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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/09/2025, n. 6284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6284 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella causa civile n. 11972/25 R.G., ivi riunito il proc. n. 15193/25 R.G. aventi ad oggetto opposizione ad ordinanze ingiunzione decisea all'udienza del 16.9.25
TRA
nata a [...] il [...], cf. Parte_1
, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, C.F._1 dall'avv. Vincenzo Capuano e l'avv. stab. Luciano Capuano
-RICORRENTE -
E
, in persona del Presidente Controparte_1 pro tempore elettivamente domiciliato presso la sede di CP_2
Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Anna di Stefano
-RESISTENTE-
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l al pagamento delle spese di giudizio del CP_2 ricorrente che si liquidano in €. 2210,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori costituiti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 15.5.25 parte ricorrente conveniva in giudizio l' esponendo: CP_2
- che in data 13.5.25 le era stata notificata l'Ordinanza ingiunzione n. ROI-000046950 relativa ad atto di accertamento CP_ nr. .5104.21/04/2017.0033266 anno 2014 per la somma complessiva di € 11.173,92;
- che tale ingiunzione era relativa ad un ricalcolo di una sanzione CP_ già irrogata con l'Ordinanza .5104.21/04/2017.0033266 per un omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali ex art. 2 co. 1bis DL 12.09.1983 nr. 463 conv. in
Legge 11.11.1983 nr. 683 alla luce di un accertamento del
10.07.2017; CP_
- che l'ordinanza ingiunzione .5104.21/04/2017.0033266 era già stata impugnata con giudizio deciso con sentenza del
Tribunale di Napoli n. 1826/2023, divenuta definitiva, che accoglieva l'opposizione proposta dalla ricorrente accertando che la ricorrente non rispondeva dell'illecito (omesso versamento ritenute previdenziali) né per averlo commesso né in qualità di legale rappresentante della società;
- che non era stata effettuata la notificazione degli atti prodromici
- all'ingiunzione di pagamento – originaria;
- che l'Ordinanza ingiunzione era immotivata;
- che sin dal '96 la ricorrente era stata estromessa dalla società il per provvedimenti giudiziari e tutti i poteri di CP_3 ordinaria e straordinaria amministrazione erano stati attribuiti sin dal primo provvedimento giudiziario del 16.4.97 al custode giudiziario;
- che non aveva dunque responsabilità alcuna nell'eventuale omissione contributiva perché estranea alla società.
Tanto premesso, chiedeva che questo giudice volesse:
1. in via preliminare, accogliere l'eccezione di ne bis in idem sostanziale
2. sempre in via preliminare accogliere l'eccezione di prescrizione come sopra formulata e dichiarare pertanto prescritto il credito CP_ richiesto dall'
3. In via principale accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposta ingiunzione di pagamento n. ROI-000046950 per i motivi esposti nel presente ricorso.
4. Il tutto con condanna alle spese, diritti e onorari del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratore antistatari.
Si costituiva in giudizio l con memoria depositata in data 3.9.25 CP_2 esponendo che l'istante aveva impugnato anche la Ordinanza ingiunzione n. ROI-000091387 relativa ad atto di accertamento nr. CP_
.5104.19/10/2017.0085391 anno 2013 notificata il 10.07.2017 per la somma complessiva di € 11.173,92 (R.G. 15193/25) con autonomo ricorso, così causando un illegittimo frazionamento della domanda, che in sede di autotutela, l aveva immediatamente provveduto CP_2 ad annullare l'ordinanza impugnata e che all'Istituito non era pervenuto alcuna comunicazione formale o informale circa la cessazione dei poteri gestionali di controparte.
Tanto premesso, instava perchè questo giudice volesse disporre la riunione alla presente causa di quella rubricata al .n 15193/25 per ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva ed, atteso
l'esercizio dell'autotutela da parte dell' , dichiarare cessata la CP_1 materia del contendere, con compensazione spese per violazione del divieto di frazionamento giudiziale e per l'omessa tempestiva comunicazione all' della perdita della qualifica di amministratore CP_2 della società a seguito di nomina giudiziale del custode.
Con atto depositato il 20.6.25 parte ricorrente conveniva in giudizio l esponendo: CP_2
- che in data 12.6.2025 le era stata notificata l'Ordinanza ingiunzione n. ROI- 000091387 relativa ad atto di accertamento CP_ nr. . 5104.19/10//2017.0085391 anno 2013 notificata il
10.07.2017 per la somma complessiva di € 11.173,92, ;
- che tale ingiunzione era relativa ad un ricalcolo di una sanzione CP_ già irrogata con l'Ordinanza .5104.21/04/2017.0033266 per un omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali ex art. 2 co. 1bis DL 12.09.1983 nr. 463 conv. in
Legge 11.11.1983 nr. 683 alla luce di un accertamento del
10.07.2017 e relativa ad un ricalcolo di una sanzione già irrogata con l'Ordinanza 5104.19/10//2017.0085391;
- che alcuna Ordinanza ingiunzione le era stata notificata, per cui la pretesa contributiva era prescritta;
- che l'unico atto notificato alla ricorrente è una missiva dell' CP_2 del 07.02.2007 relativa alla cancellazione di impresa con effetto dal 03.03.1997 e una diffida del 13.05.2015, prontamente riscontrata informando una ennesima volta l'Istituto previdenziale che la società il era stata sottoposta CP_3
a sequestro preventivo in data 03.03.0199 proc. pen. Nr.
8824/9RGNR e il curatore giudiziario era il dr. Persona_1 - che aveva rivestito la figura di socia accomandataria della fin quando ne fu disposto il sequestro preventivo, CP_3 con decreto del GIP nr. 7203/A/96 RG del Tribunale di Napoli e nominato custode giudiziario il dott. e Persona_1 successivamente gli esercizi commerciali furono confiscati perché facenti parte della proprietà di altri soggetti imputati e condannati;
- che dunque dal 1996 la ricorrente era stata estromessa dalla società il per provvedimenti giudiziari e (cfr visura CP_3 camerale del 2014), tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione erano stati attribuiti sin dal primo provvedimento giudiziario al custode giudiziario del 16.04.1997;
- che per le medesime poste, vi era già stato un giudizio innanzi al Tribunale di Napoli sezione Lavoro dr.ssa M.R. Lombardi – recante RG n. 9015/2022 e conclusosi con Sentenza n.
1826/2023 che ha accolto l'opposizione proposta dalla ricorrente per i motivi cennati;
- che l'Ordinanza ingiunzione era immotivata.
Tanto premesso, chiedeva che questo giudice volesse:
1. in via preliminare accogliere l'eccezione di prescrizione come sopra CP_ formulata e dichiarare pertanto prescritto il credito richiesto dall' .
2. In via principale accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposta ingiunzione di pagamento per i motivi esposti nel presente ricorso.
3. Il tutto con condanna alle spese, diritti e onorari del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratore antistatari4. Il tutto con condanna alle spese, diritti e onorari del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratore antistatari. Si costituiva in giudizio l con memoria depositata in data 3.9.25 CP_2 esponendo che l'istante aveva impugnato anche la Ordinanza ingiunzione n. ROI-000091387 relativa ad atto di accertamento nr. CP_
.5104.19/10/2017.0085391 anno 2013 notificata il 10.07.2017 per la somma complessiva di € 11.173,92 (R.G. 15193/25) con autonomo ricorso, così causando un illegittimo frazionamento della domanda, che in sede di autotutela, l aveva immediatamente provveduto CP_2 ad annullare l'ordinanza impugnata e che all'Istituito non era pervenuto alcuna comunicazione formale o informale circa la cessazione dei poteri gestionali di controparte.
Tanto premesso, instava perchè questo giudice volesse disporre la riunione alla presente causa di quella rubricata al .n 15193/25 per ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva ed, atteso
l'esercizio dell'autotutela da parte dell' , dichiarare cessata la CP_1 materia del contendere, con compensazione spese per violazione del divieto di frazionamento giudiziale e per l'omessa tempestiva comunicazione all' della perdita della qualifica di amministratore CP_2 della società a seguito di nomina giudiziale del custode.
Disposta la riunione dei giudizi, alla odierna udienza questo giudice pronunciava sentenza.
*****
Deve darsi atto della cessazione della materia del contendere avendo l annullato in autotutela le ordinanze ingiunzioni di cui è causa. CP_2
La soccombenza virtuale è a carico dell' in ragione della CP_2 circostanza che l' , quale parte (peraltro costituita) del giudizio RG CP_2
n. 9015/2022, conclusosi con sentenza in relazione alla cui definitività non vi è contestazione, n. 1826/2023, doveva perfettamente sapere che l'istante non era più socia, della convenuta;
peraltro ciò risulta dallo stesso estratto camerale prodotto dall' ove l'istante, socio CP_2 accomandatario, non è più tale per la semplice ragione che le sue quote sono state confiscate, ovvero è stata privata della proprietà delle stesse, per cui non può più essere legalmente socio accomandatario
(da una visura storica risulta ovviamente la data).
Quanto all'illegittimo frazionamento della domanda deve solo darsi atto che l' ha notificato la seconda OIA in data 12.6.25 per cui il CP_2 frazionamento è dovuto all' , avendo l'istante già impugnato la CP_2 prima alla data in cui è pervenuta la seconda OIA.
Dunque le spese di lite sono a carico dell' e liquidate come in CP_2 dispositivo.
Napoli lì 16.9.25
IL GIUDICE
Dott. Paolo Coppola
III SEZIONE LAVORO
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella causa civile n. 11972/25 R.G., ivi riunito il proc. n. 15193/25 R.G. aventi ad oggetto opposizione ad ordinanze ingiunzione decisea all'udienza del 16.9.25
TRA
nata a [...] il [...], cf. Parte_1
, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, C.F._1 dall'avv. Vincenzo Capuano e l'avv. stab. Luciano Capuano
-RICORRENTE -
E
, in persona del Presidente Controparte_1 pro tempore elettivamente domiciliato presso la sede di CP_2
Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Anna di Stefano
-RESISTENTE-
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l al pagamento delle spese di giudizio del CP_2 ricorrente che si liquidano in €. 2210,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori costituiti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 15.5.25 parte ricorrente conveniva in giudizio l' esponendo: CP_2
- che in data 13.5.25 le era stata notificata l'Ordinanza ingiunzione n. ROI-000046950 relativa ad atto di accertamento CP_ nr. .5104.21/04/2017.0033266 anno 2014 per la somma complessiva di € 11.173,92;
- che tale ingiunzione era relativa ad un ricalcolo di una sanzione CP_ già irrogata con l'Ordinanza .5104.21/04/2017.0033266 per un omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali ex art. 2 co. 1bis DL 12.09.1983 nr. 463 conv. in
Legge 11.11.1983 nr. 683 alla luce di un accertamento del
10.07.2017; CP_
- che l'ordinanza ingiunzione .5104.21/04/2017.0033266 era già stata impugnata con giudizio deciso con sentenza del
Tribunale di Napoli n. 1826/2023, divenuta definitiva, che accoglieva l'opposizione proposta dalla ricorrente accertando che la ricorrente non rispondeva dell'illecito (omesso versamento ritenute previdenziali) né per averlo commesso né in qualità di legale rappresentante della società;
- che non era stata effettuata la notificazione degli atti prodromici
- all'ingiunzione di pagamento – originaria;
- che l'Ordinanza ingiunzione era immotivata;
- che sin dal '96 la ricorrente era stata estromessa dalla società il per provvedimenti giudiziari e tutti i poteri di CP_3 ordinaria e straordinaria amministrazione erano stati attribuiti sin dal primo provvedimento giudiziario del 16.4.97 al custode giudiziario;
- che non aveva dunque responsabilità alcuna nell'eventuale omissione contributiva perché estranea alla società.
Tanto premesso, chiedeva che questo giudice volesse:
1. in via preliminare, accogliere l'eccezione di ne bis in idem sostanziale
2. sempre in via preliminare accogliere l'eccezione di prescrizione come sopra formulata e dichiarare pertanto prescritto il credito CP_ richiesto dall'
3. In via principale accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposta ingiunzione di pagamento n. ROI-000046950 per i motivi esposti nel presente ricorso.
4. Il tutto con condanna alle spese, diritti e onorari del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratore antistatari.
Si costituiva in giudizio l con memoria depositata in data 3.9.25 CP_2 esponendo che l'istante aveva impugnato anche la Ordinanza ingiunzione n. ROI-000091387 relativa ad atto di accertamento nr. CP_
.5104.19/10/2017.0085391 anno 2013 notificata il 10.07.2017 per la somma complessiva di € 11.173,92 (R.G. 15193/25) con autonomo ricorso, così causando un illegittimo frazionamento della domanda, che in sede di autotutela, l aveva immediatamente provveduto CP_2 ad annullare l'ordinanza impugnata e che all'Istituito non era pervenuto alcuna comunicazione formale o informale circa la cessazione dei poteri gestionali di controparte.
Tanto premesso, instava perchè questo giudice volesse disporre la riunione alla presente causa di quella rubricata al .n 15193/25 per ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva ed, atteso
l'esercizio dell'autotutela da parte dell' , dichiarare cessata la CP_1 materia del contendere, con compensazione spese per violazione del divieto di frazionamento giudiziale e per l'omessa tempestiva comunicazione all' della perdita della qualifica di amministratore CP_2 della società a seguito di nomina giudiziale del custode.
Con atto depositato il 20.6.25 parte ricorrente conveniva in giudizio l esponendo: CP_2
- che in data 12.6.2025 le era stata notificata l'Ordinanza ingiunzione n. ROI- 000091387 relativa ad atto di accertamento CP_ nr. . 5104.19/10//2017.0085391 anno 2013 notificata il
10.07.2017 per la somma complessiva di € 11.173,92, ;
- che tale ingiunzione era relativa ad un ricalcolo di una sanzione CP_ già irrogata con l'Ordinanza .5104.21/04/2017.0033266 per un omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali ex art. 2 co. 1bis DL 12.09.1983 nr. 463 conv. in
Legge 11.11.1983 nr. 683 alla luce di un accertamento del
10.07.2017 e relativa ad un ricalcolo di una sanzione già irrogata con l'Ordinanza 5104.19/10//2017.0085391;
- che alcuna Ordinanza ingiunzione le era stata notificata, per cui la pretesa contributiva era prescritta;
- che l'unico atto notificato alla ricorrente è una missiva dell' CP_2 del 07.02.2007 relativa alla cancellazione di impresa con effetto dal 03.03.1997 e una diffida del 13.05.2015, prontamente riscontrata informando una ennesima volta l'Istituto previdenziale che la società il era stata sottoposta CP_3
a sequestro preventivo in data 03.03.0199 proc. pen. Nr.
8824/9RGNR e il curatore giudiziario era il dr. Persona_1 - che aveva rivestito la figura di socia accomandataria della fin quando ne fu disposto il sequestro preventivo, CP_3 con decreto del GIP nr. 7203/A/96 RG del Tribunale di Napoli e nominato custode giudiziario il dott. e Persona_1 successivamente gli esercizi commerciali furono confiscati perché facenti parte della proprietà di altri soggetti imputati e condannati;
- che dunque dal 1996 la ricorrente era stata estromessa dalla società il per provvedimenti giudiziari e (cfr visura CP_3 camerale del 2014), tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione erano stati attribuiti sin dal primo provvedimento giudiziario al custode giudiziario del 16.04.1997;
- che per le medesime poste, vi era già stato un giudizio innanzi al Tribunale di Napoli sezione Lavoro dr.ssa M.R. Lombardi – recante RG n. 9015/2022 e conclusosi con Sentenza n.
1826/2023 che ha accolto l'opposizione proposta dalla ricorrente per i motivi cennati;
- che l'Ordinanza ingiunzione era immotivata.
Tanto premesso, chiedeva che questo giudice volesse:
1. in via preliminare accogliere l'eccezione di prescrizione come sopra CP_ formulata e dichiarare pertanto prescritto il credito richiesto dall' .
2. In via principale accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposta ingiunzione di pagamento per i motivi esposti nel presente ricorso.
3. Il tutto con condanna alle spese, diritti e onorari del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratore antistatari4. Il tutto con condanna alle spese, diritti e onorari del presente giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratore antistatari. Si costituiva in giudizio l con memoria depositata in data 3.9.25 CP_2 esponendo che l'istante aveva impugnato anche la Ordinanza ingiunzione n. ROI-000091387 relativa ad atto di accertamento nr. CP_
.5104.19/10/2017.0085391 anno 2013 notificata il 10.07.2017 per la somma complessiva di € 11.173,92 (R.G. 15193/25) con autonomo ricorso, così causando un illegittimo frazionamento della domanda, che in sede di autotutela, l aveva immediatamente provveduto CP_2 ad annullare l'ordinanza impugnata e che all'Istituito non era pervenuto alcuna comunicazione formale o informale circa la cessazione dei poteri gestionali di controparte.
Tanto premesso, instava perchè questo giudice volesse disporre la riunione alla presente causa di quella rubricata al .n 15193/25 per ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva ed, atteso
l'esercizio dell'autotutela da parte dell' , dichiarare cessata la CP_1 materia del contendere, con compensazione spese per violazione del divieto di frazionamento giudiziale e per l'omessa tempestiva comunicazione all' della perdita della qualifica di amministratore CP_2 della società a seguito di nomina giudiziale del custode.
Disposta la riunione dei giudizi, alla odierna udienza questo giudice pronunciava sentenza.
*****
Deve darsi atto della cessazione della materia del contendere avendo l annullato in autotutela le ordinanze ingiunzioni di cui è causa. CP_2
La soccombenza virtuale è a carico dell' in ragione della CP_2 circostanza che l' , quale parte (peraltro costituita) del giudizio RG CP_2
n. 9015/2022, conclusosi con sentenza in relazione alla cui definitività non vi è contestazione, n. 1826/2023, doveva perfettamente sapere che l'istante non era più socia, della convenuta;
peraltro ciò risulta dallo stesso estratto camerale prodotto dall' ove l'istante, socio CP_2 accomandatario, non è più tale per la semplice ragione che le sue quote sono state confiscate, ovvero è stata privata della proprietà delle stesse, per cui non può più essere legalmente socio accomandatario
(da una visura storica risulta ovviamente la data).
Quanto all'illegittimo frazionamento della domanda deve solo darsi atto che l' ha notificato la seconda OIA in data 12.6.25 per cui il CP_2 frazionamento è dovuto all' , avendo l'istante già impugnato la CP_2 prima alla data in cui è pervenuta la seconda OIA.
Dunque le spese di lite sono a carico dell' e liquidate come in CP_2 dispositivo.
Napoli lì 16.9.25
IL GIUDICE
Dott. Paolo Coppola