Cass. civ., sez. I, sentenza 29/05/2003, n. 8592
CASS
Sentenza 29 maggio 2003

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Al principio della inconfigurabilità della simulazione in materia cambiaria non osta che un intento simulatorio ben possa inserirsi nella fase, successiva, di negoziazione del titolo, e cioè in quel negozio di rilascio costituente la risultante di un accordo che attua il collegamento tra il sottostante rapporto fondamentale (giustificativo dell'attribuzione patrimoniale che il vincolo cambiario intende realizzare) ed il rapporto cartolare nascente dall'emissione del titolo, sicché, all'interno del rapporto tra emittente e primo prenditore, non sussistono ragioni ostative perché possa giuridicamente ipotizzarsi l'operatività di una fattispecie simulatoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 29/05/2003, n. 8592
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8592
    Data del deposito : 29 maggio 2003

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