TRIB
Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 05/11/2024, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2532 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2532/2023, introdotta da:
(c.f. ), n. MILANO, 01/03/1980 Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. DANIELE VALENTINA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE CONTRO
(c.f. ) n. MILANO, 29/07/1983 CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in LO di UL in data 06.06.2009 e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune
(atto n 06, P. II, Serie A, anno 2009), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LO di UL di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
accertare e dare atto che le condizioni economico-patrimoniali dei coniugi sono rimaste invariate e sono entrambi economicamente autosufficienti;
dichiarare che nulla è reciprocamente dovuto a titolo di contributo;
confermare le condizioni di cui alla separazione consensuale omologata con Decreto n. cron. 12361/2022 del 13.10.2022.
Pag. 1 Con salvezza di ulteriormente dedurre, produrre, formulare istanze istruttorie e precisare.
Con vittoria di competenze e spese di causa
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Si premette che:
− e hanno contratto matrimonio il 6.6.2009 Parte_1 CP_1
a LO di UL, atto n. 6, anno 2009, parte I, serie nessuna;
− dal matrimonio non sono nati figli;
− i coniugi si sono separati, dopo essere comparsi avanti al Presidente il 6.10.2022, con decreto ex art. 711 c.p.c. del 13.10.2022 di questo stesso Tribunale;
− con ricorso dell'11.10.2023, ha chiesto, oltre alla pronunzia Parte_1 divorzile, darsi atto dell'autosufficienza economica delle parti e confermare l'assetto della separazione;
− alle udienze del 12.1.2024 e del 23.4.2024 sono stati concessi rinvii per rinotificazione dell'atto introduttivo;
− all'udienza dell'11.10.2024, è stato sentito il ricorrente ed è stato concesso termine per depositare copia del certificato di residenza di;
CP_1
− la causa è stata infine trattenuta in decisione – previa declaratoria di contumacia della resistente – con ordinanza emessa ex art. 127-ter c.p.c. il 22.10.2024, rinunziato ogni ulteriore termine;
− la camera di consiglio si è svolta il 30/10/2024.
2. Preliminarmente, si deve osservare che questo Tribunale è competente a esaminare la domanda di divorzio poiché, al momento dell'introduzione del ricorso, era CP_1
residente a [...]di UL (e ivi lo è stata sino al 15.4.2024). Il sopravvenuto mutamento di residenza non rileva ex art. 5 c.p.c.
Va osservato che la notificazione come da ultimo eseguita si è perfezionata per compiuta giacenza del plico, pervenuto a conoscenza della resistente nel luogo di nuova residenza
(Milano).
Pag. 2 3. La domanda relativa alla declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n.
898/1970.
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con decreto di omologa ex artt. 711 c.p.c. ratione temporis applicabile, emesso il 13.10.2022. Da allora la separazione
è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita, com'è palese dagli atti e dai documenti tutti, nonché dalle dichiarazioni rese in udienza dal ricorrente.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
4. Le ulteriori domande, in assenza di reciproche richieste in punto di contributi economici, non possono essere accolte. Peraltro, nessun riscontro documentale è stato offerto a prova degli adempimenti degli obblighi della separazione;
l'assenza di costituzione di controparte osta all'applicazione del principio di non contestazione.
5. Le spese sono compensate, stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 6.6.2009 a LO di UL da;
Parte_1 CP_1
2. RIGETTA ogni altra domanda;
3. COMPENSA le spese;
4. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 30/10/2024
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2532/2023, introdotta da:
(c.f. ), n. MILANO, 01/03/1980 Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. DANIELE VALENTINA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE CONTRO
(c.f. ) n. MILANO, 29/07/1983 CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in LO di UL in data 06.06.2009 e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune
(atto n 06, P. II, Serie A, anno 2009), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LO di UL di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
accertare e dare atto che le condizioni economico-patrimoniali dei coniugi sono rimaste invariate e sono entrambi economicamente autosufficienti;
dichiarare che nulla è reciprocamente dovuto a titolo di contributo;
confermare le condizioni di cui alla separazione consensuale omologata con Decreto n. cron. 12361/2022 del 13.10.2022.
Pag. 1 Con salvezza di ulteriormente dedurre, produrre, formulare istanze istruttorie e precisare.
Con vittoria di competenze e spese di causa
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Si premette che:
− e hanno contratto matrimonio il 6.6.2009 Parte_1 CP_1
a LO di UL, atto n. 6, anno 2009, parte I, serie nessuna;
− dal matrimonio non sono nati figli;
− i coniugi si sono separati, dopo essere comparsi avanti al Presidente il 6.10.2022, con decreto ex art. 711 c.p.c. del 13.10.2022 di questo stesso Tribunale;
− con ricorso dell'11.10.2023, ha chiesto, oltre alla pronunzia Parte_1 divorzile, darsi atto dell'autosufficienza economica delle parti e confermare l'assetto della separazione;
− alle udienze del 12.1.2024 e del 23.4.2024 sono stati concessi rinvii per rinotificazione dell'atto introduttivo;
− all'udienza dell'11.10.2024, è stato sentito il ricorrente ed è stato concesso termine per depositare copia del certificato di residenza di;
CP_1
− la causa è stata infine trattenuta in decisione – previa declaratoria di contumacia della resistente – con ordinanza emessa ex art. 127-ter c.p.c. il 22.10.2024, rinunziato ogni ulteriore termine;
− la camera di consiglio si è svolta il 30/10/2024.
2. Preliminarmente, si deve osservare che questo Tribunale è competente a esaminare la domanda di divorzio poiché, al momento dell'introduzione del ricorso, era CP_1
residente a [...]di UL (e ivi lo è stata sino al 15.4.2024). Il sopravvenuto mutamento di residenza non rileva ex art. 5 c.p.c.
Va osservato che la notificazione come da ultimo eseguita si è perfezionata per compiuta giacenza del plico, pervenuto a conoscenza della resistente nel luogo di nuova residenza
(Milano).
Pag. 2 3. La domanda relativa alla declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n.
898/1970.
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con decreto di omologa ex artt. 711 c.p.c. ratione temporis applicabile, emesso il 13.10.2022. Da allora la separazione
è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita, com'è palese dagli atti e dai documenti tutti, nonché dalle dichiarazioni rese in udienza dal ricorrente.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
4. Le ulteriori domande, in assenza di reciproche richieste in punto di contributi economici, non possono essere accolte. Peraltro, nessun riscontro documentale è stato offerto a prova degli adempimenti degli obblighi della separazione;
l'assenza di costituzione di controparte osta all'applicazione del principio di non contestazione.
5. Le spese sono compensate, stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 6.6.2009 a LO di UL da;
Parte_1 CP_1
2. RIGETTA ogni altra domanda;
3. COMPENSA le spese;
4. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 30/10/2024
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
Pag. 3