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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/09/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. 5945/2025 RG
Tribunale di DO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di DO, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott. ssa Barbara De Munari Presidente dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott .ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 5945/2025 R.G promosso con ricorso congiunto, depositato in data 09.06.2025 da
, con l'avv. SCODITTI ANNA Parte_1
MARIA, come da mandato in atti,
e da
, con l'avv. PICCOLI MANOLO, come da mandato in atti;
Parte_2
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Scioglimento del matrimonio.
Per i ricorrenti:
“insistono affinché l'intestato Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio
contratto dai coniugi in data 10 maggio 2014 in DO, trascritto nei Registri dello
Stato Civile del Comune di DO al n. 69, parte I, vol. 01, anno 2014, ordinando
l'annotazione dell'emananda sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile e prendendo
atto degli accordi intervenuti tra le parti che di seguito si riportano:
1. i figli minori ed vengono affidati in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocamento prevalente e residenza presso l'abitazione della madre.
Nel rispetto del principio di bigenitorialità, i genitori si impegnano a condividere le 2
decisioni e le scelte attinenti alla vita dei figli riguardanti gli studi, la salute, le
attività extrascolastiche;
2. la ex casa familiare, di proprietà comune delle parti, resta assegnata alla sig.ra
che vi abiterà unitamente ai figli e il sig. provvederà Parte_1 Pt_2
all'integrale pagamento del mutuo da Egli acceso per il pagamento del prezzo di
acquisto;
3. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità: un
pomeriggio con pernottamento ogni settimana, in un giorno da concordarsi fra i
genitori con prelievo da scuola e fino al mattino successivo con riaccompagnamento
dei bambini a scuola oppure presso la casa della madre entro le ore 9,00 nei periodi
non scolastici e, a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio con prelievo da
scuola fino al lunedì mattina con riaccompagnamento dei bambini a scuola oppure
presso la casa della madre entro le ore 9,00 nei periodi non scolastici;
per le
vacanze estive, una settimana in luglio ed una settimana in agosto, in periodi da
concordare tra i genitori entro e non oltre il 10 giugno di ogni anno;
durante i
periodi di vacanza estiva con l'uno e con l'altro genitore resta sospeso il calendario
ordinario, mentre per le residue settimane di vacanza estive si seguirà il calendario
ordinario; una settimana durante le vacanze di Natale in periodo da concordare
entro il 10 dicembre di ogni anno, alternando di anno in anno la settimana di Natale
(24 - 30 dicembre) con quella di Capodanno (31 dicembre - 6 gennaio); tre giorni
durante le vacanze di Pasqua, da concordare almeno 15 giorni prima dell'inizio
delle vacanze, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì
dell'Angelo; ponti ed altre festività ad anni alterni tra i genitori;
restano salvi 3
diversi e più ampi accordi tra i genitori, che tengano conto delle loro esigenze
lavorative e degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli minori;
4. il sig. si obbliga a versare entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra Pt_2
, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli minori, la Parte_1
somma mensile di € 350,00 per ciascun figlio (€ 700,00 complessivi), rivalutabile
annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese
straordinarie per i figli come da Protocollo vigente presso il Tribunale di DO del
17.01.2017, mediante pagamento diretto oppure mediante rimborso alla madre entro
il giorno 5 del mese successivo al pagamento della spesa;
5. l'importo spettante a titolo di Assegno Unico per entrambi i figli sarà
integralmente percepito dalla sig.ra su accordo con il sig. Parte_1 Pt_2
6. le detrazioni fiscali per i figli a carico saranno suddivise al 50% tra i genitori;
7. le spese del presente giudizio vengono integralmente compensate fra le parti.”
Per il P.M: “Visto, il P.M. dichiara di intervenire”
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio civile, in data 10.05.2014, a DO (PD) e trascritto nei registri dello Stato civile del suddetto Comune, parte I, vol. 01, atto n. 69, anno 2014.
All'udienza di comparizione delle parti del 19.05.2022, innanzi al Presidente
Delegato, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e di addivenire alla separazione. La separazione veniva pronunciata con la sentenza n. 1357/2024, pubblicata in data 26.07.2024.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche 4
incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza di comparizione delle parti del 19.05.2022, dinnanzi al Presidente delegato.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi con riferimento ai punti 1), 2) nella parte inerente all'assegnazione della casa coniugale, 3), 4) e 6) delle rassegnate conclusioni sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse con riferimento ai punti suindicati delle rassegnate conclusioni.
Con riferimento, poi, ai punti 2) nella parte inerente all'accollo delle rate del mutuo sull'immobile adibito ad abitazione coniugale e 5) delle rassegnate conclusioni, si evidenzia che gli stessi, pur essendo volti alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Attesa la natura del procedimento, spese interamente compensate.
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1
e contratto in data 10.05.2014 a
[...] Parte_2
DO (PD) e trascritto nel relativo registro, parte I, atto n. 69, vol. 01, anno
2014 del Comune di DO;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
5
3. prende atto dei punti 1), 2) nella parte inerente all'assegnazione della casa coniugale, 3), 4) e 6) delle rassegnate conclusioni congiunte;
4. spese interamente compensate.
Così deciso in DO nella camera di consiglio del 25.09.25
Il giudice rel.
dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente dott.ssa Barbara De Munari
Tribunale di DO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di DO, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott. ssa Barbara De Munari Presidente dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott .ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 5945/2025 R.G promosso con ricorso congiunto, depositato in data 09.06.2025 da
, con l'avv. SCODITTI ANNA Parte_1
MARIA, come da mandato in atti,
e da
, con l'avv. PICCOLI MANOLO, come da mandato in atti;
Parte_2
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Scioglimento del matrimonio.
Per i ricorrenti:
“insistono affinché l'intestato Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio
contratto dai coniugi in data 10 maggio 2014 in DO, trascritto nei Registri dello
Stato Civile del Comune di DO al n. 69, parte I, vol. 01, anno 2014, ordinando
l'annotazione dell'emananda sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile e prendendo
atto degli accordi intervenuti tra le parti che di seguito si riportano:
1. i figli minori ed vengono affidati in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocamento prevalente e residenza presso l'abitazione della madre.
Nel rispetto del principio di bigenitorialità, i genitori si impegnano a condividere le 2
decisioni e le scelte attinenti alla vita dei figli riguardanti gli studi, la salute, le
attività extrascolastiche;
2. la ex casa familiare, di proprietà comune delle parti, resta assegnata alla sig.ra
che vi abiterà unitamente ai figli e il sig. provvederà Parte_1 Pt_2
all'integrale pagamento del mutuo da Egli acceso per il pagamento del prezzo di
acquisto;
3. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità: un
pomeriggio con pernottamento ogni settimana, in un giorno da concordarsi fra i
genitori con prelievo da scuola e fino al mattino successivo con riaccompagnamento
dei bambini a scuola oppure presso la casa della madre entro le ore 9,00 nei periodi
non scolastici e, a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio con prelievo da
scuola fino al lunedì mattina con riaccompagnamento dei bambini a scuola oppure
presso la casa della madre entro le ore 9,00 nei periodi non scolastici;
per le
vacanze estive, una settimana in luglio ed una settimana in agosto, in periodi da
concordare tra i genitori entro e non oltre il 10 giugno di ogni anno;
durante i
periodi di vacanza estiva con l'uno e con l'altro genitore resta sospeso il calendario
ordinario, mentre per le residue settimane di vacanza estive si seguirà il calendario
ordinario; una settimana durante le vacanze di Natale in periodo da concordare
entro il 10 dicembre di ogni anno, alternando di anno in anno la settimana di Natale
(24 - 30 dicembre) con quella di Capodanno (31 dicembre - 6 gennaio); tre giorni
durante le vacanze di Pasqua, da concordare almeno 15 giorni prima dell'inizio
delle vacanze, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì
dell'Angelo; ponti ed altre festività ad anni alterni tra i genitori;
restano salvi 3
diversi e più ampi accordi tra i genitori, che tengano conto delle loro esigenze
lavorative e degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli minori;
4. il sig. si obbliga a versare entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra Pt_2
, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli minori, la Parte_1
somma mensile di € 350,00 per ciascun figlio (€ 700,00 complessivi), rivalutabile
annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese
straordinarie per i figli come da Protocollo vigente presso il Tribunale di DO del
17.01.2017, mediante pagamento diretto oppure mediante rimborso alla madre entro
il giorno 5 del mese successivo al pagamento della spesa;
5. l'importo spettante a titolo di Assegno Unico per entrambi i figli sarà
integralmente percepito dalla sig.ra su accordo con il sig. Parte_1 Pt_2
6. le detrazioni fiscali per i figli a carico saranno suddivise al 50% tra i genitori;
7. le spese del presente giudizio vengono integralmente compensate fra le parti.”
Per il P.M: “Visto, il P.M. dichiara di intervenire”
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio civile, in data 10.05.2014, a DO (PD) e trascritto nei registri dello Stato civile del suddetto Comune, parte I, vol. 01, atto n. 69, anno 2014.
All'udienza di comparizione delle parti del 19.05.2022, innanzi al Presidente
Delegato, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e di addivenire alla separazione. La separazione veniva pronunciata con la sentenza n. 1357/2024, pubblicata in data 26.07.2024.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche 4
incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza di comparizione delle parti del 19.05.2022, dinnanzi al Presidente delegato.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi con riferimento ai punti 1), 2) nella parte inerente all'assegnazione della casa coniugale, 3), 4) e 6) delle rassegnate conclusioni sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse con riferimento ai punti suindicati delle rassegnate conclusioni.
Con riferimento, poi, ai punti 2) nella parte inerente all'accollo delle rate del mutuo sull'immobile adibito ad abitazione coniugale e 5) delle rassegnate conclusioni, si evidenzia che gli stessi, pur essendo volti alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Attesa la natura del procedimento, spese interamente compensate.
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1
e contratto in data 10.05.2014 a
[...] Parte_2
DO (PD) e trascritto nel relativo registro, parte I, atto n. 69, vol. 01, anno
2014 del Comune di DO;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
5
3. prende atto dei punti 1), 2) nella parte inerente all'assegnazione della casa coniugale, 3), 4) e 6) delle rassegnate conclusioni congiunte;
4. spese interamente compensate.
Così deciso in DO nella camera di consiglio del 25.09.25
Il giudice rel.
dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente dott.ssa Barbara De Munari