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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 23/02/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dr. Luca
Restivo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 942 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) nato ad [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente e ivi elettivamente domiciliato in via Picone n. 67, presso lo studio dell'avv. Alfonso
Tuttolomondo che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* ATTORE OPPONENTE * contro
(p.iva: ) con sede in Roma, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Nizza n. 92, presso lo studio dell'avv. Cosimo Damiano Fabio Mastrorosa, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di ricorso per decreto ingiuntivo
* CONVENUTA OPPOSTA *
OGGETTO: opposizione a ingiunzione di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale di udienza del 10.03.2024 e comparse conclusionali e memorie di replica depositate da entrambe le parti.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. In data 24 settembre 2020 quale cessionaria pro soluto di Controparte_1
crediti pecuniari in forza del contratto di cessione crediti intercorso con il 03 Controparte_2
febbraio 2020, ha ottenuto dal Tribunale di Agrigento, nei confronti di , Parte_1
1 un'ingiunzione di pagamento (D.I. n. 688/2020 - R.G. n. 1777/2020) per la somma di € 6.846,57, oltre gli interessi al saggio legale e le spese della procedura di ingiunzione liquidate in favore del procuratore distrattario, per il mancato pagamento delle rate relative al contratto di finanziamento n. 001102463677 stipulato con Cofidis - Vecofin S.p.a. in data 07 marzo 2003.
Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. in data 12 gennaio 2020 Parte_1
ha proposto tempestiva opposizione avverso il detto decreto (notificato il 03.12.2020)
[...] eccependo “preliminarmente la inefficacia del decreto ingiuntivo opposto essendo stato notificato al 64° giorno dalla data del deposito in cancelleria” e contestando nel merito: - la carenza della documentazione prodotta dalla società ingiungente, che “risulta essere del tutto priva di qualsiasi supporto probatorio idoneo a giustificare una qualsiasi pur minima pretesa da parte della
; - “la genericità di tutte le precedenti cessioni di credito tra società in Controparte_1 quanto non comprovate documentalmente da specifici atti di cessione”; - “la richiesta della somma ingiunta in quanto non dovuta e mai concessa nei termini e modi indicati dalla ricorrente ed in ogni caso, qualsiasi prestito se è stato concesso è stato onorato nel lontano 2003” , e l'intervenuta prescrizione.
Ha chiesto, quindi, al Tribunale di “in via preliminare: dichiarare il procedimento monitorio inefficace …; nel merito: - ritenere … la carenza di legittimazione attiva da parte della
- ritenere e dichiarare definitivamente prescritto qualsiasi importo vantato e Controparte_1
riconducibile al predetto decreto ingiuntivo …; in via subordinata: - ritenere e dichiarare che nessun importo è dovuto da parte del Sig. in relazione al c.d contratto indicato dalla Pt_1
società - condannare la società Masterfinance s.r.l. … alle spese e ai Controparte_1
compensi difensivi del presente giudizio”.
Con comparsa di risposta depositata il 19 aprile 2021, si è costituita in giudizio la ccependo la “improcedibilità della domanda per mancata iscrizione Controparte_1
a ruolo nei termini perentori” e contestando nel merito quanto dedotto ed eccepito dal Pt_1
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale di: “1) in via preliminare, dichiarare improcedibile
l'opposizione spiegata per mancata costituzione nei termini … e per l'effetto dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo n. 688/2020 …; 2) in subordine, nel merito, rigettare l'avversa opposizione a decreto ingiuntivo condannando immediatamente - anche ex art. 648 cpc e/o 278 cpc -
l'opponente al pagamento della somma di euro 6846,57 oltre interessi legali dalla domanda ed alle spese del procedimento … o nella somma maggiore o minore somma che sarà ritenuta di
Giustizia; 3) condannare parte opponente al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
2 Con ordinanza riservata depositata il 19 maggio 2022, il Tribunale “ritenuto che le eccezioni di inefficacia del d.i. e di improcedibilità della domanda sollevate rispettivamente dalla parte opponente e da quella opposta, dovranno essere decise in sentenza” assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie previste dall'art. 183, comma VI, c.p.c.
Con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. parte opponente contestava anche “la sottoscrizione del contratto di finanziamento n. 00110246377”.
Con la terza memoria la società opposta contestava la tardività del disconoscimento di firma del contratto effettuato dal solo con la memoria istruttoria. Pt_1
In assenza di istanze istruttorie delle parti, il Giudice fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e, quindi, quella per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 19 marzo 2024, per esigenze di carico di ruolo, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato sia comparsa conclusionale che memorie di replica.
2. Innanzi tutto, deve essere esaminata l'eccezione di “improcedibilità della domanda per mancata iscrizione a ruolo nei termini perentori”, ritualmente sollevata dalla convenuta opposta in comparsa di costituzione e risposta.
La rileva, in particolare, che l'atto di citazione in opposizione a Controparte_1
decreto ingiuntivo è stato notificato dal il 12 gennaio 2021 ma poi è stato iscritto a ruolo Pt_1
solo il 25 marzo 2021, quando era ormai abbondantemente scaduto il termine perentorio di dieci giorni previsto dall'art. 165 c.p.c. per la costituzione dell'attore.
L'eccezione di improcedibilità per tardiva iscrizione a ruolo dell'odierno giudizio di opposizione non può trovare accoglimento.
Parte opponente già unitamente all'iscrizione della causa a ruolo effettuata (una seconda volta) il 25 marzo 2021, ha prodotto in giudizio: le scansioni in pdf sia delle p.e.c. di
“accettazione” e “consegna” del deposito effettuato per l'iscrizione a ruolo della causa nel pomeriggio del 12 gennaio 2021 (il giorno stesso della notifica dell'atto di citazione alla che di ben tre p.e.c. di “Esito controlli automatici” inviate in automatico dal Controparte_1
sistema il 12 gennaio 2021 alle 17:37, il 13 gennaio 2021 alle 13:53 e il 14 gennaio 2021 alle
07:20, tutte e tre riferite alla identica busta telematica (IDBUSTA: 48342898) e tutte contenenti il seguente messaggio: “errore imprevisto, sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente : DatiAtto.xml.p7m - Atto non conforme alle specifiche. In attesa di Parte_2
conferma da parte della cancelleria: l'atto verrà comunque accettato non è necessario effettuare nuovamente il deposito” (v. allegato denominato: “documentazione carrubba pct.pdf” depositato
3 il 25 marzo 2021).
Con ordinanza riservata depositata il 27 agosto 2021, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima trattazione, il Giudice così disponeva: “ritenuto che ai fini dell'esame dell'eccezione di tardiva iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione sollevata dall'opposta, risulta necessaria la produzione in giudizio dei messaggi pec in originale (formato .eml) di accettazione, consegna e controlli automatici, non essendo sufficiente la sola stampa degli stessi
(tra l'altro senza attestazione di conformità)
P.Q.M.
onera parte opponente di depositare tutti i messaggi pec (inviati e ricevuti) relativi all'iscrizione a ruolo dell'odierno giudizio in formato
“.eml” entro …”.
A seguito del deposito dei files .eml del deposito del 12.01.2021, attestanti l'avvenuta iscrizione a ruolo della causa da parte dell'opponente e, in particolare, dei tre messaggi p.e.c. aventi “Oggetto: ESITO CONTROLLO AUTOMATICI DEPOSITO (01-12-carrubba c.
” contenenti il messaggio di errore sopra trascritto e, in particolare, Controparte_1
l'indicazione espressa che “l'atto verrà comunque accettato non è necessario effettuare nuovamente il deposito”, il Tribunale disponeva la prosecuzione del giudizio.
Orbene, rilevato che è stata documentalmente dimostrata la tempestiva iscrizione a ruolo da parte dell'opponente con il deposito effettuato il 12 gennaio 2021 (lo stesso giorno della notifica dell'atto introduttivo), e ritenuto che la seconda (tardiva) iscrizione a ruolo del 25 marzo
2021 è stata determinata esclusivamente da un messaggio di errore del sistema di accettazione del deposito atti giudiziari inviato al procuratore dell'opponente (che in riscontro al deposito del
12.01.2021 rappresentava che: “l'atto verrà comunque accettato non è necessario effettuare nuovamente il deposito”) e che, quindi, nessuna responsabilità può essere addebitata al difensore del deve ritenersi valida e tempestiva l'iscrizione a ruolo effettuata dall'avv. Pt_1
Tuttolomondo in data 12 gennaio 2021 (poi rieffettuata il 25.03.2021) e, conseguentemente, deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità del giudizio avanzata dalla Controparte_1
3. Sempre in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione formulata dall'opponente di
“inefficacia del decreto ingiuntivo opposto essendo stato notificato al 64° giorno dalla data del deposito in cancelleria”.
Si osserva che le doglianze di parte opponente relative alla tardiva notifica del decreto ingiuntivo appaiono ampiamente superate in considerazione del fatto che con l'opposizione si apre un procedimento a cognizione piena, avente ad oggetto la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso monitorio.
La giurisprudenza di legittimità - che si condivide - è costante nell'affermare che “In caso
4 di notificazione del decreto ingiuntivo oltre i termini di legge, l'opposizione proposta al fine di eccepirne l'inefficacia non esime il giudice dal decidere non solo sulla proposta eccezione, ma anche sulla fondatezza della pretesa creditoria già azionata in via monitoria” (v. Cass. civ., Sez.
III, sentenza 29.02.2016 n. 3908; conforme Cass. civ., Sez. I, sentenza 13.06.2013 n. 14910).
Nel caso in esame, rilevato che la notifica del decreto ingiuntivo al è stata Pt_1
effettuata il 03 dicembre 2020 (v. avviso ricevimento notifica a mezzo posta depositato dall'opposta il 07.01.2022) e che, comunque, non è oggetto di contestazione tra le parti la tardività della stessa (v. memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. della , l'eccezione Controparte_1
deve ritenersi fondata con la conseguenza che all'esito del giudizio odierno le spese della fase monitoria non potranno in ogni caso essere riconosciute come dovute all'opposta.
4. Passando all'esame del merito, l'opposizione è fondata, non avendo parte opposta dimostrato la propria legittimazione attiva ex latere creditoris.
L'opponente in atto di citazione ha contestato “la genericità di tutte le Pt_1
precedenti cessioni di credito tra società in quanto non comprovate documentalmente da specifici atti di cessione, circostanza che da sola delegittima la ricorrente a proporre qualsiasi azione monitoria in quanto non legittimata ab origine”.
La dal canto suo, in comparsa di risposta ha evidenziato di avere Controparte_1
“provveduto a depositare le cessioni del credito che si sono susseguite nel tempo fino alla odierna cessionaria, per cui … appare pretestuosa l'opposizione spiegata”.
La stessa società opposta aveva già chiarito in seno al ricorso per decreto ingiuntivo che
“unica ed esclusiva titolare del credito suddetto è l'istante soc. a cui la presente Controparte_1
posizione debitoria è pervenuta a seguito di cessioni del credito: Vecofin S.p.A. / / Parte_3
e nonché dalla alla tali Parte_4 Controparte_2 Controparte_1
cessioni sono state regolarmente comunicate con i precedenti atti che si allegano …”.
Mette conto rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione nel quale bisogna, innanzitutto, accertare la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore, ivi compresa la sua legittimazione creditoria.
La giurisprudenza sia di merito che di legittimità, con orientamento ormai costante, ha chiarito che, al di là delle eccezioni formulate dalla parte opponente, il difetto di titolarità della posizione giuridica attivata dalla parte istante nel giudizio monitorio è rilevabile di ufficio, visto che “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, che attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla
5 e provarla, e la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa, anche in grado di appello” (v. Corte di
Appello di Napoli Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 23.09.2020, n. 3222; Cass. SS.UU.
2951/2016; Cass. 8758/2016; Cass. 943/2017; Cass. 11744/2018).
Nel caso di specie, a fronte della specifica eccezione ritualmente formulata dalla parte opponente in atto di citazione, la al fine di dimostrare la propria Controparte_1
legittimazione ad agire per il recupero del credito nei confronti del ha dichiarato di Pt_1
essersi resa cessionaria a titolo oneroso, in virtù di un contratto di cessione di crediti sottoscritto con il 03 febbraio 2020 (doc. n. 11). Controparte_2
Ha, altresì, illustrato e documentato (producendo in giudizio tutti gli atti di cui infra) che il credito ingiunto era sorto in forza del contratto di finanziamento n. 001102463677 stipulato dal con Cofidis - Vecofin S.p.a. in data 07.03.2003 (doc. n. 1); che quest'ultima aveva Pt_1
ceduto il credito alla di Roma (v. comunicazione del 28.03.2006 - doc. n. 4); che Parte_5
poi la S.E.I. Servizi Economici Imprese S.r.l. della Repubblica di San Marino comunicava di essere divenuta titolare del credito a mezzo raccomandata a/r del 03.04.2006, ricevuta dal il 07.04.2006 (doc. n. 5), e poi lo cedeva alla con accettazione del Pt_1 Parte_4
19.12.2012 della proposta del 19.08.2012 (doc. n. 9), che a sua volta lo cedeva alla dante causa dell'opposta con lettera del 19.12.2018 (doc. n. 10). Controparte_2
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 24798 del 5 novembre 2020, ha precisato che
“La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale”.
Sempre i Giudici di legittimità hanno chiarito che nelle ipotesi, come quella che ci occupa, in cui la società ingiungente assume di avere acquistato la titolarità del credito in base a una serie di cessioni successive, questa, in caso di contestazione della propria legittimazione, è onerata di fornire la prova di tutta la sequenza dei trasferimenti senza soluzione di continuità (v. ex multis:
Cass. Civ. ordinanza 22.06.2023 n. 17944).
Nel caso di specie, tale prova non risulta essere stata fornita dalla Controparte_1
presentando i documenti depositati per attestare le varie cessioni intervenute, varie incongruenze e lacune che non consentono al Giudice di verificare se il debito del sia stato Pt_1
effettivamente ricompreso nelle cessioni indicate.
In particolare, si rileva che parte opposta indica quale primo atto di cessione un non meglio
6 indicato atto (non prodotto in giudizio) con cui la Cofidis - Vecofin S.p.a. ha ceduto il credito alla di Roma: ciò risulta dalla sola comunicazione del 28.03.2006 effettuata dalla Parte_5
creditrice originaria all'opponente (doc. n. 4). Con detta raccomandata (di cui non è stata neanche fornita prova della spedizione e della ricezione) la informa il debitore Controparte_3
“che il suo debito è di € 5.665,50 ed è stato ceduto alla società: Viale A. Pt_1 Parte_5
Ciamarra 260 00173 ROMA” e che pertanto “ogni pagamento successivo alla data odierna deve essere effettuato unicamente a favore della società summenzionata” (v. doc. n. 4 fascicolo parte opposta).
La documenta, poi, che poi la S.E.I. Servici Economici Imprese S.r.l. Controparte_1
della Repubblica di San Marino ha comunicato all'opponente di essere divenuta titolare del credito a mezzo raccomandata a/r del 03.04.2006 ricevuta dal il 07.04.2006 (doc. n. 5), e che poi Pt_1
a sua volta ha ceduto tale credito alla con accettazione del 19.12.2012 della Parte_4
proposta del 19.08.2012 (doc. n. 9).
Orbene, dalla documentazione in atti emerge che non è stata fornita alcuna prova dell'intervenuta cessione del credito dalla di Roma alla di San Marino, Parte_5 Parte_3
non potendosi ritenere sufficiente né la lettera del 28 marzo 2006 della Controparte_3
(doc. n. 4), di cui, come detto, non vi è prova neanche dell'avvenuta spedizione, né la raccomandata del 03.04.2006 inviata dalla Parte_3
La mancata produzione del contratto della prima cessione (da a Controparte_3 [...]
e di quello da a (sempre che non vi siano state ulteriori cessioni Parte_5 Parte_5 Pt_3
intermedie) costituisce una grave lacuna nella documentazione della parte opposta idonea e sufficiente a ritenere non dimostrata la titolarità del credito derivante dal contratto di finanziamento concesso al in capo alla e ciò indipendentemente Pt_1 Controparte_1
dalla prova, poi, fornita dall'opposta con riguardo ai successivi atti di cessione da a Parte_3
e da questa a ma non anche a Parte_4 Controparte_2 Controparte_1
Invero, nell'ultimo contratto di cessione intercorso tra la cedente e Controparte_2
l'odierna opposta datato 03 febbraio 2020 (doc. n. 11), è chiaramente Controparte_1 precisato nel primo punto delle premesse che “la cedente è titolare, tra l'altro, di 435 posizioni creditorie … a essa pervenuti a seguito di precedenti cessioni, di natura finanziaria, bancaria, commerciale, oltre titoli cambiari, come da allegato elenco sottoscritto dalle parti;
… tutto ciò premesso:
1. le premesse e l'allegato ″A″ formano parte integrante e sostanziale della presente”.
Da tale atto emerge, pertanto, inequivocabilmente che le posizioni acquistate dalla dalla cedente sono analiticamente indicate nell'Allegato ″A″ Controparte_1 Controparte_2
7 non versato, però, agli atti di causa dall'opposta.
È, quindi, evidente che, pur a voler prescindere dall'accertata carenza di prova delle prime due cessioni (ove mancano come detto finanche gli atti di cessione), anche la mancata produzione in giudizio del richiamato “Allegato A” dell'ultima cessione, contenente l'elenco dei crediti di cui l'opposta è diventata cessionaria, non consente al Giudice di verificare se tra Controparte_1 questi sia stato o meno incluso il credito vantato nei confronti dell'opponente Parte_1
A tale carenza documentale non può certo sopperire neanche il deposito in giudizio delle citate lettere di comunicazione dell'avvenuta cessione del credito.
Invero la notifica prevista dal primo comma dell'art 1264 c.c. non è requisito di validità della cessione né elemento essenziale per poter determinare la sussistenza della legittimazione processuale in capo alla cessionaria.
Mette conto precisare che l'odierno decidente non ha provveduto all'esame della documentazione irritualmente depositata dalla il 10 giugno 2024 unitamente Controparte_1
alla memoria di replica ex art. 190 c.p.c. Si rileva la tardività e la conseguente inammissibilità di tale deposito di documenti e si dispone l'espunzione dal fascicolo telematico di tutti gli allegati alla memoria del 10.06.2024.
La mancanza della certezza documentale che il credito derivante dal contratto sottoscritto dall'opponente con la Cofidis - Vecofin S.p.a. sia stato effettivamente ceduto, produce l'effetto di non poter ritenere esistente la legittimazione attiva della opposta Controparte_1
Per quanto sopra esposto, e con assorbimento di tutte le altre questioni pure dedotte in giudizio, l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
5. Avuto riguardo all'esito del giudizio, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con l'applicazione dei minimi tariffari previsti dal vigente D.M. n. 147/2022 esclusa la fase istruttoria poiché non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 942/2021 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- dispone l'espunzione dal fascicolo telematico di tutti gli allegati alla memoria depositata il 10 giugno 2024 dall'avv. Cosimo Damiano Fabio Mastrorosa nell'interesse di Controparte_1
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 688/2020 del 24 settembre
2020 (R.G. n. 1777/2020);
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
8 pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.845,50, di cui € 145,50 per spese ed € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, da distrarre in favore dell'avv. Alfonso Tuttolomondo, dichiaratosi, in comparsa conclusionale, procuratore antistatario.
Così deciso in Agrigento il 23/02/2025.
Il Giudice onorario
Luca Restivo
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dr. Luca
Restivo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 942 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) nato ad [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente e ivi elettivamente domiciliato in via Picone n. 67, presso lo studio dell'avv. Alfonso
Tuttolomondo che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* ATTORE OPPONENTE * contro
(p.iva: ) con sede in Roma, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Nizza n. 92, presso lo studio dell'avv. Cosimo Damiano Fabio Mastrorosa, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di ricorso per decreto ingiuntivo
* CONVENUTA OPPOSTA *
OGGETTO: opposizione a ingiunzione di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale di udienza del 10.03.2024 e comparse conclusionali e memorie di replica depositate da entrambe le parti.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. In data 24 settembre 2020 quale cessionaria pro soluto di Controparte_1
crediti pecuniari in forza del contratto di cessione crediti intercorso con il 03 Controparte_2
febbraio 2020, ha ottenuto dal Tribunale di Agrigento, nei confronti di , Parte_1
1 un'ingiunzione di pagamento (D.I. n. 688/2020 - R.G. n. 1777/2020) per la somma di € 6.846,57, oltre gli interessi al saggio legale e le spese della procedura di ingiunzione liquidate in favore del procuratore distrattario, per il mancato pagamento delle rate relative al contratto di finanziamento n. 001102463677 stipulato con Cofidis - Vecofin S.p.a. in data 07 marzo 2003.
Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. in data 12 gennaio 2020 Parte_1
ha proposto tempestiva opposizione avverso il detto decreto (notificato il 03.12.2020)
[...] eccependo “preliminarmente la inefficacia del decreto ingiuntivo opposto essendo stato notificato al 64° giorno dalla data del deposito in cancelleria” e contestando nel merito: - la carenza della documentazione prodotta dalla società ingiungente, che “risulta essere del tutto priva di qualsiasi supporto probatorio idoneo a giustificare una qualsiasi pur minima pretesa da parte della
; - “la genericità di tutte le precedenti cessioni di credito tra società in Controparte_1 quanto non comprovate documentalmente da specifici atti di cessione”; - “la richiesta della somma ingiunta in quanto non dovuta e mai concessa nei termini e modi indicati dalla ricorrente ed in ogni caso, qualsiasi prestito se è stato concesso è stato onorato nel lontano 2003” , e l'intervenuta prescrizione.
Ha chiesto, quindi, al Tribunale di “in via preliminare: dichiarare il procedimento monitorio inefficace …; nel merito: - ritenere … la carenza di legittimazione attiva da parte della
- ritenere e dichiarare definitivamente prescritto qualsiasi importo vantato e Controparte_1
riconducibile al predetto decreto ingiuntivo …; in via subordinata: - ritenere e dichiarare che nessun importo è dovuto da parte del Sig. in relazione al c.d contratto indicato dalla Pt_1
società - condannare la società Masterfinance s.r.l. … alle spese e ai Controparte_1
compensi difensivi del presente giudizio”.
Con comparsa di risposta depositata il 19 aprile 2021, si è costituita in giudizio la ccependo la “improcedibilità della domanda per mancata iscrizione Controparte_1
a ruolo nei termini perentori” e contestando nel merito quanto dedotto ed eccepito dal Pt_1
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale di: “1) in via preliminare, dichiarare improcedibile
l'opposizione spiegata per mancata costituzione nei termini … e per l'effetto dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo n. 688/2020 …; 2) in subordine, nel merito, rigettare l'avversa opposizione a decreto ingiuntivo condannando immediatamente - anche ex art. 648 cpc e/o 278 cpc -
l'opponente al pagamento della somma di euro 6846,57 oltre interessi legali dalla domanda ed alle spese del procedimento … o nella somma maggiore o minore somma che sarà ritenuta di
Giustizia; 3) condannare parte opponente al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.
2 Con ordinanza riservata depositata il 19 maggio 2022, il Tribunale “ritenuto che le eccezioni di inefficacia del d.i. e di improcedibilità della domanda sollevate rispettivamente dalla parte opponente e da quella opposta, dovranno essere decise in sentenza” assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie previste dall'art. 183, comma VI, c.p.c.
Con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. parte opponente contestava anche “la sottoscrizione del contratto di finanziamento n. 00110246377”.
Con la terza memoria la società opposta contestava la tardività del disconoscimento di firma del contratto effettuato dal solo con la memoria istruttoria. Pt_1
In assenza di istanze istruttorie delle parti, il Giudice fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e, quindi, quella per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 19 marzo 2024, per esigenze di carico di ruolo, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato sia comparsa conclusionale che memorie di replica.
2. Innanzi tutto, deve essere esaminata l'eccezione di “improcedibilità della domanda per mancata iscrizione a ruolo nei termini perentori”, ritualmente sollevata dalla convenuta opposta in comparsa di costituzione e risposta.
La rileva, in particolare, che l'atto di citazione in opposizione a Controparte_1
decreto ingiuntivo è stato notificato dal il 12 gennaio 2021 ma poi è stato iscritto a ruolo Pt_1
solo il 25 marzo 2021, quando era ormai abbondantemente scaduto il termine perentorio di dieci giorni previsto dall'art. 165 c.p.c. per la costituzione dell'attore.
L'eccezione di improcedibilità per tardiva iscrizione a ruolo dell'odierno giudizio di opposizione non può trovare accoglimento.
Parte opponente già unitamente all'iscrizione della causa a ruolo effettuata (una seconda volta) il 25 marzo 2021, ha prodotto in giudizio: le scansioni in pdf sia delle p.e.c. di
“accettazione” e “consegna” del deposito effettuato per l'iscrizione a ruolo della causa nel pomeriggio del 12 gennaio 2021 (il giorno stesso della notifica dell'atto di citazione alla che di ben tre p.e.c. di “Esito controlli automatici” inviate in automatico dal Controparte_1
sistema il 12 gennaio 2021 alle 17:37, il 13 gennaio 2021 alle 13:53 e il 14 gennaio 2021 alle
07:20, tutte e tre riferite alla identica busta telematica (IDBUSTA: 48342898) e tutte contenenti il seguente messaggio: “errore imprevisto, sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente : DatiAtto.xml.p7m - Atto non conforme alle specifiche. In attesa di Parte_2
conferma da parte della cancelleria: l'atto verrà comunque accettato non è necessario effettuare nuovamente il deposito” (v. allegato denominato: “documentazione carrubba pct.pdf” depositato
3 il 25 marzo 2021).
Con ordinanza riservata depositata il 27 agosto 2021, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima trattazione, il Giudice così disponeva: “ritenuto che ai fini dell'esame dell'eccezione di tardiva iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione sollevata dall'opposta, risulta necessaria la produzione in giudizio dei messaggi pec in originale (formato .eml) di accettazione, consegna e controlli automatici, non essendo sufficiente la sola stampa degli stessi
(tra l'altro senza attestazione di conformità)
P.Q.M.
onera parte opponente di depositare tutti i messaggi pec (inviati e ricevuti) relativi all'iscrizione a ruolo dell'odierno giudizio in formato
“.eml” entro …”.
A seguito del deposito dei files .eml del deposito del 12.01.2021, attestanti l'avvenuta iscrizione a ruolo della causa da parte dell'opponente e, in particolare, dei tre messaggi p.e.c. aventi “Oggetto: ESITO CONTROLLO AUTOMATICI DEPOSITO (01-12-carrubba c.
” contenenti il messaggio di errore sopra trascritto e, in particolare, Controparte_1
l'indicazione espressa che “l'atto verrà comunque accettato non è necessario effettuare nuovamente il deposito”, il Tribunale disponeva la prosecuzione del giudizio.
Orbene, rilevato che è stata documentalmente dimostrata la tempestiva iscrizione a ruolo da parte dell'opponente con il deposito effettuato il 12 gennaio 2021 (lo stesso giorno della notifica dell'atto introduttivo), e ritenuto che la seconda (tardiva) iscrizione a ruolo del 25 marzo
2021 è stata determinata esclusivamente da un messaggio di errore del sistema di accettazione del deposito atti giudiziari inviato al procuratore dell'opponente (che in riscontro al deposito del
12.01.2021 rappresentava che: “l'atto verrà comunque accettato non è necessario effettuare nuovamente il deposito”) e che, quindi, nessuna responsabilità può essere addebitata al difensore del deve ritenersi valida e tempestiva l'iscrizione a ruolo effettuata dall'avv. Pt_1
Tuttolomondo in data 12 gennaio 2021 (poi rieffettuata il 25.03.2021) e, conseguentemente, deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità del giudizio avanzata dalla Controparte_1
3. Sempre in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione formulata dall'opponente di
“inefficacia del decreto ingiuntivo opposto essendo stato notificato al 64° giorno dalla data del deposito in cancelleria”.
Si osserva che le doglianze di parte opponente relative alla tardiva notifica del decreto ingiuntivo appaiono ampiamente superate in considerazione del fatto che con l'opposizione si apre un procedimento a cognizione piena, avente ad oggetto la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso monitorio.
La giurisprudenza di legittimità - che si condivide - è costante nell'affermare che “In caso
4 di notificazione del decreto ingiuntivo oltre i termini di legge, l'opposizione proposta al fine di eccepirne l'inefficacia non esime il giudice dal decidere non solo sulla proposta eccezione, ma anche sulla fondatezza della pretesa creditoria già azionata in via monitoria” (v. Cass. civ., Sez.
III, sentenza 29.02.2016 n. 3908; conforme Cass. civ., Sez. I, sentenza 13.06.2013 n. 14910).
Nel caso in esame, rilevato che la notifica del decreto ingiuntivo al è stata Pt_1
effettuata il 03 dicembre 2020 (v. avviso ricevimento notifica a mezzo posta depositato dall'opposta il 07.01.2022) e che, comunque, non è oggetto di contestazione tra le parti la tardività della stessa (v. memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. della , l'eccezione Controparte_1
deve ritenersi fondata con la conseguenza che all'esito del giudizio odierno le spese della fase monitoria non potranno in ogni caso essere riconosciute come dovute all'opposta.
4. Passando all'esame del merito, l'opposizione è fondata, non avendo parte opposta dimostrato la propria legittimazione attiva ex latere creditoris.
L'opponente in atto di citazione ha contestato “la genericità di tutte le Pt_1
precedenti cessioni di credito tra società in quanto non comprovate documentalmente da specifici atti di cessione, circostanza che da sola delegittima la ricorrente a proporre qualsiasi azione monitoria in quanto non legittimata ab origine”.
La dal canto suo, in comparsa di risposta ha evidenziato di avere Controparte_1
“provveduto a depositare le cessioni del credito che si sono susseguite nel tempo fino alla odierna cessionaria, per cui … appare pretestuosa l'opposizione spiegata”.
La stessa società opposta aveva già chiarito in seno al ricorso per decreto ingiuntivo che
“unica ed esclusiva titolare del credito suddetto è l'istante soc. a cui la presente Controparte_1
posizione debitoria è pervenuta a seguito di cessioni del credito: Vecofin S.p.A. / / Parte_3
e nonché dalla alla tali Parte_4 Controparte_2 Controparte_1
cessioni sono state regolarmente comunicate con i precedenti atti che si allegano …”.
Mette conto rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione nel quale bisogna, innanzitutto, accertare la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore, ivi compresa la sua legittimazione creditoria.
La giurisprudenza sia di merito che di legittimità, con orientamento ormai costante, ha chiarito che, al di là delle eccezioni formulate dalla parte opponente, il difetto di titolarità della posizione giuridica attivata dalla parte istante nel giudizio monitorio è rilevabile di ufficio, visto che “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, che attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla
5 e provarla, e la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa, anche in grado di appello” (v. Corte di
Appello di Napoli Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 23.09.2020, n. 3222; Cass. SS.UU.
2951/2016; Cass. 8758/2016; Cass. 943/2017; Cass. 11744/2018).
Nel caso di specie, a fronte della specifica eccezione ritualmente formulata dalla parte opponente in atto di citazione, la al fine di dimostrare la propria Controparte_1
legittimazione ad agire per il recupero del credito nei confronti del ha dichiarato di Pt_1
essersi resa cessionaria a titolo oneroso, in virtù di un contratto di cessione di crediti sottoscritto con il 03 febbraio 2020 (doc. n. 11). Controparte_2
Ha, altresì, illustrato e documentato (producendo in giudizio tutti gli atti di cui infra) che il credito ingiunto era sorto in forza del contratto di finanziamento n. 001102463677 stipulato dal con Cofidis - Vecofin S.p.a. in data 07.03.2003 (doc. n. 1); che quest'ultima aveva Pt_1
ceduto il credito alla di Roma (v. comunicazione del 28.03.2006 - doc. n. 4); che Parte_5
poi la S.E.I. Servizi Economici Imprese S.r.l. della Repubblica di San Marino comunicava di essere divenuta titolare del credito a mezzo raccomandata a/r del 03.04.2006, ricevuta dal il 07.04.2006 (doc. n. 5), e poi lo cedeva alla con accettazione del Pt_1 Parte_4
19.12.2012 della proposta del 19.08.2012 (doc. n. 9), che a sua volta lo cedeva alla dante causa dell'opposta con lettera del 19.12.2018 (doc. n. 10). Controparte_2
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 24798 del 5 novembre 2020, ha precisato che
“La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale”.
Sempre i Giudici di legittimità hanno chiarito che nelle ipotesi, come quella che ci occupa, in cui la società ingiungente assume di avere acquistato la titolarità del credito in base a una serie di cessioni successive, questa, in caso di contestazione della propria legittimazione, è onerata di fornire la prova di tutta la sequenza dei trasferimenti senza soluzione di continuità (v. ex multis:
Cass. Civ. ordinanza 22.06.2023 n. 17944).
Nel caso di specie, tale prova non risulta essere stata fornita dalla Controparte_1
presentando i documenti depositati per attestare le varie cessioni intervenute, varie incongruenze e lacune che non consentono al Giudice di verificare se il debito del sia stato Pt_1
effettivamente ricompreso nelle cessioni indicate.
In particolare, si rileva che parte opposta indica quale primo atto di cessione un non meglio
6 indicato atto (non prodotto in giudizio) con cui la Cofidis - Vecofin S.p.a. ha ceduto il credito alla di Roma: ciò risulta dalla sola comunicazione del 28.03.2006 effettuata dalla Parte_5
creditrice originaria all'opponente (doc. n. 4). Con detta raccomandata (di cui non è stata neanche fornita prova della spedizione e della ricezione) la informa il debitore Controparte_3
“che il suo debito è di € 5.665,50 ed è stato ceduto alla società: Viale A. Pt_1 Parte_5
Ciamarra 260 00173 ROMA” e che pertanto “ogni pagamento successivo alla data odierna deve essere effettuato unicamente a favore della società summenzionata” (v. doc. n. 4 fascicolo parte opposta).
La documenta, poi, che poi la S.E.I. Servici Economici Imprese S.r.l. Controparte_1
della Repubblica di San Marino ha comunicato all'opponente di essere divenuta titolare del credito a mezzo raccomandata a/r del 03.04.2006 ricevuta dal il 07.04.2006 (doc. n. 5), e che poi Pt_1
a sua volta ha ceduto tale credito alla con accettazione del 19.12.2012 della Parte_4
proposta del 19.08.2012 (doc. n. 9).
Orbene, dalla documentazione in atti emerge che non è stata fornita alcuna prova dell'intervenuta cessione del credito dalla di Roma alla di San Marino, Parte_5 Parte_3
non potendosi ritenere sufficiente né la lettera del 28 marzo 2006 della Controparte_3
(doc. n. 4), di cui, come detto, non vi è prova neanche dell'avvenuta spedizione, né la raccomandata del 03.04.2006 inviata dalla Parte_3
La mancata produzione del contratto della prima cessione (da a Controparte_3 [...]
e di quello da a (sempre che non vi siano state ulteriori cessioni Parte_5 Parte_5 Pt_3
intermedie) costituisce una grave lacuna nella documentazione della parte opposta idonea e sufficiente a ritenere non dimostrata la titolarità del credito derivante dal contratto di finanziamento concesso al in capo alla e ciò indipendentemente Pt_1 Controparte_1
dalla prova, poi, fornita dall'opposta con riguardo ai successivi atti di cessione da a Parte_3
e da questa a ma non anche a Parte_4 Controparte_2 Controparte_1
Invero, nell'ultimo contratto di cessione intercorso tra la cedente e Controparte_2
l'odierna opposta datato 03 febbraio 2020 (doc. n. 11), è chiaramente Controparte_1 precisato nel primo punto delle premesse che “la cedente è titolare, tra l'altro, di 435 posizioni creditorie … a essa pervenuti a seguito di precedenti cessioni, di natura finanziaria, bancaria, commerciale, oltre titoli cambiari, come da allegato elenco sottoscritto dalle parti;
… tutto ciò premesso:
1. le premesse e l'allegato ″A″ formano parte integrante e sostanziale della presente”.
Da tale atto emerge, pertanto, inequivocabilmente che le posizioni acquistate dalla dalla cedente sono analiticamente indicate nell'Allegato ″A″ Controparte_1 Controparte_2
7 non versato, però, agli atti di causa dall'opposta.
È, quindi, evidente che, pur a voler prescindere dall'accertata carenza di prova delle prime due cessioni (ove mancano come detto finanche gli atti di cessione), anche la mancata produzione in giudizio del richiamato “Allegato A” dell'ultima cessione, contenente l'elenco dei crediti di cui l'opposta è diventata cessionaria, non consente al Giudice di verificare se tra Controparte_1 questi sia stato o meno incluso il credito vantato nei confronti dell'opponente Parte_1
A tale carenza documentale non può certo sopperire neanche il deposito in giudizio delle citate lettere di comunicazione dell'avvenuta cessione del credito.
Invero la notifica prevista dal primo comma dell'art 1264 c.c. non è requisito di validità della cessione né elemento essenziale per poter determinare la sussistenza della legittimazione processuale in capo alla cessionaria.
Mette conto precisare che l'odierno decidente non ha provveduto all'esame della documentazione irritualmente depositata dalla il 10 giugno 2024 unitamente Controparte_1
alla memoria di replica ex art. 190 c.p.c. Si rileva la tardività e la conseguente inammissibilità di tale deposito di documenti e si dispone l'espunzione dal fascicolo telematico di tutti gli allegati alla memoria del 10.06.2024.
La mancanza della certezza documentale che il credito derivante dal contratto sottoscritto dall'opponente con la Cofidis - Vecofin S.p.a. sia stato effettivamente ceduto, produce l'effetto di non poter ritenere esistente la legittimazione attiva della opposta Controparte_1
Per quanto sopra esposto, e con assorbimento di tutte le altre questioni pure dedotte in giudizio, l'opposizione deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
5. Avuto riguardo all'esito del giudizio, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con l'applicazione dei minimi tariffari previsti dal vigente D.M. n. 147/2022 esclusa la fase istruttoria poiché non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 942/2021 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- dispone l'espunzione dal fascicolo telematico di tutti gli allegati alla memoria depositata il 10 giugno 2024 dall'avv. Cosimo Damiano Fabio Mastrorosa nell'interesse di Controparte_1
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 688/2020 del 24 settembre
2020 (R.G. n. 1777/2020);
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
8 pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.845,50, di cui € 145,50 per spese ed € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, da distrarre in favore dell'avv. Alfonso Tuttolomondo, dichiaratosi, in comparsa conclusionale, procuratore antistatario.
Così deciso in Agrigento il 23/02/2025.
Il Giudice onorario
Luca Restivo
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