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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 10/12/2024, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone - Sezione Civile - composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe - giudice rel. - ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 13/2024 R.G.
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in atti Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Roberto Elia;
- ricorrente -
E
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. CP_1 C.F._2
Gianfranco Giglio;
- resistente -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero in sede
- interventore ex lege -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
sentenza parziale sullo stato.
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 25.9.2024 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni rassegnate delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5.1.2024 chiedeva al Tribunale di dichiarare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con in CP_1
Crotone in data 5.10.1991, dalla cui unione erano nati i figli (19.6.1993), Per_1 Per_2
(2.9.1999) e (26.10.2005), nonché di emettere i consequenziali provvedimenti di giustizia. Per_3
A fondamento della domanda il ricorrente deduceva che il Tribunale di Crotone, con sentenza n.
228/2023, pubblicata il 27.3.2023, aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi alle
1 condizioni dagli stessi concordate;
poiché erano decorsi ormai i termini di legge dall'udienza presidenziale e non vi era stata tra i coniugi alcuna riconciliazione, era impossibile ricostruire fra di loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio.
Chiedeva altresì di: dichiarare non più dovuto da lui alcun contributo al mantenimento della figlia
, avendo la medesima conseguito la propria indipendenza economica;
confermare Persona_4
la non debenza da parte sua di qualsivoglia contributo economico in favore dei due figli maggiorenni e , come da accordi conclusi in sede separativa. Persona_5 Persona_6
Si costituiva in giudizio la convenuta e, pur non opponendosi alla declaratoria di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta ex adverso, chiedeva: la conferma dell'obbligo del contributo a carico del ricorrente al mantenimento della figlia per € 150,00 mensili oltre Per_3
50% delle spese straordinarie, come fissato nella sentenza di separazione o per la diversa somma di giustizia;
disporsi a carico del ricorrente l'obbligo del contributo al mantenimento del figlio , Per_2 maggiorenne non indipendente economicamente, per € 150,00 mensili o per la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza di comparizione dell'8.5.2024, fallito il tentativo di conciliazione e chiesta dalle parti la pronuncia di sentenza parziale sullo stato, il Giudice confermava le condizioni separative
(ord. 10.5.2024) e rinviava la causa per la decisione sullo stato.
All'udienza cartolare del 25.9.2024, con ordinanza del 28.9.2024, la causa veniva assegnata a sentenza sullo stato personale in base alle conclusioni precisate dai procuratori delle parti nelle note scritte depositate in sostituzione d'udienza; il P.M. veniva regolarmente informato del procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza parziale è fondata e può essere accolta.
Ed invero, va osservato che dalla produzione documentale riversata in atti emerge che sono ampiamente decorsi i termini previsti di cui all'art. 3 L. 898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente sin da quando, incardinato il giudizio per la separazione dei coniugi, questi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 28.6.2022, in seguito alla quale è stata emessa la sentenza di separazione giudiziale n. 228/2023, depositata il 27.3.2023, senza che intervenisse nelle more alcuna forma di riconciliazione o ripresa della coabitazione.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che sia la durata della separazione che la ferma volontà dei coniugi di ottenere la pronuncia di divorzio, rendono palese come sia venuta meno tra questi ogni forma di affectio coniugalis che impedisce qualsivoglia ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
2 Pertanto, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'art. 4 co 9° L. n. 898/70, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e, conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Crotone, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Tutte le altre questioni costituiranno l'oggetto della pronuncia definitiva, dovendo proseguire la causa per detti approfondimenti, come da separata ordinanza emessa contestualmente alla presente sentenza.
Le spese processuali vanno rimesse alla sentenza definitiva.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, pronunciando in via non definitiva sulla domanda, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da con Parte_1
in Crotone in data 5.10.1991 e trascritto nei registri dello stato civile al n. 285, CP_1
p. II, serie A, anno 1991;
2. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del suddetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all' art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
4. provvede sull'ulteriore corso del giudizio come da separata ordinanza, emessa in pari data;
5. rimette la regolazione delle spese processuali al definitivo;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Crotone, il 5 dicembre 2024 nella Camera di Consiglio della Sezione Civile.
IL GIUDICE EST. LA PRESIDENTE
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone - Sezione Civile - composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe - giudice rel. - ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 13/2024 R.G.
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in atti Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Roberto Elia;
- ricorrente -
E
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. CP_1 C.F._2
Gianfranco Giglio;
- resistente -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero in sede
- interventore ex lege -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
sentenza parziale sullo stato.
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 25.9.2024 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni rassegnate delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5.1.2024 chiedeva al Tribunale di dichiarare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con in CP_1
Crotone in data 5.10.1991, dalla cui unione erano nati i figli (19.6.1993), Per_1 Per_2
(2.9.1999) e (26.10.2005), nonché di emettere i consequenziali provvedimenti di giustizia. Per_3
A fondamento della domanda il ricorrente deduceva che il Tribunale di Crotone, con sentenza n.
228/2023, pubblicata il 27.3.2023, aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi alle
1 condizioni dagli stessi concordate;
poiché erano decorsi ormai i termini di legge dall'udienza presidenziale e non vi era stata tra i coniugi alcuna riconciliazione, era impossibile ricostruire fra di loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio.
Chiedeva altresì di: dichiarare non più dovuto da lui alcun contributo al mantenimento della figlia
, avendo la medesima conseguito la propria indipendenza economica;
confermare Persona_4
la non debenza da parte sua di qualsivoglia contributo economico in favore dei due figli maggiorenni e , come da accordi conclusi in sede separativa. Persona_5 Persona_6
Si costituiva in giudizio la convenuta e, pur non opponendosi alla declaratoria di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta ex adverso, chiedeva: la conferma dell'obbligo del contributo a carico del ricorrente al mantenimento della figlia per € 150,00 mensili oltre Per_3
50% delle spese straordinarie, come fissato nella sentenza di separazione o per la diversa somma di giustizia;
disporsi a carico del ricorrente l'obbligo del contributo al mantenimento del figlio , Per_2 maggiorenne non indipendente economicamente, per € 150,00 mensili o per la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza di comparizione dell'8.5.2024, fallito il tentativo di conciliazione e chiesta dalle parti la pronuncia di sentenza parziale sullo stato, il Giudice confermava le condizioni separative
(ord. 10.5.2024) e rinviava la causa per la decisione sullo stato.
All'udienza cartolare del 25.9.2024, con ordinanza del 28.9.2024, la causa veniva assegnata a sentenza sullo stato personale in base alle conclusioni precisate dai procuratori delle parti nelle note scritte depositate in sostituzione d'udienza; il P.M. veniva regolarmente informato del procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza parziale è fondata e può essere accolta.
Ed invero, va osservato che dalla produzione documentale riversata in atti emerge che sono ampiamente decorsi i termini previsti di cui all'art. 3 L. 898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente sin da quando, incardinato il giudizio per la separazione dei coniugi, questi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 28.6.2022, in seguito alla quale è stata emessa la sentenza di separazione giudiziale n. 228/2023, depositata il 27.3.2023, senza che intervenisse nelle more alcuna forma di riconciliazione o ripresa della coabitazione.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che sia la durata della separazione che la ferma volontà dei coniugi di ottenere la pronuncia di divorzio, rendono palese come sia venuta meno tra questi ogni forma di affectio coniugalis che impedisce qualsivoglia ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
2 Pertanto, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato personale, prevista dall'art. 4 co 9° L. n. 898/70, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e, conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Crotone, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Tutte le altre questioni costituiranno l'oggetto della pronuncia definitiva, dovendo proseguire la causa per detti approfondimenti, come da separata ordinanza emessa contestualmente alla presente sentenza.
Le spese processuali vanno rimesse alla sentenza definitiva.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, pronunciando in via non definitiva sulla domanda, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da con Parte_1
in Crotone in data 5.10.1991 e trascritto nei registri dello stato civile al n. 285, CP_1
p. II, serie A, anno 1991;
2. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del suddetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all' art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
4. provvede sull'ulteriore corso del giudizio come da separata ordinanza, emessa in pari data;
5. rimette la regolazione delle spese processuali al definitivo;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Crotone, il 5 dicembre 2024 nella Camera di Consiglio della Sezione Civile.
IL GIUDICE EST. LA PRESIDENTE
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
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