Sentenza 29 maggio 2003
Massime • 1
Al principio della inconfigurabilità della simulazione in materia cambiaria non osta che un intento simulatorio ben possa inserirsi nella fase, successiva, di negoziazione del titolo, e cioè in quel negozio di rilascio costituente la risultante di un accordo che attua il collegamento tra il sottostante rapporto fondamentale (giustificativo dell'attribuzione patrimoniale che il vincolo cambiario intende realizzare) ed il rapporto cartolare nascente dall'emissione del titolo, sicché, all'interno del rapporto tra emittente e primo prenditore, non sussistono ragioni ostative perché possa giuridicamente ipotizzarsi l'operatività di una fattispecie simulatoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/05/2003, n. 8592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8592 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI AV, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE VINCENZO TORRISI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCA SICILIA SPA FILIALE CATANIA, DI FRANCO CONCETTA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 19265/00 proposto da:
BANCA SICILIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L. MANCINELLI 65, presso l'avv. CORRADO ROMANO, rappresentata e difesa dall'avvocato UGO MONTEROSSO, giusta procura speciale per Notaio Ugo Serio di Palermo del 21.09.00;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
TI AV, DI FRANCO CONCETTA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 247/00 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 14/04/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2003 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il resistente, l'Avvocato MONTEROSSO, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, oppure l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, per l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato o in subordine per l'accoglimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 28-12-1995 il Banco di Sicilia s.p.a. - Filiale di Catania, premettendo di essere creditore di Di AN Concetta per la somma di L. 124.082.440, in virtù di decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Catania il 30/9/1993 sulla base di obbligazioni fideiussorie dalla stessa assunte quale amministratrice unica, fino al 1991, della società "la Primo Tenda Immobiliare s.r.l.", dichiarata fallita con sentenza in Tribunale di Catania in data 11-10-1994, e che la stessa Di AN il 17-4-1993 aveva rilasciato a favore di AL DE n. 25 effetti cambiali per un ammontare complessivo di L. 400.000.000, costituendo a garanzia di detto credito ipoteca su di un'immobile di sua proprietà sito in Mascalucia, conveniva innanzi al Tribunale di Catania la Di AN e il AL per ivi sentir dichiarare simulati e nulli sia il rilascio delle cambiali che l'atto di costituzione di ipoteca in questione, chiedendo, in via subordinata, la dichiarazione di nullità, per difetto di forma ai sensi dell'art. 782 c.c., degli atti in questione quale dissimulati atti di liberalità, nonché, sempre in ulteriore subordine, l'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 2901 c.c. Costituitosi il solo AL, che deduceva, tra l'altro, che la simulazione non opera in relazione a titoli cambiari per l'astrattezza e letteralità degli stessi, l'adito Tribunale, con sentenza in data 29-1-1998, rigettava le richieste del Banco di Sicilia;
affermava, in particolare, il Tribunale l'assoluta incompatibilità tra simulazione e disciplina della cambiale nonché l'infondatezza della dichiarazione di nullità ex art. 782 c.c., posto che la donazione indiretta non è configurabile rispetto ai titoli di credito, ed ancora la mancanza di presupposti per l'accoglimento dell'ulteriore domanda di revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c. Proponeva appello il Banco di Sicilia e la Corte d'Appello di Catania, costituitosi il solo AL, con la sentenza in esame, in riforma della decisione di primo grado dichiarava la simulazione del rilascio delle cambiale e dell'atto costitutivo di ipoteca.
Sosteneva, in particolare, la Corte territoriale che un intento simulatorio può bene inserirsi nella fase di negoziazione del titolo, appunto in quel negozio di rilascio, costituente la risultante di un accordo, il quale atto è il collegamento tra il sottostante rapporto fondamentale e il rapporto cartolare nascente dall'emissione del titolo.
Ricorre per Cassazione, con tre motivi, il AL;
resiste con controricorso il Banco che propone, a sua volta, ricorso incidentale subordinato fondato su due motivi ed illustrato con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorso principale:
con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c., e relativo difetto di motivazione, laddove la Corte d'Appello ha dichiarato la simulazione in questione, in mancanza di una specifica richiesta, riferendosi al rapporto causale sottostante al rapporto cambiario.
Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell'art. 345 c.p.c, laddove la Corte d'Appello ha negato la sussistenza della novità
della domanda avente ad oggetto la dichiarazione di simulazione e nullità del "fittizio riconoscimento di debito operato dalla Di AN a mezzo il rilascio delle cambiali..."; si aggiunge che una cosa è il rilascio delle cambiali, altra, la ricognizione di debito.
Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 1, 21 e 65 legge cambiaria, nonché degli artt. 1414 e 1415 c.c., per avere errato la Corte di merito nel ritenere configurabile la simulazione in tema di obbligazione cambiaria, con un autonomo riferimento alla relativa fase di negoziazione. Ricorso incidentale subordinato:
con il primo e secondo motivo di ricorso si deduce, rispettivamente, la nullità della donazione eseguita dalla Di AN in favore del AL con il rilascio delle cambiali e relativa concessione di ipoteca per violazione dell'art. 782 c.c., e la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c.. Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c. In relazione al ricorso principale va rilevato che, nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha ritenuto la simulazione del rapporto fondamentale, posto a base dell'emissione di titoli cambiari in questione, in quanto prescindendo dai requisiti della cambiale, titolo astratto e formale, ed in relazione alla quale l'azione di simulazione non è ammissibile non essendo possibile accertare la distinzione tra apparenza e realtà, ha spostato la propria indagine ed attenzione alla "causa" effettiva della negoziazione e consegna degli effetti cambiari per cui è causa. In proposito è da osservare, quindi, da un lato, che la decisione impugnata non si pone in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui detta azione di simulazione non è estensibile ai titoli di credito e, dall'altro, che la relativa indagine sul sottostante rapporto causale nel caso di specie non è stato effettuato in violazione dell'art. 112 c.p.c, avendo il Banco di Sicilia, già in sede di citazione introduttiva del giudizio innanzi al Tribunale, dedotto la fittizietà del rilascio di cambiali in relazione ad un contratto di mutuo in realtà mai voluto e concluso dalle parti. In proposito la Corte ha puntualmente e logicamente motivato affermando che "un intento simulatorio può infatti ben inserirsi nella fase di negoziazione del titolo, appunto in quel negozio di rilascio, costituente la risultante di un accordo, il quale attua il collegamento tra il sottostante rapporto fondamentale (giustificativo dell'attribuzione patrimoniale che il vincolo cambiario intende realizzare) ed il rapporto cartolare nascente dall'emissione del titolo. All'interno del rapporto fra emittente e primo prenditore (come del resto anche tra giratario e suo immediato girante) non sussistono pertanto ragioni ostative perché possa giuridicamente ipotizzarsi l'operatività di una fattispecie simulatoria".
Nel particolare caso in esame, quindi, il thema decidendum è costituito non dalla "ragione" per cui le cambiali furono emesse ma dall'accertamento dell'insussistenza di un rapporto contrattuale di mutuo quale patto sottostante e giustificativo del relativo rilascio.
Insussistenza, poi, accertata (con valutazioni in fatto e non ulteriormente sindacabili nella presente sede) e motivata dai giudici della Corte di Catania.
Ne deriva l'infondatezza del primo motivo, con evidente assorbimento delle doglianze di cui al secondo e terzo motivo del ricorso principale.
Assorbito è, altresì, il ricorso incidentale in quanto proposto solo subordinatamente all'accoglimento di quello principale. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico del ricorrente principale.
P.Q.M.
La Corte, riuniti preliminarmente i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese della presente fase che liquida in euro 5.000,00 per onorario, oltre spese ed accessori come per legge ed euro 100,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2003