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6 gennaio 2000
6 gennaio 2000
Art. 4. (Modifica dell'articolo 126
della Costituzione) 1. L' articolo 126 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 126. - Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresi' essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto e' adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale puo' esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non puo' essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonche' la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio".
della Costituzione) 1. L' articolo 126 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 126. - Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresi' essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto e' adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale puo' esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non puo' essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonche' la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio".
Commentario • 1
- 1. Costituzione della repubblica ItalianaFulco Lanchester · https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/ · 8 agosto 2020 · 1.3455535
[…] NOTE: (*) L´art. 126 è stato sostituito dall´art. 4 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. […]
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Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 13/01/2004, n. 2Provvedimento: […] Non occorre in questa sede considerare che la Regione Calabria ha prospettato un dubbio di costituzionalità relativo ad una disposizione facente parte del testo costituzionale (l'art. 126, terzo comma), anziché della disposizione contenuta nell'art. 4 della legge costituzionale n. 1 del 1999, sostitutiva del testo precedente.Leggi di più...
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