Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 3020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3020 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE I In persona dei giudici:
Dott. Raffaele Sdino Presidente Dott.ssa Immacolata Cozzolino G. Rel./est. Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 26574 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, avente ad oggetto la disciplina del regime di affido e di mantenimento di figlio non matrimoniale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e AR difesa dall'avv. Massimo De Rosa, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Ventura di Tuoro, giusta procura in atti
RESISTENTE Nonché AVV. ANNALAURA CERVONE
CURATORE SPECIALE DELLA MINORE
E Il Pm, Sostituto Procuratore della Repubblica presso gli Affari Civili
INTERVENTORE NECESSARIO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.12.2023, la IGn.ra – AR premesso che dalla relazione sentimentale con il IGn. era Controparte_1 nata il [...] – esponeva: Per_1
(…) 3. La minore veniva accolta con grande gioia da entrambi i genitori e la convivenza procedeva regolarmente sino agli inizi dell'anno 2022, allorquando il IG. iniziava a manifestare problemi di alcolismo, _1 rientrando presso l'abitazione del nucleo familiare in continuo stato di alterazione psico-fisica, dando luogo a condotte gravemente lesive al benessere della figlia minore;
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4. Tali condotte, consistenti in ingiurie, accuse di presunti tradimenti, nonchè minacce nei riguardi della ricorrente, generavano nella stessa un costante timore per l'incolumità propria e della bambina;
5. La ricorrente, nel preminente interesse della minore, ha cercato in tutti i modi di aiutare il e con grande sacrificio è riuscita a continuare nel rapporto di _1 convivenza sino al gennaio del 2023 allorquando, a seguito dell'ennesimo episodio, intimava al di lasciare l'abitazione, vedendosi costretta _1
a richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine per paura della sua reazione;
6. Dopo innumerevoli interventi da parte delle Forze dell'Ordine, in quanto il continuava a recarsi, contro la volontà _1 della ricorrente, presso la comune abitazione, quest'ultima veniva definitivamente lasciata dallo stesso, il quale si trasferiva presso l'abitazione della madre, nel febbraio 2023; 7. Nonostante l'interruzione della convivenza la IG.ra ha continuato a fare il possibile per Pt_1 permettere al padre di coltivare i rapporti con la figlia, acconsentendo che quest'ultimo, previa verifica delle sue condizioni psico-fisiche, potesse vederla e tenerla con se per alcuni giorni della settimana e potesse quotidianamente sentirla telefonicamente;
8. Tuttavia, a partire dal mese di maggio 2023, la IG.ra era Pt_1 costretta ad interrompere le visite in quanto il , approfittando _1 delle occasioni di incontro con la minore, iniziava a porre in essere una serie di atti persecutori, anche in presenza della bimba, nei confronti della ricorrente, la quale si vedeva costretta a proporre numerose querele all'Autorità Giudiziaria ed a rivolgersi ad un centro Antiviolenza;
9. A seguito della denuncia presentata dalla ricorrente, il IG. veniva _1 dunque sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento e veniva rinviato a giudizio con udienza fissata per il 31.01.2024. 10. Nonostante la denuncia ed il conseguente provvedimento cautelare, la IG.ra ha tentato in tutti i modi di trovare una soluzione che Pt_1 permettesse al di vedere la figlia, anche a mezzo del sottoscritto _1 legale il quale, a seguito di comunicazione scritta, proponeva di permettere al padre di vedere la bambina a mezzo dei nonni materni;
11. Tuttavia il progetto di riavvicinamento naufragava in quanto il , nonostante i _1 divieti e le successive denunce continuava ad assumere condotte persecutorie nei confronti della ricorrente ed a contattarla, minacciandola, in evidente stato di alterazione, tanto è vero che la stessa si è vista costretta a proporre nuove querele;
12. Da un punto di vista economico da quando il IG. ha lasciato l'abitazione (gennaio 2023) si è Per_2 disinteressato completamente della figlia, versando in un anno la misera somma complessiva di € 660 (€ 100 a giugno 2023, € 230 ad agosto 2023,
€ 100 a settembre 2023, € 150 ad ottobre 2023, € 80 a novembre 2023 – doc.11) lasciando il nucleo familiare in uno stato di indigenza assoluta;
13. Si evidenzia infatti che la ricorrente è disoccupata, percepisce il RDC in misura minima di € 390 mensili (in quanto il non ha inteso _1
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cambiare residenza e risultando nel nucleo familiare della ricorrente cumula i suoi redditi a quelli assenti della - doc.3 e doc.4) ed è Pt_1 costretta a sopravvivere con gli aiuti dei familiari e con alcuni lavoretti occasionali di pulizie domestiche (doc.12); 14. La stessa è gravata inoltre delle spese di locazione dell'immobile, al contrario del resistente il quale è marittimo e percepisce uno stipendio medio mensile pari ad € 3.000,00 e non è gravato di alcuna spesa, in quanto è andato a convivere con la madre;
15. Alla luce delle problematiche riscontrate e dell'impossibilità di pacifica comunicazione tra i genitori si rende dunque indispensabile, stante la necessità della ricorrente di assumere le decisioni più importanti relative alla minore (compresa la possibilità di ottenere documenti, iscriverla a scuola, sottoporla a visite mediche, etc.) senza il necessario consenso dell'altro genitore, disporre l'affido esclusivo della stessa a favore della madre;
16. Nel preminente interesse della minore non si intende tuttavia in alcun modo limitare o escludere il diritto di visita a favore del padre ma, in considerazione delle condotte denunciate e del fatto che la minore non frequenta il padre ormai da mesi, si chiede che la disciplina degli incontri avvenga nel rispetto delle massime cautele previste dal caso di specie, secondo le indicazioni che l'Ill.mo Tribunale Vorrà adottare.
Ha chiesto: a) Disporre l'affidamento esclusivo della piccola Per_3
alla ricorrente per la causali indicate in narrativa;
b)
[...]
Regolamentare il regime di visite e di incontri tra la minore ed il padre, prevedendo che gli stessi avvengano con gradualità ed in modalità protetta, con l'ausilio dei S.S. territorialmente competenti, previa verifica delle capacità genitoriali del IG. ; c) Ordinare al Controparte_1 resistente di contribuire al mantenimento della figlia minore con la corresponsione di una somma mensile pari ad almeno euro 800,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie mediche e scolastiche in ragione del 50% con la ricorrente.
Si costituiva il e deduceva: (…) SULL'AFFIDO ESCLUSIVO: La _1 ricorrente, sulla scorta dell'asserita impossibilità di pacifica comunicazione tra i genitori, ha chiesto l'affidamento esclusivo della figlia
. La richiesta si appalesa del tutto illegittima ed ingiustificata, in Per_1 quanto i presupposti per l'affido esclusivo sono l'idoneità del genitore affidatario, e l'inidoneità educativa o manifesta carenza dell'altro genitore, ovvero che vi sia un comportamento grave e costante che pregiudichi le sue capacità decisionali e risulti pregiudizievole per l'interesse del minorenne. (…) Nella fattispecie in esame, il comparente ha sempre mostrato grande interesse e cura per la l'educazione e la crescita della figlia, partecipando attivamente ad ogni decisione che la riguardasse.
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Purtroppo, con la crisi della coppia, cominciata agli inizi del 2022, il IG.
ha visto via via alzarsi un muro nei rapporti con la figlia, _1 venendo progressivamente esautorato dalla responsabilità genitoriale per arbitraria volontà della ricorrente, che quanto meno da maggio 2023, per sua stessa ammissione, ha addirittura impedito, ed impedisce a tutt'oggi, gli incontri tra padre e figlia, con grave nocumento e pregiudizio per quest'ultima. Nello stesso periodo, la ha proposto una serie di Pt_1 querele per presunti “atti persecutori” posti in essere nei suoi confronti dal . Queste infondate accuse saranno smentite nel corso del _1 procedimento penale in corso, ma hanno gettato il comparente in un comprensibile stato di agitazione, ansia e profondo stress, privato della possibilità di avere contatti con la figlia. Finanche nel provvedimento di avvicinamento nei confronti della IG.ra , ri-salente al settembre Pt_1 del 2023, è precisato come lo stesso non dovesse spiegare alcun effetto sull'esercizio del diritto di visita da parte dell'indagato nei con-fronti dei figli minori, ed invece l'odierna ricorrente ha continuato nella sua grave ed illegittima condotta ostruzionistica. D'altra parte non si comprende davvero quale mostro possa essere il IG. , atteso che la medesima _1 istante, nelle denunce presentate, precisa ripetutamente di non aver subito, né lei né tantomeno la figlia, aggressioni fisiche o verbali. Il resistente è viceversa un padre affettuoso e premuroso, ed ha sempre reclamato il suo dovere di assumere decisioni nei confronti della figlia, impegnandosi, unitamente alla ex compagna, per contribuire al mantenimento della famiglia. Egli svolge, seppure senza continuità, lavoro marittimo, avendo continui contatti con l'utenza dei passeggeri, con la quale si relaziona con responsabilità e professionalità. Solo per non provocare traumi alla minore, il resistente ha inizialmente tollerato l'atteggiamento della madre, ma in seguito, preso atto del danno subito dalla figlia, ha iniziato a rivendicare il proprio diritto-dovere di incontrare e sentire la piccola
. Ed a nulla sono valsi i numerosi bonari solleciti, anche a mezzo Per_3 del legale di fiducia. Persino i contatti telefonici sono diventati incredibilmente complicati (…) In definitiva, la IG.ra ha Pt_1 continuato, e continua ancora oggi, ad opporsi illegittimamente al rapporto tra padre e figlia. La ricorrente, ha chiesto almeno € 800,00 per il contributo al mantenimento della minore, deducendo che il resistente percepirebbe uno stipendio medio mensile pari ad € 3,000,00. Invero, come innanzi dedotto, il IG. , purtroppo senza continuità, imbarca per dei brevi periodi, _1 ed il reddito, per il 2022 è stato complessivamente pari ad € 14.384,00 al netto delle imposte, ovvero a 13 mensilità di € 1.106,00, come dalla dichiarazione che si deposita. Inoltre, deve considerarsi che il _1 dovrà trovare altra soluzione abitativa in affitto, assumendone i relativi costi, mentre, allo stato, deve contribuire alle spese dell'anziana madre che lo ospita temporaneamente. La IG.ra , d'altra parte, oltre a Pt_1
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percepire il reddito di cittadinanza e l'assegno unico per la figlia, negli atti depositati ha dichiarato di lavorare (cfr. querela del 29.11.2023 depositata sub 10) dall'egregia difesa avversa), come peraltro ha sempre fatto nel periodo della convivenza con il . Pertanto, allo stato, si chiede che _1
l'assegno mensile venga determinato nella misura di € 200,00, o in quella maggiore/minore somma che sarà ritenuta di giustizia. (…) Singolare che la IG,ra nel ricorso introduttivo lamenti che il Pt_1 padre non frequenti la figlia da mesi, laddove è stata proprio lei l'artefice di tale incresciosa situazione. Non solo, ha impedito che persino i familiari del potessero incontrare e vedere la piccola . Solo il _1 Per_3 giorno 15 febbraio 2024, alla presenza del sottoscritto e con la mediazione dell'Avv. Massimo Di Rosa, il IG. ha potuto incontrare, per pochi _1 minuti, la figlia all'uscita dalla scuola, ed è stato incontro reciprocamente sereno, intenso ed affettuoso, fatto solo di abbracci e tenerezze. Tralasciando ogni superfluo commento sull'argomento, si propone il seguente calendario di visite, tenuto conto delle prevalenti eIGenze della minore, nonché delle eIGenze lavorative del padre, come detto lavoratore marittimo, meglio articolato nel piano genitoriale che si deposita.
Alla prima udienza del 28.5.2024 sono state ascoltate le parti separatamente essendo in atto vigente il divieto di avvicinamento del ricorrente alla emesso con provvedimento del Gip del 5.9.2023. Pt_1
La ricorrente ha dichiarato: mi riporto al ricorso e ne chiedo integrale accoglimento;
dopo che ci siamo separati nel 2023 e lui è andato a vivere a casa della madre dove abita da solo perché la madre abita con la figlia, cercavo di fargli vedere (che oggi ha 8 anni) portandogliela a
CP_2 casa, ma ogni volta che andavo lo trovavo ubriaco e non lasciavo la bambina. è stata sempre oppositiva agli incontri e non è mai voluta
CP_2 rimanere con il padre. Oramai non lo vede da un anno e mezzo. Una sola volta l'ha vista fuori scuola a febbraio scorso in quanto gli avvocati si organizzarono e io rimanevo distante a guardare. Si trattò di un incontro di 10 minuti e lui non fece altro che chiedere a di me, perché è
CP_2 ossessionato. sapeva che io ero li e non aveva paura ma poi,
CP_2 quando lui è andato via, lei mi ha confermato che il padre parlò solo di me. Ormai la bambina è stanca e non vuole vedere il padre. Sono costretta a bloccarlo sul telefono;
in alcune fasce orarie libero il telefono per consentirgli di chiamare la figlia con videochiamate ma dopo che parla un po' con comincia di nuovo a dare i numeri e a parlare di me.
CP_2
Spesso è ubriaco anche a telefono. capisce benissimo quando il CP_2 padre è in stato di alterazione perché lui ripete sempre le stesse cose: se ha mangiato, se lo vuole vedere, le giura che non beve, parla del giudice e delle analisi. Le chiede io con chi sto, con chi dormo e la stressa ogni volta. All'inizio, quando ci siamo lasciati, non mi dava nulla, e poi da
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settembre scorso mi sta dando 100 euro al mese con una ricarica con la posta-pay. Lavora nelle cucine delle navi come aiuto cuoco. Io e CP_2 abitiamo a vico Ascione 12 (Ercolano) e pago un canone di 500 euro al mese;
il contratto è intestato a lui ma conto di cambiarlo al più presto con la disponibilità del proprietario. Ho attivato la procedura per la modifica della residenza del;
io lavoro saltuariamente quando mi capita. _1
Prendo da pochi mesi l'assegno di inclusione per che è di € CP_2
8000,00 più 200,00. Riesco a malapena a tirare avanti. frequenta CP_2 la terza elementare alla di Ercolano e va bene a scuola ed Persona_4 ha le sue amichette. E' serena, anche se la situazione non è facile. Non posso contare sull'aiuto di mia madre che è malata;
ho una sorella e 4 fratelli che hanno la loro vita e non posso chiedere aiuto loro. Sono disponibile alle visite di con il padre purchè siano protette. Sono CP_2 andata dagli Assistenti sociali di Ercolano. Oggi sarà celebrata la prima udienza dinanzi al Gip e se ne occupa l'avvocato Antonio Borrelli. Aggiungo che sabato scorso e domenica mi ha chiamato con un numero privato e mi ha detto che mi vuole ancora bene e mi ha trovato dimagrita. Non ho registrato. Sono molto preoccupata perché non so più che fare. Più volte lui ha violato la misura cautelare ma io denunciai e telefonai ai CC che però non lo trovarono e non l'hanno potuto arrestare. Adr: il _1 non ha mai alzato le mani né su di me né sulla bambina, ma quando era alterato per l'alcol dava in escandescenze e rompeva le cose;
ha CP_2 assistito sempre alle sue intemperanze ed ha sempre visto il padre ubriaco. Aggiungo che era talmente fuori di testa che diceva davanti alla bambina che io ero l'amante di mio padre tanto che sono stata costretta a non farlo venire più a casa. E mia figlia ne ha sofferto tanto. Poi mio padre è finito 4 mesi orsono ed era la figura maschile di riferimento di mia figlia. Non ho alcun compagno.
Il resistente ha dichiarato: mi viene data lettura delle dichiarazioni della ricorrente;
oggi so che c'è l'udienza penale ma non sono andato perché sono venuto qui. Nego di aver parlato con mia figlia fuori scuola male della madre. Vorrei vedere mia figlia . Sono disponibile a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità ed anche a vederla presso i SS se è necessario. Sto andando al Sert;
due giorni fa: devo andare due volte a settimana. Lavoro sulle navi come cuoco e do alla la somma di € Pt_1
100 al mese per mia figlia;
con bonifico dò 100 euro e quando vedo mia figlia le do' 300 euro in contanti;
se vuole i vestiti o il tablet glieli compro;
posso dare a mia figlia la somma di € 250 al mese;
abito a casa di mia madre ad Ercolano a vico e non pago alcun canone perché Persona_5
è casa di proprietà. Vorrei vedere mia figlia. Mi hanno bloccato il telefono e non capisco perché. Capisco che devo stare lontano dalla ma Pt_1 non mi pare che debba stare lontano anche da mia figlia. Non mi sono mai rivolto ai SS.
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Il Giudice delegato ha statuito come di seguito: Orbene, dalla documentazione agli atti emerge che il - _1 destinatario della misura del GIP di Napoli di divieto di avvicinamento alla ricorrente del 5.9.2023, e nei confronti del quale pende processo penale – ha, negli ultimi anni, posto in essere condotte gravemente lesive della incolumità personale della , e – circostanza non contestata – Pt_1 fa uso di sostanze alcoliche tale che sta seguendo un percorso presso il Sert. La ricorrente ha chiesto disporsi provvisoriamente l'affido esclusivo della minore - che, in ragione della tenera età non può essere ascoltata da questo Giudice;
il si è opposto chiedendo l'affido condiviso. _1
E' noto che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.
26587 del 17/12/2009). In sostanza, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio di quella che un tempo era definita potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento. Nel caso di specie, dalla condotta del – persecutoria della ex _1 compagna e violenta anche in presenza della minore che, a dire della madre, ha spesso assistito alle intemperanze del padre in preda all'alcol e che per tali motivi oggi non vuole più stare con il padre, - si evidenziano elementi altamente sintomatici della inidoneità dello stesso ad affrontare quelle maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta anche a carico di quel genitore con il quale il figlio non stia stabilmente, determinando concretamente una situazione di contrarietà all'interesse della minore ostativa per legge ad un provvedimento di affidamento condiviso, non valendo ad offrire alle stesse quell'ambiente familiare stabile e sereno a cui la stessa ha pure diritto.
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Deve, quindi, disporsi – provvisoriamente - l'affidamento esclusivo della minore alla madre, genitore più affidabile e presente, che sempre si è presa cura della stessa;
sussistono elementi tali per prevedere ai sensi dell'ultimo comma dell'art 337 quater c.c. che le competenze genitoriali siano concentrate in capo alla madre. Avuto riguardo, invece, alle modalità di visita padre-figlia, si investono i SS di Ercolano che- tenuto conto del fatto che vige, allo stato- il divieto di avvicinamento del alla : _1 Pt_1
- effettueranno visita domiciliare presso l'abitazione di AR
, residente in [...]al Vico Ascione 12 con la figlia minore
[...]
dando contezza delle condizioni socio-ambientali e delle Per_1 condizioni della minore che sarà ascoltata;
- effettueranno visita domiciliare presso l'abitazione di _1
, residente in vico Ciro Bonaiuto 35 ad Ercolano dando contezza
[...] delle condizioni socio-ambientali;
- verificata la disponibilità della minore , gli operatori dei SS Per_1 organizzeranno gradualmente le visite protette della bambina con il padre almeno una volta alla settimana;
- disporranno l'avvio del ad un percorso individuale di sostegno _1 alla genitorialità onde verificare le sue reali intenzioni di fare il padre;
- relazioneranno ogni tre mesi sull'andamento del percorso e delle visite, segnalando a questo Giudice su eventuali criticità;
- i SS, inoltre, acquisiranno, ove possibile, informazioni presso il centro Sert frequentato dal;
_1
Il , inoltre, darà conto a questo Giudice dei percorsi presso Controparte_1 il Sert, autorizzandolo sin d'ora a fare richiesta delle certificazioni attestanti il suo stato di salute. Avuto riguardo alle determinazioni economiche, tenuto conto delle dichiarazioni della madre e della circostanza che la stessa contribuisce al mantenimento diretto della figlia sostenendo anche il canone di locazione, del fatto che il resistente lavora stabilmente e non ha spese di fitto di casa in quanto vive presso la madre, determina provvisoriamente la somma di € 300,00 quale contributo al mantenimento della minore con decorrenza dal deposito del ricorso, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del 2018. Rinvia alla prossima udienza del 10 ottobre 2024 mandando ai Servizi Sociali competenti per territorio di relazionare come sopra indicato, avvisando questo Gi qualora dovessero riscontrare condotte del _1 contrarie al suo ruolo genitoriale ed alle prescrizioni di questo Gi. Si riserva ogni valutazione in ordine alla nomina di un curatore speciale per la minore ed alla trasmissione degli atti al PM- Sede per i provvedimenti di Sua competenza. Invita i procuratori delle parti a depositare agli atti – ove pronunciata – la sentenza penale resa nel giudizio a carico del resistente.
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Alla successiva udienza del 10.10.2024, in assenza delle relazioni dei SS, la causa è stata rinviata al 12.11.2024 e successivamente, preso atto degli esiti del (che hanno dato atto che il era positivo alla cocaina ed Pt_2 _1 all'alcol), il Gi ha rimesso gli atti al PM ed ha nominato curatore speciale della minore l'avv. Annalaura Cervone.
Si è costituita in giudizio la curatrice ed ha dedotto: (…) Nel merito rileva che dalla documentazione agli atti, è evidente il pregiudizio che è derivato, e che potrebbe derivare in futuro, alla figlia minore dalla condotta del IG. . Per_1 _1
Può e deve essere dichiarata la decadenza dalla potestà nei confronti del genitore incline all'uso di sostanze tossiche e non disponibile al proprio recupero, del tutto disinteressato alle eIGenze ed ai diritti d'ordine materiale, morale, affettivo e psicologico del minore e del proprio ruolo paterno, con grave, inevitabile e progressivo danno per la prole, tanto più qualora egli tenga una condotta processuale concludente e rivelatrice ex art. 116, comma II, e 117, cod. proc. civ. Nel caso in esame, oltre ai comportamenti gravissimi fino ad oggi tenuti ed accertati in sede penale, vi è il riscontro positivo all'utilizzo di cocaina e di alcol e vi è anche una volontà espressa di non voler proseguire né il percorso presso il SERD né il percorso di sostegno alla genitorialità. Tali condotte pregiudizievoli del IG. rappresentano gravi _1 violazioni dei doveri inerenti la responsabilità genitoriale ed impongono una pronuncia di decadenza a tutela della incolumità della figlia minore in favore della quale, il padre, ha anche fatto mancare del tutto il contributo al mantenimento con ulteriore grave pregiudizio per la stessa. Pertanto, il Tribunale, alla luce dei suesposti comportamenti, dovrà pronunciare la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale sulla minore essendo allo stato impossibile immaginare una qualsiasi possibilità di recupero, anche attraverso un percorso di crescita e sviluppo delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte del padre, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura e accudimento della figlia ancorché con l'aiuto di parenti (di cui però non vi è traccia) o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali. Allo stato non è neanche ipotizzabile una frequentazione del padre alla minore poiché il comportamento di quest'ultimo, non acconsentendo alla verifica periodica sull'uso di sostanze stupefacenti e alcol, non permette di poter escludere il grave pregiudizio per la figlia neanche con tutte le cautele che potrebbe essere applicate. Quanto alle determinazioni economiche, si chiede che il Tribunale voglia confermare a carico del padre, in favore della IG.ra , per il mantenimento della piccola Pt_1
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, l'assegno mensile di €300,00 oltre il 50% delle spese accessorie Per_1 come da Protocollo del Tribunale di Napoli.
Rinviato, infine, il giudizio per note conclusive, il curatore ha confermato – dopo aver ascoltato la minore – le sue conclusioni. Per_1
La ricorrente ha aderito alle richieste del curatore. Il PM-Sede, con parere del 28.2.2025, ha chiesto pronunciarsi la decadenza del dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia. _1
Il procuratore del si è opposto. _1
Orbene, osserva il Collegio, che dall'istruttoria svolta è emersa la completa inadeguatezza del padre a ricoprire il suo ruolo genitoriale nei confronti della figlia, e non è stato possibile – malgrado gli sforzi degli operatori e del curatore nel corso del giudizio – recuperare il padre e consentirgli di riallacciare il suo rapporto con la figlia in quanto il
[...]
, oltre a non essere mai stato presente nel corso del giudizio, si è _1 sottratto anche agli incontri al SERD. È stato, infine, ritenuto necessario anche sospendere gli incontri tra la bambina ed il padre sulla scorta della relazione dei SS di Ercolano. Orbene, su tali evidenze istruttorie, lette le note conclusionali del procuratore della ricorrente e del curatore delle minori, il Collegio ritiene che la richiesta di decadenza del padre, ai sensi dell'art. 333 c.c., (con parere favorevole del PM) meriti di essere integralmente accolta. Da quanto sopra esposto, emerge con evidenza che il padre di Per_1 non ha mostrato alcuna resipiscenza. Tali comportamenti non possono non ritenersi pregiudizievoli nei confronti della bambina e possono certamente giustificare la dichiarazione di decadenza dalla potestà del padre.
Quanto al regime di frequentazione, considerata l'età della minore, gli incontri, di fatto sospesi, potranno riprendere solo quando il padre si impegnerà seriamente ad incontrare la figlia e solo dopo aver dato prova di resipiscenza concretamente seguendo il prescritto e più volte sollecitato percorso di sostegno alla genitorialità e presso il SERD.
Sul contributo al mantenimento della minore. Il Collegio conferma l'ordinanza del Gi con la quale è stato posto a carico del (che lavora come marittimo) l'obbligo di contribuire al _1 mantenimento della minore nella misura di € 300,00 all'attualità con decorrenza dal ricorso e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Entrambi i genitori sono tenuti al 50% a carico del padre per le spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa tra COA Napoli e Presidenza del Tribunale del 7.3.2018.
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Sul regime delle spese. Tenuto conto della natura della causa, le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM. 147/2022 (scaglione di riferimento per cause di valore indeterminabile da € 26.000,01 ad € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando in via definitiva: a) Dichiara decaduto dalla responsabilità Controparte_1 genitoriale nei confronti della figlia;
Per_1
b) sospende il diritto di visita del padre;
c) pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1 ricorrente mensilmente la somma di euro 300,00 per il mantenimento della figlia con decorrenza dal ricorso e rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
d) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% alle spese straordinarie come indicate in parte motiva;
e) Condanna alla rifusione delle spese di costituzione Controparte_1
e di rappresentanza in favore della ricorrente ammessa al GP, e per essa allo Stato, liquidate in complessivi € 2.665,00, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA se dovute;
f) Pone a carico di le spese di giudizio del curatore Controparte_1
Avv. Annalaura Cervone come liquidate con separato decreto, e per esso a favore dello Stato.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 14 marzo 2025
Il G.Rel. Il Presidente Dott.ssa I.Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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