Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/01/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N________/_______ Reg. Sent
N________/_______ Reg. Cron
N__10419/2021___ Ruolo Cont
Oggetto: Controversia di Lav / Prev
Decisa il 30.1.25 Depositata il 30.1.25
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Dott.ssa Francesca Costa, in funzione del giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da
, rappr e difeso dall' avv Toma Gabriele Parte_1
RICORRENTE
Contro
, rappr e difeso dagli avv Sonia Selletti, Marco Controparte_1
Marzani ed Emanuele Poggi
RESISTENTE
Oggetto: – pubblico impiego
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6.10.2021, la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di lavorare alle dipendenze della resistente sin dal 8.01.2008, con mansioni di infermiera professionale CP_2
(livello C del CCNL AIOP – Case di cura private personale non medico), esponeva: di prestare la propria attività lavorativa per n.36 ore settimanali articolate su tre turni (7.00-14.00; 14.00-21.00 e
21.00-7.00); di dover espletare tale attività lavorativa con indosso gli indumenti di lavoro messi a diposizione dal datore di lavoro, per l'intera durata del turno lavorativo (dal primo all'ultimo minuto), effettuando le operazioni di vestizione/svestizione presso la stessa sede di lavoro;
di essere tenuta, in particolare, a giungere sul posto di lavoro quindici minuti prima dell'orario stabilito per l'inizio di ciascun turno (ore 6.45 e/o 13.45 e/o 20.45), a passare il proprio badge all'ingresso della struttura, a recarsi nello spogliatoio, effettuando le operazioni di vestizione (divisa, casacca, pantaloni, copricapo, calzature antiscivolo e dispositivi di protezione necessari) per poi raggiungere il reparto al fine di prendere le consegne dai colleghi del turno precedente;
che ugualmente alla fine del turno di servizio, dopo aver effettuato presso il reparto le operazioni di passaggio di consegna ai colleghi del
seminterrato è ubicato apposito vano adibito a spogliatoio ove gli infermieri sono tenuti a ritirare mediante apposito badge, dal distributore ivi presente, gli indumenti (divisa, camice, pantaloni, ecc.) necessari allo svolgimento della propria prestazione lavorativa;
che ugualmente, dopo la fine del turno di servizio, la ricorrente è tenuta a recarsi presso lo spogliatoio dove effettua le operazioni di svestizione, riponendo gli indumenti da lavoro utilizzati (camice, pantaloni, ecc.) in apposito contenitore per le successive operazioni di lavaggio e disinfezione a carico della stessa struttura
. Controparte_4
Ritenendo che il tempo impiegato per compire tali attività di vestizione/svestizione, in quanto costituente lavoro effettivo, dovesse essere retribuito, chiedeva: “(I.) accertare e dichiarare che per il periodo di causa (che già tiene conto della prescrizione maturata) – 01.03.2016/oggi – il tempo impiegato per le operazioni compiute dalla ricorrente, SI.ra , sul luogo di Parte_1
lavoro, di vestizione/svestizione, pari a 15 minuti prima dell'inizio di ogni turno e a ulteriori 15 minuti dopo la fine di ogni turno, costituiscono tempo di lavoro;
- per l'effetto, (I.) condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle Controparte_1
differenze retributive maturate pari ad euro 6.454,84 lordi (sull'orario ordinario) e/o ad Euro
7.745,90 lordi (qualora il tempo in eccedenza debba essere calcolato come orario straordinario) per il tempo vestizione/svestizione o di quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali dalla maturazione sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria;
- in subordine, accertare e dichiarare che per il periodo di causa (che già tiene conto della prescrizione maturata) – 01.03.2016/oggi – il tempo impiegato per le operazioni compiute dalla ricorrente, SI.ra
, sul luogo di lavoro, di vestizione/svestizione, pari a 14 minuti complessivi ex Parte_1
CCNL applicabile, costituiscono tempo di lavoro;
- per l'effetto, condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle differenze
[...] retributive maturate pari a euro 3.008,48 lordi (sull'orario ordinario) e/o ad Euro 3.598,14 lordi
(qualora il tempo in eccedenza debba essere calcolato come orario straordinario), per il tempo vestizione/svestizione o di quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali dalla maturazione sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria;
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con distrazione in favore del sottoscritto difensore”.
Instaurato il contraddittorio, la società resistente contestava la fondatezza della domanda deducendo che solo con la sottoscrizione del CCNL AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Privata) del 08.10.2020 le parti sociali avevano disciplinato la materia, prevedendo un tempo di lavoro pari a 14 minuti complessivi per indossare gli abiti di lavoro, dirigersi dallo spogliatoio al reparto e viceversa, provvedere al passaggio delle consegne con i colleghi. Quanto al periodo precedente, deduceva che non vi era mai stata una disposizione datoriale che obbligasse i dipendenti a recarsi sul posto di lavoro
15 minuti prima dell'inizio del turno, oppure a trattenersi 15 minuti oltre la fine del turno al fine di cambiarsi, per cui tali comportamenti erano stati osservati spontaneamente dai dipendenti e comunque per un tempo inferiore a quello indicato.
Espletata la prova testimoniale, all'esito dell'udienza del 30.01.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In linea generale, l'art.1 del d.lgs. n.66/2003 prevede che “Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per: a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
Quanto alla specificità del lavoro infermieristico, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che
“In materia di orario di lavoro nell'ambito dell'attività infermieristica, nel silenzio della contrattazione collettiva (nella specie, c.c.n.l. comparto sanità pubblica del 7 aprile 1999), il tempo di vestizione-svestizione dà diritto alla retribuzione, al di là del rapporto sinallagmatico, trattandosi di obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia alla gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto” (Cass. Sez.L., ord. 12935/2018).
Nello stesso senso: “In materia di orario di lavoro nell'ambito dell'attività infermieristica, il cambio di consegne nel passaggio di turno, in quanto connesso, per le peculiarità del servizio sanitario, all'esigenza della presa in carico del paziente e ad assicurare a quest'ultimo la continuità terapeutica,
è riferibile ai tempi di una diligente effettiva prestazione di lavoro, sicché va considerato, di per sè stesso, meritevole di ricompensa economica, quale espressione della regola deontologica, avente dignità giuridica, della continuità assistenziale” (Cass. Sez.L., ord. 27799/2017).
Ad avviso di parte resistente, il tempo impiegato dalla ricorrente per compiere le operazioni di vestizione/svestizione non dovrebbe essere retribuito, non trattandosi di attività soggetta ad
“eterodirezione” da parte del datore di lavoro stante l'assenza di disposizioni scritte o anche solo verbali al riguardo.
Ad avviso del Tribunale, tuttavia, l'istruttoria orale ha dimostrato il contrario.
Il teste ascoltata nel corso presente del giudizio ha riferito:” Il dipendente Testimone_1 arriva presso la clinica, timbra all' ingresso in borghese, prende la divisa fornita dalla clinica presso il distributore automatico posto al piano seminterrato. Poi si reca in reparto. Il dipendente è tenuto ad arrivare 15/20 minuti prima in modo tale da cambiarsi e indossare la divisa e arrivare in reparto in orario sufficiente per prendere le consegne dall' infermiere del turno precedente (…) In reparto bisogna arrivare almeno cinque minuti prima già vestiti per questioni organizzative. Il ricorrente è tenuto alla fine del turno a recarsi presso lo spogliatoio dove vengono effettuate le operazioni di vestizione. Si timbra in borghese all' uscita dopo quindici minuti o più dalla fine del turno in reparto(…) Confermo la posizione sub 5 del ricorso. Confermo la posizione sub 6 del ricorso. Il datore di lavoro ha sempre pagato il turno 7/14, 14/21 e 21/7 e non ha mai retribuito il tempo necessario per la vestizione (cfr il verbale di udienza del 30.11.2023)”.
Dello stesso tenore appaiono le deposizioni dei testi ascoltati in altri giudizi aventi il medesimo oggetto.
La teste ha riferito: “è stato il dirigente del servizio infermieristico sin dall'assunzione a Tes_2 dirci che all'inizio del turno lavorativo dovevamo essere già vestiti in reparto in divisa, per cui era chiaro che dovessimo arrivare nella struttura un po' prima per poterci presentare già in divisa all'orario di inizio del turno”, quanto alla fine del turno, noi infermieri (lasciavamo) il reparto dopo
l'orario di fine turno e mai prima e solo successivamente ci recavamo nello spogliatoio per cambiarci
e solo dopo uscivamo passando il badge” (cfr. il verbale di udienza del 04.05.2023 nel procedimento
RG 10479/2021).
La teste ha riferito: “durante la gestione precedente gli amministratori ci avevano ordinato Tes_3
di arrivare in reparto già cambiati ed in tempo per prendere le consegne da chi doveva smontare.
Attualmente nessuno ci ha dato un ordine in questo senso ma neanche in senso contrario. Non c'è bisogno che nessuno ci dica che in reparto bisogna arrivare già vestiti in divisa perché è ovvio” (cfr. il verbale di udienza del 04.05.2023 proc RG 10479/2021).
La teste , coordinatrice infermieristica, ha riferito: “posso dire che il turno inizia alle 7, Tes_4 alle 14 o alle 21 e che ciascuno infermiere è tenuto a presentarsi in reparto già in divisa”. La teste ha dichiarato che “l'infermiere timbra quando arriva in struttura ed è in borghese”, ed aggiunto “Non lo so se la ricorrente e gli altri infermieri debbano arrivare in struttura un po' prima per cambiarsi”
(cfr. il verbale di udienza del 04.05.2023 proc RG 10479/2021).
Nello stesso senso la deposizione della teste direttore sanitario della clinica, la quale ha Tes_5 riferito che “l'infermiere deve presentarsi in reparto prima dell'inizio del turno con la divisa per una questione igienico sanitaria”; che “necessariamente debbono arrivare nella struttura un po' di tempo prima dell'orario di inizio turno ma nessuno gli ha mai imposto un tempo preciso, quindi ciascuno si regola in base al tempo che ci impiega per la vestizione” (cfr verbale di udienza del 4.5.2023 nel proc RG 10479/2021).
I testi di parte convenuta ascoltati nell' ambito del procedimento RG 10479/2021 hanno reso dichiarazioni di segno solo apparentemente diverso, ma in realtà anch'esse confermative del fatto che gli infermieri fossero obbligati a presentarsi già cambiati all'inizio di ciascun turno lavorativo, senza che avessero margini di scelta al riguardo.
Dall'esame della prova risulta di immediata evidenza come sia indispensabile, al fine di presentarsi in reparto già in divisa ad inizio turno (obbligo di provenienza datoriale), che gli infermieri arrivino all'interno della struttura un congruo tempo prima, e ciò a prescindere dalla necessità di uno specifico ordine datoriale in tal senso.
D'altronde, si è osservato come “Nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo per indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro, ove, attraverso la regolazione contrattuale, venga accertato che tale operazione è diretta dal datore con riguardo al tempo e al luogo di esecuzione della vestizione;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva riconosciuto come lavoro effettivo il tempo impiegato da dipendenti addette al servizio mensa per indossare gli abiti di lavoro prima dell'inizio del turno, in appositi spogliatoti messi a disposizione all'interno dell'azienda, sia pure per ragioni di igiene pubblica) (Cass. Sez. L., sent. n.7738/2018).
Per le ragioni che precedono, deve affermarsi che la ricorrente ha diritto ad essere retribuita per il tempo impiegato nel compimento delle attività di vestizione/svestizione in relazione a ciascun turno di servizio. Venendo in considerazione lavoro svolto oltre il normale orario contrattuale, trattasi di lavoro straordinario.
Quanto alla individuazione dei minuti concretamente lavorati (30 nella richiesta attorea, 14 secondo parte convenuta), si ritiene prudenzialmente di considerare necessari 14 minuti. Invero, per quanto i testi di parte ricorrente abbiano genericamente confermato la prospettazione attore, è evidente come sia impossibile stabilire con precisione quanto tempo la lavoratrice effettivamente abbia impiegato.
Peraltro, il tempo potrebbe variare da persona a persona e non essere sempre esattamente uguale nemmeno per ciascun lavoratore, per cui l'unico criterio che appare ragionevole nel caso in considerazione è quello concordato tra le stesse parti nel verbale di accordo sindacale del 08.10.2020, laddove si è previsto che “con esclusivo riferimento al personale cui è fatto obbligo di indossare all'interno della Struttura abiti di lavoro, divise ovvero particolari dispositivi di protezione individuale di cui al d.lgs. 81/08, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende 14 minuti complessivi destinati a tali attività, comprensivi anche del tempo per dirigersi dallo spogliatoio alla postazione di lavoro e dalla postazione allo spogliatoio e di provvedere al passaggio delle consegne ai colleghi
(…)”. D'altronde, se dal 2020 in poi le parti hanno convenuto che 14 minuti (7+7) sia un tempo congruo, non si vede perché lo stesso tempo non debba essere stato impiegato anche in passato.
Quanto, infine, all'eccezione di parte convenuta secondo cui parte ricorrente non potrebbe pretendere nulla per il periodo precedente all'entrata in vigore dell'accordo del 08.10.2020, avente decorrenza dal 01.01.2022, anche perché le parti sociali avrebbero concordato il pagamento della somma di €
275,00 lordi a titolo di “una tantum” volta a coprire il periodo da novembre 2020 a dicembre 2021, la stessa è infondata per le ragioni ripetutamente espresse dal Tribunale nell'ambito di vicende analoghe (cfr. da ultimo Trib. Lecce, sent. n.3101/2023, le cui motivazioni si condividono ed appresso si riportano ai sensi dell'art.118, comma 1, disp. att. c.p.c.).
“La resistente ha eccepito un fatto impeditivo del diritto azionato ex art. 2697 co. 2 c.c., con riferimento al periodo successivo a novembre 2020, deducendo che il 18 febbraio 2022 (accordo
CGIL, CISL, UIL), il 4 marzo 2022 (accordo FIALS), il 7 marzo 2022 (accordo USPPI) le aziende
“pugliesi” del , tra cui hanno sottoscritto con le Controparte_5 Controparte_6 principali sigle sindacali, confederali e autonome, gli accordi di II livello (doc. 11) per l'attuazione dell'art. 18 co. 10 CCNL Aiop, regolando l'intera materia del tempo tuta, anche rispetto al periodo novembre 2020-gennaio 2022 (mediante il riconoscimento di un una tantum). Ne consegue che, in ogni caso, le pretese di parte ricorrente non potranno riguardare il periodo successivo a novembre
2020, per effetto dell'intervenuto accordo Aiop e dei successivi accordi di II livello.
Tale tesi è però smentita dalle successive affermazioni della stessa resistente, che ha evidenziato che
“L'interlocuzione sindacale per l'attuazione della previsione di cui all'art. 18.10 del CCNL Aiop è iniziata a marzo 2021, terminata poi il 18 febbraio 2022 con la sottoscrizione dell'accordo sindacale regionale comprendente tutte le strutture pugliesi del , tra cui Controparte_5 Controparte_6
Quanto alla decorrenza del suddetto accordo sindacale, le parti hanno espressamente
[...] previsto che “avrà decorrenza dal 1 gennaio 2022”, e che “Al fine di far fronte ai disagi per i lavoratori conseguenti al ritardo nella sottoscrizione del presente Accordo, le parti convengono che per il periodo novembre 2020 – dicembre 2021 le singole Strutture si faranno carico di corrispondere in favore dei lavoratori già in forza alla data del 1 novembre 2020 e/o assunti successivamente e comunque ancora in forza alla data del 31 dicembre 2021, una somma a titolo di una tantum, esente da contribuzione previdenziale e assoggettata al regime di tassazione separata, pari a 275,00 € lordi”. Quindi, per ammissione della stessa resistente, la piena attuazione della previsione di cui all'art. 18.10 del CCNL Aiop è avvenuta solo da gennaio 2022, tanto che era stata prevista l'erogazione dell'importo una tantum di € 275,00 quale bonus transattivo per il periodo novembre
2020 – dicembre 2021, per compensare il ritardo nella stipula del contratto integrativo. Contrariamente a quanto eccepito dalla resistente, tale bonus non costituisce fatto estintivo del diritto azionato per il suddetto periodo, in quanto - come correttamente evidenziato nella già citata sentenza emessa nel giudizio parallelo n. 9113/2021 RG - Dall'interpretazione letterale del testo, si ricava che la dazione non ha finalità compensativa per lo straordinario da c.d. tempo tuta e che la stessa ristora
i disagi psicofisici ed esistenziali per il ritardo nella stipula del contratto integrativo. Semanticamente essa si pone fuori rispetto alla questione oggetto di ricorso che riguarda, anche per periodi anteriori
l'effetto della ccni, il pagamento dello straordinario da c.d. tempo tuta”.
Per le ragioni che precedono, in parziale accoglimento del ricorso ed in assenza di specifiche contestazioni sul quantum, la società resistente va condannata a pagare alla ricorrente la somma di €
3.598,14 lordi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna frazione del credito al soddisfo.
Le spese processuali, liquidate in € 1.200,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico di parte convenuta secondo la regola della soccombenza, con distrazione.
P.Q.M
. definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- condanna la in persona del legale rapp.te p.t., a pagare Controparte_1
a la somma di € 3.598,14 oltre interessi legali sulle somme via via Parte_1
rivalutate dalla maturazione di ciascuna frazione del credito al soddisfo;
- condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese processuali sostenute dall ricorrente, liquidate in € 1.200,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. Gabriele Toma.
Lecce, 30.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa