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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/12/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Giovanna Di Meo giudice relatore dott.ssa Sara Lanzetta giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1728/2025 R.G., avente ad oggetto: divorzio congiunto TRA
nata il [...] a [...] (C.F. Parte_1
ed ivi residente a[...], C.F._1 elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Petrarca n. 65 presso lo studio dell'Avv. Nicola Basile che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
, nato il [...] a [...] (C.F. Parte_2
e residente in [...], C.F._2 elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia alla Via Nuova Eremitaggio n. 3 presso lo studio dell'Avv. Tommaso Esposito che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Con il deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 30.09.2025, i ricorrenti hanno insistito per la pronuncia di divorzio.
Il P.M., in data 24.09.2025, ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 25.08.2025, e Parte_1 Parte_2
chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio dagli stessi contratto in data 05.10.1989 nel Comune di Castellammare di Stabia (anno 1989, numero 376, parte II, serie A), optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni. A sostegno della domanda adducevano:
1. Che, dalla loro unione, era nata una figlia, ad oggi maggiorenne: Per_1
, nata il [...] a [...];
[...]
2. Che, il venire meno della comunione materiale e spirituale, conduceva i coniugi ad adire questo Tribunale per omologare la loro separazione consensuale alle condizioni stabilite nel ricorso;
3. Che, pertanto, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, veniva omologata la loro separazione con decreto n. 1073/2020 del 05.02.2020 del Tribunale di Torre Annunziata R.G. N. 5802/2019;
4. Che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
5. Che avevano raggiunto un accordo per richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riportandosi integralmente alle condizioni di cui alla separazione consensuale omologate.
Dal punto di vista patrimoniale, le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e anche la figlia, , è maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente tanto che risiede altrove, come da documentazione allegata.
All'udienza del 30.09.2025, sostituita, per concorde volontà delle parti, con il deposito di note scritte con le quali le parti si riportavano alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, chiedendone l'integrale accoglimento e il Giudice delegato riservava la causa in decisione al Collegio, previa acquisizione del parere del P.M.
Il P.M., in data 24.09.2025, esprimeva parere favorevole.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, e da quella data è perdurato lo stato di separazione.
I coniugi hanno dichiarato di essere entrambi economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento.
Pertanto, in assenza di figli non ancora economicamente indipendenti e di accordi a contenuto economico-patrimoniale, nessuna statuizione accessoria è stata prevista.
Trattandosi di procedura camerale, su ricorso congiunto delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato in data 25.08.2025, così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 05.10.1989 nel Comune di Castellammare di Stabia da e Parte_1
; Parte_2
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del Comune di Castellammare di Stabia (anno 1989, numero 376, parte II, serie A) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 989/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile.
3. Spese compensate.
Così deciso in Torre Annunziata, nella Camera di consiglio del 07-10-2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Di Meo dott. ssa Marianna Lopiano
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Giovanna Di Meo giudice relatore dott.ssa Sara Lanzetta giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1728/2025 R.G., avente ad oggetto: divorzio congiunto TRA
nata il [...] a [...] (C.F. Parte_1
ed ivi residente a[...], C.F._1 elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Petrarca n. 65 presso lo studio dell'Avv. Nicola Basile che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
, nato il [...] a [...] (C.F. Parte_2
e residente in [...], C.F._2 elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia alla Via Nuova Eremitaggio n. 3 presso lo studio dell'Avv. Tommaso Esposito che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Con il deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 30.09.2025, i ricorrenti hanno insistito per la pronuncia di divorzio.
Il P.M., in data 24.09.2025, ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 25.08.2025, e Parte_1 Parte_2
chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio dagli stessi contratto in data 05.10.1989 nel Comune di Castellammare di Stabia (anno 1989, numero 376, parte II, serie A), optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni. A sostegno della domanda adducevano:
1. Che, dalla loro unione, era nata una figlia, ad oggi maggiorenne: Per_1
, nata il [...] a [...];
[...]
2. Che, il venire meno della comunione materiale e spirituale, conduceva i coniugi ad adire questo Tribunale per omologare la loro separazione consensuale alle condizioni stabilite nel ricorso;
3. Che, pertanto, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, veniva omologata la loro separazione con decreto n. 1073/2020 del 05.02.2020 del Tribunale di Torre Annunziata R.G. N. 5802/2019;
4. Che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
5. Che avevano raggiunto un accordo per richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riportandosi integralmente alle condizioni di cui alla separazione consensuale omologate.
Dal punto di vista patrimoniale, le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e anche la figlia, , è maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente tanto che risiede altrove, come da documentazione allegata.
All'udienza del 30.09.2025, sostituita, per concorde volontà delle parti, con il deposito di note scritte con le quali le parti si riportavano alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, chiedendone l'integrale accoglimento e il Giudice delegato riservava la causa in decisione al Collegio, previa acquisizione del parere del P.M.
Il P.M., in data 24.09.2025, esprimeva parere favorevole.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale, e da quella data è perdurato lo stato di separazione.
I coniugi hanno dichiarato di essere entrambi economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento.
Pertanto, in assenza di figli non ancora economicamente indipendenti e di accordi a contenuto economico-patrimoniale, nessuna statuizione accessoria è stata prevista.
Trattandosi di procedura camerale, su ricorso congiunto delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato in data 25.08.2025, così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 05.10.1989 nel Comune di Castellammare di Stabia da e Parte_1
; Parte_2
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del Comune di Castellammare di Stabia (anno 1989, numero 376, parte II, serie A) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 989/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile.
3. Spese compensate.
Così deciso in Torre Annunziata, nella Camera di consiglio del 07-10-2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Di Meo dott. ssa Marianna Lopiano