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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 05/05/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 767/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Michael Grossmann, ha pronunciato ex art. 281-
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 767/2024 promossa da
- (USt.-ID DE298738905), con sede Parte_1
in Grünwald (Repubblica Federale di Germania), Südliche Münchner Straße Nr. 62, persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv. RUDEK ROBERT e dall'avv. SMOLEI ALESSANDRO, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Bolzano, Viale A. Duca d'Aosta n. 51;
- parte attrice – opponente -
contro
- (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Varna (BZ), Via Forch n. 6/A, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv. UNTERMARZONER
CHRISTIAN e dall'avv. WÖRNDLE THOMAS, con domicilio eletto presso il loro studio in
Bolzano, Via Raffaello Sernesi n. 10;
- parte convenuta – opposta -
1 con oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 29/2024 d.d. 10.01.2024.
***
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte opponente:
come da foglio di precisazione delle conclusioni d.d. 14.04.2025
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione
• In via preliminare ed assorbente
- dichiarare il difetto e la carenza di giurisdizione dell'AGO italiana adita in relazione al decreto
ingiuntivo opposto n. 29/2024 R.G. n. 4016/2023 emesso dal Tribunale di Bolzano il 09.01.2024
e quindi revocare e/o dichiarare nullo o comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiarare il difetto e la carenza di giurisdizione della AGO italiana adita a conoscere e
decidere delle domande ed istanze tutte formulate dalla convenuta opposta con atto di
costituzione e risposta del 15.7.2024.
• In subordine
- dichiarare inammissibili (i) la domanda della società convenuta opposta di condanna della
di pagare in favore della società convenuta opposta l'importo Parte_1
di Euro 10.56140, (ii) nonché le domande tutte formulate in via subordinata ed in via
ulteriormente subordinata con atto di costituzione e risposta del 15.7.2024; e
• Sempre in via subordinata, nel merito
- revocare e/o dichiarare nullo o comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 29/2024
R.G. n. 4016/2023 emesso dal Tribunale di Bolzano il 09.01.2024 e comunque dichiarare che
nulla è dovuto dalla società opponente alla;
Controparte_1
- rigettare le domande ed istanze tutte formulate dalla convenuta opposta in via preliminare ed in
via principale, in via subordinata ed in via ulteriormente subordinata con atto di costituzione e
risposta del 15.7.2024.
2 • Sempre in via subordinata, in via istruttoria (…)
In ogni caso
condannare la società al pagamento ed alla Controparte_1
rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio con distrazione in favore dei
procuratori dell'attrice opponente.”
dei procuratori di parte opposta:
come da foglio di precisazione delle conclusioni d.d. 15.04.2025
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bolzano, previo rigetto dell'istanza di sospensione della esecuzione
provvisoria del decreto ingiuntivo opposto,
in via preliminare: accertare e dichiarare la giurisdizione Giudice Ordinario Italiano in
relazione al decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Bolzano n. 29/2024 dd.
09.01.2024/10.01.2024 ed in relazione alla decisione della presente causa e concedere, ai sensi
di legge, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo del Tribunale di Bolzano n. 29/2024
dd. 09.01.2024/10.01.2024;
in via principale:
- respingere l'opposizione e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto,
a) subordinando all'occorrenza ex art. 648 c.p.c. la concessione della esecuzione provvisoria ex
art. 642 c.p.c. a cauzione che verrà prestata in forma di garanzia bancaria giusta dichiarazione
della Cassa Raiffeisen Bassa Vall'Isarco Società cooperativa dd. 12.07.2024 e depositata nella
prima udienza o,
b) in via subordinata, concedendo l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo
opposto limitatamente alle somme non contestate, nonché - condannare la
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t. di pagare a favore della Parte_1
l'importo di € 10.561,40.- dovuto ai sensi della Controparte_1
clausola contrattuale di revisione automatica del contratto d'appalto dd. 28.04.2021-12.07.2021
3 come maggiorazione dei prezzi per le materie prime.
in via subordinata: nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto,
condannare la , in persona del rappresentante legale pro Parte_1
tempore, al pagamento del corrispettivo per le opere e le prestazioni eseguite di € 186.561,40.-
oltre interessi commerciali ex D.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo, con detrazione di pagamenti
a titolo di acconto eventualmente già eseguiti;
in via ulteriormente subordinata: nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto
ingiuntivo opposto, condannare comunque la , in Parte_1
persona del rappresentante legale pro tempore, al pagamento della somma contrattuale non
contestata di € 158.226,60.- oltre interessi commerciali ex D.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo,
con detrazione di pagamenti a titolo di acconto eventualmente già eseguiti;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, sia del procedimento monitorio,
che di opposizione.”
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione notificato in data 13.03.2024 l'opponente
[...]
(breviter ) ha evocato in giudizio l'opposta Parte_1 Pt_1 [...]
(breviter , chiedendo la revoca del decreto Controparte_1 CP_1
ingiuntivo n. 29/2024 d.d. 10.01.2024, emesso dal Tribunale di Bolzano per l'importo di €
86.641,00, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di corrispettivo per opere eseguite nei cantieri “Eisabachpalais” e “Hauensteinstraße 6” a Monaco di Baviera.
Parte opponente ha contestato la pretesa azionata in via monitoria, eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del Giudice italiano. In base al Regolamento UE n. 1215/2012, infatti,
le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro dovrebbero essere convenute davanti ai
Giudici di tale Stato membro: avendo sede nella Repubblica Federale di Germania, la Pt_1
4 stessa avrebbe dovuto essere convenuta dinanzi ai Giudici di tale Stato. Una devoluzione della controversia all'Autorità giudiziaria italiana, d'altra parte, non risulterebbe possibile neppure sulla base delle competenze giurisdizionali speciali contemplate dal Regolamento UE n.
1215/2012: avrebbe concluso con l'opposta unicamente un contratto d'appalto Pt_1
nell'ambito del progetto edilizio “Wiedenmayerstraße”, mentre alcun contratto sarebbe stato concluso in relazione al progetto “Hauenstreinstraße 6”; il contratto d'appalto relativo al progetto
“Wiedenmayerstraße” riguarderebbe l'esecuzione di opere a Monaco di Baviera, con la conseguenza che il foro dell'esecuzione dovrebbe essere individuato nella Repubblica Federale di
Germania. Inoltre l'art. 1 del contratto richiamerebbe le condizioni generali della committente, che conterrebbero una clausola di proroga della giurisdizione in favore dell'Autorità giudiziaria della Repubblica Federale di Germania.
Nel merito parte opponente ha contestato il credito fatto valere da controparte sia nell'an sia nel
quantum.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.07.2024 l'opposta
[...]
si è costituita nel presente giudizio, contestando tutto quanto Controparte_1
dedotto, eccepito e richiesto ex adverso e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutività ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento di quanto previsto dai contratti conclusi.
Con ordinanza d.d. 20.11.2024 il Giudice istruttore ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione,
ha fissato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
l'udienza del 17.04.2025.
All'udienza del 17.04.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni in epigrafe riportate. Esaurita
la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies. comma 3,
5 c.p.c.
2. Parte opponente ha ritualmente eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice italiano, facendo leva sia sulle disposizioni di cui al Regolamento n. 1215/2012 sia sulle previsioni contrattuali pattuite dalle parti.
L'eccezione di difetto di giurisdizione è meritevole di accoglimento.
Parte opposta fa valere nei confronti dell'opponente crediti asseritamente nascenti dal contratto d'appalto d.d. 28.04.2021/12.07.2021, relativo al progetto “Wiedenmayerstraße”, e dal contratto d'appalto d.d. 03.09.2021, relativo al progetto “Hauenstreinstraße 6” (cfr. doc. 2 e 5 fasc. di parte opposta).
L'art. 1 dei menzionati contratti specifica che degli stessi fanno parte le condizioni generali di contratto della committente “AVB” (“Allgemeine Vertragsbedingungen des AG (AVB)”) e le clausole del regolamento per le opere di costruzione “VOB” (“Vergabe- und Vertragsordnung fèr
Bauleistungen, Teil B (VOB/B)”.
Il par. 15 delle predette condizioni generali di contratto “AVB” e il par. 18 del citato regolamento
“VOB” prevedono che la competenza per le controversie nascenti dal contratto spetti al foro ove è
sita la sede del committente (cfr. doc. 3 e 4 fasc. di parte opponente).
Occorre pertanto stabilire se tra le parti sia stata pattuita una valida clausola di proroga della competenza ai sensi dell'art. 25 del Regolamento UE n. 1215/2012, applicabile in ragione del domicilio delle parti.
Nello specifico, a mente dell'art. 25 del Regolamento UE n. 1215/2012 “L'accordo attributivo di
competenza deve essere: a) concluso per iscritto o provato per iscritto;
b) in una forma ammessa
dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro;
o c) nel commercio internazionale, in una
forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale
ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contrati dello stesso
tipo nel settore commerciale considerato.”
6 Sull'idoneità di un rinvio a condizioni generali a soddisfare i riportati requisiti la Suprema Corte si è espressa come segue: “Qualora, nell'ambito di un contratto di compravendita tra un'impresa
italiana ed una straniera, la clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati
membri - per la quale l'art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e, in
seguito, l'art. 23 del Regolamento (CE) n. 44 del 2001 e l'art. 25 del Regolamento (UE) n. 1215
del 2012, prescrivono il requisito della forma scritta - sia inserita tra le condizioni generali di
contratto, non sottoscritte, e ad essa sia fatto riferimento soltanto mediante un rinvio, nell'indice
del contratto sottoscritto, al capitolo recante le condizioni generali, si deve escludere che la
clausola attributiva della giurisdizione sia stata effettivamente oggetto di una pattuizione
manifestata, in modo chiaro e preciso, tra le parti e che pertanto il suddetto requisito sia stato
rispettato.” (Cass. civ., Sez. Un., ord. 10.01.2023, n. 361).
Aderendo al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite, deve dunque escludersi che nel caso di specie sia stata conclusa una valida clausola di proroga della competenza. Né le condizioni generali “AVB” né il regolamento “VOB” risultano infatti essere stati sottoscritti dalle parti. I contratti firmati, per contro, si limitano a prevedere l'applicabilità delle predette condizioni generali “AVB” e “VOB”, senza alcun riferimento alla clausola di proroga.
Quanto precede implica che l'individuazione dell'Autorità giudiziaria munita di giurisdizione debba aver luogo in base alle disposizioni generali e alle competenze speciali contemplate dal
Regolamento UE n. 1215/2012.
L'art. 4 di detto Regolamento dispone, in particolare, che “le persone domiciliate nel territorio di
un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle
autorità giurisdizionali di tale Stato membro”. Poiché l'odierna opponente, convenuta dal punto di vista sostanziale, ha sede nella Repubblica Federale di Germania, le domande oggetto della presente causa avrebbero dovuto essere proposte dinanzi all'Autorità giudiziaria di tale Stato.
Una devoluzione della presente causa al Giudice italiano non discende neppure dalle competenze
7 speciali previste dal Regolamento n. 1215/2012.
In proposito, parte opponente invoca l'art. 7 del citato Regolamento, a mente del quale, in materia contrattuale, la giurisdizione spetta altresì al Giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio. L'art. 7 precisa che per luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio deve intendersi, nel caso di compravendita di beni, il luogo in cui gli stessi sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto ovvero, nel caso di prestazione di servizi,
il luogo in cui i medesimi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.
Posto quanto precede, la stessa opponente qualifica i contratti per cui è causa come contratti di appalto ed indica come oggetto “la realizzazione dei balconi e dei relativi rivestimenti
d'intradosso inclusi i rispettivi lavori preparatori” per il progetto “Stadtpalais Wiedenmayer”, nonché “lavori da fabbro” per tale progetto ed il progetto “Hauenstreinstraße 6”.
In particolare, dalla lettura del contratto d.d. 28.04.2021/12.07.2021 emerge come le opere affidate all'opposta consistano in lavori da fabbro in relazione al progetto “Wiedenmayerstraße”, comprendenti la costruzione dei balconi (“Balkonkonstruktion”), con le relative opere preparatorie ed accessorie. Analogamente, dall'esame del contratto d.d. 03.09.2021 si evince, quale oggetto contrattuale, l'esecuzione di lavori da fabbro e delle opere accessorie in relazione al progetto “Hauensteinstraße 6”.
Risultando pacifico che entrambi i progetti attengano alla realizzazione di immobili a Monaco di
Baviera, il luogo di esecuzione delle opere non può che coincidere con il luogo in cui sono siti gli immobili in costruzione.
La disamina dei contratti non consente invece di aderire alla tesi dell'opposta, a mente della quale gli stessi avrebbero ad oggetto una fornitura con posa in opera. Nello specifico, a detta di parte opposta, la prestazione principale sarebbe da ravvisare nella realizzazione su misura di componenti da installare nei fabbricati, onde il luogo di prestazione dei servizi sarebbe da identificare nella sede dell'appaltatore. Siffatta prospettazione si scontra con il tenore letterale dei
8 contratti, che non discorrono della realizzazione su misura di singoli elementi architettonici, ma pongono l'accento sul complesso delle opere da fabbro necessarie presso i cantieri
“Wiedenmayerstraße” e “Hauensteinstraße 6”. Tali cantieri in Monaco di Baviera rappresentano dunque il luogo di prestazione dei servizi.
Ne discende che, anche in base alle competenze speciali di cui al Regolamento UE n. 1215/2012,
il Giudice italiano è privo di giurisdizione, essendo la stessa attribuita all'Autorità giudiziaria della Repubblica Federale di Germania.
Deve quindi dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana, per essere la controversia riservata all'Autorità giudiziaria della Repubblica Federale di Germania, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.).
L'opposta va pertanto Controparte_1
condannata alla rifusione in favore dell'opponente
[...]
delle spese di lite, da quantificarsi nella misura media Parte_1
prevista dal D.M. n. 55/2014 (tab. n.
2 -scaglione di valore: da € 52.000,01 ad € 260.000,00) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, con riduzione del 50%, stante la ridotta attività espletata, e dunque in € 7.051,50, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge, € 406,50 per anticipazioni, nonché spese successive necessarie. Stante la richiesta di parte opponente, tali spese devono essere distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari della medesima.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata,
assorbita o dichiarata inammissibile:
1) dichiara il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana, per essere la controversia riservata all'Autorità giudiziaria della Repubblica Federale di Germania e per l'effetto
9 2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna parte opposta a Controparte_1
rifondere a parte opponente le spese del Parte_1
presente giudizio, che liquida in complessivi € 7.051,50, oltre 15% per spese forfettarie, oltre
CPA e IVA come per legge, € 406,50 per anticipazioni e spese successive necessarie, da distrarsi
ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari della medesima opponente.
Bolzano, 05.05.2025
Il Giudice
dott. Michael Grossmann
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Michael Grossmann, ha pronunciato ex art. 281-
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 767/2024 promossa da
- (USt.-ID DE298738905), con sede Parte_1
in Grünwald (Repubblica Federale di Germania), Südliche Münchner Straße Nr. 62, persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv. RUDEK ROBERT e dall'avv. SMOLEI ALESSANDRO, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Bolzano, Viale A. Duca d'Aosta n. 51;
- parte attrice – opponente -
contro
- (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Varna (BZ), Via Forch n. 6/A, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, giusta procura depositata telematicamente, dall'avv. UNTERMARZONER
CHRISTIAN e dall'avv. WÖRNDLE THOMAS, con domicilio eletto presso il loro studio in
Bolzano, Via Raffaello Sernesi n. 10;
- parte convenuta – opposta -
1 con oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 29/2024 d.d. 10.01.2024.
***
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte opponente:
come da foglio di precisazione delle conclusioni d.d. 14.04.2025
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione
• In via preliminare ed assorbente
- dichiarare il difetto e la carenza di giurisdizione dell'AGO italiana adita in relazione al decreto
ingiuntivo opposto n. 29/2024 R.G. n. 4016/2023 emesso dal Tribunale di Bolzano il 09.01.2024
e quindi revocare e/o dichiarare nullo o comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiarare il difetto e la carenza di giurisdizione della AGO italiana adita a conoscere e
decidere delle domande ed istanze tutte formulate dalla convenuta opposta con atto di
costituzione e risposta del 15.7.2024.
• In subordine
- dichiarare inammissibili (i) la domanda della società convenuta opposta di condanna della
di pagare in favore della società convenuta opposta l'importo Parte_1
di Euro 10.56140, (ii) nonché le domande tutte formulate in via subordinata ed in via
ulteriormente subordinata con atto di costituzione e risposta del 15.7.2024; e
• Sempre in via subordinata, nel merito
- revocare e/o dichiarare nullo o comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 29/2024
R.G. n. 4016/2023 emesso dal Tribunale di Bolzano il 09.01.2024 e comunque dichiarare che
nulla è dovuto dalla società opponente alla;
Controparte_1
- rigettare le domande ed istanze tutte formulate dalla convenuta opposta in via preliminare ed in
via principale, in via subordinata ed in via ulteriormente subordinata con atto di costituzione e
risposta del 15.7.2024.
2 • Sempre in via subordinata, in via istruttoria (…)
In ogni caso
condannare la società al pagamento ed alla Controparte_1
rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio con distrazione in favore dei
procuratori dell'attrice opponente.”
dei procuratori di parte opposta:
come da foglio di precisazione delle conclusioni d.d. 15.04.2025
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bolzano, previo rigetto dell'istanza di sospensione della esecuzione
provvisoria del decreto ingiuntivo opposto,
in via preliminare: accertare e dichiarare la giurisdizione Giudice Ordinario Italiano in
relazione al decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Bolzano n. 29/2024 dd.
09.01.2024/10.01.2024 ed in relazione alla decisione della presente causa e concedere, ai sensi
di legge, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo del Tribunale di Bolzano n. 29/2024
dd. 09.01.2024/10.01.2024;
in via principale:
- respingere l'opposizione e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto,
a) subordinando all'occorrenza ex art. 648 c.p.c. la concessione della esecuzione provvisoria ex
art. 642 c.p.c. a cauzione che verrà prestata in forma di garanzia bancaria giusta dichiarazione
della Cassa Raiffeisen Bassa Vall'Isarco Società cooperativa dd. 12.07.2024 e depositata nella
prima udienza o,
b) in via subordinata, concedendo l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo
opposto limitatamente alle somme non contestate, nonché - condannare la
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t. di pagare a favore della Parte_1
l'importo di € 10.561,40.- dovuto ai sensi della Controparte_1
clausola contrattuale di revisione automatica del contratto d'appalto dd. 28.04.2021-12.07.2021
3 come maggiorazione dei prezzi per le materie prime.
in via subordinata: nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto,
condannare la , in persona del rappresentante legale pro Parte_1
tempore, al pagamento del corrispettivo per le opere e le prestazioni eseguite di € 186.561,40.-
oltre interessi commerciali ex D.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo, con detrazione di pagamenti
a titolo di acconto eventualmente già eseguiti;
in via ulteriormente subordinata: nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto
ingiuntivo opposto, condannare comunque la , in Parte_1
persona del rappresentante legale pro tempore, al pagamento della somma contrattuale non
contestata di € 158.226,60.- oltre interessi commerciali ex D.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo,
con detrazione di pagamenti a titolo di acconto eventualmente già eseguiti;
in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, sia del procedimento monitorio,
che di opposizione.”
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione notificato in data 13.03.2024 l'opponente
[...]
(breviter ) ha evocato in giudizio l'opposta Parte_1 Pt_1 [...]
(breviter , chiedendo la revoca del decreto Controparte_1 CP_1
ingiuntivo n. 29/2024 d.d. 10.01.2024, emesso dal Tribunale di Bolzano per l'importo di €
86.641,00, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di corrispettivo per opere eseguite nei cantieri “Eisabachpalais” e “Hauensteinstraße 6” a Monaco di Baviera.
Parte opponente ha contestato la pretesa azionata in via monitoria, eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del Giudice italiano. In base al Regolamento UE n. 1215/2012, infatti,
le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro dovrebbero essere convenute davanti ai
Giudici di tale Stato membro: avendo sede nella Repubblica Federale di Germania, la Pt_1
4 stessa avrebbe dovuto essere convenuta dinanzi ai Giudici di tale Stato. Una devoluzione della controversia all'Autorità giudiziaria italiana, d'altra parte, non risulterebbe possibile neppure sulla base delle competenze giurisdizionali speciali contemplate dal Regolamento UE n.
1215/2012: avrebbe concluso con l'opposta unicamente un contratto d'appalto Pt_1
nell'ambito del progetto edilizio “Wiedenmayerstraße”, mentre alcun contratto sarebbe stato concluso in relazione al progetto “Hauenstreinstraße 6”; il contratto d'appalto relativo al progetto
“Wiedenmayerstraße” riguarderebbe l'esecuzione di opere a Monaco di Baviera, con la conseguenza che il foro dell'esecuzione dovrebbe essere individuato nella Repubblica Federale di
Germania. Inoltre l'art. 1 del contratto richiamerebbe le condizioni generali della committente, che conterrebbero una clausola di proroga della giurisdizione in favore dell'Autorità giudiziaria della Repubblica Federale di Germania.
Nel merito parte opponente ha contestato il credito fatto valere da controparte sia nell'an sia nel
quantum.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.07.2024 l'opposta
[...]
si è costituita nel presente giudizio, contestando tutto quanto Controparte_1
dedotto, eccepito e richiesto ex adverso e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutività ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento di quanto previsto dai contratti conclusi.
Con ordinanza d.d. 20.11.2024 il Giudice istruttore ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione,
ha fissato per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
l'udienza del 17.04.2025.
All'udienza del 17.04.2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni in epigrafe riportate. Esaurita
la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies. comma 3,
5 c.p.c.
2. Parte opponente ha ritualmente eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice italiano, facendo leva sia sulle disposizioni di cui al Regolamento n. 1215/2012 sia sulle previsioni contrattuali pattuite dalle parti.
L'eccezione di difetto di giurisdizione è meritevole di accoglimento.
Parte opposta fa valere nei confronti dell'opponente crediti asseritamente nascenti dal contratto d'appalto d.d. 28.04.2021/12.07.2021, relativo al progetto “Wiedenmayerstraße”, e dal contratto d'appalto d.d. 03.09.2021, relativo al progetto “Hauenstreinstraße 6” (cfr. doc. 2 e 5 fasc. di parte opposta).
L'art. 1 dei menzionati contratti specifica che degli stessi fanno parte le condizioni generali di contratto della committente “AVB” (“Allgemeine Vertragsbedingungen des AG (AVB)”) e le clausole del regolamento per le opere di costruzione “VOB” (“Vergabe- und Vertragsordnung fèr
Bauleistungen, Teil B (VOB/B)”.
Il par. 15 delle predette condizioni generali di contratto “AVB” e il par. 18 del citato regolamento
“VOB” prevedono che la competenza per le controversie nascenti dal contratto spetti al foro ove è
sita la sede del committente (cfr. doc. 3 e 4 fasc. di parte opponente).
Occorre pertanto stabilire se tra le parti sia stata pattuita una valida clausola di proroga della competenza ai sensi dell'art. 25 del Regolamento UE n. 1215/2012, applicabile in ragione del domicilio delle parti.
Nello specifico, a mente dell'art. 25 del Regolamento UE n. 1215/2012 “L'accordo attributivo di
competenza deve essere: a) concluso per iscritto o provato per iscritto;
b) in una forma ammessa
dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro;
o c) nel commercio internazionale, in una
forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale
ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contrati dello stesso
tipo nel settore commerciale considerato.”
6 Sull'idoneità di un rinvio a condizioni generali a soddisfare i riportati requisiti la Suprema Corte si è espressa come segue: “Qualora, nell'ambito di un contratto di compravendita tra un'impresa
italiana ed una straniera, la clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati
membri - per la quale l'art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e, in
seguito, l'art. 23 del Regolamento (CE) n. 44 del 2001 e l'art. 25 del Regolamento (UE) n. 1215
del 2012, prescrivono il requisito della forma scritta - sia inserita tra le condizioni generali di
contratto, non sottoscritte, e ad essa sia fatto riferimento soltanto mediante un rinvio, nell'indice
del contratto sottoscritto, al capitolo recante le condizioni generali, si deve escludere che la
clausola attributiva della giurisdizione sia stata effettivamente oggetto di una pattuizione
manifestata, in modo chiaro e preciso, tra le parti e che pertanto il suddetto requisito sia stato
rispettato.” (Cass. civ., Sez. Un., ord. 10.01.2023, n. 361).
Aderendo al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite, deve dunque escludersi che nel caso di specie sia stata conclusa una valida clausola di proroga della competenza. Né le condizioni generali “AVB” né il regolamento “VOB” risultano infatti essere stati sottoscritti dalle parti. I contratti firmati, per contro, si limitano a prevedere l'applicabilità delle predette condizioni generali “AVB” e “VOB”, senza alcun riferimento alla clausola di proroga.
Quanto precede implica che l'individuazione dell'Autorità giudiziaria munita di giurisdizione debba aver luogo in base alle disposizioni generali e alle competenze speciali contemplate dal
Regolamento UE n. 1215/2012.
L'art. 4 di detto Regolamento dispone, in particolare, che “le persone domiciliate nel territorio di
un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle
autorità giurisdizionali di tale Stato membro”. Poiché l'odierna opponente, convenuta dal punto di vista sostanziale, ha sede nella Repubblica Federale di Germania, le domande oggetto della presente causa avrebbero dovuto essere proposte dinanzi all'Autorità giudiziaria di tale Stato.
Una devoluzione della presente causa al Giudice italiano non discende neppure dalle competenze
7 speciali previste dal Regolamento n. 1215/2012.
In proposito, parte opponente invoca l'art. 7 del citato Regolamento, a mente del quale, in materia contrattuale, la giurisdizione spetta altresì al Giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio. L'art. 7 precisa che per luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio deve intendersi, nel caso di compravendita di beni, il luogo in cui gli stessi sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto ovvero, nel caso di prestazione di servizi,
il luogo in cui i medesimi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.
Posto quanto precede, la stessa opponente qualifica i contratti per cui è causa come contratti di appalto ed indica come oggetto “la realizzazione dei balconi e dei relativi rivestimenti
d'intradosso inclusi i rispettivi lavori preparatori” per il progetto “Stadtpalais Wiedenmayer”, nonché “lavori da fabbro” per tale progetto ed il progetto “Hauenstreinstraße 6”.
In particolare, dalla lettura del contratto d.d. 28.04.2021/12.07.2021 emerge come le opere affidate all'opposta consistano in lavori da fabbro in relazione al progetto “Wiedenmayerstraße”, comprendenti la costruzione dei balconi (“Balkonkonstruktion”), con le relative opere preparatorie ed accessorie. Analogamente, dall'esame del contratto d.d. 03.09.2021 si evince, quale oggetto contrattuale, l'esecuzione di lavori da fabbro e delle opere accessorie in relazione al progetto “Hauensteinstraße 6”.
Risultando pacifico che entrambi i progetti attengano alla realizzazione di immobili a Monaco di
Baviera, il luogo di esecuzione delle opere non può che coincidere con il luogo in cui sono siti gli immobili in costruzione.
La disamina dei contratti non consente invece di aderire alla tesi dell'opposta, a mente della quale gli stessi avrebbero ad oggetto una fornitura con posa in opera. Nello specifico, a detta di parte opposta, la prestazione principale sarebbe da ravvisare nella realizzazione su misura di componenti da installare nei fabbricati, onde il luogo di prestazione dei servizi sarebbe da identificare nella sede dell'appaltatore. Siffatta prospettazione si scontra con il tenore letterale dei
8 contratti, che non discorrono della realizzazione su misura di singoli elementi architettonici, ma pongono l'accento sul complesso delle opere da fabbro necessarie presso i cantieri
“Wiedenmayerstraße” e “Hauensteinstraße 6”. Tali cantieri in Monaco di Baviera rappresentano dunque il luogo di prestazione dei servizi.
Ne discende che, anche in base alle competenze speciali di cui al Regolamento UE n. 1215/2012,
il Giudice italiano è privo di giurisdizione, essendo la stessa attribuita all'Autorità giudiziaria della Repubblica Federale di Germania.
Deve quindi dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana, per essere la controversia riservata all'Autorità giudiziaria della Repubblica Federale di Germania, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.).
L'opposta va pertanto Controparte_1
condannata alla rifusione in favore dell'opponente
[...]
delle spese di lite, da quantificarsi nella misura media Parte_1
prevista dal D.M. n. 55/2014 (tab. n.
2 -scaglione di valore: da € 52.000,01 ad € 260.000,00) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, con riduzione del 50%, stante la ridotta attività espletata, e dunque in € 7.051,50, oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge, € 406,50 per anticipazioni, nonché spese successive necessarie. Stante la richiesta di parte opponente, tali spese devono essere distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari della medesima.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata,
assorbita o dichiarata inammissibile:
1) dichiara il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana, per essere la controversia riservata all'Autorità giudiziaria della Repubblica Federale di Germania e per l'effetto
9 2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna parte opposta a Controparte_1
rifondere a parte opponente le spese del Parte_1
presente giudizio, che liquida in complessivi € 7.051,50, oltre 15% per spese forfettarie, oltre
CPA e IVA come per legge, € 406,50 per anticipazioni e spese successive necessarie, da distrarsi
ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari della medesima opponente.
Bolzano, 05.05.2025
Il Giudice
dott. Michael Grossmann
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