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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 20/10/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 311/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 311/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto “ricorso ex art. 337 ter c.p.c.”, proposto congiuntamente da
, nata a [...] l'[...], (C.F.: Parte_1
), C.F._1
E
, nato a [...] l'[...], (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura in atti dall'Avv. Luigi Spinello (C.F.: ) C.F._3 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Piazza Armerina, via Salemi n. 1;
-RICORRENTI-
***
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero. Posta in decisione all'esito dell'udienza del 21/05/2025 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, per la quale le parti hanno insistito nelle condizioni consensualmente pattuite in seno al ricorso introduttivo.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14 febbraio 2025, e , hanno Parte_1 Parte_2 rappresentato di essere i genitori del minore nato ad [...] il [...]. Persona_1
Dopo la nascita del minore, le parti, attesa l'irreversibile rottura dell'unione spirituale e materiale del rapporto di coppia, hanno congiuntamente chiesto a questo Tribunale di regolamentare l'esercizio della potestà genitoriale, alle seguenti condizioni:
“1) il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocazione stabile presso la madre.
2) Il padre potrà vedere il figlio e tenerlo con sé dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera alle 20.00, quando lo riaccompagnerà all'ingresso del condominio materno, con espresso divieto per il padre di accedere al domicilio materno e ferma restando la possibilità tra i ricorrenti di prender liberi accordi circa tempi e modalità diverse degli incontri, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici del minore.
3) Entrambi i genitori concordano di tener conto, nella gestione del figlio, degli impegni scolastici e ludici di quest'ultimo e si impegnano a non ostacolare alcun desiderio dello stesso di incontrare e/o permanere con l'uno e con l'altro genitore.
4) Durante le festività Natalizie il minore trascorrerà con il padre un periodo di giorni cinque consecutivi, comprensivi ad anni alterni ora la festività del Natale, ed ora la festività del Capodanno da concordare con la madre, almeno dieci giorni prima;
per le festività Pasquali, il minore trascorrerà con il padre, un periodo di tre giorni consecutivi comprensivi, ad anni alterni, ora del
Giorno della Pasqua, ora del Lunedì dell'Angelo, da concordare con la madre, almeno dieci giorni prima;
durante le vacanze estive (mesi di luglio ed agosto) il minore potrà trascorrere con il padre, un periodo di giorni quindici continuativi, da concordare previamente con la madre, almeno quindici giorni prima e, comunque mai contro la volontà del minore stesso. Per quest'anno, il piccolo trascorrerà con la madre la vigilia di Natale ed il pranzo del giorno di Natale;
il Persona_1 padre potrà andarlo a prendere alle ore 16.30 del 25 dicembre per riaccompagnarlo a casa la sera del 26 entro le 21. 5) Entrambi i genitori si obbligano a mantenere tra essi un rapporto sereno ed improntato al reciproco rispetto.
6) Il Biondo si obbliga a corrispondere alla entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile Pt_1 di euro 250,00 (duecentocinquantaeuro,00), a titolo di mantenimento del figlio minore, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente.
7) con la sottoscrizione della presente le parti dichiarano sin d'ora di accettare che l'udienza di svolga in maniera cartolare, dichiarando espressamente di rinunciare alla comparizione personale in udienza”.”.
Il Pubblico Ministero non si è opposto al ricorso, con parere favorevole emesso in data 22/05/2025.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, prende atto dell'accordo delle parti, Parte_1
, nata a [...] l'[...], (C.F.: ), e
[...] C.F._1 Pt_2
, nato a [...] l'[...], (C.F.: ), ritenendolo idoneo a
[...] C.F._2
regolamentare oneri e diritti genitoriali in relazione al figlio nato ad [...]_1
il 30/05/2015.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 311/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto “ricorso ex art. 337 ter c.p.c.”, proposto congiuntamente da
, nata a [...] l'[...], (C.F.: Parte_1
), C.F._1
E
, nato a [...] l'[...], (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura in atti dall'Avv. Luigi Spinello (C.F.: ) C.F._3 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Piazza Armerina, via Salemi n. 1;
-RICORRENTI-
***
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero. Posta in decisione all'esito dell'udienza del 21/05/2025 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, per la quale le parti hanno insistito nelle condizioni consensualmente pattuite in seno al ricorso introduttivo.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14 febbraio 2025, e , hanno Parte_1 Parte_2 rappresentato di essere i genitori del minore nato ad [...] il [...]. Persona_1
Dopo la nascita del minore, le parti, attesa l'irreversibile rottura dell'unione spirituale e materiale del rapporto di coppia, hanno congiuntamente chiesto a questo Tribunale di regolamentare l'esercizio della potestà genitoriale, alle seguenti condizioni:
“1) il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocazione stabile presso la madre.
2) Il padre potrà vedere il figlio e tenerlo con sé dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera alle 20.00, quando lo riaccompagnerà all'ingresso del condominio materno, con espresso divieto per il padre di accedere al domicilio materno e ferma restando la possibilità tra i ricorrenti di prender liberi accordi circa tempi e modalità diverse degli incontri, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici del minore.
3) Entrambi i genitori concordano di tener conto, nella gestione del figlio, degli impegni scolastici e ludici di quest'ultimo e si impegnano a non ostacolare alcun desiderio dello stesso di incontrare e/o permanere con l'uno e con l'altro genitore.
4) Durante le festività Natalizie il minore trascorrerà con il padre un periodo di giorni cinque consecutivi, comprensivi ad anni alterni ora la festività del Natale, ed ora la festività del Capodanno da concordare con la madre, almeno dieci giorni prima;
per le festività Pasquali, il minore trascorrerà con il padre, un periodo di tre giorni consecutivi comprensivi, ad anni alterni, ora del
Giorno della Pasqua, ora del Lunedì dell'Angelo, da concordare con la madre, almeno dieci giorni prima;
durante le vacanze estive (mesi di luglio ed agosto) il minore potrà trascorrere con il padre, un periodo di giorni quindici continuativi, da concordare previamente con la madre, almeno quindici giorni prima e, comunque mai contro la volontà del minore stesso. Per quest'anno, il piccolo trascorrerà con la madre la vigilia di Natale ed il pranzo del giorno di Natale;
il Persona_1 padre potrà andarlo a prendere alle ore 16.30 del 25 dicembre per riaccompagnarlo a casa la sera del 26 entro le 21. 5) Entrambi i genitori si obbligano a mantenere tra essi un rapporto sereno ed improntato al reciproco rispetto.
6) Il Biondo si obbliga a corrispondere alla entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile Pt_1 di euro 250,00 (duecentocinquantaeuro,00), a titolo di mantenimento del figlio minore, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente.
7) con la sottoscrizione della presente le parti dichiarano sin d'ora di accettare che l'udienza di svolga in maniera cartolare, dichiarando espressamente di rinunciare alla comparizione personale in udienza”.”.
Il Pubblico Ministero non si è opposto al ricorso, con parere favorevole emesso in data 22/05/2025.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, prende atto dell'accordo delle parti, Parte_1
, nata a [...] l'[...], (C.F.: ), e
[...] C.F._1 Pt_2
, nato a [...] l'[...], (C.F.: ), ritenendolo idoneo a
[...] C.F._2
regolamentare oneri e diritti genitoriali in relazione al figlio nato ad [...]_1
il 30/05/2015.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.