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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 05/06/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G.306/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 306/2024
tra
+1 ATTORE Parte_1
e
CONVENUTO Controparte_1
Oggi 5 GIUGNO 2025 innanzi alla dott.ssa Antonella Lupis, sono comparsi:
per gli opponenti l'avv. Nicola Strangio
per l'opposta l'avv. Rulli per delega degli avv.ti Scarpa e Castellan
Il Giudice invita a precisare le conclusioni.
Entrambe le parti precisano come da rispettivi atti di costituzione, successivi verbali di causa e note conclusive regolarmente depositate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, ritiratosi in camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art.281 sexies cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. ssa Antonella Lupis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI
Il Giudice Designato Antonella LUPIS, ha emesso ai sensi dell'art.281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n.306 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (CF ), Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (CF ), n. q. di Parte_2 C.F._2 fideiussore, entrambi residenti in [...], elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio in Bianco (RC) alla via Michele Macrì n. 1/A, presso e nello studio dell'avv.
Nicola Strangio, che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di opposizione;
ATTORI-OPPONENTI
E
( ) già –– Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 incorporante con sede legale in Padova, Via San Marco 11, in persona del Controparte_3 procuratore speciale , nato a [...] il [...], C.F. CP_4
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti depositata telematicamente C.F._3 unitamente al presente atto da ( ), con sede legale in Controparte_5 P.IVA_2
Milano, Via Hoepli n. 3, dall'Avv. Renata Castellan del Foro di Treviso ( ) e C.F._4 dall'Avv. Sebastiano Angelo Scarpa del Foro di Venezia;
CONVENUTO-OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI
All'udienza odierna le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, riportandosi ai propri atti e scritti difensivi.
IN FATTO E IN DIRITTO
La motivazione della sentenza è redatta in forma concisa, senza l'indicazione dello svolgimento del processo, in base a quanto previsto dagli artt.132 cpc e 118 d.a. cpc, come modificati dalla legge n.69/2009 (applicabili anche ai giudizi in corso in primo grado alla data del 4.7.2009 – art.58, comma 2 legge cit.)
Gli odierni attori, con atto di citazione ritualmente notificato, proponevano opposizione ex art.645 cpc al decreto ingiuntivo n. 915/2022 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria con cui veniva ingiunto ad istanza della società il pagamento della somma di €.31.553,55 oltre Controparte_1 interessi e spese legali. Tale somma veniva richiesta a titolo di residuo non pagato del saldo di conto corrente n. 1752.33, a suo tempo stipulato dal sig. con Banca Monte dei Paschi di Parte_1
Siena Filiale di BR (Rc) e garantito dagli odierni attori che eccepivano preliminarmente: a)
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria in favore del Tribunale di Locri, quale foro eletto;
b) l'improcedibilità dell'azione per necessaria mediazione;
la nullità del decreto ingiuntivo per mancata prova del credito sostenuto solo dalla certificazione ex art.50 TUB;
c) la violazione della normativa antitrust di cui all'art.2, lett. a) della legge n. 287/90, per la fidiussione
Gligora, con particolare riferimento all'art. 2, “clausola della reviviscenza” , ove viene dichiarato che il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; all'art. 6 che prevede la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c,c, ed infatti, “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda i casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”; ed infine all'art. 8, detta anche
“clausola di sopravvivenza”, che sancisce l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, disponendo che
“qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”; d) contestazione dell'importo ingiunto per applicazione di interessi extra-fido senza specificazione contrattuale del tasso, per indeterminatezza della CMS e applicazione di anatocismo. Si costituiva la che contestava in ogni parte l'opposizione, aderendo però CP_1 all'eccezione d'incompetenza territoriale. Deduceva che l'importo era stato riconosciuto mediante una proposta transattiva formulata dal tramite legale e accettata ma non onorata e che pertanto Pt_1 le contestazioni sollevate sull'importo non solo erano infondate perché il tasso extra-fido era stato contrattualmente previsto così come la CMS, ma anche perché superate dalla ricognizione del debito.
Contestava altresì l'assoluta inconferenza al contratto di fideiussione in questione stipulato dalla della nullità delle clausole in violazione della normativa antitrust. Pt_2
Il Tribunale di Reggio Calabria con la sentenza n.1732/2023 accoglieva l'eccezione preliminare, dichiarndo la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Locri, revocando così il decreto ingiuntivo, con conseguente condanna alle spese dell'opposta.
Con comparsa di riassunzione il giudizio veniva riassunto dalla dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Locri e alla prima udienza entrambe le parti chiedevano che la causa fosse rinviata per la precisazione delle conclusioni. Il giudice preso atto della richiesta delle parti e previa correzione dell'inserimento della causa iscritta secondo le norme processuali del dlgs 149/2022 anziché secondo le norme del rito pre-vigente trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, introdotto prima dell'entrata in vigore del rito attualmente vigente, disponeva la correzione dell'iscrizione e rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni. e discussione orale ex art.281 sexies cpc. All'udienza odierna le parti hanno precisato e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che a seguito della sentenza con cui il giudice di Reggio
Calabria ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, il decreto ingiuntivo è stato revocato per cui l'oggetto del presente giudizio verte sull'accertamento della pretesa creditoria richiesta dalla
. CP_1
Preso atto inoltre della soddisfatta condizione di procedibilità, occorre soffermarsi sull'ulteriore questione sollevata dall'opponente solo in sede di note conclusive e, comunque rilevabile ex officio, che l'odierna opposta, qualificatasi cessionaria del presente credito da parte della Contr
a sua volta cessionaria di non ha ha dato prova convincente della propria CP_6 legittimazione ad agire.
Invero, dalla documentazione prodotta, non è stata data idonea prova neppure che il presente credito sia compreso nell'elenco dei crediti ceduti di cui all'allegato 2 del contratto di cessione prodotto laddove si evince soltanto che le parti concordano che tale allegato viene scambiato privatamente tra le parti alla firma del contratto e in stato di sola lettura. Allo stesso modo non viene fornita alcuna prova della titolarità della quale cessionaria di CP_6
Contr
La mancata prova dei passaggi delle varie cessioni nell'ambito di operazioni di cartolarizzazioni contestate dal debitore ceduto, non può essere comunque superata dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione per come oramai ribadito a più riprese dalla Corte di Cassazione (ex plurimis cfr. Cass., sent. n.3405 del 6.2.2024), in quanto occorre il contratto di cessione. Ciò è ancora più evidente laddove nel contratto non è allegato l'elenco dei crediti ceduti quale prova dell'avvenuta cessione del credito richiesto dalla cessionaria. Così: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”.
Sotto tale aspetto la Suprema Corte si è ancora pronunciata statuendo che: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta». (cfr. Cass. ord. N.5190 del 27.2.2025)
In sostanza la non ha fornito idonea prova dell'inclusione del credito oggetto di CP_1
Contr causa nell'operazione di cessione e non ha dato prova della prima cessione intercorsa tra e CP_6
non fornendo quindi prova della sua legittimazione sostanziale.
[...]
Tale questione avente carattere preliminare è certamente assorbente delle ulteriori questioni sollevate dagli opponenti.
Alla luce di quanto appena esposto, l'opposizione va accolta.
Le spese del presente giudizio, vanno liquidate in ossequio al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con atto ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione Parte_2 disattesa, così provvede: a) accoglie l'opposizione in ragione della questione preliminare di eccepita legittimazione della
; CP_1
b) condanna l'opposta al pagamento delle spese del giudizio che liquida secondo i minimi tariffari per le questioni affrontate, in €.3.809,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenuta a Locri il 5 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 306/2024
tra
+1 ATTORE Parte_1
e
CONVENUTO Controparte_1
Oggi 5 GIUGNO 2025 innanzi alla dott.ssa Antonella Lupis, sono comparsi:
per gli opponenti l'avv. Nicola Strangio
per l'opposta l'avv. Rulli per delega degli avv.ti Scarpa e Castellan
Il Giudice invita a precisare le conclusioni.
Entrambe le parti precisano come da rispettivi atti di costituzione, successivi verbali di causa e note conclusive regolarmente depositate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, ritiratosi in camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art.281 sexies cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. ssa Antonella Lupis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI
Il Giudice Designato Antonella LUPIS, ha emesso ai sensi dell'art.281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n.306 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (CF ), Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (CF ), n. q. di Parte_2 C.F._2 fideiussore, entrambi residenti in [...], elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio in Bianco (RC) alla via Michele Macrì n. 1/A, presso e nello studio dell'avv.
Nicola Strangio, che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di opposizione;
ATTORI-OPPONENTI
E
( ) già –– Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 incorporante con sede legale in Padova, Via San Marco 11, in persona del Controparte_3 procuratore speciale , nato a [...] il [...], C.F. CP_4
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti depositata telematicamente C.F._3 unitamente al presente atto da ( ), con sede legale in Controparte_5 P.IVA_2
Milano, Via Hoepli n. 3, dall'Avv. Renata Castellan del Foro di Treviso ( ) e C.F._4 dall'Avv. Sebastiano Angelo Scarpa del Foro di Venezia;
CONVENUTO-OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI
All'udienza odierna le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, riportandosi ai propri atti e scritti difensivi.
IN FATTO E IN DIRITTO
La motivazione della sentenza è redatta in forma concisa, senza l'indicazione dello svolgimento del processo, in base a quanto previsto dagli artt.132 cpc e 118 d.a. cpc, come modificati dalla legge n.69/2009 (applicabili anche ai giudizi in corso in primo grado alla data del 4.7.2009 – art.58, comma 2 legge cit.)
Gli odierni attori, con atto di citazione ritualmente notificato, proponevano opposizione ex art.645 cpc al decreto ingiuntivo n. 915/2022 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria con cui veniva ingiunto ad istanza della società il pagamento della somma di €.31.553,55 oltre Controparte_1 interessi e spese legali. Tale somma veniva richiesta a titolo di residuo non pagato del saldo di conto corrente n. 1752.33, a suo tempo stipulato dal sig. con Banca Monte dei Paschi di Parte_1
Siena Filiale di BR (Rc) e garantito dagli odierni attori che eccepivano preliminarmente: a)
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria in favore del Tribunale di Locri, quale foro eletto;
b) l'improcedibilità dell'azione per necessaria mediazione;
la nullità del decreto ingiuntivo per mancata prova del credito sostenuto solo dalla certificazione ex art.50 TUB;
c) la violazione della normativa antitrust di cui all'art.2, lett. a) della legge n. 287/90, per la fidiussione
Gligora, con particolare riferimento all'art. 2, “clausola della reviviscenza” , ove viene dichiarato che il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; all'art. 6 che prevede la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c,c, ed infatti, “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda i casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”; ed infine all'art. 8, detta anche
“clausola di sopravvivenza”, che sancisce l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, disponendo che
“qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”; d) contestazione dell'importo ingiunto per applicazione di interessi extra-fido senza specificazione contrattuale del tasso, per indeterminatezza della CMS e applicazione di anatocismo. Si costituiva la che contestava in ogni parte l'opposizione, aderendo però CP_1 all'eccezione d'incompetenza territoriale. Deduceva che l'importo era stato riconosciuto mediante una proposta transattiva formulata dal tramite legale e accettata ma non onorata e che pertanto Pt_1 le contestazioni sollevate sull'importo non solo erano infondate perché il tasso extra-fido era stato contrattualmente previsto così come la CMS, ma anche perché superate dalla ricognizione del debito.
Contestava altresì l'assoluta inconferenza al contratto di fideiussione in questione stipulato dalla della nullità delle clausole in violazione della normativa antitrust. Pt_2
Il Tribunale di Reggio Calabria con la sentenza n.1732/2023 accoglieva l'eccezione preliminare, dichiarndo la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Locri, revocando così il decreto ingiuntivo, con conseguente condanna alle spese dell'opposta.
Con comparsa di riassunzione il giudizio veniva riassunto dalla dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Locri e alla prima udienza entrambe le parti chiedevano che la causa fosse rinviata per la precisazione delle conclusioni. Il giudice preso atto della richiesta delle parti e previa correzione dell'inserimento della causa iscritta secondo le norme processuali del dlgs 149/2022 anziché secondo le norme del rito pre-vigente trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, introdotto prima dell'entrata in vigore del rito attualmente vigente, disponeva la correzione dell'iscrizione e rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni. e discussione orale ex art.281 sexies cpc. All'udienza odierna le parti hanno precisato e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che a seguito della sentenza con cui il giudice di Reggio
Calabria ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, il decreto ingiuntivo è stato revocato per cui l'oggetto del presente giudizio verte sull'accertamento della pretesa creditoria richiesta dalla
. CP_1
Preso atto inoltre della soddisfatta condizione di procedibilità, occorre soffermarsi sull'ulteriore questione sollevata dall'opponente solo in sede di note conclusive e, comunque rilevabile ex officio, che l'odierna opposta, qualificatasi cessionaria del presente credito da parte della Contr
a sua volta cessionaria di non ha ha dato prova convincente della propria CP_6 legittimazione ad agire.
Invero, dalla documentazione prodotta, non è stata data idonea prova neppure che il presente credito sia compreso nell'elenco dei crediti ceduti di cui all'allegato 2 del contratto di cessione prodotto laddove si evince soltanto che le parti concordano che tale allegato viene scambiato privatamente tra le parti alla firma del contratto e in stato di sola lettura. Allo stesso modo non viene fornita alcuna prova della titolarità della quale cessionaria di CP_6
Contr
La mancata prova dei passaggi delle varie cessioni nell'ambito di operazioni di cartolarizzazioni contestate dal debitore ceduto, non può essere comunque superata dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione per come oramai ribadito a più riprese dalla Corte di Cassazione (ex plurimis cfr. Cass., sent. n.3405 del 6.2.2024), in quanto occorre il contratto di cessione. Ciò è ancora più evidente laddove nel contratto non è allegato l'elenco dei crediti ceduti quale prova dell'avvenuta cessione del credito richiesto dalla cessionaria. Così: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”.
Sotto tale aspetto la Suprema Corte si è ancora pronunciata statuendo che: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta». (cfr. Cass. ord. N.5190 del 27.2.2025)
In sostanza la non ha fornito idonea prova dell'inclusione del credito oggetto di CP_1
Contr causa nell'operazione di cessione e non ha dato prova della prima cessione intercorsa tra e CP_6
non fornendo quindi prova della sua legittimazione sostanziale.
[...]
Tale questione avente carattere preliminare è certamente assorbente delle ulteriori questioni sollevate dagli opponenti.
Alla luce di quanto appena esposto, l'opposizione va accolta.
Le spese del presente giudizio, vanno liquidate in ossequio al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con atto ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione Parte_2 disattesa, così provvede: a) accoglie l'opposizione in ragione della questione preliminare di eccepita legittimazione della
; CP_1
b) condanna l'opposta al pagamento delle spese del giudizio che liquida secondo i minimi tariffari per le questioni affrontate, in €.3.809,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenuta a Locri il 5 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis