Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 05/01/2026, n. 72
TAR
Sentenza 26 settembre 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e/o elusione del giudicato

    La riedizione del potere attraverso la nomina di una nuova Commissione ha determinato la deduzione in sede di ricorso di vizi autonomi degli atti impugnati. La sentenza n. 12844/2021 non vincolava in modo rigido la nuova Commissione, che aveva facoltà di riarticolare i criteri di valutazione, purché si attenesse al contenuto minimo prescrittivo della sentenza stessa. L'obbligo imposto dal TAR di introdurre criteri di valutazione più dettagliati non impediva alla nuova Commissione di accorpare alcuni criteri, purché tale esercizio non risultasse arbitrario e fosse adeguatamente motivato.

  • Rigettato
    Violazione del d.m. n. 344/2011

    Il decreto ministeriale è applicabile solo in via mediata, in ragione dell'autonomia regolamentare riservata agli atenei in materia, come previsto dall'art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. I criteri enucleati dalla commissione sono conformi al regolamento d'ateneo relativo alle procedure di chiamata.

  • Rigettato
    Sviamento di potere nella valutazione dei criteri

    Le censure afferiscono alla discrezionalità della commissione, laddove lo sviamento di potere dedotto dal ricorrente viene argomentato sull'asserita prevenzione nei suoi confronti da parte dell'organo di gara.

  • Rigettato
    Incongruenze tra giudizi sintetici e punteggi numerici

    Le contestazioni svolte sul punto tendono a sollecitare un sindacato di tipo sostitutivo rispetto a valutazioni svolte nella competente sede amministrativa.

  • Rigettato
    Errata valutazione dell'attività scientifica e di coordinamento

    Le opposte prospettazioni si collocano nell'ambito di una più ampia valutazione dei profili accademici dei candidati, per il resto non inficiata da errori.

  • Rigettato
    Valutazione delle pubblicazioni scientifiche

    Il bando ha rimesso alla commissione di valutare le pubblicazioni in collaborazione a favore del candidato purché sia possibile enucleare l'apporto individuale. Non è censurabile la scelta della commissione di considerare paritario l'apporto individuale di tutti gli autori.

  • Rigettato
    Vizi autonomi degli atti impugnati

    La riedizione del potere attraverso la nomina di una nuova Commissione ha determinato la deduzione in sede di ricorso di vizi autonomi degli atti impugnati.

  • Rigettato
    Vizi autonomi degli atti impugnati

    La riedizione del potere attraverso la nomina di una nuova Commissione ha determinato la deduzione in sede di ricorso di vizi autonomi degli atti impugnati.

  • Rigettato
    Vizi autonomi degli atti impugnati

    La riedizione del potere attraverso la nomina di una nuova Commissione ha determinato la deduzione in sede di ricorso di vizi autonomi degli atti impugnati.

  • Rigettato
    Vizi autonomi degli atti impugnati

    La riedizione del potere attraverso la nomina di una nuova Commissione ha determinato la deduzione in sede di ricorso di vizi autonomi degli atti impugnati.

  • Rigettato
    Vizi autonomi degli atti impugnati

    La riedizione del potere attraverso la nomina di una nuova Commissione ha determinato la deduzione in sede di ricorso di vizi autonomi degli atti impugnati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 05/01/2026, n. 72
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 72
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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