Articolo 2 della Legge 12 marzo 1968, n. 286
Articolo 1Articolo 3
Versione
19 aprile 1968
Art. 2.
Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento che abbiano il requisito di un anno minimo di servizio presso l'ex direzione generale dell'aviazione civile ed organi periferici, alla data di entrata in vigore della legge n. 141 del 30 gennaio 1963 , e che siano tuttora in servizio presso l'ispettorato generale dell'aviazione civile ed organi periferici, vengono trasferiti nei ruoli organici dell'ispettorato generale dell'aviazione civile mediante concorso per titoli ed esame speciale cosi' come previsto per gli ufficiali della riserva ed in ausiliaria provenienti dal S.P.E. (Servizio permanente effettivo) e per il personale civile dei ruoli aggiunti.
Entrata in vigore il 19 aprile 1968