Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 17/06/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Massa, composto dai Signori Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente est.
Elisa Pinna Giudice
Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n.874 Reg. Gen.
anno 2024 e promossa da
( Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Tania Vatteroni, dal quale
è rappresentata e difesa giusta procura in atti.
RICORRENTE
Contro
( ) Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. NC Rinaldi, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti.
RESISTENTE
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 28.3.2025, la causa passava in decisione sulle seguenti conclusioni:
per parte ricorrente:
“CONCLUSIONI 1) In via preliminare, in ragione del pregiudizio imminente e
irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473-bis.
pagina 1 di 8
coniugale, determinazione dell'assegno di mantenimento alla moglie e alle figlie
fissando apposita udienza per la loro conferma 2) In via principale: dichiarare, anche
con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere
separati con addebito alla parte resistente, giuste le ragioni riportate in narrativa;
3)
Stabilire che a titolo di mantenimento personale del coniuge più debole
economicamente, stabilire che verserà Controparte_1
al coniuge l'importo mensile di euro 500.00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di
ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT]; 4) Stabilire
che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale,
assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente
all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni,
capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la
responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione
quando avrà il figlio con sé; stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento
principale, le minori saranno iscritte presso il domicilio della Sig.ra Parte_1
(madre) nell'abitazione familiare sita in Carrara (MS), via brigate partigiane 10; 5)
Stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere i figli quando vorrà, sempre
compatibilmente con gli impegni scolastici di questi;
in mancanza di accordo con
l'altro coniuge, potrà comunque vedere i figli almeno un giorno a settimana,
dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo, oltre ad un fine settimana
ogni due, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle
21,00 della domenica;
30 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il
31 maggio di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti
periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i
giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e
le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
6) Stabilire che per il mantenimento
ordinario delle figlie, e in ragione delle circostanze menzionate, CP_1
pagina 2 di 8 corrisponderà all'altro genitore l'importo mensile di Controparte_1
euro 1000,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà
rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
7) Stabilire che entrambi i coniugi
parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente
concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative); 8) Stabilire che
la casa coniugale sita in Carrara (MS), via brigate partigiane 10, in immobile
condotto in locazione da ERP, è assegnata a alla Sig.ra (madre) presso il Parte_1
quale è collocata la prole, con ogni arredo e corredo;
9) Con vittoria di spese,
competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”;
per parte resistente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Massa, contraris reiectis, A. nel merito: per quanto esposto in premesse accertare e dichiarare l'assenza dei presupposti di fatto e di
diritto per l'accoglimento del ricorso introduttivo secondo le conclusioni e condizioni
richieste dalla ricorrente e per l'effetto respingere la richiesta così come proposta in
quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata sempre nel merito:
Piaccia al Tribunale adito: - autorizzare il ricorrente a vivere separato;
- disporre un
affido condiviso dei figli minori e con convivenza nell'immobile Per_1 Per_2
coniugale che verrà abitato unitamente alla madre ove i figli formulino richiesta in tal
senso, - salvo quanto esposto al punto precedente disporre l'obbligo del marito di
corrispondere mensilmente un assegno a titolo di concorso al mantenimento dei figli,
in quella misura che sarà ritenuta di giustizia, da quantificare indicativamente, stante
l'effettivo reddito del coniuge, nella somma di € 150,00/- per ciascun figlio (e così in
totali € 300,00/) oltre il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e
ricreative che si rendessero necessarie per i figli;
- assegnare l'immobile sito in
Carrara via Brigate Partigiane 10 quale casa coniugale, alla moglie fino alla
convivenza dei figlio o del figlio (secondo quanto sopra esposto) e comunque fino alla
sussistenza dei presupposti di legge onerando la moglie del pagamento delle spese di
manutenzione dell'immobile e delle utenze con facoltà da parte del marito di prelevare
pagina 3 di 8 i propri effetti personali e parte del mobilio;
- respingere la richiesta di mantenimento
formulata dalla ricorrente in quanto autosufficiente e comunque in virtù
dell'accertamento di cui alla formulata domanda riconvenzionale;
D. in via
riconvenzionale: pronunziare la separazione personale dei coniugi con addebito in
capo alla ricorrente Sig.ra per quanto Parte_1
narrato in premesse e risultante dall'istruttoria e rigettare ogni richiesta di
mantenimento formulata dalla stressa;
E. in ogni caso: onerare il coniuge resistente
delle spese ed onorari del procedimento”.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso ritualmente depositato, Parte_1
esponeva che il giorno 25.10.2008 in Carrara aveva contratto matrimonio con
; che dall'unione dei coniugi erano nate le Controparte_1
figlie (5.6.2005) e Persona_3 Persona_4
(8.2.2007); che la prosecuzione della convivenza era divenuta
[...]
intollerabile, a causa dei comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio assunti dal marito;
tanto premesso, chiedeva al Tribunale di Massa
di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico della parte resistente.
Si costituiva la parte convenuta, non opponendosi alla richiesta separazione e spiegando a sua volta domanda di addebito.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
2.
La decisa e ferma volontà delle parti di dare corso al presente giudizio, con toni che ancora all'attualità comprovano la persistenza di aspre dinamiche conflittuali, evidenzia la gravità della frattura venutasi a determinare tra i coniugi e l'impossibilità di prosecuzione della convivenza, rendendo fondata la domanda di separazione, ai sensi dell'art, 151 primo comma cod. civ.
pagina 4 di 8 In tal senso, devesi decidere.
3.
Con riferimento alle reciproche domande di addebito della separazione, devesi premettere in termini generali che, per consolidata giurisprudenza, ai fini dell'addebitabilità della separazione, occorre accertare se le irreversibile crisi del rapporto coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ad opera di uno o di entrambi i coniugi e, pertanto, se sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143
Cod. civ. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale o per effetto di essa (in tal senso, cfr.:
Cass., n. 14042/2008; Cass., n. 14840/2006; Cass., n.12383/2005).
Occorre, quindi, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità
della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto se e in qual misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con effetto disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e della frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
L'indagine sull'intollerabilità della convivenza, poi, deve svolgersi sulla base della valutazione globale e della comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro coniuge, solo siffatta comparazione consentendo di riscontrare se e quale incidenza le singole condotte abbiano avuto, nel loro pagina 5 di 8 reciproco interferire, nel verificarsi della crisi coniugale (Cass., n. 15101/2004;
Cass., n. 14162/2001; Cass., n. 279/2000).
Il quadro di marcata conflittualità tra i coniugi è emerso pienamente nel corso del procedimento e, anche all'attualità, non ha conosciuto alcuna significativa forma di attenuazione.
La domanda attrice è fondata sull'allegata violazione dei doveri di fedeltà e di collaborazione familiare;
la domanda del resistente si articola sulla violazione della solidarietà familiare.
Ciò posto in termini generali, va osservato che entrambe le domanda di addebito sono rimaste sfornite di supporto, in quanto non comprovate né da elementi documentali né da ulteriori elementi di prova (i mezzi di prova articolati dal resistente appaiono del tutto generici).
Ne consegue la relativa reiezione.
3.
Le figlie all'attualità sono entrambe maggiorenni;
alcun provvedimento in punto di affidamento deve essere pertanto adottato.
La casa coniugale va assegnata alla madre, con la quale convivono le figlie non economicamente autosufficienti.
4.
Tenuto conto della rispettiva capacità contributiva (quale emergente dai documenti acquisiti, che evidenziano la retribuzione percetta all'attualità dal resistente;
devesi peraltro considerare anche gli esborsi connessi al nuovo nucleo familiare e al canone di locazione) va posto a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento della figlie la somma mensile complessiva di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi alla madre entro il giorno 15 di ciascun mese, nonché il pagamento del 50% delle spese straordinarie, in coerenza al pagina 6 di 8 Protocollo d'Intesa stipulato tra il Tribunale di Massa e il Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Massa.
6.
Dai documenti in atti emerge una sostanziale disparità economica tra i coniugi,
posto che i flussi reddituali della ricorrente appaiono del tutto esigui.
Appare congruo porre a carico del resistente, a titolo di mantenimento della moglie (la quale non ha completamente esclusa la capacità lavorativa), la somma mensile di € 100,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT e da corrispondersi all'avente diritto entro il giorno 5 di ciascun mese.
7.
Atteso l'esito della lite, le spese processuali vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...], e
[...]
nato a [...] Controparte_1
(Repubblica Dominicana), ai sensi del primo comma dell'art. 151 Cod. civ.
(matrimonio celebrato in Carrara il 25.10.2008 e trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Carrara all'anno 2008, n. 77, Parte I, Ufficio
1);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di procedere alla trascrizione della presente sentenza, nonché alle ulteriori incombenze di legge;
respinge le domande di addebito proposte dalle parti;
regola i profili in punto di: assegnazione della casa coniugale;
contributo al mantenimento delle figlie e regime di partecipazione alle spese straordinarie;
assegno di mantenimento, come da parte motiva;
compensa le spese.
pagina 7 di 8 Così deciso in Massa il 17.6.2025, dal Tribunale di Massa come sopra composto e riunito in Camera di Consiglio.
Il Presidente est.
Giulio Giuntoli
pagina 8 di 8