.”.
Con note di trattazione scritta la madre dei minori così concludeva: “ Disporre l'affidamento esclusivo dei figli e alla madre la quale assumerà Persona_1 Parte_1 Controparte_2
univocamente e personalmente le decisioni inerenti alla cura agli interessi, alla crescita e all'educazione 1 Notifica alla sig.ra via pec al difensore costituito in primo grado;
notifica al sig. CP_2 Parte_5 mediante deposito n Comunale del luogo di ultima residenza nota (Cesano Madern 5 dei figli.
3. In estremo subordine disporre l'affidamento dei minori all'Ente, con limitazione della responsabilità materna per gli incarichi che verranno demandati al Comune, con incarico all'Ente di relazionare ogni sei mesi, salvo urgenze.
4. Confermare il collocamento dei figli presso la madre nonché tutte le altre disposizioni del decreto emesso in data 05.02.2025 dal Tribunale Minori Milano nel procedimento RG 10001372/2022 1. Confermare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig.
nei confronti dei figli e ” Controparte_1 Persona_1 Parte_1
Motivi della decisione
Preliminarmente, con riguardo alla posizione di , Controparte_1
appellato, la Corte osserva che si è perfezionata la notifica del ricorso introduttivo unitamente al decreto di fissazione udienza all'appellato in data Controparte_1
1 aprile 2025. Invero, la notificazione ex art. 143 c.p.c. si perfeziona decorsi 20 giorni dal deposito nella Casa Comunale del luogo di ultima residenza nota (nella fattispecie in data
12.3.2025) e, quindi, è da considerarsi perfezionata in data 1^.4.2025: non è previsto alcun invio di avviso al destinatario (diversamente dalla notifica ex art. 140 c.p.c.: cfr.
Cass. n. 2593/2006).
Nel merito, il provvedimento impugnato merita di essere pienamente confermato.
Osserva la Corte che alcuna integrazione del provvedimento impugnato in punto affidamento dei minori deve essere effettuata, diversamente da quanto argomentato dal curatore speciale impugnante. Invero, il ricorso introduttivo della madre di e Per_1
sig.ra , ha avuto ad oggetto fin dal primo grado la sola Pt_1 Controparte_2
declaratoria di decadenza del padre, dalla responsabilità Controparte_1
genitoriale sui figli minori di età ai sensi dell'art. 330 c.c.. Lo stesso Pubblico Ministero, con parere reso il 22.08.2023, rassegnava le sue conclusioni chiedendo l'accoglimento del ricorso della madre.
Alcuna domanda intesa a limitare la responsabilità genitoriale della madre, Parte_4
è stata svolta: di talché, la responsabilità genitoriale, per effetto del
[...]
provvedimento impugnato solamente in capo alla madre dei minori, è indenne da qualsivoglia provvedimento limitativo e del tutto integra.
6 Nulla sulle spese di lite stante la mancata costituzione di parte appellata
Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
CO Cremoli nella sua qualità di curatore speciale di e minori di Per_1 Parte_1
età, avverso il decreto emesso dal Tribunale per i minorenni di Milano il 5.2.2025 e comunicato in data 10.2.2025, nel procedimento iscritto al RG 10001372/2022/E, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto emesso dal
Tribunale per i minorenni di Milano il 5.2.2025;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Milano, il 30 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
NA RR IO UR
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