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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 16/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa. Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N. 698 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
, nato a [...], il [...] ed ivi residente in Parte_1
Roseto degli ZI (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Vincenzo Lo Sterzo del Foro di Teramo (c.f. - che indica per C.F._2 ogni comunicazione e notifica, nessuna esclusa, l'indirizzo PEC ed il telefax fax 085/8006187 - ed Email_1 elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo in Giulianova, via R.
Sanzio n. 13, come da procura rilasciata in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
-Appellante-
Contro c.f. con sede Controparte_1 P.IVA_1
in Roseto degli ZI (TE) via Nazionale, 518, dichiarato con sentenza del
Tribunale di Teramo n 52/2022 del 27/12/2022 (fall. n. 39/2022), in persona del
Curatore avv. , rappresentato e difeso nel presente giudizio giusta Controparte_2 procura in calce al presente atto dall'avv. Marco Macrì ( e C.F._3 con lo stesso domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificato
Numero di fax e indirizzo di posta elettronica Email_2
certificata presso i quali effettuare le notificazioni e le comunicazioni prescritte dalla legge, rispettivamente 06.68300454 e;
Email_3
-Appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 487/2023 del Tribunale di Teramo, pubblicata in data 18.05.2023.
-
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis ed in accoglimento dei motivi di gravame proposti, riformare la sentenza impugnata nei capi richiamati in narrativa e, per l'effetto: in via pregiudiziale e cautelare, in prima udienza, ricorrendone tutti i presupposti di legge, sospendere con ordinanza l'esecutività della sentenza impugnata e l'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo essa già iniziata;
1. Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'estinzione del rapporto fondamentale (ovvero del preliminare del 10.05.2007) che costituisce l'oggetto dell'atto ricognitivo del 31.12.2011 e della scrittura privata dell'11.10.2013, avendo l'opponente fornito prova dell'avvenuta risoluzione per grave inadempimento imputabile al promittente venditore e/o per sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta dalla e, per l'effetto, CP_1 CP_1 revocare il D.I. opposto;
2. In subordine, accertare e dichiarare l'insussistenza del credito ex adverso azionato per essere lo stesso inesigibile e, per l'effetto, revocare il
D.I. opposto;
3. In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere da un lato, sussistente e valido il rapporto fondamentale oggetto delle predette scritture private e, dall'altro, il credito ex adverso azionato esigibile, condannare l'odierno appellante al pagamento della somma portata dal D.I. sotto la condizione che sia prestata idonea garanzia da parte della CP_1 CP_1
e/o della ai sensi dell'art. 1481 c.c. e,
[...] Pt_2 Parte_3 CP_1 per l'effetto, revocare il D.I. opposto;
4. In ogni caso, rimodulare la condanna e ridurre il quantum della somma dovuta ex art. 1430 c.c. con eventuali interessi di mora applicati al solo tasso legale a decorrere dal 30.09.2015 e, per l'effetto, revocare il D.I. opposto;
5. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. In via istruttoria, si chiede ammettersi tutti i mezzi istruttori articolati dallo scrivente procuratore nella relativa nella memoria ex art. 183, VI c.p.c.
Per l'appellata:
a) il rigetto dell'appello proposto dal sig. perché infondato in fatto ed Parte_1
in diritto per le ragioni sopra meglio specificate;
b) la conferma della sentenza del
Tribunale di Teramo n. 487/2023, pubblicata in data 18.05.2023; c) la condanna alla refusione delle spese, anche generali, del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 487/2023 pubblicata in data 18.05.2023 il Tribunale di Teramo pronunciandosi sulla domanda di opposizione a decreto ingiuntivo n. 741/16 per il pagamento della somma di € 299.113,24, oltre interessi legali e moratori dal
01.01.2014, promossa da nei confronti della Parte_1 CP_1 CP_1
(diretta ad ottenere, previo accertamento e dichiarazione della risoluzione del contratto preliminare sottoscritto tra le parti in data 10/05/2007, costituente il titolo su cui era stato rilasciato il decreto ingiuntivo, per il grave inadempimento della opposta con la conseguente condanna dell'opposta al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1479 c.c. da liquidarsi anche in via equitativa, in via principale la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed in via meramente subordinata la rideterminazione della somma effettivamente dovuta ex art. 1430 c.c. con eventuali interessi di mora al solo tasso legale decorrenti dal 30/09/2015, con condanna della parte opposta al rimborso delle competenze e spese di lite), rigettava la spiegata opposizione con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi legali e moratori così come ammessi in decreto e con ulteriore condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze di lite.
1.1 A sostegno della domanda di opposizione contestava ed eccepiva in Parte_1 via principale l'inesigibilità del credito vantato dalla opposta perché in forza di scrittura privata del 31.12.11 il credito sarebbe stato subordinato alla definitiva conclusione di una causa di lavoro intentata dall'opponente nei confronti della società davanti al Tribunale di Teramo, n. 1098/08 R.G., con Controparte_3 conseguente cessione in favore dell'opposta del credito derivante dalla emananda sentenza, ed in via subordinata l'incertezza e l'indeterminatezza della somma ingiunta atteso che nella quantificazione dell'importo da versare così come rideterminato nelle ricognizioni e riconoscimento di debito del 13.12.11 e dell'11.10.13 vi sarebbero stati degli evidenti errori di calcolo aritmetico sia in relazione alla quantificazione degli interessi sul capitale che sulla somma totale ed in ogni caso rinvenendosi nel conteggio totale di cui all'atto di precetto notificato dall'opposta una indebita sommatoria fra interessi legali ed interessi moratori, che avrebbe determinato la necessità di una rettifica della somma effettivamente dovuta.
1.2 Si costituiva in giudizio parte opposta contestando la domanda nel merito e chiedendone il rigetto con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto e con vittoria di spese e competenze di lite.
1.3 Acquisite le prove documentali, rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, rigettate altresì le richieste istruttorie, all'udienza del 10.11.2022 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all' art. 190 c.p.c.
1.4 A fondamento della sua decisione il primo giudice rilevava come sulla base della documentazione prodotta in giudizio si evidenziasse l'inadempimento contrattuale a carico dell'opponente il quale, sin dalla sottoscrizione del preliminare di vendita datato 10.05.2007, in forza della quale si era obbligato ad acquistare l'unità immobiliare di proprietà della Finanziaria contraddistinta al foglio n. 55 CP_1 particella 361 sub. 11, cat. A/2 e sita in Roseto degli ZI (TE) alla via Fonte dell'Olmo con accesso in via Mavone, si era immesso nel possesso del bene ed aveva goduto del citato immobile senza peraltro adempiere all'obbligo del pagamento del corrispettivo secondo le modalità concordate con la società promissaria venditrice, circostanza confermata anche dalla sottoscrizione da parte dell'opponente di un atto di riconoscimento e ricognizione di debito del 31.12.2011 con il quale riconosceva l'esistenza del debito a suo carico nei confronti dell'opposta ed accettava espressamente l'importo ivi indicato da versare a saldo. Sotto tale profilo, osservava il primo giudice che a fronte del pacifico inadempimento di parte opponente e contrariamente a quanto eccepito, non si rinvenivano cause ostative alla esigibilità del credito vantato da parte opposta, atteso che con l'atto ricognitivo e riconoscitivo del debito sottoscritto in data 31.12.11 le parti avevano subordinato il pagamento delle somme conteggiate a saldo del prezzo pattuito per il trasferimento del bene alla
[.. mera definizione della causa di lavoro pendente in primo grado fra e Parte_1
e non già, come pretendeva l'opponente, alla definizione della Controparte_3
causa con sentenza passata in giudicato, deponendo in tal senso il tenore letterale del citato atto ricognitivo nel quale vi è il riferimento esclusivo alla definizione del primo grado della causa di lavoro. Rilevato che la causa di lavoro menzionata era stata definita in primo grado, secondo il primo giudice non solo non vi erano ulteriori ostacoli per ritardare o impedire il pagamento del prezzo in favore dell'opposta ma non si ravvisava neppure il presunto difetto circa il requisito della certezza del credito, visto che lo stesso opponente, oltre al richiamato atto ricognitivo del
31.12.11, ne aveva sottoscritto un altro datato 11.10.2013 con cui confermava il proprio debito, accettando le somme dovute secondo i nuovi conteggi e i metodi di calcolo effettuati dall'opposta, compresi quelli relativi agli interessi legali, moratori e rivalutazione monetaria. A conferma e supporto di quanto rilevato e documentato, il primo giudice riportava un principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “la ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando l'astrazione processuale della “causa debendi”, essa, però, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, presupponendo pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento (Cass. Civ. nr. 11332 /2009)”. Poiché l'opponente non ha offerto alcun elemento atto a provare l'inesistenza, l'invalidità, l'estinzione o l'inefficacia del rapporto presupposto, con la sottoscrizione di due scritture private in cui si rileva l'espresso riconoscimento sia del debito che del suo ammontare, comprensivo di interessi moratori e rivalutazione monetaria, secondo il primo giudice l'opponente aveva di fatto confermato l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale preesistente tra le parti sorto in forza della scrittura privata del 10.05.2007, cui le successive scritture si riferivano.
2. Nel proprio atto di impugnazione ha contestato la decisione del Parte_1
Tribunale di Teramo chiedendone, previa concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la riforma sulla base dei motivi di seguito sintetizzati:
2.1 Infondatezza della pretesa monitoria nei confronti di in Parte_1 quanto la ricognizione di debito posta a fondamento dell'ingiunzione non è idonea a far sorgere alcun obbligo di pagamento. Erronea valutazione delle prove, carenza motiva e violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto, segnatamente degli artt. 1461, 1481, 1482 e 1988 c.c.
Con tale motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui sulla base del principio espresso nella sentenza della Suprema Corte n. 11332/2009 ha ritenuto inesistenti e comunque non provate le ragioni atte a compromettere il rapporto fondamentale sotteso alle scritture di riconoscimento e ricognizione del debito, derivandone l'errata conferma del debito sulla base degli importi conteggiati nelle scritture stesse. Sotto tale profilo, secondo l'appellante, il primo giudice avrebbe omesso di considerare e valutare sulla base della documentazione prodotta sia l'aggravamento ed il sensibile peggioramento delle condizioni economiche della Finanziaria culminati poi nella dichiarazione di fallimento, sia il fatto CP_1 dell'avvenuto pignoramento dell'immobile oggetto del contratto preliminare di vendita e soprattutto la successiva espropriazione con aggiudicazione all'asta in favore di un terzo soggetto, circostanze queste che rappresenterebbero con evidenza dei motivi sufficienti e idonei a inficiare il rapporto fondamentale con la conseguente perdita di efficacia e valore delle successive scritture ricognitive e riconoscitive del debito poste a base del decreto ingiuntivo opposto.
2.2 Infondatezza della pretesa monitoria nei confronti di in Parte_1 quanto la ricognizione di debito posta a fondamento dell'ingiunzione non è idonea a far sorgere alcun obbligo di pagamento per omessa applicazione degli artt. 1463 e 1256 c.c. e conseguente risoluzione del preliminare di vendita presupposto.
Con il secondo motivo, connesso al primo essendone una specificazione, premessa la natura e gli effetti dei contratti sinallagmatici in cui ciascuna prestazione trova giustificazione nella prestazione della controparte, per cui venendo meno una di esse viene meno anche la causa che giustifica la controprestazione, ritenuta l'acquisizione delle prove documentali atte a dimostrare che nel corso del giudizio di primo grado l'immobile oggetto del preliminare di vendita veniva dapprima sottoposto a pignoramento e successivamente venduto e aggiudicato a terzi all'asta, ovvero di fatti che spiegano effetti impeditivi in merito all'acquisto del bene da parte dell'appellante, rendendo di fatto la prestazione traslativa impossibile, l'appellante adduce che il primo giudice avrebbe dovuto prendere atto di tali sopravvenute evenienze e dichiarare la risoluzione e/o l'estinzione del contratto preliminare per sopravvenuta impossibilità della prestazione, con la conseguente inefficacia dell'atto di ricognizione di debito, determinata dall'invalidità o estinzione del contratto presupposto, così liberando l'odierno appellante dall'obbligo della controprestazione del pagamento del corrispettivo. Secondo l'appellante la sopravvenuta impossibilità della prestazione, determinando con effetti diretti e automatici il venir meno del contratto, costituirebbe un fatto oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal contratto stesso e, operando di diritto, indipendentemente dalle eccezioni di parte che comunque sono state sollevate e sollecitate, poteva e doveva essere rilevata anche d'ufficio (Cass. n. 10935/2003). In buona sostanza, contesta l'appellante, essendo l'impossibilità sopravvenuta della prestazione una causa di estinzione del contratto che opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio e avendo la conseguente risoluzione del contratto ex art. 1463 c.c. effetti retroattivi (Cass. Ord. n.36329/21), la logica conseguenza non attuata dal primo giudice avrebbe dovuto essere la dichiarazione di inefficacia degli atti di ricognizione del debito sottoscritti dall'odierno appellante per invalidità o estinzione dell'atto presupposto fondamentale. In caso contrario,
l'odierno appellante si vedrebbe costretto a pagare l'ingente somma di cui al decreto opposto senza ottenere il bene, ormai uscito dalla disponibilità dell'appellata e acquisito a tutti gli effetti nella sfera giuridica di terzi per effetto di sua vendita all'asta e conseguente aggiudicazione.
2.3 Inesigibilità del credito per cui è causa. Erronea interpretazione della scrittura privata del 10.05.2007 atto ricognitivo datato 31.12.2011.
Con il terzo motivo l'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui si afferma che la documentazione versata in atti consentirebbe di accertare l'inadempimento contrattuale del sul presupposto che lo stesso avesse Pt_1 goduto del possesso dell'immobile senza tuttavia onorare il pagamento del corrispettivo secondo le modalità concordate nel preliminare. In particolare,
l'appellante insiste circa la dedotta inesigibilità del credito fondata sulla disposizione contenuta nella scrittura del 31.12.11 in forza della quale si stabilisce che il sig. avrebbe corrisposto le somme dovute «a mezzo cessione di credito con il Pt_1 ricavato dell'importo che verrà quantificato dalla sentenza relativa alla causa di lavoro rg. n. 1098/2008». In particolare, censura l'argomentazione con la quale il primo giudice attraverso una motivazione errata e non conforme alla reale volontà delle parti e al contenuto della citata scrittura avrebbe ritenuto di limitare la portata e efficacia della clausola alla mera definizione del giudizio di primo grado e quindi all'esito dell'emissione della relativa sentenza, laddove secondo l'appellante la disposizione individuerebbe una precisa condizione alla quale le parti avevano inteso subordinare il pagamento del corrispettivo e in generale la conclusione del contratto definitivo all'esito della definizione del procedimento con sentenza passata in giudicato e alla ricezione da parte dell'odierno appellante delle somme di denaro che sarebbero state ivi quantificate, condizione che invece non si era verificata. E tale interpretazione per un verso si dedurrebbe dalla previsione dell'obbligo a carico dell'odierno appellante di cedere il ricavato dell'importo risultante dalla causa di lavoro – e quando sarebbe stato nella sua disponibilità - alla Controparte_1
La diversa interpretazione adottata dal primo giudice per il quale con l'atto di riconoscimento del debito del 31.12.11 “le parti hanno subordinato il versamento del credito oggetto di ricognizione (e probabilmente anche la stipula del rogito definitivo di vendita), alla mera definizione della causa di lavoro pendente in primo grado” condurrebbe alla particolare conseguenza per cui il decreto ingiuntivo opposto sarebbe stato emesso e addirittura con formula immediatamente esecutiva in una data, ovvero il 13.05.2016, in cui il credito in oggetto non era ancora esigibile, ritenuto che la sentenza del Tribunale di Teramo, sez. Lavoro, è stata pronunciata in epoca successiva, solo in data 25.05.2016.
2.4 Erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie. Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto, segnatamente degli artt. 1430 e 1224 c.c..
Con il quarto motivo deduce la presenza di errori di calcolo e applicazione errata del tasso nel computo degli interessi, lamentando come il primo giudice avesse completamente omesso di esaminare le allegazioni difensive secondo cui l'importo del credito ingiunto era stato generato da una errata applicazione delle regole aritmetiche o matematiche, nonché attraverso una ingiustificata sommatoria degli interessi legali con gli interessi moratori senza alcuna specificazione del tasso applicato.
3. Si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta il contestando tutto quanto dedotto, Controparte_1 affermato ed eccepito nell'atto di impugnazione, chiedendo il rigetto del proposto appello con la conseguente conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese e competenze di lite.
In particolare ha dedotto: - che al momento della notifica dell'opposizione la condizione (o secondo la sua prospettazione il termine) alla cui efficacia era subordinato il pagamento, si era verificata rendendosi attuale la richiesta di pagamento azionata in monitorio, disattesa dal per svariati anni, pur avendo avuto, sin dalla stipula del Pt_1 preliminare nel 2007 la disponibilità fisica dell'immobile;
-che né nel momento della stipula del preliminare, né al tempo della redazione delle scritture ricognitive del debito vi erano problemi finanziari della parte appellata o vincoli di indisponibilità sul bene oggetto del preliminare;
- che l'istituto della impossibilità sopravvenuta cui faceva riferimento l'appellante per inferire la impossibilità della prestazione di cui al contratto preliminare e dunque la sua inefficacia non era invocabile, ponendosi a presidio dell'equilibrio del sinallagma delle prestazioni esclusivamente nel caso in cui le parti risultino adempienti o si propongano di adempiere, a fronte invece del reiterato inadempimento del pur a fronte di Pt_1
specifiche richieste;
-che le richieste formulate dall'opponente ex artt. 1461,1481 e 1482 c.c. erano state implicitamente rigettate con la sentenza e le prodromiche istanze istruttorie erano state esplicitamente reiette in quanto non riferibili ad allegazioni in fatto ritualmente svolte nei precedenti arresti del giudizio;
-che comunque le nuove domande non avrebbero potuto essere introdotte con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., deputata solo alla modifica delle domande già proposte e non alla proposizione di nuove domande.
4. All'udienza tenutasi in data 12 novembre 2024 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art.127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del
Presidente di Sezione, all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il
Collegio ha riservato la causa in decisione.
5. L'appello è fondato per i motivi di seguito indicati.
5.1 I primi due motivi del gravame, attenendo alla medesima questione relativa alla supposta invalidità e/o estinzione del preliminare di compravendita per sopravvenuta impossibilità della prestazione e conseguente estinzione dell'obbligazione che avrebbe travolto l'efficacia stessa degli atti di ricognizione di debito sottoscritti dall'appellante con effetti impeditivi ed estintivi del credito vantato dall'appellata, avendo efficacia dirimente e risultando tra loro collegati e correlati si prestano ad una trattazione congiunta. La questione, determinante ai fini della decisione, posta all'attenzione della Corte è quella relativa all'incidenza di fatti sopravvenuti nella pendenza di rapporti contrattuali sinallagmatici a prestazioni corrispettive aventi efficacia obbligatoria che rendano la prestazione totalmente impossibile o non più eseguibile da una parte. Questione da ritenere centrale in quanto l'eventuale invalidità o estinzione del rapporto principale comporterebbe l'inefficacia degli atti di ricognizione del debito sottoscritti dall'appellante e posti a base del decreto ingiuntivo opposto, determinando l'insussistenza del credito fatto valere dalla appellata. Le norme da prendere come riferimento sono l'art. 1256 c.c. secondo cui l'obbligazione si estingue se la prestazione diventa impossibile e l'art. 1463 c.c. il quale ad integrazione e conferma del precedente articolo citato dispone che qualora la prestazione di una delle parti diventi impossibile dopo la conclusione del contratto, questa parte è liberata dal proprio obbligo ma, nello stesso tempo, non può chiedere la controprestazione all'altra parte che dunque è liberata dalla sua obbligazione e se adempiuta deve essere restituita o ripetuta. Per impossibilità assoluta della prestazione si deve intendere quella situazione impeditiva che non può essere superata con uno sforzo ordinario e diligente e inoltre l'impossibilità deve essere sopravvenuta, ovvero deve verificarsi nell'ambito di un rapporto in itinere ma non ancora concluso, in quanto se fosse originaria impedirebbe il sorgere stesso del vincolo giuridico. Entrambe le norme mirano a disciplinare il problema connesso ai rischi e ai pericoli che si possono verificare nell'ambito delle obbligazioni corrispettive, prevedendo i rimedi in favore della parte onerata della controprestazione e, più in generale, rappresentano lo strumento attraverso il quale l'ordinamento intende ristabilire l'equilibrio contrattuale in ipotesi di frattura o di rottura del rapporto sinallagmatico, al fine di evitare l'arricchimento ingiustificato di una parte a danno dell'altra. Nella fattispecie in esame, dopo la stipula di un preliminare di vendita di un bene immobile di proprietà della appellata (promissaria venditrice), poi e a distanza di anni dichiarata fallita, nel corso del rapporto e non ancora formalizzato l'effetto traslativo con la stipula del contratto definitivo, quindi ancora in pendenza, il bene promesso in vendita dapprima era sottoposto a pignoramento immobiliare e successivamente, nel corso del procedimento di primo grado, era venduto all'asta a favore di un terzo aggiudicatario, uscendo pertanto definitivamente dalla sfera giuridica di disponibilità della promissaria venditrice, così risultando impedite in senso assoluto sia la prestazione relativa all'obbligazione di consegna del bene in favore della appellante a titolo di acquisto in proprietà, sia l'utilizzazione della prestazione da parte dell'appellante. La Suprema Corte
(18047/2018) ha chiarito in proposito che l'impossibilità sopravvenuta della prestazione ai fini dell'applicazione degli articoli 1256 e 1463 c.c. non ricorre solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, ipotesi che ricorrono entrambe nel caso oggetto in esame. E ancora, con la citata sentenza la Corte ha affrontato anche la questione, che è rilevante per la risoluzione del caso, coinvolgendo la corretta applicazione dell'art
1463 c.c., inerente alla portata ed al significato della causa in concreto del contratto, intesa quale funzione economico-individuale del negozio ovvero quella che le parti intendono concretamente realizzare con il contratto al fine di disciplinare il caso concreto, quindi quale criterio di adeguamento per verificare l'incidenza di eventi sopravvenuti sullo svolgimento del rapporto. In particolare, è stato ribadito un orientamento da ritenere oramai consolidato in sede di legittimità (Cass. 16 maggio
2017, n. 12069; Cass. 3 aprile 2013, n. 8100; Cass. 12 novembre 2009, n. 23941) secondo cui la causa in concreto deve essere intesa come lo scopo pratico del contratto, quale sintesi degli interessi che in concreto si vogliono realizzare con il contratto, dovendosi dunque porre l'attenzione sul sinallagma funzionale e sugli effetti dell'irrealizzabilità della causa in concreto sul rapporto tra le prestazioni corrispettive. In tale ottica, tenuto conto della causa concreta e dello scopo del contratto preliminare di vendita sottoscritto dalle parti in causa, accertate le sopravvenute evenienze relative al pignoramento ed alla successiva vendita all'asta del bene promesso in vendita che erano state rappresentate dall'odierno appellante in primo grado con le memorie ex art. 183 c.p.c. e comunque nel momento in cui si erano verificate, evenienze supportate con idonea documentazione e che di fatto hanno inciso in modo rilevante e concreto sulla causa e sull'essenza stessa del rapporto principale, in quanto hanno impedito in modo assoluto la prestazione relativa alla consegna in proprietà del bene alla promissaria acquirente, odierna appellante, a parere di questa cCrte il primo giudice non ha fatto una corretta applicazione dei principi e delle norme di cui agli articoli 1256 e 1463 c.c., anche alla luce degli argomenti della Suprema Corte sopra riportati. Al proposito, occorre osservare come all'epoca dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto il preliminare fosse ancora vigente e valido e non erano ravvisabili inadempienze gravi a carico dell'odierna appellante tali da giustificare la risoluzione per inadempimento, tanto vero che la precedente azione promossa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. dalla odierna appellata per ottenere la risoluzione del preliminare di vendita per grave inadempimento imputabile all'odierna appellante, conseguente alla mancata stipula del contratto definitivo ed all'omesso pagamento del corrispettivo, era stata rigettata dal Tribunale adito per carenza dei presupposti fondanti, in quanto nella scrittura di ricognizione del debito del 31.12.11 non solo non era stata indicata una data per la stipula del rogito ma anzi si stabiliva che il prezzo sarebbe stato pagato dall'appellante all'esito di una causa di lavoro promossa dallo stesso nei confronti de ed all'esito dell'incasso delle somme da riscuotere sulla base Controparte_3
della emananda sentenza con contestuale cessione del relativo credito in favore della appellata, e senza stabilire un termine ultimo e non rinviabile per il rogito. Tale azione non veniva riproposta né proseguita ed anzi l'appellata agiva in via monitoria per il pagamento delle somme indicate nella scrittura del 31.12.11 e, quindi, sul presupposto dell'esistenza e validità del preliminare di vendita. Tuttavia, come evidenziato dalle produzioni documentali acquisite nel corso del giudizio di primo grado ed in pendenza del relativo giudizio, prodotte dall'odierno appellante in allegato alle memorie ex art. 183 c.p.c. e nelle successive note autorizzate, il bene oggetto del preliminare, mai trascritto e quindi non opponibile a terzi, dapprima era sottoposto a pignoramento immobiliare, causa di per sé non ostativa o impeditiva, e successivamente venduto all'asta con aggiudicazione a favore di un terzo, uscendo pertanto dalla disponibilità del promittente venditore la cui prestazione relativa alla consegna del bene in proprietà dell'appellante diveniva oggettivamente e definitivamente impossibile. Tale fatto, incidendo sulla causa in concreto del contratto principale secondo i principi sopra espressi, costituisce a tutti gli effetti una causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione che determina ai sensi dell'art. 1256 c.c. l'estinzione dell'obbligazione e, di conseguenza, l'inesigibilità della controprestazione ex art. 1463 c.c., a nulla rilevando sotto tale profilo il tempo trascorso dalla stipula del preliminare ed il possesso prolungato del bene da parte dell'appellante senza aver versato le somme dovute, in quanto come statuito nell'ordinanza emessa a definizione del ricorso promosso ex art. 702 bis c.p.c. dall'odierna appellata per ottenere la risoluzione del preliminare di vendita per inadempimento dell'appellante non vi erano i presupposti per accertare e dichiarare alcun inadempimento a carico dell'appellante. Dunque, durante la vigenza del contratto principale, la prestazione della appellata e promissaria venditrice diventava oggettivamente e assolutamente impossibile e, quindi, si estingueva per fatti sopravvenuti che a causa della perdita di disponibilità del bene promesso in vendita hanno impedito alla appellata di adempiere alla propria prestazione (consegna in proprietà del bene in favore della odierna appellante), rendendo ineseguibile anche la controprestazione del pagamento del prezzo. In applicazione del principio ricordato dal primo giudice nella sentenza impugnata e posta a base della decisione secondo cui “la ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando l'astrazione processuale della “causa debendi”, essa, però, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, presupponendo pur sempre
l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto”, deriva come nella fattispecie in esame la scrittura privata di ricognizione e riconoscimento del debito del 31.12.11 posta a base del decreto ingiuntivo opposto, proprio a causa dell'estinzione del rapporto principale e presupposto non possa spiegare alcuna efficacia autonoma vincolante tra le parti, non potendo rappresentare una fonte autonoma di obbligazione per il venir meno del rapporto principale.
Le eccezioni sollevate in primo grado dall'odierna appellante non appaiono tardive, nel senso che le relative istanze e produzioni (ordinanza di vendita G.E. Dott.ssa del 03/10/18; avviso di vendita senza incanto del 31/01/2020; Persona_1 visura storica dell'immobile; ordine di sgombero;
verbale rilascio immobile), sono state introdotte successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie in quanto afferenti a documenti formatisi o comunque avuti a disposizione in periodo successivo. Tali documenti, osserva la Corte, avendo portata e natura tale da incidere sul rapporto principale, in quanto con potenziali effetti impeditivi o estintivi della prestazione, ed essendo sopravvenuti rispetto alle preclusioni istruttorie dovevano e devono essere ritenuti ammissibili e riproponibili con le relative eccezioni anche in sede di appello. In conclusione, ritenuta ammissibile l'eccezione di estinzione della prestazione per sopravvenuta impossibilità oggettiva e assoluta della stessa ai sensi dell'art. 1256 c.c. (comunque rilevabile d'ufficio -cfr. Cass.10935/2003-) il contratto deve essere dichiarato risolto con liberazione dell'appellante dall'obbligazione del pagamento della controprestazione, con conseguente inefficacia delle scritture di riconoscimento e ricognizione del debito in quanto derivante da un rapporto principale estinto.
5.2 All'esito dell'accoglimento dei primi due motivi che rivestono carattere decisivo e dirimente ai fini della decisione in quanto determinano l'inesistenza e inefficacia del credito vantato dalla appellata, sulla base delle considerazioni svolte si deve ritenere assorbita ogni altra e ulteriore questione proposta con il gravame, senza neppure la necessità di procedere ai richiesti approfondimenti istruttori in quanto da ritenere superflui e ininfluenti.
6. Conclusivamente l'appello per i motivi espressi deve essere accolto integralmente e, previa rimodulazione delle spese e competenze del primo grado che si ritiene, vista la particolarità delle questioni sopravvenute, possano essere integralmente compensate fra le parti, le spese di lite del presente grado devono essere poste a carico dell'appellata rimasta integralmente soccombente, secondo la liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando,
1) accoglie l'appello;
2) per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 741/16 emesso dal Tribunale di
Teramo per il pagamento della somma di € 299.113,24, oltre interessi legali e moratori;
3) compensa integralmente fra le parti le spese e competenze di lite del primo grado di giudizio, condanna altresì l'appellata, al Controparte_1
pagamento delle spese competenze del presente grado di giudizio in favore dell'appellante, , che liquida in €. 1.848,00 per spese e €. 14.239,00 per Parte_1
compensi, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. se dovuta, e C.P.A. come per legge;
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10.1.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Mariangela Fuina
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Del Bono