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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 30/04/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 434/2024
Udienza “cartolare” del 28-4-2025
Il Giudice, viste le conclusioni delle parti di cui alle note scritte in atti, depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in grado di appello, in persona del dott. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza n. 684/2023 emessa dal Giudice di Pace di Lucca il
22.09.23, promossa da:
PREFETTURA DI LUCCA (C.F. , con sede in Lucca, piazza Napoleone n. 1, in P.IVA_1 persona del prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatura distrettuale dello stato di
FI (C.F. ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in FI, via degli P.IVA_2
Arazzieri n. 4, come da procura allegata al ricorso.
APPELLANTE
e
BE IA AR (C.F. ) e EM MO (C.F. C.F._1
), rappresentate e difese dall'avv. Alessandra Burchi (C.F. C.F._2
ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Cascina (PI), Via C.F._3
Carlo Cammeo n. 23, come da procura allegata alla comparsa di costituzione.
APPELLATE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte appellante: “- riformare la sentenza del Giudice di Pace di Lucca impugnata per i motivi di cui in narrativa, confermando la legittimità del verbale n. 414089739 del 12.03.2022 e
dell'ordinanza ingiunzione della Prefettura di Lucca n. 36313 del 31.8.2022; - condannare parte appellata alle spese di entrambi i gradi di giudizio”. per parte appellata: “In via preliminare: rigettare interamente l'appello promosso dalla
Prefettura di Lucca, in quanto inammissibile, improcedibile, tardivo per violazione dei termini di cui all'art 325 c.p.c.
2. In ogni caso: rigettare l'appello promosso dalla Prefettura di Lucca perché improcedibile e/o inammissibile e/o tardivo oltre che radicalmente infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto ed in ogni caso, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 684/2023 emessa dal
Giudice di Pace di Lucca in data 22.09.2023 nel procedimento iscritto al n. R.G. 3210/2022. 3. In ogni caso, con vittoria di spese di lite e compensi per entrambi i gradi di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 684/2023, il Giudice di Pace di Lucca accoglieva l'opposizione di TI IA
RO e DE NI avverso l'ordinanza ingiunzione della Prefettura di Lucca n. 36313 del
31.8.2022, emessa a seguito del rigetto del ricorso avverso il verbale di contestazione n. 414089739 redatto il 15.03.22 dalla Stazione Carabinieri di Coreglia Antelminelli.
Alla TI e alla DE era stata contestata la violazione dell'art. 158 comma 2 g) e 4bis del
C.D.S. per aver lasciato il veicolo in sosta nello spazio riservato ai veicoli di persone con disabilità.
La Prefettura proponeva appello, affermando che il Giudice di primo grado aveva errato nell'accogliere l'opposizione, ritenendo assente la prova dell'ordinanza che aveva riservato posti ai veicoli per persone disabili nella zona interessata dall'accertamento, che non era nemmeno precisamente indicata.
L'appellante rilevava infatti che la mancata indicazione, sul retro del segnale, degli estremi dell'ordinanza di apposizione non determina l'illegittimità dello stesso e del verbale di contestazione dell'infrazione della condotta da osservare.
Inoltre, affermava che non è obbligatoria la presenza di segnali verticali nel caso di parcheggi destinati ai disabili e che in ogni caso è sufficiente la visibilità di una sola tipologia di segnaletica per la validità della contestazione.
Precisava che nel ricorso di primo grado le appellate avevano più volte ammesso la presenza nel parcheggio occupato della segnaletica orizzontale (strisce gialle), che quindi era visibile a qualsiasi utente, come risultava dalle fotografie allegate.
Si costituivano in giudizio le appellate, eccependo l'inammissibilità dell'appello, essendo stato depositato oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza e in ogni caso l'infondatezza dello stesso. Questo giudice fissava l'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies cpc con termine per memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, è fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, in quanto proposto oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 325 c.p.c.
Infatti, risulta provato che le appellate hanno notificato la sentenza di primo grado alla Prefettura di
Lucca con PEC del 11.10.23 (doc. 2 di parte appellata), mentre l'appellante ha introdotto il giudizio di appello con deposito del ricorso in data 13.02.24.
La notifica risulta inoltre correttamente eseguita alla Prefettura di Lucca, che in primo grado era costituita in persona del viceprefetto e non tramite l'Avvocatura di Stato.
Per quanto sopra, l'appello deve essere dichiarato inammissibile, ma le spese di giudizio vanno compensate, in ragione della evidente fondatezza nel merito dell'appello, dato che è pacifico che il parcheggio per disabili risultava individuato dalla segnaletica orizzontale e nessuna norma prescrive l'obbligo dei segnali verticali e dell'indicazione dell'ordinanza istitutiva per la validità del verbale di accertamento della sanzione (Cass. 7709/2016, 3939/2016, 2417/2018).
Peraltro, nel verbale di contestazione DE NI aveva dichiarato espressamente di aver sbagliato a sostare in tale spazio, ammettendo di aver commesso l'infrazione e che quindi la segnaletica indicativa dei parcheggi riservati ai disabili era ben visibile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, dichiara l'appello promosso dalla Prefettura di
Lucca inammissibile, in quanto proposto oltre i termini di impugnazione.
Compensa le spese di giudizio per giusti motivi.
Il Giudice
Giacomo Lucente