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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/04/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il giorno 14/4/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 8334 dell'anno 2023
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Donata Parte_1
Di Meo, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Tedone, giusta procura generale alle liti;
- Resistente -
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 14/4/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/11/2023 il ricorrente chiedeva che fosse accertata la sussistenza dei requisiti per il godimento della pensione anticipata di vecchiaia, con condanna dell' al CP_1
versamento della stessa e al pagamento delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto della domanda in assenza dei requisiti previsti CP_1
dalla legge per il riconoscimento di tale prestazione previdenziale ed evidenziando che il ricorrente, in un giudizio per il conseguimento dell'assegno ordinario ex lege 222/84, era stato riconosciuto invalido solo per due terzi con una percentuale quindi del 67%, come risultava da CTU depositata il
29.7.2022 ed omologata con Decreto del 12.10.2022.
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La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito precisati.
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La pensione anticipata di vecchiaia richiesta dal ricorrente è riconosciuta in favore degli invalidi civili che presentino almeno una invalidità nella misura dell'80%, purché abbiano determinati requisiti anagrafici (60 anni) e contributivi previsti dal D.Lgs. n. 503/1992.
Per quanto riguarda il requisito contributivo minimo per l'accesso alla pensione anticipata, esso è stato elevato dal summenzionato D.Lgs. 503/1992, da 15 anni a 20 anni;
tuttavia, all'art. 2, comma
3, lo stesso provvedimento normativo ha individuato particolari categorie di lavoratori dipendenti ed autonomi che possono accedere alla pensione di vecchiaia, in deroga alla introdotta elevazione del requisito minimo contributivo, in presenza di un'anzianità contributiva minima di 15 anni anziché 20 anni.
Tra siffatte categorie di lavoratori vi sono quelli che “abbiano maturato i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente normativa alla data del 31 dicembre 1992”.
Nel caso in esame il ricorrente possiede tutti i requisiti previsti dalla legge per l'accesso alla prestazione richiesta.
In particolare – essendo principalmente questo l'oggetto del contendere– il ricorrente è in possesso del requisito sanitario dell'80% di invalidità civile.
Tale requisito è stato accertato nel corso del presente giudizio, attraverso una CTU medico-legale, le cui conclusioni appaiono esenti da vizi logici e da contraddizioni tanto da poter essere poste a base del presente giudizio.
Il CTU ha dapprima escluso che il ricorrente avesse il requisito sanitario per percepire la pensione anticipata di vecchiaia, essendo invalido nella misura del 70% dalla domanda amministrativa;
successivamente, a seguito di acquisizione di ulteriore documentazione autorizzata ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., ha ritenuto che il ricorrente sia invalido nella misura dell'81% a decorrere dall'11/9/2024 (vd. CTU in atti, a cui si rinvia e che non è stata specificatamente contestata dalle parti).
Al momento del riconoscimento del requisito sanitario, il ricorrente non aveva ancora compiuto 65 anni, essendo nato il [...].
Va detto poi che non sono stati specificatamente contestati dall' il possesso del requisito CP_1
contributivo e di quello anagrafico in capo al ricorrente per usufruire della pensione richiesta.
Sulla decorrenza della prestazione richiesta, si richiama l'orientamento della Corte di Cassazione, che si condivide integralmente, secondo cui “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del
d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011,
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maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (cfr., in termini, Cass. N. 29191/2018, confermata di recente da Cass. n. 2382/2020).
In definitiva la domanda deve essere accolta e l' deve essere condannato al pagamento in CP_1 favore del ricorrente della pensione anticipata di vecchiaia, a far data dall'11/9/2024 o comunque dalla prima finestra utile, se successiva a tale data, oltre accessori sui ratei arretrati come per legge.
Tenuto conto della sopravvenienza del requisito sanitario rispetto alla fase amministrativa, e dunque sostanzialmente della correttezza della valutazione dell' , sussistono i presupposti per CP_1
compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Le spese di CTU restano definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
13/11/2023 da nei confronti dell' , rigettata ogni diversa istanza, così Parte_1 CP_1
provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore del ricorrente CP_1 della pensione anticipata di vecchiaia, a far data dall'11/9/2024 o comunque dalla prima finestra utile, se successiva a tale data, oltre accessori sui ratei arretrati come per legge;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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