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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 06/02/2026, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1085/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PENNISI FILIPPO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 815/2024 depositato il 05/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse 51 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2023 00385802 20 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da ricorso introduttivo
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti della Regione Sicilia, Dipartimento Finanze e Credito, e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso la cartella di pagamento emessa da quest'ultima e meglio indicata in ricorso, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2020 sul veicolo targato Targa_1 per un importo complessivo di Euro 456,11, lamentando in proposito il difetto di legittimazione passiva (sic) per essere stato il veicolo venduto a terzi fin dall'anno 2002 e, ancora, eccependo la nullità dell'ingiunzione di pagamento notificata dal Comune di Caltagirone (sic).
Costituitasi, la Regione Sicilia deduceva che dopo una verifica di sistema il contenzioso di cui all'impugnata cartella era stato annullato a seguito della trascrizione al PRA dell'atto di vendita del veicolo oggetto della tassa richiesta, con conseguente sgravio del relativo ruolo, precisando peraltro che la data della formalità di annotazione al PRA era avvenuta soltanto il 30 settembre 2025, pur con validità retroattiva.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccepiva la mancanza di legittimazione passiva dell'Agente della
Riscossione in merito alla legittimità dell'iscrizione a ruolo e deduceva la legittimità della procedura di riscossione.
All'udienza del 12 gennaio 2026 la causa era posta in decisione e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle sue controdeduzioni la Regione Sicilia ha dedotto che, una volta verificata a sistema la vendita dell'autovettura cui era riferita la controversa tassa, dopo la ritardata trascrizione al PRA dell'atto di vendita, si era proceduto allo sgravio del relativo ruolo e ha, quindi, richiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
A seguito di tale richiesta, oltre che in esito all'esame della documentazione depositata da entrambe le parti, va disposto in conformità, con conseguente caducazione dell'impugnata cartella.
Apparendo doversi attribuire a terzi la responsabilità della ritardata trascrizione dell'atto di vendita al PRA, gestito dall'Automobil Club d'Italia, le spese processuali possono essere compensate tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione quindicesima, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, il 12 gennaio 2026 IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. Filippo Pennisi
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PENNISI FILIPPO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 815/2024 depositato il 05/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse 51 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293 2023 00385802 20 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da ricorso introduttivo
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti della Regione Sicilia, Dipartimento Finanze e Credito, e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso la cartella di pagamento emessa da quest'ultima e meglio indicata in ricorso, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2020 sul veicolo targato Targa_1 per un importo complessivo di Euro 456,11, lamentando in proposito il difetto di legittimazione passiva (sic) per essere stato il veicolo venduto a terzi fin dall'anno 2002 e, ancora, eccependo la nullità dell'ingiunzione di pagamento notificata dal Comune di Caltagirone (sic).
Costituitasi, la Regione Sicilia deduceva che dopo una verifica di sistema il contenzioso di cui all'impugnata cartella era stato annullato a seguito della trascrizione al PRA dell'atto di vendita del veicolo oggetto della tassa richiesta, con conseguente sgravio del relativo ruolo, precisando peraltro che la data della formalità di annotazione al PRA era avvenuta soltanto il 30 settembre 2025, pur con validità retroattiva.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccepiva la mancanza di legittimazione passiva dell'Agente della
Riscossione in merito alla legittimità dell'iscrizione a ruolo e deduceva la legittimità della procedura di riscossione.
All'udienza del 12 gennaio 2026 la causa era posta in decisione e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle sue controdeduzioni la Regione Sicilia ha dedotto che, una volta verificata a sistema la vendita dell'autovettura cui era riferita la controversa tassa, dopo la ritardata trascrizione al PRA dell'atto di vendita, si era proceduto allo sgravio del relativo ruolo e ha, quindi, richiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
A seguito di tale richiesta, oltre che in esito all'esame della documentazione depositata da entrambe le parti, va disposto in conformità, con conseguente caducazione dell'impugnata cartella.
Apparendo doversi attribuire a terzi la responsabilità della ritardata trascrizione dell'atto di vendita al PRA, gestito dall'Automobil Club d'Italia, le spese processuali possono essere compensate tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione quindicesima, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, il 12 gennaio 2026 IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. Filippo Pennisi