TRIB
Sentenza 24 gennaio 2024
Sentenza 24 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 24/01/2024, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 616/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 616/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STIPA Parte_1 P.IVA_1
DAVIDE, elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI, 42 63100 ASCOLI PICENO presso il difensore
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORTI NEDO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in PIAZZA CINQUE DICEMBRE 1 88046 LAMEZIA TERME presso il difensore
OPPOSTO oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di fornitura.
CONCLUSIONI
Per l'opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ascoli Piceno, contrariis reiectis
- in via principale dichiarare nullo, annullato, inefficace e come mai emesso il decreto ingiuntivo opposto n. 106/2021 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in via riconvenzionale, subordinata al mancato accoglimento del primo motivo della presente opposizione, accertare e dichiarare che nelle fatture oggetto dell'atto di cessione del credito tra Pt_2
e il ha subito addebiti illegittimi e non dovuti
[...] Controparte_1 Parte_1 per un importo di Euro 79.944,80 o quello diverso maggiore o minore ritenuto di giustizia;
accertare e dichiarare dunque il diritto del di ripetere da la somma Parte_1 Controparte_1 a quest'ultima indebitamente versata pari ad Euro 79.944,80 o a quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia;
disporre dunque la compensazione del credito vantato da per Euro 53.192,65 con Controparte_1 il maggior credito vantato dal pari ad Euro 79.944,80 o a quella diversa Parte_1 maggiore o minore ritenuta di giustizia e condannare al pagamento del residuo in Controparte_1 favore del Parte_1 In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”.
Per l'opposto: “nel merito pagina 1 di 5 accertare e dichiarare il diritto della per la causale di cui alla narrativa nei confronti Controparte_1 del (c.f. e p. iva ) con sede in Piazza Aldo Moro Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_3 n. 14 di Roccafluvione (AP), in persona del legale rappresentante, ed in favore dell'istante
[...] della somma di euro 48.700,88 oltre interessi di mora nella misura di cui all'art.5 del D. CP_1 Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, a decorrere sull'importo delle singole fatture dalla relativa data di scadenza ed ammontanti alla data del 11/02/2021 ad euro 4446,77, oltre ad euro 45,00 per spesa relativa all'attestazione notarile dell'estratto delle scritture contabili e così complessivamente euro 53.192,65 oltre ai successivi interessi di mora maturandi nella misura di cui all'art.5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, a decorrere sull'importo delle singole fatture sino alla data del saldo, conseguente disattendere l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo nr. 106/2021 del Tribunale di Ascoli Piceno emesso su istanza della nel procedimento iscritto al nr. Controparte_1
242/2021 R.G., il tutto con vittoria di spese e competenze di lite,”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 25.3.2021 il di proponeva opposizione Pt_1 Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 106/2021 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in favore di
[...] per € 53.192,65, dovuti quale corrispettivo della fornitura di energia elettrica operata da CP_1
(credito, fondato su sette fatture degli anni 2019 e 2020, ceduto da a Parte_2 Pt_2 [...] in data 30.7.2018). Deduceva l'opponente: l'inopponibilità – ex art. 9 l. n. 2248/1865, all. E, e CP_1 art. 70 R.d. 2240/1923 - nei propri confronti della cessione, notificata il 31.7.2018 ma mai accettata dall'ente, con conseguente difetto di legittimazione attiva dell'opposta nel pretendere il pagamento;
in via subordinata riconvenzionale, la sussistenza di un proprio
contro
-credito di importo maggiore, derivante da varie voci (“QV quota variabile”, “oneri CRC”, “oneri amministrativi”, “dispacciamento quote Terna”) illegittimamente (come riconosciuto da provvedimento dell' ) addebitate nelle Org_1 fatture da fin dall'inizio della fornitura, per complessivi € 79.944,80. Chiedeva, quindi, Parte_2 dichiararsi la nullità del decreto opposto e, in via subordinata riconvenzionale, accertare che il Pt_1 avesse subìto gli illegittimi addebiti indicati, con conseguente diritto alla ripetizione ex art. 2033 e in subordine ex art. 2041 c.c., disponendosi la compensazione dei rispettivi controcrediti e condannando l'opposta al pagamento del residuo.
Si costituiva il creditore opposto allegando che: alla fattispecie di cessione era applicabile la diversa e speciale disposizione dettata dall'art. 106 , c. 13, d.lgs. 50/2016; il aveva omesso di rifiutare la Pt_1 cessione entro 45 giorni dalla notifica e, pertanto, essa doveva ritenersi accettata;
la domanda subordinata – avente ad oggetto presunte illegittimità contrattuali - era improponibile nei confronti della cessionaria, avendo il contratto di cessione ad oggetto solo il credito e non l'intero contratto di fornitura e comunque ai sensi dell'art. 2042 c.c., oltre che genericamente proposta (senza indicazione né prova dei pagamenti eseguiti e delle relative causali). Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 29.11.2022 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto monitorio e venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. Nelle more il Parte_1 procedeva all'integrale pagamento delle somme ingiunte. In data 21.2.2023 il procedimento veniva assegnato all'attuale giudice. Ritenuta superflua la c.t.u. richiesta dall'opponente nella memoria ex art. 183, c. 6, n.2 c.p.c. (unica richiesta istruttoria formulata pagina 2 di 5 dalle parti), veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta. Entro il termine perentorio assegnato entrambe le parti depositavano le rispettive note e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. abbreviati (40 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica).
Non appare fondata la preliminare eccezione di inopponibilità della cessione del credito formulata dal
L'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 (ratione temporis applicabile alla cessione Parte_1 oggetto di causa) stabilisce, infatti, che l'ente ceduto ha l'onere di manifestare espressamente il rifiuto della cessione nel termine perentorio di 45 giorni dalla notifica della cessione stessa. Tale disciplina della cessione dei crediti vantati nei confronti dell'amministrazione ha natura speciale e, dunque, prevale sulla precedente e più generale disciplina prevista dall'art. 70 del r.d. n. 2440/1923 - che prevede l'adesione espressa dell'autorità pubblica ceduta -, come si evince dalla lettura degli artt. 1, c.
1 e 114, c.
8 - che estende comunque l'applicabilità del citato art. 106 anche ai settori esclusi dall'applicabilità del codice -, del d.lgs. 50/2016. Nel caso di specie nessun rifiuto la pubblica amministrazione ha manifestato nel termine di legge e la cessione (notificatale il 31.7.2018) è, dunque, ad essa pienamente opponibile. Di conseguenza risulta legittimata a pretendere CP_1
l'adempimento quale cessionaria del credito.
La cessione in esame, redatta per atto pubblico del 30.7.2018 (doc. 2 allegato al ricorso monitorio, con fascicolo telematico nuovamente depositato dall'opposto in allegato alla comparsa di costituzione), viene espressamente definita, all'art. 1, come “ai sensi…della legge n. 52 del 21 febbraio 1991”. Ad essa, dunque, si applica anche l'ultimo inciso del comma 13 dell'art. 106 d.lgs. 50/2016, il quale stabilisce che “In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.”. Risultano, dunque, pienamente opponibili alla cessionaria oggi opposta le censure di illegittimità contrattuale svolte dall'opponente. L'opponente ha svolto, in via riconvenzionale subordinata, domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. L'azione in questione è un'azione restitutoria a carattere personale che può esperirsi solo nei rapporti tra il solvens e il destinatario del pagamento (cfr. Cass. n. 11073/2003). L'opponente non ha provato l'avvenuto pagamento (né in favore di chi – cedente o cessionario – esso sia eventualmente avvenuto) delle fatture poste a fondamento dell'azione, che assume essere tutte quelle emesse dall'inizio della fornitura e per tutta la durata del contratto stesso. Infatti: ha indicato di avere allegato quale doc. 8 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. i mandati di pagamento emessi dal in Pt_1 relazione alle fatture in questione;
tuttavia, detto doc. 8 è un file che contiene solo ed esclusivamente la dicitura “IL DOCUMENTO NUMERO 8 “Mandati di pagamento fatture ” È DEPOSITATO Pt_2
PRESSO LA COMPETENTE CANCELLERIA IN FORMATO DVD”; l'opponente non ha, però, indicato alcuna delle ipotesi di cui all'art. 16 bis, c. 8 e 9, D.L. 179/2012 (disposizione oggi trasfusa nell'art. 196 quater, c. 1, disp. att. c.p.c.), ai fini dell'ammissibilità – previa autorizzazione – del deposito secondo altra modalità alternativa all'obbligatorio deposito telematico di atti e documenti, né ha mai chiesto l'autorizzazione al deposito stesso;
pertanto, il dvd in questione – come tempestivamente eccepito dall'opposto – non può essere utilizzato, con conseguente mancata prova del pagamento.
Quanto appena detto vale per le fatture diverse e precedenti rispetto a quelle azionate con il ricorso monitorio. Per queste ultime, invece, l'opposto stesso ha dato atto dell'avvenuto pagamento in proprio pagina 3 di 5 favore a seguito del provvedimento che aveva disposto la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo
(v. note scritte del 15.11.2023). E', dunque, solo in relazione a tali fatture che dovrà verificarsi la fondatezza delle censure di illegittimità contrattuale svolte dall'opponente, al fine di verificare la ricorrenza di un pagamento indebito.
L'opponente contesta, in particolare, la legittimità di quattro voci presenti nelle fatture in questione: la voce “QV quota variabile”, che assume illegittima perché applicabile solo alle forniture di metano e non a quelle di energia elettrica quale quella in questione, e perché priva della necessaria
“calmierizzazione”; la voce “oneri CRC”, che assume illegittima perché, pur prevista contrattualmente, non è stata oggetto di specifica approvazione ex art. 1341 c.c.; la voce “oneri amministrativi”, che assume illegittima poiché non prevista in contratto;
e la voce “dispacciamento quote Terna”, che assume illegittima “in quanto non prevista dall'Autorità” (così si legge a pag. 11, riga 1, atto di citazione, che null'altro specifica).
Di queste solo due sono, in realtà, presenti nelle fatture oggetto di causa (fatture n. 10688 del 8.1.2020,
n. 516523 del 10.7.2019, n. 605320 del 9.8.2019, n. 695121 del 7.9.2019, n. 783848 del 10.10.2019, n.
873514 del 8.11.2019, n. 965851 del 7.12.2019: doc. 3 allegato al ricorso monitorio, con fascicolo telematico nuovamente depositato dall'opposto in allegato alla comparsa di costituzione), e precisamente la voce “QV” e la voce “Oneri Amministrativi”, mentre in nessuna parte delle fatture stesse si legge alcun riferimento a “oneri CRC” né a “dispacciamento quote . Ne consegue Org_2
l'irrilevanza, ai fini di giudizio, delle contestazioni relative alle ultime due voci citate. Quanto, allora, alla voce “QV”, che si riferisce alla quota variabile del corrispettivo, deve, in primo luogo, indicarsi che essa risulta prevista nel contratto di fornitura (doc. 2 allegato alla citazione), il quale indica, altresì, la formula per il calcolo della quota stessa. Tale onere non risulta in alcun modo limitato alla fornitura di metano (nella specie non avvenuta né comunque prevista contrattualmente), né una tale limitazione è dato scorgere nel provvedimento dell' del 20.5.2020 (doc. 4 allegato Org_1 alla citazione) che ha sanzionato la per pratiche commerciali scorrette;
da nessun passaggio di Pt_2 tale provvedimento si trae, infatti, che, in presenza di un'esplicita pattuizione contrattuale del corrispettivo variabile in un contratto di fornitura di energia elettrica, la quota variabile stessa non sia dovuta. Quanto all'assenza di “calmierizzazione” la censura è rimasta del tutto indimostrata, oltre che troppo genericamente allegata. L'opponente, infatti, non ha né in citazione né nei successivi atti specificato in che cosa sia concretamente consistita questa assenza di “calmierizzazione”, così impedendone qualunque possibilità di verifica.
Quanto alla voce “oneri amministrativi”, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente essa risulta prevista nel contratto di fornitura. Infatti nella sezione intitolata “Condizioni Tecnico-Economiche di Fornitura”, paragrafo “schede di riepilogo dei corrispettivi per trasmissione e distribuzione” è previsto nell'ultima clausola (lettera b)) espressamente che “sono in ogni caso a carico del cliente, le spese amministrative della gestione del sito allacciato che vengono determinate in € 3,55 per ogni singolo sito”. Ed € 3,55 è proprio la somma addebitata in tutte le fatture oggetto del ricorso monitorio quale corrispettivo della voce “oneri amministrativi”. Essa appare, dunque, del tutto legittima. Né risulta rilevante sul punto quanto disposto dal citato provvedimento dell' , posto che esso aveva ad Org_1 oggetto l'avvenuto aumento, nel corso di alcuni contratti, del costo dell'onere in questione (da € 9,70 a
€ 16,90) senza previa comunicazione della variazione al cliente;
il che, tuttavia, nulla ha a che fare con la fattispecie tema di questo giudizio.
L'azione ex art. 2033 c.c. è, in conclusione, infondata, in quanto per una parte della fornitura (dal suo pagina 4 di 5 inizio fino al periodo immediatamente antecedente le fatture oggetto del ricorso monitorio) non vi è prova né dell'avvenuto pagamento né del destinatario - cedente o cessionario (nel primo caso l'azione sarebbe addirittura inammissibile nei confronti del cessionario) - del medesimo, e per la seconda parte
(quella relativa alle fatture oggetto del monitorio) non vi sono pagamenti qualificabili come indebiti.
L'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. proposta in ulteriore subordine dall'opponente e, peraltro, neppure esplicitata dal medesimo nei suoi presupposti di fatto, non appare fondata. Infatti essa annovera tra i suoi elementi costitutivi, oltre al pregiudizio dell'attore e all'arricchimento dell'obbligato, anche la correlazione tra tali elementi e, soprattutto, la mancanza di una “giusta causa”. Nel caso di specie la giusta causa del pagamento e, dunque, dell'arricchimento dell'opposta, invece sussiste, perché il pagamento delle fatture operato dal discendeva da uno specifico obbligo Pt_1 contrattuale assunto dal medesimo.
L'opposizione dev'essere, in conclusione, rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo, già esecutivo.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate con riduzione rispetto al valore medio dei compensi per la fase di trattazione/istruttoria, considerata l'assenza di istruttoria diversa dalle produzioni documentali.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
rigetta l'opposizione e le domande riconvenzionali svolte dall'opponente e conferma il decreto ingiuntivo opposto, già esecutivo;
condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di giudizio, che si liquidano: per la fase monitoria come già stabilito nel decreto ingiuntivo;
per la fase di opposizione in € 11.300,00 per compensi, oltre il 15 % per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a.
Ascoli Piceno, 24 gennaio 2024
Il Giudice
dott. Francesca Sirianni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 616/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STIPA Parte_1 P.IVA_1
DAVIDE, elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI, 42 63100 ASCOLI PICENO presso il difensore
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORTI NEDO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in PIAZZA CINQUE DICEMBRE 1 88046 LAMEZIA TERME presso il difensore
OPPOSTO oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di fornitura.
CONCLUSIONI
Per l'opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ascoli Piceno, contrariis reiectis
- in via principale dichiarare nullo, annullato, inefficace e come mai emesso il decreto ingiuntivo opposto n. 106/2021 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in via riconvenzionale, subordinata al mancato accoglimento del primo motivo della presente opposizione, accertare e dichiarare che nelle fatture oggetto dell'atto di cessione del credito tra Pt_2
e il ha subito addebiti illegittimi e non dovuti
[...] Controparte_1 Parte_1 per un importo di Euro 79.944,80 o quello diverso maggiore o minore ritenuto di giustizia;
accertare e dichiarare dunque il diritto del di ripetere da la somma Parte_1 Controparte_1 a quest'ultima indebitamente versata pari ad Euro 79.944,80 o a quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia;
disporre dunque la compensazione del credito vantato da per Euro 53.192,65 con Controparte_1 il maggior credito vantato dal pari ad Euro 79.944,80 o a quella diversa Parte_1 maggiore o minore ritenuta di giustizia e condannare al pagamento del residuo in Controparte_1 favore del Parte_1 In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”.
Per l'opposto: “nel merito pagina 1 di 5 accertare e dichiarare il diritto della per la causale di cui alla narrativa nei confronti Controparte_1 del (c.f. e p. iva ) con sede in Piazza Aldo Moro Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_3 n. 14 di Roccafluvione (AP), in persona del legale rappresentante, ed in favore dell'istante
[...] della somma di euro 48.700,88 oltre interessi di mora nella misura di cui all'art.5 del D. CP_1 Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, a decorrere sull'importo delle singole fatture dalla relativa data di scadenza ed ammontanti alla data del 11/02/2021 ad euro 4446,77, oltre ad euro 45,00 per spesa relativa all'attestazione notarile dell'estratto delle scritture contabili e così complessivamente euro 53.192,65 oltre ai successivi interessi di mora maturandi nella misura di cui all'art.5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, tempo per tempo vigenti, a decorrere sull'importo delle singole fatture sino alla data del saldo, conseguente disattendere l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo nr. 106/2021 del Tribunale di Ascoli Piceno emesso su istanza della nel procedimento iscritto al nr. Controparte_1
242/2021 R.G., il tutto con vittoria di spese e competenze di lite,”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 25.3.2021 il di proponeva opposizione Pt_1 Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 106/2021 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno in favore di
[...] per € 53.192,65, dovuti quale corrispettivo della fornitura di energia elettrica operata da CP_1
(credito, fondato su sette fatture degli anni 2019 e 2020, ceduto da a Parte_2 Pt_2 [...] in data 30.7.2018). Deduceva l'opponente: l'inopponibilità – ex art. 9 l. n. 2248/1865, all. E, e CP_1 art. 70 R.d. 2240/1923 - nei propri confronti della cessione, notificata il 31.7.2018 ma mai accettata dall'ente, con conseguente difetto di legittimazione attiva dell'opposta nel pretendere il pagamento;
in via subordinata riconvenzionale, la sussistenza di un proprio
contro
-credito di importo maggiore, derivante da varie voci (“QV quota variabile”, “oneri CRC”, “oneri amministrativi”, “dispacciamento quote Terna”) illegittimamente (come riconosciuto da provvedimento dell' ) addebitate nelle Org_1 fatture da fin dall'inizio della fornitura, per complessivi € 79.944,80. Chiedeva, quindi, Parte_2 dichiararsi la nullità del decreto opposto e, in via subordinata riconvenzionale, accertare che il Pt_1 avesse subìto gli illegittimi addebiti indicati, con conseguente diritto alla ripetizione ex art. 2033 e in subordine ex art. 2041 c.c., disponendosi la compensazione dei rispettivi controcrediti e condannando l'opposta al pagamento del residuo.
Si costituiva il creditore opposto allegando che: alla fattispecie di cessione era applicabile la diversa e speciale disposizione dettata dall'art. 106 , c. 13, d.lgs. 50/2016; il aveva omesso di rifiutare la Pt_1 cessione entro 45 giorni dalla notifica e, pertanto, essa doveva ritenersi accettata;
la domanda subordinata – avente ad oggetto presunte illegittimità contrattuali - era improponibile nei confronti della cessionaria, avendo il contratto di cessione ad oggetto solo il credito e non l'intero contratto di fornitura e comunque ai sensi dell'art. 2042 c.c., oltre che genericamente proposta (senza indicazione né prova dei pagamenti eseguiti e delle relative causali). Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 29.11.2022 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto monitorio e venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. Nelle more il Parte_1 procedeva all'integrale pagamento delle somme ingiunte. In data 21.2.2023 il procedimento veniva assegnato all'attuale giudice. Ritenuta superflua la c.t.u. richiesta dall'opponente nella memoria ex art. 183, c. 6, n.2 c.p.c. (unica richiesta istruttoria formulata pagina 2 di 5 dalle parti), veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta. Entro il termine perentorio assegnato entrambe le parti depositavano le rispettive note e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. abbreviati (40 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica).
Non appare fondata la preliminare eccezione di inopponibilità della cessione del credito formulata dal
L'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 (ratione temporis applicabile alla cessione Parte_1 oggetto di causa) stabilisce, infatti, che l'ente ceduto ha l'onere di manifestare espressamente il rifiuto della cessione nel termine perentorio di 45 giorni dalla notifica della cessione stessa. Tale disciplina della cessione dei crediti vantati nei confronti dell'amministrazione ha natura speciale e, dunque, prevale sulla precedente e più generale disciplina prevista dall'art. 70 del r.d. n. 2440/1923 - che prevede l'adesione espressa dell'autorità pubblica ceduta -, come si evince dalla lettura degli artt. 1, c.
1 e 114, c.
8 - che estende comunque l'applicabilità del citato art. 106 anche ai settori esclusi dall'applicabilità del codice -, del d.lgs. 50/2016. Nel caso di specie nessun rifiuto la pubblica amministrazione ha manifestato nel termine di legge e la cessione (notificatale il 31.7.2018) è, dunque, ad essa pienamente opponibile. Di conseguenza risulta legittimata a pretendere CP_1
l'adempimento quale cessionaria del credito.
La cessione in esame, redatta per atto pubblico del 30.7.2018 (doc. 2 allegato al ricorso monitorio, con fascicolo telematico nuovamente depositato dall'opposto in allegato alla comparsa di costituzione), viene espressamente definita, all'art. 1, come “ai sensi…della legge n. 52 del 21 febbraio 1991”. Ad essa, dunque, si applica anche l'ultimo inciso del comma 13 dell'art. 106 d.lgs. 50/2016, il quale stabilisce che “In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.”. Risultano, dunque, pienamente opponibili alla cessionaria oggi opposta le censure di illegittimità contrattuale svolte dall'opponente. L'opponente ha svolto, in via riconvenzionale subordinata, domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. L'azione in questione è un'azione restitutoria a carattere personale che può esperirsi solo nei rapporti tra il solvens e il destinatario del pagamento (cfr. Cass. n. 11073/2003). L'opponente non ha provato l'avvenuto pagamento (né in favore di chi – cedente o cessionario – esso sia eventualmente avvenuto) delle fatture poste a fondamento dell'azione, che assume essere tutte quelle emesse dall'inizio della fornitura e per tutta la durata del contratto stesso. Infatti: ha indicato di avere allegato quale doc. 8 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. i mandati di pagamento emessi dal in Pt_1 relazione alle fatture in questione;
tuttavia, detto doc. 8 è un file che contiene solo ed esclusivamente la dicitura “IL DOCUMENTO NUMERO 8 “Mandati di pagamento fatture ” È DEPOSITATO Pt_2
PRESSO LA COMPETENTE CANCELLERIA IN FORMATO DVD”; l'opponente non ha, però, indicato alcuna delle ipotesi di cui all'art. 16 bis, c. 8 e 9, D.L. 179/2012 (disposizione oggi trasfusa nell'art. 196 quater, c. 1, disp. att. c.p.c.), ai fini dell'ammissibilità – previa autorizzazione – del deposito secondo altra modalità alternativa all'obbligatorio deposito telematico di atti e documenti, né ha mai chiesto l'autorizzazione al deposito stesso;
pertanto, il dvd in questione – come tempestivamente eccepito dall'opposto – non può essere utilizzato, con conseguente mancata prova del pagamento.
Quanto appena detto vale per le fatture diverse e precedenti rispetto a quelle azionate con il ricorso monitorio. Per queste ultime, invece, l'opposto stesso ha dato atto dell'avvenuto pagamento in proprio pagina 3 di 5 favore a seguito del provvedimento che aveva disposto la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo
(v. note scritte del 15.11.2023). E', dunque, solo in relazione a tali fatture che dovrà verificarsi la fondatezza delle censure di illegittimità contrattuale svolte dall'opponente, al fine di verificare la ricorrenza di un pagamento indebito.
L'opponente contesta, in particolare, la legittimità di quattro voci presenti nelle fatture in questione: la voce “QV quota variabile”, che assume illegittima perché applicabile solo alle forniture di metano e non a quelle di energia elettrica quale quella in questione, e perché priva della necessaria
“calmierizzazione”; la voce “oneri CRC”, che assume illegittima perché, pur prevista contrattualmente, non è stata oggetto di specifica approvazione ex art. 1341 c.c.; la voce “oneri amministrativi”, che assume illegittima poiché non prevista in contratto;
e la voce “dispacciamento quote Terna”, che assume illegittima “in quanto non prevista dall'Autorità” (così si legge a pag. 11, riga 1, atto di citazione, che null'altro specifica).
Di queste solo due sono, in realtà, presenti nelle fatture oggetto di causa (fatture n. 10688 del 8.1.2020,
n. 516523 del 10.7.2019, n. 605320 del 9.8.2019, n. 695121 del 7.9.2019, n. 783848 del 10.10.2019, n.
873514 del 8.11.2019, n. 965851 del 7.12.2019: doc. 3 allegato al ricorso monitorio, con fascicolo telematico nuovamente depositato dall'opposto in allegato alla comparsa di costituzione), e precisamente la voce “QV” e la voce “Oneri Amministrativi”, mentre in nessuna parte delle fatture stesse si legge alcun riferimento a “oneri CRC” né a “dispacciamento quote . Ne consegue Org_2
l'irrilevanza, ai fini di giudizio, delle contestazioni relative alle ultime due voci citate. Quanto, allora, alla voce “QV”, che si riferisce alla quota variabile del corrispettivo, deve, in primo luogo, indicarsi che essa risulta prevista nel contratto di fornitura (doc. 2 allegato alla citazione), il quale indica, altresì, la formula per il calcolo della quota stessa. Tale onere non risulta in alcun modo limitato alla fornitura di metano (nella specie non avvenuta né comunque prevista contrattualmente), né una tale limitazione è dato scorgere nel provvedimento dell' del 20.5.2020 (doc. 4 allegato Org_1 alla citazione) che ha sanzionato la per pratiche commerciali scorrette;
da nessun passaggio di Pt_2 tale provvedimento si trae, infatti, che, in presenza di un'esplicita pattuizione contrattuale del corrispettivo variabile in un contratto di fornitura di energia elettrica, la quota variabile stessa non sia dovuta. Quanto all'assenza di “calmierizzazione” la censura è rimasta del tutto indimostrata, oltre che troppo genericamente allegata. L'opponente, infatti, non ha né in citazione né nei successivi atti specificato in che cosa sia concretamente consistita questa assenza di “calmierizzazione”, così impedendone qualunque possibilità di verifica.
Quanto alla voce “oneri amministrativi”, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente essa risulta prevista nel contratto di fornitura. Infatti nella sezione intitolata “Condizioni Tecnico-Economiche di Fornitura”, paragrafo “schede di riepilogo dei corrispettivi per trasmissione e distribuzione” è previsto nell'ultima clausola (lettera b)) espressamente che “sono in ogni caso a carico del cliente, le spese amministrative della gestione del sito allacciato che vengono determinate in € 3,55 per ogni singolo sito”. Ed € 3,55 è proprio la somma addebitata in tutte le fatture oggetto del ricorso monitorio quale corrispettivo della voce “oneri amministrativi”. Essa appare, dunque, del tutto legittima. Né risulta rilevante sul punto quanto disposto dal citato provvedimento dell' , posto che esso aveva ad Org_1 oggetto l'avvenuto aumento, nel corso di alcuni contratti, del costo dell'onere in questione (da € 9,70 a
€ 16,90) senza previa comunicazione della variazione al cliente;
il che, tuttavia, nulla ha a che fare con la fattispecie tema di questo giudizio.
L'azione ex art. 2033 c.c. è, in conclusione, infondata, in quanto per una parte della fornitura (dal suo pagina 4 di 5 inizio fino al periodo immediatamente antecedente le fatture oggetto del ricorso monitorio) non vi è prova né dell'avvenuto pagamento né del destinatario - cedente o cessionario (nel primo caso l'azione sarebbe addirittura inammissibile nei confronti del cessionario) - del medesimo, e per la seconda parte
(quella relativa alle fatture oggetto del monitorio) non vi sono pagamenti qualificabili come indebiti.
L'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. proposta in ulteriore subordine dall'opponente e, peraltro, neppure esplicitata dal medesimo nei suoi presupposti di fatto, non appare fondata. Infatti essa annovera tra i suoi elementi costitutivi, oltre al pregiudizio dell'attore e all'arricchimento dell'obbligato, anche la correlazione tra tali elementi e, soprattutto, la mancanza di una “giusta causa”. Nel caso di specie la giusta causa del pagamento e, dunque, dell'arricchimento dell'opposta, invece sussiste, perché il pagamento delle fatture operato dal discendeva da uno specifico obbligo Pt_1 contrattuale assunto dal medesimo.
L'opposizione dev'essere, in conclusione, rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo, già esecutivo.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate con riduzione rispetto al valore medio dei compensi per la fase di trattazione/istruttoria, considerata l'assenza di istruttoria diversa dalle produzioni documentali.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
rigetta l'opposizione e le domande riconvenzionali svolte dall'opponente e conferma il decreto ingiuntivo opposto, già esecutivo;
condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di giudizio, che si liquidano: per la fase monitoria come già stabilito nel decreto ingiuntivo;
per la fase di opposizione in € 11.300,00 per compensi, oltre il 15 % per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a.
Ascoli Piceno, 24 gennaio 2024
Il Giudice
dott. Francesca Sirianni
pagina 5 di 5