Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/03/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9315/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 rren a Torelli, 22; Parte_2
( ); Parte_2 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. TRIGGIANI PASQUA
ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1
CP_1 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 25/10/2024 e (in Parte_1 Parte_2 proprio e nella qualità) convenivano l' innanzi questa A.G. spiegando opposizione le CP_1
OO.II. OI-001749285 OI-001749697, sse a titolo di sanzione amministrativa per il mancato pagamento degli importi di € 5526,00, oggetto di 'avviso di accertamento nr. CP_1
3100.01/07/2019/0195215 e di € € 5526,00, oggetto di 'avviso di accertamento nr. CP_1
3100.01/07/2019/0195214. In data 15-7-2024 la società ricorrente aveva pr ato istanza di adesione agevolata ai sensi dell'art. 3, d.l. 119/2018 (c.d. rottamazione ter) presentata al Concessionario della Riscossione;
in data 11-10-2019 il Concessionario comunicava l'ammontare totale della debitoria, ammettendo la ricorrente al pagamento di nr. 17 rate da pagarsi nel periodo tra il 30-11-2019 ed il 30-111-2023; nel comunicare il totale della debitoria il Concessionario aveva richiamato i titoli, e tra essi le cartelle di pagamento 3432017000002715-23 e 343-2017-00002433-20; gli importi dovuti erano stati
1
Si costituiva l resistente chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Matura per la decisione la causa è stata trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti all'udienza del 26-3-2025-
Osserva
Va subito precisato che, a monte della emissione delle ordinanze ingiunzione, i titoli emessi dall sono degli avvisi di addebito;
in ogni caso il riferimento a cartelle non rende in alcun CP_1 modo incerta la definizione della causa petendi.
Trattasi, pertanto- si ribadisce all'origine- di debito per mancato pagamento dell'obbligazione contributiva: Infatti, i crediti per le omissioni contributive dei datori di lavoro non agricoli relative alla ditta avente le matricole n. 3106832434 e n. 3106865063, ossia la “
[...]
, ivi comprese le ritenute previdenziali e assistenziali per il cui Parte_1 versamento è stata irrogata la sanzione ammnistrativa, sono stati oggetto di recupero coattivo rispettivamente con gli avvisi di addebito n. 343 2017 00002715 23 000 del 08.07.2017 e n. 343 2017 0002433 20 000 (docc. 8 e 10), regolarmente notificati alla ditta a mezzo racc.te A.R. entrambi il 02.08.2017.
La presente opposizione, tuttavia, si riferisce alle_ ordinanze_-ingiunzione indicate in premessa, emanate dall' per mancato versamento degli oneri previdenziali (quote a carico dei CP_1 dipendenti) te del datore di lavoro;
non è contestata la fattispecie costitutiva, venendo invece in rilievo le conseguenze estintive del pagamento effettuato ai sensi dell' dell'art. 3, d.l. 119/2018 (c.d. rottamazione ter).
Occorre a tale fine tenere ben distinte le somme aggiuntive dalle sanzioni amministrative che hanno nel mancato pagamento il fatto costitutivo.
Il Decreto Legge del 12/09/1983 - N. 463, all'articolo 2, co. 1 e 1 bis, prevede che 1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito del conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro (1) .
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non e' superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non e' punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione…..(comma inserito per effetto della sostituzione di cui all'articolo 1,comma 3, D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, come modificato dalla Legge 7 dicembre 1989, n. 389, in sede di conversione, sostituito dall'articolo 1, comma 1, del D.lgs. 24 marzo1994, n. 211, dall'articolo 3, comma 6, del D.lgs. 15 gennaio 2016, n.8 e successivamente modificato dall'articolo 23, comma 1, del D.L. 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85).
Ed invece l'articolo 116, Legge del 23/12/2000 - N. 388 prevede che …….8) I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni
2 previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge (1) (B);
b) in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al secondo e terzo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la misura di cui al primo periodo della presente lettera (2) (C);
b-bis) in caso di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, al versamento della sanzione civile di cui al primo periodo delle lettere a) e b) nella misura del 50 per cento, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al primo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la misura di cui al primo periodo delle lettere a) e b) (3) . (4)
9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito all'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (5) .
Risulta già chiaro che nel primo caso si tratta si sanzioni amministrative;
nel secondo di sanzioni civile, calcolate in modo affatto differente e pure affidate a diversi metodi di
3 riscossione: nel primo caso mediante ordinanza-ingiunzione, nel secondo mediante avviso di addebito.
A diverse conclusioni non conduce il Messaggio 824/2017, invocato in ricorso: ……l'art. CP_1
6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, conv con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, disciplina la definizione agevolata (cd. rottamazione) dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (AdR) negli anni compresi tra il 2000 e il 2016.
In particolare, nella prima parte del primo comma dell'art. 6, sono elencate le somme che rientrano nella falcidia della definizione agevolata con riferimento ai predetti carichi affidati Cont agli : “i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
Nella declinazione della norma, invece, nella seconda parte, alle lettere a) e b), sono elencate le somme che il contribuente è tenuto a versare integralmente ai fini dell'accesso al beneficio della definizione agevolata. Cont La lettera a), a tal fine, fa riferimento alle somme affidate all a titolo di “capitale e interessi” di cui pertanto è imposto il pagamento.
Con riguardo ai carichi di competenza dell , nel valutare l'interpretazione della CP_1 disposizione normativa proposta dagli enti previdenziali, e condivisa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con parere del 16 gennaio 2017, protocollo n. 242, in ordine alla possibilità di escludere dal riferimento alle “sanzioni”, di cui alla prima parte del primo comma dell'art. 6, le ulteriori somme aggiuntive definite dall'art. 116, commi 8 e 9 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (in ragione della loro funzione di ristoro per il mancato o tardivo pagamento dei contributi o premi previdenziali e assistenziali alle scadenze previste dalla legge in analogia agli “interessi per ritardata iscrizione a ruolo” che maturano, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 602/1973, "sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte”), il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota del 9 febbraio 2017, protocollo n. 1740, ha avuto modo di chiarire che le ulteriori somme aggiuntive disciplinate dall'art. 116, comma 8, lett. a) e b), della legge n. 388/2000, sono da ricomprendere tra le somme delle quali è ammessa la non corresponsione ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.l. n. 193/2016……
Tanto premesso la tesi di parte ricorrente non pare condivisibile: altre sono le somme aggiuntive, dovute ai sensi dell'articolo 116, co. 8 e 9 L. 388/2000 e calcolate sulla sorta, certamente non più dovute allorquando, con l'integrale pagamento, la fattispecie estintiva venga ad essere;
altro, invece, l'illecito amministrativo depenalizzato disciplinato dall'articolo 2 del d.l. 12/09/1983 - N. 463, calcolato in misura pari da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
L'articolo 2 del decreto-legge n. 463/1983, relativo all'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, come modificato dal decreto legislativo n. 8/2016, ha stabilito che:
1. l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro
4 2. la sanzione amministrativa per le violazioni sotto soglia non si applica se il versamento delle ritenute omesse viene effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.
Ferma allora l'inapplicabilità della sanzione amministrativa nel (solo) caso di pagamento entro tre mesi della contestazione o dalla notifica dell'accertamento (che nel caso al vaglio pacificamente non è avvenuto) in nessun caso può dirsi che la sanzione amministrativa sia Cont compresa nei carichi affidati agli che sono- quelli sì- oggetto di rottamazione.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domanda proposta da da così dispone: Parte_1 Parte_2
- rigetta le domande;
- condanna i soccombenti, in solido, al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2,500,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Foggia, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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