Sentenza 30 ottobre 2014
Massime • 1
Il decreto del giudice delegato, di determinazione del compenso spettante al coadiutore del curatore, è suscettibile di reclamo ex art. 26 legge fall. e non già dell'opposizione ex art. 170 del d.P.R. 20 maggio 2002, n. 115.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/10/2014, n. 23086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23086 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato - Presidente -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere -
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - rel. Consigliere -
Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20903/2007 proposto da:
AR SC (c.f. [...]), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. TAZZOLI 2, presso l'avvocato NARDI MANLIO, rappresentato e difeso dall'avvocato NOSCHESE Aldo, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CURATELA FALLIMENTO DI SI IN;
- intimata -
avverso il provvedimento del TRIBUNALE di MATERA, depositato il 17/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2014 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato MANLIO NARDI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con provvedimento depositato il 17/5/2007, il Tribunale di Matera ha dichiarato inammissibile l'opposizione del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, proposta dal rag. FA SC avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso dal G. D. del Fallimento di SI IN in data 27/9/06, comunicato il 3/11/2006. Il Tribunale, premesso il riconoscimento al rag. FA della qualità di coadiutore del Curatore, L. Fall., ex art. 32 e non di ausiliario del Giudice, ex art. 61 c.p.c. e segg., ha escluso l'applicazione dell'art. 170 del T.U. sulle spese di giustizia, a fronte dell'espressa disciplina del reclamo avverso i provvedimenti del G.D. di cui alla L. Fall., art. 26, che detta disposizioni differenti rispetto a quelle di cui al D.P.R. n. 115, art. 170, in relazione al procedimento da seguire, alla competenza a decidere ed ai termini per la proposizione del reclamo.
Avverso detto provvedimento propone ricorso ex art. 111 Cost., il FA, sulla base di due motivi.
Il Curatore del Fallimento intimato non ha svolto difese. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., il 4/9/2014, da ritenersi tardiva, stante la sospensione feriale dei termini della L. n. 742 del 1969, ex art. 1, ne' la controversia rientra nelle materie escluse da detta normativa, ai sensi dell'art. 3 legge cit., con riferimento all'art. 92 ord. giud..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.- Col primo motivo, il FA, premessa la ricorribilità ex art. 111 Cost., del provvedimento reso in sede di opposizione ex art. 170 del T.U. sulle spese di giustizia, si duole della declaratoria di illegittimità del ricorso, resa dal Tribunale di Matera, sostenendo che la disciplina introdotta dal D.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un complesso normativo speciale, come esplicitamente previsto dagli artt. 1 e 2, e confermato dalla previsione di cui all'art. 3, lett. n), che ha superato ed abrogato le precedenti disposizioni, tra cui anche l'art. 61 c.p.c. e la L. Fall., art. 26, erroneamente richiamati dal Tribunale.
Secondo il ricorrente, al Giudice monocratico è sfuggito che la norma fallimentare prevede espressamente deroghe, con l'inciso "salvo che non sia diversamente disposto", e che la disciplina di cui al D.P.R. n. 115 è da ritenersi derogativa in tema di contenzioso attinente alle "voci e le procedure di spesa dei processi", rispetto alla L. Fall., art. 26; la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto al coadiutore del curatore L. Fall., ex art. 32, comma 2, la qualifica di ausiliario del giudice, il cui compenso va liquidato alla stregua della tariffa giudiziale concernente i periti, consulenti, ecc, ed il D.P.R. n. 115 del 2002, costituisce l'unica disciplina a cui far riferimento per la trattazione delle "voci e procedure di spesa nei processi".
Il motivo si chiude con l'enunciazione di quesito di diritto, ex art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, attesa la data di deposito del provvedimento impugnato, del 17/5/2007. 1.2.- Col secondo motivo, la parte si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 49, 50, 51 e 168 del T.U. cit., e del vizio di carenza totale, di illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Col motivo, il FA ripropone tutte le doglianze fatte valere nei confronti del provvedimento reso dal G.D., che, a fronte della richiesta dell'importo complessivo di Euro 10534,42, oltre Iva e Cap, per la specifica attività espletata nell'arco di circa sei anni, e col parere favorevole di congruità del curatore, ha riconosciuto, senza motivare in alcun modo, la sola somma di Euro 3500,00, oltre iva ed oneri previdenziali, senza dar conto delle ragioni della grave decurtazione operata, in modo del tutto contraddittorio a fronte del parere del curatore, e senza considerare la rispondenza delle singole voci di parcella alle specifiche attività indicate nei prospetti riepilogativi.
Il motivo si chiude con il solo quesito di diritto sul vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3. 2.1.- Il primo motivo è infondato.
Va premesso che il ricorso ex art. 111 Cost., proposto nei confronti della pronuncia di inammissibilità dell'opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, è ammissibile, in virtù del richiamo al secondo comma di detta norma al procedimento speciale per la liquidazione degli onorari di avvocato, regolato dalla L. n. 794 del 1942, art. 29 (sul principio, vedi la pronuncia 24959/2011, ne' in senso contrario si è espressa la successiva sentenza 6766/2012, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost., ma nel diverso caso di ricorso vertente solo sulla individuazione del soggetto tenuto al pagamento e non sul quantum).
Il ricorrente, coadiutore del curatore, L. Fall., ex art. 32, comma 2, ante riforma, partendo dalla corretta qualificazione quale ausiliario del giudice (in tal senso, le pronunce 1568/2005 e 10143/2011), sostiene l'applicabilità dell'opposizione del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, alla stregua della natura di normativa speciale di detto T.U. rispetto alla L. Fall., art. 26, in relazione al contenzioso attinente alle "voci ed alle procedure di spesa dei processi" (art. 1 del T.U.), valorizzando altresì la necessità della liquidazione del compenso secondo la tariffa giudiziale riguardante gli ausiliari e non già secondo le tariffe professionali.
Detta ricostruzione omette di considerare che, come affermato nelle pronunce 13482/02, 19888/05 e 15671/07, e ribadito nella pronuncia 16136/2011, ai sensi della L. Fall., art. 25, n. 7, spetta al G.D. la competenza esclusiva per la liquidazione dei compensi per l'attività espletata dagli incaricati a favore del fallimento, da cui, quale necessario corollario, consegue che il provvedimento in materia è assoggettato alla speciale disciplina endofallimentare del reclamo di cui alla L. Fall., art. 26. Non può pertanto ritenersi fondata la ricostruzione del ricorrente, intesa a valorizzare il carattere di normativa complessiva e speciale del T.U. sulle spese di giustizia, proprio perché non tiene conto che è la specialità della disciplina fallimentare attributiva della competenza a decidere al G.D. a determinare l'applicazione dello specifico regime del reclamo L. Fall., ex art. 26. Nè, infine, potrebbe ritenersi tenuto il Giudice del merito alla conversione del ricorso in opposizione ex art. 170 cit. in ricorso per reclamo L. Fall., ex art. 26, atteso che la parte non ha fatto valere la mancata conversione dell'atto nell'ambito delle censure, e che, in ogni caso, non risulta il rispetto del termine di proposizione dei dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento per il reclamo fallimentare, a fronte del più lungo termine di giorni venti, previsto per l'opposizione secondo il D.P.R. n. 115 del 2002. Ne consegue la reiezione del motivo articolato sotto il profilo dell'art. 360 c.p.c., n. 3, mentre del tutto labiale è il riferimento nella rubrica al vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, privo peraltro del necessario momento di sintesi, omologo del quesito di diritto, che valga a circoscrivere i limiti della censura (così la pronuncia resa dalle sezioni unite, 17838/2012, e tra le ultime, la sentenza 14355/2013). 2.2.- Il secondo motivo, contenente doglianze di merito nei confronti del provvedimento del G.D., è assorbito dalla reiezione del primo motivo.
3.1.- Il ricorso va pertanto respinto, sulla base del seguente principio di diritto: "Il decreto del giudice delegato, di determinazione del compenso spettante al coadiutore del curatore, è suscettibile del reclamo L. Fall., ex art. 26 e non già dell'opposizione ex art. 170 del T.U., spese di giustizia". Non v'è pronuncia sulle spese, non essendosi costituito il Fallimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2014