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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 2557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2557 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 19/06/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1029/2022, ivi riunita rg. n. 1082/2022
T R A
, nato a [...] in data [...], residente in [...] – Ottaviano (Na), rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Nastro;
Appellante
E
, nato a [...] il [...] e ivi residente a[...] dello Stato n.81, in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta “
[...]
, con sede legale in Ottaviano (Na) alla Via Pentelete s.n.c., rappresentato e difeso CP_1 dall' avv. Carla Martino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nola alla Via Lagno Rosario n. 4;;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi, poi riuniti, depositati presso questa Corte territoriale il primo (rg. n.
1029/2022) il 5/5/2022 e il secondo (rg. 1082/2022) l'11/5/2022, ha proposto Parte_1 appello per la riforma della sentenza n. 702/2022 pubblicata in data 5/4/2022 del Tribunale di
Nola, in funzione di Giudice del lavoro, con cui, espletata la prova testimoniale, era stato respinto il suo ricorso volto ad ottenere - in relazione al rapporto di lavoro svoltosi dal 3/5/1997 al
30/12/2016 alle dipendenze di presso la omonima autocarrozzeria - Controparte_1
l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con mansioni di operaio riparatore di autocarrozzeria e inquadramento al 5° livello del c.c.n.l. Aziende artigiane metalmeccaniche, e condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retribuite, come quantificate in ricorso. Il Tribunale aveva respinto la domanda, ritenendo non provati all'esito dell'istruttoria i fatti esposti, con compensazione delle spese di lite.
Nei motivi l'appellante ha lamentato la erronea valutazione del materiale istruttorio ed in particolare delle dichiarazioni testimoniali, idonee a comprovare il rapporto di lavoro tra le parti di causa, l'eterodirezione e continuità della prestazione lavorativa e gli indici secondari della subordinazioni. Ha osservato che il lavoro di bracciante agricolo svolto fino al 2008 era compatibile con l'attività lavorativa di carroziere in regime di subordinazione, essendo configurabile per il bracciante agricolo l'ipotesi di doppio lavoro dipendente, e che comunque detta attività non inficiava sul periodo di tempo successivo al 2008. Ha contestato la sentenza gravata anche nella parte in cui prima si rinvengono elementi rilevanti in relazione al rapporto di lavoro subordinato per un limitato arco temporale (2007-2010) e poi, invece, si giunge ad una pronuncia di rigetto integrale. Ha inoltre escluso che una attività di tipo manuale come quella di cui è causa possa essere espletata in forma “autonoma” senza mezzi e senza locali.
Il lavoratore ha concluso chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, di:
“Accertare e dichiarare che tra le parti sia intervenuto un rapporto di lavoro di natura subordinata, nei termini e nelle modalità indicate sin dal ricorso introduttivo. E cioè che nel periodo Parte_1 indicato in ricorso (id est: 03.05.1997 – 30.12.2016), ha prestato la sua opera lavorativa secondo gli ordini e le direttive del presso i di lui locali, svolgendo mansioni riferibili al V° CP_1 livello - CCNL Aziende artigiane Metalmeccaniche citato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
2094 cc, 2099 cc e 36 Cost.di operaio riparatore di carrozzerie, osservando un orario articolato dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30, il sabato dalle 09.00 alle
13.30. Venendo (sotto) pagato con cadenza periodica nella misura indicata in ricorso.
Riconoscere il diritto di parte appellante al pagamento delle differenze retributive e delle voci economiche legate al concetto di equa retribuzione (ex art. 36 Cost) che possono essere quantificate in euro 114.221,16, oltre euro 41.075,27 per TFR maturato e non corrisposto.
Condannare la inadempiente parte resistente al pagamento della somma complessiva di Euro
114.221,16, oltre euro 41.075,27 per TFR maturato e non corrisposto, come da conteggi allegati al ricorso introduttivo, cui anche in questa sede integralmente ci si riporta.
Condannare parte resistente al pagamento delle spese e delle competenze del primo grado di giudizio.
Condannare parte resistente al pagamento delle spese e delle competenze del secondo grado di giudizio.
Distrarre le spese e le competenze liquidate in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Il primo atto di appello del 5/5/2022 (rg. 1029 del 2022) non è stato notificato alla parte appellata.
Il secondo atto di appello dell'1175/2022 (rg. n. 1082 del 2022), che è un duplicato del primo, è stato regolarmente notificato al che si è costituito resistendo al gravame e chiedendone CP_1 il rigetto.
In via preliminare l'appellato ha eccepito l'improcedibilità del primo appello del 5/5/2022 (rg. n. 1029/2022) per omessa notificazione e la consumazione del potere di impugnazione con conseguente inammissibilità anche del secondo atto di appello ai sensi dell'art. 358 c.p.c.
Nel merito ha ribadito le difese già svolte nel precedente grado, negando la sussistenza di un rapporto lavorativo subordinato e precisando di essere legato al ricorrente da un rapporto amicale, in virtù del quale gli aveva consentito per un periodo di appoggiarsi alla sua officina al fine di coltivare un proprio pacchetto di clienti quando era libero da altri impegni. Ha poi confermato che l'istante era almeno fino al 2008 anche operaio agricolo e non avrebbe potuto quindi svolgere l'attività lavorativa di carrozziere in regime di subordinazione.
Disposta la trattazione cartolare, riuniti i due procedimenti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., sono state acquisite le note delle parti costituite e all'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, la Corte ha riservato la causa in decisione.
1.Il primo atto di appello del 5/5/2022, con rg. n. 1029/2022, va dichiarato improcedibile.
Invero, secondo l'orientamento della Suprema Corte nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare, ex art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass. Sezioni Unite, n. 20604 del
30/7/2008)
In relazione all'atto di appello in discussione, la parte appellata non risulta costituita né l'appellante ha dato prova – come dovuto - di aver ritualmente notificato il gravame per la prima udienza fissata per la discussione.
In difetto di notifica dell'appello, nonostante la rituale comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., si è determinata certamente la predetta situazione di improcedibilità, la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
2.Il secondo atto di appello del 11/5/2025, con rg. n. 1082/2022, è invece infondato.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inamissiiblità formulata dalla parte appellata ai sensi delll'art. 358 c.p.c. che prevede il cd. principio di consumazione della impugnazione statuendo che “L'appello dichiarato inammissiible o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge”.
Sull'art. 358 la Suprema Corte ha chiarito che “il principio della consumazione dell'impugnazione, che preclude la riproposizione di un secondo atto di appello, anche nell'ipotesi in cui non sia ancora scaduto il termine per impugnare, opera soltanto ove sia intervenuta una declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità del primo, con la conseguenza che, nel caso in cui il primo atto di appello sia viziato, e fino a quando la declaratoria di inammissibilità non venga adottata, può essere notificato un secondo atto di appello, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, purché tale atto risulti tempestivo, in rapporto al termine breve, decorrente, in caso di mancata notificazione della sentenza, dalla data di proposizione del primo atto di appello, che equivale alla conoscenza legale della decisione da parte dell'impugnante.” (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 4754 del 28/2/2018; Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 14214 del 4/6/2018; in senso analogo cfr. amche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9058 del 15/5/2010;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18604 del 3/9/2014; Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 2478 del 8/2/2016). Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno aggiunto che “Il principio di consumazione dell'impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente, destinato a sostituirlo e relativo anche a capi della sentenza diversi da quelli oggetto del precedente atto di impugnazione” (Cass. SS.UU. n. 8486 del 28/3/2024).
Nella specie il secondo appello dell'11/5/2022 (rg. 1082/2022) risulta tempestivo, essendo stato depositato entro il termine breve dalla notificazione della sentenza effettuata in data 10/5/2022.
Sul punto, si osserva che nel primo appello del 5/5/2022 (rg. 1029/2022) è indicato che la sentenza impugnata n. 702/2022 è stata notificata in data 5.4.2022. Il secondo atto di appello (rg. 1082 del 2022) depositato l'11/5/2022 riporta invece il 10/5/2022 quale data della notificazione della sentenza. Al fine di verificare la tempestività del secondo appello, quindi, con ordinanza del
20/3/2025 il Collegio ha invitato l'appellante alla produzione della sentenza notificata con la prova della data della notifica.
Tuttavia, in sede di note scritte del 16/6/2025 ha espressamente riconosciuto Controparte_1 di aver notificato la sentenza al procuratore costituito nel giudizio di primo grado in data
10.5.2022. Questa circostanza deve quindi riternersi incontestata in quanto allegata da entrambe le parti, con conseguente tempestività del secondo appello dell'11/5/2022.
Nel merito, ritiene la Corte che i rilievi dell'appellante, alla luce del complesso delle emergenze di causa, non siano condivisibili: il ricorrente non ha offerto convincente ed adeguata prova – della quale era onerato ex art. 2697 c.c. – della propria prospettazione. Manca un apprezzabile riscontro del fatto che avesse prestato attività di tipo subordinato alle dipendenze del Parte_1 per tutto il periodo di causa, con la continuità e gli orari di lavoro dedotti in ricorso. CP_1
Invero, ai sensi dell'art. 2094 c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale e manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. I contenuti della subordinazione si evincono dagli artt. 2099, 2104, 2105, 2106 c.c. atteso che il dipendente deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori in virtù del vincolo gerarchico ed ha un obbligo di fedeltà, un diritto alla retribuzione oltre che una soggezione al potere disciplinare.
Ad avviso dell'appellante i testi escussi avrebbero pienamente confermato l'esistenza di tutti gli elementi essenziali e sussidiari per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra lo stesso e presso la autocarrozzeria di cui quest'ultimo era titolare svolgendo mansioni Controparte_1 di operaio riparatore di carrozzeria, con orario di lavoro articolato dal lunedì al venerdì dalle ore
9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,30 e il sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,30.
In realtà dall'espletata istruttoria non sono emersi elementi sufficienti per ritenere che tra le parti sussistesse un rapporto di lavoro subordinato del tipo dedotto e per tutto il periodo indicato.
Secondo il riparto degli oneri incombeva sul lavoratore fornire la prova dell'effettività del rapporto, delle modalità di svolgimento dello stesso, degli indici qualificanti della subordinazione.
I testimoni escussi (clienti ovvero lavoratori presso l'autocarrozzeria), alcuni estranei all'ambiente di lavoro, non hanno avuto conoscenza diretta dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del rapporto (orari, trattamento retributivo, mansioni, emanazione di direttive) ovvero hanno riferito circostanze generiche ed imprecise sui fatti di causa.
Come si legge nelle trascrizioni riportate in sentenza e, del pari, nell'appello di , il teste Parte_1
ha dichiarato di aver lavorato per dal 2000 al 2015 come Testimone_1 Controparte_1 carrozziere verniciatore e che “Il ricorrente già c'era quando arrivai e così lo conobbi. Il ricorrente quando me ne andai continuò a lavorare… faceva il carrozziere battilamiere … capitava che si assentasse per 15 gg o un mese… Non so che faceva quando si assentava … Il ricorrente iniziava alle ore 9,00 e andava via come me alle ore 18,30. … aveva un rapporto più stretto di me con il datore di lavoro. Non so dire se il ricorrente fosse libero di gestirsi da solo i periodi in cui si assentava dal lavoro o se gli stessi fossero dovuti a malattia, ferie o altro. Non mi veniva riferito il perché non ci fosse quando si assentava. Il sig. c'era sempre e dava le direttive al CP_1 ricorrente così come a tutti noi. Le ferie erano godute per 15 gg d'estate. Venivamo pagati una volta a settimana uno alla volta nello studio del . Queste dichiarazioni, seppure CP_1 contengono indicazioni sull'orario di presenza del ricorrente presso la autocarrozzeria, nulla precisano circa l'esistenza di vincoli di orari, obblighi di presenza, giustificazione di assenze, né sul contenuto e l'assiduità delle direttive impartite dal resistente, sull'esercizio del potere di controllo e disciplinare. Sono confuse ed incomplete circa il periodo di lavoro. Confermano il rapporto di amicizia tra e il e smentiscono la presenza costante del lavoratore Parte_1 CP_1 presso la autocarrozzeria.
ha dichiarato di aver lavorato per la carrozzeria resistente part time dal 2007 Testimone_2 al 2010 regolarmente inquadrato e che “Il ricorrente lavorava anche lui come carrozziere...
Quando io andai lui c'era già… Il ricorrente lo conoscevo già essendo compaesani. Le direttive ce le dava il L'orario per me era 8-13 o a volte 14-18,30…. non mi ricordo se Controparte_1 lui lavorava come me part-time o meno. L'estate l'officina chiudeva 15 gg. Lui era carrozziere ed era in grado di svolgere le sue mansioni in autonomia. Non venivamo pagati insieme”. Neanche questo testimone precisa alcunché sul contenuto delle direttive emanate. Inoltre rimangono incerte ed imprecise le indicazioni relative agli orari e giorni di lavoro del ricorrente, alla durata dal rapporto, alla continuità della prestazione, agli obblighi e vincoli dell'istante.
Il teste , amico e cliente della officina, ha dichiarato che “Il resistente è il mio Testimone_3 carrozziere e conosco sia lui che il ricorrente. Vado a tale autocarrozzeria da anni. Lo Parte_1 ha lavorato ma non ricordo il periodo… Per me il oltre ad essere il mio carrozziere è CP_1 anche un amico quindi ci vado anche per un caffè con cadenza di un giorno sì e un giorno no.
Quando ho visto lo lavorare dava una mano al titolare… non lo vedevo sempre … il Parte_1 ricorrente era anche lui amico di . Questo teste conferma la presenza occasionale, e non CP_1 costante, del ricorrente presso l'autocarrozzeria, l'autonoma gestione della prestazione, nonché il rapporto di amicizia tra le parti in causa.
, cliente della autocarrozzeria, ha riferito di avere con il padre un'azienda di Testimone_4 rivendita autovetture usate dal 2000 e di frequentare l'officina del da quell'anno; andava CP_1 tutti i giorni oppure mai in una settimana, sicuramente tutti i mesi più volte;
aveva rapporti con il titolare e non invece con i dipendenti;
ricorda un ragazzo, tale mentre afferma CP_1 Tes_2 di non conoscere nessun che lavorava in officina. Queste dichiarazioni, non investendo Parte_1
i fatti contestati, sono ininfluenti ai fini di causa.
Le dichiarazioni dei testi appaiono lacunose e generiche, non forniscono indicazioni sulla eterodirezione della prestazione lavorativa, il controllo datoriale, gli ordini specifici e reiterati, né sugli elementi sussidiari (quali l'inserimento stabile del lavoratore nella organizzazione aziendale, il coordinamento con gli altri lavoratori, l'assenza di rischio economico del , Parte_1
l'osservanza di un orario con obbligo di presenza, l'autorizzazione per ferie e permessi, la retribuzione fissa). Nulla consentono di desumere sul vincolo della subordinazione, non essendo noto il contenuto delle direttive impartite dal datore di lavoro. Le mansioni, le modalità di corresponsione della retribuzione e l'ammontare mensile non sono stati adeguatamente provati. Anche con riguardo alla durata del rapporto e l'orario di lavoro le testimonianze sono parziali rispetto alle allegazioni contenute nel ricorso di primo grado.
Il quadro probatorio descritto è del tutto insufficiente a supportare le allegazioni attoree e, anzi, appare piuttosto suffragare quanto rappresentato dalla odierna appellata in relazione al rapporto amicale tra le parti, alla discontinuità della prestazione lavorativa, alla autonomia del ricorrente e alla assenza di soggezione.
L'orientamento della Corte di Cassazione è univoco e consolidato nel ritenere che;
“L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo,
è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per se non decisiva;
sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto ( v. Cass. n. 21028 del 28/09/2006)”; “Il potere direttivo del datore di lavoro … affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale - ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale” (v. fra le altre, Cass. nn. 29646 del 16/11/2018; 26986 del 22/12/2009; 5989 del 23/04/2001; 7796 del 14/07/1993); “L'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo
e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività” (Cass. n. 26986 del 22/12/2009 cit.).
Sono inoltre principi consolidati (tra le altre, v. Cass. n. 7024 del 2015; Cass, n. 18271 del 2010;
Cass. n. 58 del 2009) confermano che “ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo”; “l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore di lavoro al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa”, e “l'esistenza del vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito”. Proprio in relazione alle difficoltà che non di rado si incontrano nella distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato alla luce dei principi fondamentali ora indicati, si è precisato che “in tale ipotesi è legittimo ricorrere a criteri distintivi sussidiari, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale ovvero l'incidenza del rischio economico, l'osservanza di un orario, la forma di retribuzione, la continuità delle prestazioni, il coordinamento con l'attività degli altri lavoratori e via di seguito”.
Quindi, laddove le mansioni sono elementari e routinarie e il potere direttivo e di controllo è attenuato (ossia meno visibile, non essendoci necessità, per il carattere semplice della prestazione, di ordini quotidiani e dettagliati e di un controllo costante ed assiduo del datore di lavoro), soccorrono gli indici sussidiari (previsione di un compenso fisso, di un orario di lavoro stabile e continuativo, il carattere delle mansioni, il collegamento tecnico organizzativo e produttivo tra la prestazione svolta e le esigenze aziendali), che costituiscono elementi rivelatori della natura subordinata del rapporto stesso, nella specie non provati.
Le descritte risultanze istruttorie sono poi ulteriormente avvalorate dalla allegazione, dedotta dal resistente e ammessa non contestata dallo , di aver lavorato come bracciante agricolo Parte_1 almeno fino al 2008, circostanza che mal si concilia con il rapporto di lavoro subordinato e gli orari indicati in ricorso.
In conclusione, non si rinvengono elementi sufficienti a fondare il riconoscimento di un rapporto di subordinazione tra le parti in causa.
Il mancato assolvimento dell'onere probatorio della sussistenza di un vincolo di subordinazione è assorbente con riguardo alla connessa domanda di pagamento di differenze retributive.
L'appello deve quindi essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza del lavoratore e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-dichiara improcedibile l'appello rg. n. 1029/2022;
-rigetta l'appello rg. n. 1082/2022;
-condanna alla rifusione delle spese del presente grado, in favore di Parte_1 [...]
che liquida in complessivi euro 4997,00, oltre spese generali del 15%, IVA e CPA CP_1 come per legge, con attribuzione.
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti, in riferimento ad entrambi gli appelli riuniti, per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1 previsto per il ricorso a norme del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto.
Napoli, 19/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 19/06/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1029/2022, ivi riunita rg. n. 1082/2022
T R A
, nato a [...] in data [...], residente in [...] – Ottaviano (Na), rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Nastro;
Appellante
E
, nato a [...] il [...] e ivi residente a[...] dello Stato n.81, in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta “
[...]
, con sede legale in Ottaviano (Na) alla Via Pentelete s.n.c., rappresentato e difeso CP_1 dall' avv. Carla Martino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nola alla Via Lagno Rosario n. 4;;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi, poi riuniti, depositati presso questa Corte territoriale il primo (rg. n.
1029/2022) il 5/5/2022 e il secondo (rg. 1082/2022) l'11/5/2022, ha proposto Parte_1 appello per la riforma della sentenza n. 702/2022 pubblicata in data 5/4/2022 del Tribunale di
Nola, in funzione di Giudice del lavoro, con cui, espletata la prova testimoniale, era stato respinto il suo ricorso volto ad ottenere - in relazione al rapporto di lavoro svoltosi dal 3/5/1997 al
30/12/2016 alle dipendenze di presso la omonima autocarrozzeria - Controparte_1
l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con mansioni di operaio riparatore di autocarrozzeria e inquadramento al 5° livello del c.c.n.l. Aziende artigiane metalmeccaniche, e condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retribuite, come quantificate in ricorso. Il Tribunale aveva respinto la domanda, ritenendo non provati all'esito dell'istruttoria i fatti esposti, con compensazione delle spese di lite.
Nei motivi l'appellante ha lamentato la erronea valutazione del materiale istruttorio ed in particolare delle dichiarazioni testimoniali, idonee a comprovare il rapporto di lavoro tra le parti di causa, l'eterodirezione e continuità della prestazione lavorativa e gli indici secondari della subordinazioni. Ha osservato che il lavoro di bracciante agricolo svolto fino al 2008 era compatibile con l'attività lavorativa di carroziere in regime di subordinazione, essendo configurabile per il bracciante agricolo l'ipotesi di doppio lavoro dipendente, e che comunque detta attività non inficiava sul periodo di tempo successivo al 2008. Ha contestato la sentenza gravata anche nella parte in cui prima si rinvengono elementi rilevanti in relazione al rapporto di lavoro subordinato per un limitato arco temporale (2007-2010) e poi, invece, si giunge ad una pronuncia di rigetto integrale. Ha inoltre escluso che una attività di tipo manuale come quella di cui è causa possa essere espletata in forma “autonoma” senza mezzi e senza locali.
Il lavoratore ha concluso chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, di:
“Accertare e dichiarare che tra le parti sia intervenuto un rapporto di lavoro di natura subordinata, nei termini e nelle modalità indicate sin dal ricorso introduttivo. E cioè che nel periodo Parte_1 indicato in ricorso (id est: 03.05.1997 – 30.12.2016), ha prestato la sua opera lavorativa secondo gli ordini e le direttive del presso i di lui locali, svolgendo mansioni riferibili al V° CP_1 livello - CCNL Aziende artigiane Metalmeccaniche citato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
2094 cc, 2099 cc e 36 Cost.di operaio riparatore di carrozzerie, osservando un orario articolato dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30, il sabato dalle 09.00 alle
13.30. Venendo (sotto) pagato con cadenza periodica nella misura indicata in ricorso.
Riconoscere il diritto di parte appellante al pagamento delle differenze retributive e delle voci economiche legate al concetto di equa retribuzione (ex art. 36 Cost) che possono essere quantificate in euro 114.221,16, oltre euro 41.075,27 per TFR maturato e non corrisposto.
Condannare la inadempiente parte resistente al pagamento della somma complessiva di Euro
114.221,16, oltre euro 41.075,27 per TFR maturato e non corrisposto, come da conteggi allegati al ricorso introduttivo, cui anche in questa sede integralmente ci si riporta.
Condannare parte resistente al pagamento delle spese e delle competenze del primo grado di giudizio.
Condannare parte resistente al pagamento delle spese e delle competenze del secondo grado di giudizio.
Distrarre le spese e le competenze liquidate in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Il primo atto di appello del 5/5/2022 (rg. 1029 del 2022) non è stato notificato alla parte appellata.
Il secondo atto di appello dell'1175/2022 (rg. n. 1082 del 2022), che è un duplicato del primo, è stato regolarmente notificato al che si è costituito resistendo al gravame e chiedendone CP_1 il rigetto.
In via preliminare l'appellato ha eccepito l'improcedibilità del primo appello del 5/5/2022 (rg. n. 1029/2022) per omessa notificazione e la consumazione del potere di impugnazione con conseguente inammissibilità anche del secondo atto di appello ai sensi dell'art. 358 c.p.c.
Nel merito ha ribadito le difese già svolte nel precedente grado, negando la sussistenza di un rapporto lavorativo subordinato e precisando di essere legato al ricorrente da un rapporto amicale, in virtù del quale gli aveva consentito per un periodo di appoggiarsi alla sua officina al fine di coltivare un proprio pacchetto di clienti quando era libero da altri impegni. Ha poi confermato che l'istante era almeno fino al 2008 anche operaio agricolo e non avrebbe potuto quindi svolgere l'attività lavorativa di carrozziere in regime di subordinazione.
Disposta la trattazione cartolare, riuniti i due procedimenti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., sono state acquisite le note delle parti costituite e all'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, la Corte ha riservato la causa in decisione.
1.Il primo atto di appello del 5/5/2022, con rg. n. 1029/2022, va dichiarato improcedibile.
Invero, secondo l'orientamento della Suprema Corte nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare, ex art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass. Sezioni Unite, n. 20604 del
30/7/2008)
In relazione all'atto di appello in discussione, la parte appellata non risulta costituita né l'appellante ha dato prova – come dovuto - di aver ritualmente notificato il gravame per la prima udienza fissata per la discussione.
In difetto di notifica dell'appello, nonostante la rituale comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., si è determinata certamente la predetta situazione di improcedibilità, la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
2.Il secondo atto di appello del 11/5/2025, con rg. n. 1082/2022, è invece infondato.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inamissiiblità formulata dalla parte appellata ai sensi delll'art. 358 c.p.c. che prevede il cd. principio di consumazione della impugnazione statuendo che “L'appello dichiarato inammissiible o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge”.
Sull'art. 358 la Suprema Corte ha chiarito che “il principio della consumazione dell'impugnazione, che preclude la riproposizione di un secondo atto di appello, anche nell'ipotesi in cui non sia ancora scaduto il termine per impugnare, opera soltanto ove sia intervenuta una declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità del primo, con la conseguenza che, nel caso in cui il primo atto di appello sia viziato, e fino a quando la declaratoria di inammissibilità non venga adottata, può essere notificato un secondo atto di appello, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, purché tale atto risulti tempestivo, in rapporto al termine breve, decorrente, in caso di mancata notificazione della sentenza, dalla data di proposizione del primo atto di appello, che equivale alla conoscenza legale della decisione da parte dell'impugnante.” (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 4754 del 28/2/2018; Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 14214 del 4/6/2018; in senso analogo cfr. amche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9058 del 15/5/2010;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18604 del 3/9/2014; Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 2478 del 8/2/2016). Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno aggiunto che “Il principio di consumazione dell'impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente, destinato a sostituirlo e relativo anche a capi della sentenza diversi da quelli oggetto del precedente atto di impugnazione” (Cass. SS.UU. n. 8486 del 28/3/2024).
Nella specie il secondo appello dell'11/5/2022 (rg. 1082/2022) risulta tempestivo, essendo stato depositato entro il termine breve dalla notificazione della sentenza effettuata in data 10/5/2022.
Sul punto, si osserva che nel primo appello del 5/5/2022 (rg. 1029/2022) è indicato che la sentenza impugnata n. 702/2022 è stata notificata in data 5.4.2022. Il secondo atto di appello (rg. 1082 del 2022) depositato l'11/5/2022 riporta invece il 10/5/2022 quale data della notificazione della sentenza. Al fine di verificare la tempestività del secondo appello, quindi, con ordinanza del
20/3/2025 il Collegio ha invitato l'appellante alla produzione della sentenza notificata con la prova della data della notifica.
Tuttavia, in sede di note scritte del 16/6/2025 ha espressamente riconosciuto Controparte_1 di aver notificato la sentenza al procuratore costituito nel giudizio di primo grado in data
10.5.2022. Questa circostanza deve quindi riternersi incontestata in quanto allegata da entrambe le parti, con conseguente tempestività del secondo appello dell'11/5/2022.
Nel merito, ritiene la Corte che i rilievi dell'appellante, alla luce del complesso delle emergenze di causa, non siano condivisibili: il ricorrente non ha offerto convincente ed adeguata prova – della quale era onerato ex art. 2697 c.c. – della propria prospettazione. Manca un apprezzabile riscontro del fatto che avesse prestato attività di tipo subordinato alle dipendenze del Parte_1 per tutto il periodo di causa, con la continuità e gli orari di lavoro dedotti in ricorso. CP_1
Invero, ai sensi dell'art. 2094 c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale e manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. I contenuti della subordinazione si evincono dagli artt. 2099, 2104, 2105, 2106 c.c. atteso che il dipendente deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro o dai suoi collaboratori in virtù del vincolo gerarchico ed ha un obbligo di fedeltà, un diritto alla retribuzione oltre che una soggezione al potere disciplinare.
Ad avviso dell'appellante i testi escussi avrebbero pienamente confermato l'esistenza di tutti gli elementi essenziali e sussidiari per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra lo stesso e presso la autocarrozzeria di cui quest'ultimo era titolare svolgendo mansioni Controparte_1 di operaio riparatore di carrozzeria, con orario di lavoro articolato dal lunedì al venerdì dalle ore
9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,30 e il sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,30.
In realtà dall'espletata istruttoria non sono emersi elementi sufficienti per ritenere che tra le parti sussistesse un rapporto di lavoro subordinato del tipo dedotto e per tutto il periodo indicato.
Secondo il riparto degli oneri incombeva sul lavoratore fornire la prova dell'effettività del rapporto, delle modalità di svolgimento dello stesso, degli indici qualificanti della subordinazione.
I testimoni escussi (clienti ovvero lavoratori presso l'autocarrozzeria), alcuni estranei all'ambiente di lavoro, non hanno avuto conoscenza diretta dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del rapporto (orari, trattamento retributivo, mansioni, emanazione di direttive) ovvero hanno riferito circostanze generiche ed imprecise sui fatti di causa.
Come si legge nelle trascrizioni riportate in sentenza e, del pari, nell'appello di , il teste Parte_1
ha dichiarato di aver lavorato per dal 2000 al 2015 come Testimone_1 Controparte_1 carrozziere verniciatore e che “Il ricorrente già c'era quando arrivai e così lo conobbi. Il ricorrente quando me ne andai continuò a lavorare… faceva il carrozziere battilamiere … capitava che si assentasse per 15 gg o un mese… Non so che faceva quando si assentava … Il ricorrente iniziava alle ore 9,00 e andava via come me alle ore 18,30. … aveva un rapporto più stretto di me con il datore di lavoro. Non so dire se il ricorrente fosse libero di gestirsi da solo i periodi in cui si assentava dal lavoro o se gli stessi fossero dovuti a malattia, ferie o altro. Non mi veniva riferito il perché non ci fosse quando si assentava. Il sig. c'era sempre e dava le direttive al CP_1 ricorrente così come a tutti noi. Le ferie erano godute per 15 gg d'estate. Venivamo pagati una volta a settimana uno alla volta nello studio del . Queste dichiarazioni, seppure CP_1 contengono indicazioni sull'orario di presenza del ricorrente presso la autocarrozzeria, nulla precisano circa l'esistenza di vincoli di orari, obblighi di presenza, giustificazione di assenze, né sul contenuto e l'assiduità delle direttive impartite dal resistente, sull'esercizio del potere di controllo e disciplinare. Sono confuse ed incomplete circa il periodo di lavoro. Confermano il rapporto di amicizia tra e il e smentiscono la presenza costante del lavoratore Parte_1 CP_1 presso la autocarrozzeria.
ha dichiarato di aver lavorato per la carrozzeria resistente part time dal 2007 Testimone_2 al 2010 regolarmente inquadrato e che “Il ricorrente lavorava anche lui come carrozziere...
Quando io andai lui c'era già… Il ricorrente lo conoscevo già essendo compaesani. Le direttive ce le dava il L'orario per me era 8-13 o a volte 14-18,30…. non mi ricordo se Controparte_1 lui lavorava come me part-time o meno. L'estate l'officina chiudeva 15 gg. Lui era carrozziere ed era in grado di svolgere le sue mansioni in autonomia. Non venivamo pagati insieme”. Neanche questo testimone precisa alcunché sul contenuto delle direttive emanate. Inoltre rimangono incerte ed imprecise le indicazioni relative agli orari e giorni di lavoro del ricorrente, alla durata dal rapporto, alla continuità della prestazione, agli obblighi e vincoli dell'istante.
Il teste , amico e cliente della officina, ha dichiarato che “Il resistente è il mio Testimone_3 carrozziere e conosco sia lui che il ricorrente. Vado a tale autocarrozzeria da anni. Lo Parte_1 ha lavorato ma non ricordo il periodo… Per me il oltre ad essere il mio carrozziere è CP_1 anche un amico quindi ci vado anche per un caffè con cadenza di un giorno sì e un giorno no.
Quando ho visto lo lavorare dava una mano al titolare… non lo vedevo sempre … il Parte_1 ricorrente era anche lui amico di . Questo teste conferma la presenza occasionale, e non CP_1 costante, del ricorrente presso l'autocarrozzeria, l'autonoma gestione della prestazione, nonché il rapporto di amicizia tra le parti in causa.
, cliente della autocarrozzeria, ha riferito di avere con il padre un'azienda di Testimone_4 rivendita autovetture usate dal 2000 e di frequentare l'officina del da quell'anno; andava CP_1 tutti i giorni oppure mai in una settimana, sicuramente tutti i mesi più volte;
aveva rapporti con il titolare e non invece con i dipendenti;
ricorda un ragazzo, tale mentre afferma CP_1 Tes_2 di non conoscere nessun che lavorava in officina. Queste dichiarazioni, non investendo Parte_1
i fatti contestati, sono ininfluenti ai fini di causa.
Le dichiarazioni dei testi appaiono lacunose e generiche, non forniscono indicazioni sulla eterodirezione della prestazione lavorativa, il controllo datoriale, gli ordini specifici e reiterati, né sugli elementi sussidiari (quali l'inserimento stabile del lavoratore nella organizzazione aziendale, il coordinamento con gli altri lavoratori, l'assenza di rischio economico del , Parte_1
l'osservanza di un orario con obbligo di presenza, l'autorizzazione per ferie e permessi, la retribuzione fissa). Nulla consentono di desumere sul vincolo della subordinazione, non essendo noto il contenuto delle direttive impartite dal datore di lavoro. Le mansioni, le modalità di corresponsione della retribuzione e l'ammontare mensile non sono stati adeguatamente provati. Anche con riguardo alla durata del rapporto e l'orario di lavoro le testimonianze sono parziali rispetto alle allegazioni contenute nel ricorso di primo grado.
Il quadro probatorio descritto è del tutto insufficiente a supportare le allegazioni attoree e, anzi, appare piuttosto suffragare quanto rappresentato dalla odierna appellata in relazione al rapporto amicale tra le parti, alla discontinuità della prestazione lavorativa, alla autonomia del ricorrente e alla assenza di soggezione.
L'orientamento della Corte di Cassazione è univoco e consolidato nel ritenere che;
“L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo,
è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per se non decisiva;
sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto ( v. Cass. n. 21028 del 28/09/2006)”; “Il potere direttivo del datore di lavoro … affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale - ma deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale” (v. fra le altre, Cass. nn. 29646 del 16/11/2018; 26986 del 22/12/2009; 5989 del 23/04/2001; 7796 del 14/07/1993); “L'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo
e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività” (Cass. n. 26986 del 22/12/2009 cit.).
Sono inoltre principi consolidati (tra le altre, v. Cass. n. 7024 del 2015; Cass, n. 18271 del 2010;
Cass. n. 58 del 2009) confermano che “ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo”; “l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore di lavoro al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa”, e “l'esistenza del vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito”. Proprio in relazione alle difficoltà che non di rado si incontrano nella distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato alla luce dei principi fondamentali ora indicati, si è precisato che “in tale ipotesi è legittimo ricorrere a criteri distintivi sussidiari, quali la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale ovvero l'incidenza del rischio economico, l'osservanza di un orario, la forma di retribuzione, la continuità delle prestazioni, il coordinamento con l'attività degli altri lavoratori e via di seguito”.
Quindi, laddove le mansioni sono elementari e routinarie e il potere direttivo e di controllo è attenuato (ossia meno visibile, non essendoci necessità, per il carattere semplice della prestazione, di ordini quotidiani e dettagliati e di un controllo costante ed assiduo del datore di lavoro), soccorrono gli indici sussidiari (previsione di un compenso fisso, di un orario di lavoro stabile e continuativo, il carattere delle mansioni, il collegamento tecnico organizzativo e produttivo tra la prestazione svolta e le esigenze aziendali), che costituiscono elementi rivelatori della natura subordinata del rapporto stesso, nella specie non provati.
Le descritte risultanze istruttorie sono poi ulteriormente avvalorate dalla allegazione, dedotta dal resistente e ammessa non contestata dallo , di aver lavorato come bracciante agricolo Parte_1 almeno fino al 2008, circostanza che mal si concilia con il rapporto di lavoro subordinato e gli orari indicati in ricorso.
In conclusione, non si rinvengono elementi sufficienti a fondare il riconoscimento di un rapporto di subordinazione tra le parti in causa.
Il mancato assolvimento dell'onere probatorio della sussistenza di un vincolo di subordinazione è assorbente con riguardo alla connessa domanda di pagamento di differenze retributive.
L'appello deve quindi essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza del lavoratore e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-dichiara improcedibile l'appello rg. n. 1029/2022;
-rigetta l'appello rg. n. 1082/2022;
-condanna alla rifusione delle spese del presente grado, in favore di Parte_1 [...]
che liquida in complessivi euro 4997,00, oltre spese generali del 15%, IVA e CPA CP_1 come per legge, con attribuzione.
-Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti, in riferimento ad entrambi gli appelli riuniti, per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1 previsto per il ricorso a norme del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto.
Napoli, 19/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano