Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/09/2023, n. 26728
CASS
Sentenza 18 settembre 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 13 dicembre 2022, con pubblicazione avvenuta il 18 settembre 2023. Le parti in causa erano l'Agenzia delle Entrate e TÉ s.r.l. in amministrazione straordinaria. L'Agenzia delle Entrate contestava la decisione della Commissione tributaria regionale del Molise, che aveva escluso la debenza di sanzioni e compensi di riscossione per un debito IVA, sostenendo che la società, essendo in amministrazione straordinaria, non dovesse pagare tali oneri. TÉ, dal canto suo, sosteneva che le sanzioni non fossero dovute, in quanto il debito era maturato prima dell'ammissione alla procedura concorsuale.

Il giudice ha accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che le sanzioni dovessero essere ammesse al passivo, poiché il debito IVA era sorto prima della dichiarazione di insolvenza. Tuttavia, ha rigettato il ricorso principale, dichiarando non dovute le sanzioni, in quanto il termine per il pagamento non era scaduto al momento dell'ammissione alla procedura. La Corte ha sottolineato che la legittimità della cartella di pagamento non escludeva la necessità di valutare la concorsualità degli oneri accessori, riservando tale valutazione al giudice della procedura concorsuale. Le spese del giudizio sono state compensate.

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Massime2

Qualora una società sia stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e siano dovute delle sanzioni pecuniarie per il mancato pagamento di un debito d'imposta sorto in epoca anteriore, queste non sono dovute se il termine di pagamento è scaduto successivamente al decreto di ammissione. Infatti, le spese di esecuzione di cui all'art. 17, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 112 del 1999 sono le spese, determinate forfetariamente con decreto ministeriale, riconosciute all'agente della riscossione per l'attività esecutiva, da intendersi in senso ampio e, quindi, comprensive dell'insinuazione al passivo di una procedura concorsuale. In buona sostanza, si tratta delle spese per la materiale attività esecutiva e variano a seconda dell'importo del credito. L'aggio di riscossione di cui all'art. 17, comma 3, lettera b), del d.lgs. n. 112 del 1999, invece, è la percentuale del tributo riscosso che va posta a carico del debitore esecutato per consentire lo svolgimento dell'attività di esecuzione e l'importo varia a seconda se il pagamento sia tempestivo o meno. I superiori oneri, sono determinati dalla legge e sono indicati dall'agente della riscossione in cartella, salva la circostanza che la effettiva debenza degli stessi in sede concorsuale deve essere lasciata alla valutazione del giudice delegato. In altri termini, posto che tali oneri sono dovuti in ragione della stessa legittima emissione della cartella di pagamento, la valutazione della concorsualità o meno di essi non spetta al giudice tributario, ma al giudice ordinario e, specificamente, al giudice della procedura concorsuale, che dovrà stabilire se la società in amministrazione straordinaria sia o meno tenuta al pagamento degli stessi secondo le regole proprie del concorso.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di sanzioni pecuniarie per violazioni delle leggi tributarie, il fallimento del contribuente prima della scadenza del termine di pagamento del tributo non consente di imputare a lui o agli organi della procedura alcuna colpevole inadempienza, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, poiché, prima della dichiarazione dello stato di insolvenza, i termini per effettuare il pagamento da parte del contribuente in bonis non sono ancora scaduti e, dopo tale dichiarazione, in ragione dell'applicazione delle regole del concorso, il pagamento non può più essere validamente eseguito dagli organi della procedura.

Commentario1

  • 1Sanzioni pecuniarie e procedura concorsuale
    Gruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 26 febbraio 2024

    La Corte di Cassazione con Sentenza n. 3961 del 13 febbraio 2024, dando continuità a precedenti orientamenti della giurisprudenza, ha precisato: “... è stato affermato che in tema di sanzioni pecuniarie per violazioni delle leggi tributarie, il fallimento del contribuente prima della scadenza del termine di pagamento del tributo non consente di imputare a lui o agli organi della procedura alcuna colpevole inadempienza, ai sensi dell' art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997 , poiché, prima della dichiarazione dello stato di insolvenza, i termini per effettuare il pagamento da parte del contribuente in bonis non sono ancora scaduti e, dopo tale dichiarazione, in ragione dell'applicazione delle …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/09/2023, n. 26728
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26728
Data del deposito : 18 settembre 2023
Fonte ufficiale :

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