Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Iacone Presidente
Dott.ssa Maria Chiodi Consigliere relatore
Dott. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio all'udienza del 1/4/2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2099/2022 di Ruolo Generale della Sezione Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Umberto Canetti e Luigi Bartolomeo Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_1
avv.ti Luigia Mandes e Isabella Selvaggi
APPELLATO
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
LITISCONSORTE PROCESSUALE
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.4.2018 parte ricorrente in epigrafe indicato deduceva che:
- in data 21.6.2000 veniva assunto presso l' di Reggio Controparte_3
Emilia, in data 1.2.2002 veniva trasferito presso il Controparte_4 ed in data 1.4.2008 veniva trasferito presso il Presidio Ospedaliero “Capilupi” di Capri,
[...]
con sede in Capri alla via Nuova Provinciale Capri Anacapri n. 31, facente capo alla CP_5
(poi divenuta , con contratto a tempo indeterminato “full-time”,
[...] CP_6
1
Professionale Sanitario Infermiere” ove a tutt'oggi svolge ancora la propria attività lavorativa.
- di essere stato inserito nella turnazione oraria disposta dall'azienda e di aver di fatto osservato un orario sempre superiore alle 36 ore alla settimana, previste come orario ordinario, senza percepire le spettanze dovute a titolo di straordinario;
- di essere stato sottoposto a turnazioni orarie fino a 30 ore consecutive di lavoro, non godendo di tutti i riposi giornalieri né dei riposi compensativi settimanali, superando il limite annuo di lavoro straordinario previsto dalla legge, subendo gravi danni e pregiudizi derivati sia dalla mancata fruizione dei riposi per reintegrare le energie psico-fisiche, sia dal non aver potuto dedicare il giusto tempo alla propria famiglia e alle attività realizzatrici della persona.
Richiamata la normativa anche di natura contrattuale sull'orario di lavoro, con particolare riguardo al settore sanitario, asseriva la violazione da parte dello Stato Italiano della disciplina eurocomunitaria, nonché la violazione, nel caso di specie, della normativa su tempi e riposi di lavoro.
Chiedeva, pertanto, accertare e dichiarare il suo diritto al pagamento delle differenze retributive per lavoro straordinario effettuato e non retribuito nonché il suo diritto a percepire le differenze retributive dovute per la mancata fruizione dei riposi giornalieri, settimanali e annui e per la mancata fruizione dei riposi compensativi, per il periodo dal 2011 al 2016, con la condanna delle convenute in solido al pagamento dell'importo complessivo di cui ai conteggi analitici contenuti nel ricorso.
Chiedeva, inoltre, la condanna delle convenute in solido al risarcimento del danno per usura psico- fisica, da liquidare in via equitativa.
Si costituiva l'Azienda sanitaria convenuta, resistendo al ricorso con vari argomenti in fatto e in diritto. Eccepiva la nullità del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 414 c.p.c. nonché la prescrizione delle avverse pretese retributive.
Deduceva, in particolare, l'infondatezza della domanda tenuto conto che l'articolazione oraria dei turni era stata predisposta in base a specifiche richieste dei sindacati dei lavoratori (e mai da questi contestata), al fine di rendere meno usurante lo svolgimento della prestazione di lavoro nel presidio ospedaliero sito sull'isola di Capri, e che era stato correttamente retribuito il lavoro straordinario, derivante dalla suddetta articolazione oraria, con le maggiorazioni previste dal
CCNL di settore. Contestava, quindi, i conteggi ex adverso prodotti. Deduceva, inoltre, che non vi erano specifiche allegazioni e prove del danno da usura psico-fisica subito dal ricorrente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
2 Si costituiva il , contestando la propria legittimazione passiva e resistendo, Controparte_2
comunque, al ricorso.
Il Tribunale di Napoli, dichiarata preliminarmente prescritta ogni pretesa retributiva azionata sino a tutto il 19.12.2012, espletava una CTU contabile all'esito della quale, con sentenza n. 877/2022
Cont del 17.02.2022, accoglieva parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condannava l' convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 1.214,12, a titolo di compenso per il lavoro straordinario svolto e non integralmente retribuito, oltre alla maggiorazione per interessi legali, o in alternativa, se maggiore, per rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. 23 dicembre 1994, n. 724, dalla scadenza delle singole obbligazioni al saldo;
rigettava ogni altra pretesa e compensava per 2/3 le spese di lite.
Avverso tale sentenza propone appello con ricorso depositato in data Parte_1
12.08.2022 censurando, in primo luogo, la formulazione dell'incarico peritale avendo il giudice di prime cure stabilito di “considerare l'orario notturno come inserito con priorità nel turno ordinario programmato” ed aver disposto che dovesse essere considerato come orario ordinario programmato il lavoro notturno (8 ore in turni complessivi di 24 ore), “obbligando” il CTU a ricalcolare la retribuzione spettante per dette ore, applicando la mera maggiorazione per lavoro ordinario con l'indennità prevista per il lavoro notturno, ma privandola della retribuzione prevista con la maggiorazione dello straordinario notturno (30%).
Lamentava, inoltre, che il Tribunale avesse errato nel ritenere come non dovuti gli importi contabilizzati dal CTU a titolo di straordinario, definito “non autorizzato”, laddove trattavasi con tutta evidenza non di prestazioni rese arbitrariamente dall'appellante di sua spontanea volontà, bensì di prestazioni orarie imposte dall' di lavoro, conosciute e volute dalla Direzione Parte_2
, a fronte di turni di lavoro mensilmente da essa predisposti e comunicati ai dipendenti. Parte_3
Concludeva, quindi, per la riforma della sentenza impugnata, e affinché fosse accertato e ritenuto il diritto dell'appellante a vedersi riconosciuta la somma complessiva di cui alla CTU di primo grado (senza le detrazioni sia per lo straordinario notturno erogato in più rispetto al dovuto che per quello non autorizzato) per il periodo dal 19.12.2012. al 30.12.2016, pari ad € 21.565,35 (di cui € 1.214,12 già riconosciuti nell'impugnata sentenza), o, in subordine, alla minore somma di €
15.152,29 (di cui € 1.214,12 già riconosciute nell'impugnata sentenza ed € 13.938,17) per i motivi di cui è gravame, oltre interessi legali come per legge;
con vittoria di spese, diritti ed onorari, del doppio grado di giudizio, ivi incluse le spese di CTU.
Si costitutiva l' contestando il gravame in fatto e diritto in quanto Controparte_1
inammissibile e nel merito infondato. Concludeva per l'integrale rigetto del ricorso.
3 Si costituiva il che chiedeva di essere estromesso dal presente giudizio per Controparte_2 carenza di legittimazione passiva, anche in ragione dell'intervenuto giudicato sulla questione, e di rigettare l'avverso gravame.
Nel presente giudizio veniva espletata CTU contabile con il seguente quesito : «Accerti e dica il
CTU quale sia l'orario di lavoro effettivamente osservato dal ricorrente nonché l'importo dovuto al ricorrente, a titolo di lavoro svolto in orario straordinario - cioè decorrente dalla 37^ ora settimanale - sulla base delle risultanze dei prospetti dei cartellini marcatempo in atti e della documentazione di provenienza datoriale già acquisita (cartellini sanitari), e con applicazione delle maggiorazioni per lavoro straordinario diurno, notturno o festivo previsto dal ccnl in atti;
Accerti e dica il Ctu se sussista differenza tra l'importo di cui sopra e quello risultante erogato Cont dall' convenuta in base alle buste paga versate in atti per le causali in esame, specificando
l'entità dell'eventuale differenza in favore del lavoratore ricorrente”; proceda ad effettuare il calcolo suddetto in relazione al periodo decorrente dal 19 dicembre 2012 al dicembre 2016”.
All'odierna udienza la Corte, all'esito della camera di consiglio, ha deciso la causa come da dispositivo in atti.
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L'appello è solo in parte fondato nei limiti delle motivazioni che si vanno ad illustrare. Cont Va, preliminarmente, respinta la eccezione di inammissibilità per genericità sollevata dalla
L'appello, infatti, indica in maniera comprensibile le ragioni della richiesta riforma della sentenza di prime cure, tali essendo la dedotta imputazione delle ore di lavoro straordinario notturno a straordinario diurno e la omessa retribuzione delle ore non autorizzate.
Preliminarmente bisogna dare atto che in assenza di gravame sono passati in giudicato i capi di sentenza dichiarativi : a) di parziale prescrizione della pretesa economica di pagamento delle ore di straordinario antecedenti al 19.12.2012; b) di carenza di legittimazione passiva del
[...]
; c) nonché di rigetto delle pretese risarcitorie a vario titolo rivendicate. CP_2
Ciò premesso è da evidenziare che è incontestato tra le parti che le ore di straordinario siano state rese nei termini attestati dai cartellini marcatempo e compensate come da buste paga in atti.
Incontestata essendo, altresì, l'applicazione della Contrattazione Collettiva di settore invocata in ricorso è evidentemente necessario applicare, per le ore eccedenti la 36^, le maggiorazioni contrattuali previste a secondo della fascia oraria in cui la prestazione è stata resa, essendo il lavoro notturno compensato con una aliquota maggiore in quanto particolarmente disagiato.
Non condivisibile è, pertanto, la scelta del giudice di prime cure di imputare prioritariamente le ore di straordinario notturno in diurno.
4 Parimenti condivisibile è la censura dell'appellante sulla necessità di compensare tutte le ore di straordinario attestate dai cartellini marcatempo atteso che il lavoratore, sin dal primo grado, ha allegato che tutte le prestazioni rese oltre l'orario di lavoro erano comunque inserite nei turni di
Cont servizio redatti dalla dirigenza dell'
La circostanza non è stata specificamente contestata dall'Ente il quale non ha allegato che le ore di straordinario non pagate fossero state rese dal dipendente al di fuori dei turni previsti e, quindi, sulla base dell'iniziativa personale del lavoratore.
La circostanza, pertanto, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. deve ritenersi provata.
Come di recente chiarito dalla Suprema corte, con sentenza n. 18063 del 23.6.2023, per autorizzazione si intende il fatto che “le prestazioni non siano svolte insciente o prohibente domino, ma con il consenso del medesimo;
consenso alle prestazioni che può anche essere implicito” e che, una volta esistente, integra gli estremi per il necessario pagamento del lavoro straordinario. Ed, infatti, "l'autorizzazione esprime il concetto che non è remunerabile il prolungamento della prestazione di lavoro frutto di libera determinazione del singolo dipendente e non strettamente collegato a esigenze di servizio preventivamente vagliate, sul piano della necessità ed utilità per la P.A., dal dirigente responsabile;
per questo, rispetto ai restanti vincoli previsti dalla disciplina collettiva, essa sola, per la indispensabile funzione esplicata, si atteggia a elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c." (Cass. 22 luglio 2022, n. 23506).
Orbene, nel caso de quo, deve ritenersi che l'inserimento nei turni, i quali devono essere predisposti dalla dirigenza, non può che interpretarsi come autorizzazione, anche se non esplicita, allo straordinario.
Sulla base degli elementi di fatto e diritto su esposti è stata disposta una nuova consulenza tecnica d'ufficio che, all'esito della integrazione disposta dalla Corte - applicando le maggiorazioni contrattuali (pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno, dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo, ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo) alle ore successive alla 36^ attestate dai cartellini marcatempo - ha evidenziato una differenza a titolo retributivo per lavoro straordinario reso nel periodo di cui è causa di euro 3239, 47.
Le conclusioni formulate dal consulente nel supplemento peritale non sono state oggetto di contestazione e ad esse la Corte presta adesione.
Riformulando, quindi, i conteggi alla luce dei principi espressi, all'appellante va riconosciuta, per il periodo non coperto da prescrizione, la somma di euro 3239,47 in luogo di quella di euro
1214,12 riconosciuta nella gravata sentenza, oltre alla maggiorazione per interessi legali, o in
5 alternativa, se maggiore, per rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. 23 dicembre 1994, n. 724, dalla scadenza delle singole obbligazioni al saldo.
Considerato il parziale accoglimento della domanda le spese del doppio grado tra l' e la Pt_1
vanno compensate per due terzi. Controparte_7
La parte residua, liquidata in dispositivo, segue la soccombenza.
Spese compensate nei confronti del stante la natura meramente processuale della sua CP_2
chiamata nel giudizio di appello e l'assenza di gravame sulla compensazione operata in sede di prime cure.
Pone le spese di CTU (liquidate con separato decreto) a carico dell'appellante e dell' CP_7
in solido tra loro.
[...]
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l' al pagamento in favore di della maggior somma, Controparte_1 Parte_1
rispetto a quella liquidata in sede di prime cure, di euro 3239,47, oltre accessori specificati in parte motiva;
- compensa per due terzi le spese del doppio grado tra l'appellante e l' ; Controparte_7
- condanna la al pagamento del residuo terzo che liquida in euro 834,00 per Controparte_7
il primo grado ed euro 900,00 per il grado di appello, oltre rimborso spese generali, oltre Iva
e Cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori per dichiarato anticipo.;
- compensa le spese del doppio grado nei confronti del Controparte_2
Napoli 1/4/2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Chiodi Il Presidente
Dott. Gennaro Iacone
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