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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 21/11/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Alessandro Petronzi Presidente rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
Dott. Alessandro D'Aniello G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 27.10.2023, da
1) Parte_1
nato/a Seregno il 29/06/1977
cittadino/a: Cod. Fisc. CP_1 C.F._1
residente in [...] V. Montegrappa n. 2
con l'Avv. Laura Tagliabue
e
2) Controparte_2
nato/a Mariano Comense (CO) il 24/11/74
cittadino/a: Cod. Fisc. CP_1 C.F._2
residente in [...] V.le Brianza n. 43
con l'Avv. Ada Valente
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile
1 in Seregno (MB), in data 11/01/2003
(anno 2003, atto n. 2, parte P1, serie A)
separati consensualmente con verbale in data omologato con decreto del 25/10/2022
con i seguenti figlia maggiorenne non economicamente indipendenti:
- nata il [...] Controparte_3
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il signor con ricorso depositato in data 30.10.2023 richiedeva pronuncia divorzile alle Parte_1
seguenti condizioni:
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Seregno (MB) l'11/01/2003 tra i signori e con atto N. 2 P1 Seria A anno 2003 in regime di separazione Parte_1 Controparte_2
dei beni;
2) Assegnare la casa coniugale , di proprietà del signor , sita in Cabiate V. Brianza Parte_1
n. 43 , alla signora che la abiterà con la figlia sino all'indipendenza economica Controparte_2 CP_3
della stessa;
3) L'autovettura MINI TG EW904AX intestata al signor ed in uso alla moglie venga Parte_1
trasferita alla con costi ripartiti al 50% CP_2
4) Il signor verserà a titolo di mantenimento della figlia , sino all'indipendenza Parte_1 CP_3
economica della stessa, l'importo di E 350,00 entro il 10 di ogni mese oltre il 70% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Como;
5) Il signor si farà carico nella misura del 100% delle spese universitarie (tasse) relative Parte_1
al primo anno di iscrizione della figlia;
6)i coniugi potranno beneficiare nella misura del 50% delle detrazioni per la figlia
7)Condannare la parte resistente alle spese del presente processo
2 In via istruttoria: Ogni mezzo riservato
-che la signora si costituiva in giudizio contestando la richiesta e le condizioni;
CP_2
-che all'udienza del 02/10/2025 il giudice formulava una proposta, accettata da entrambi le parti che prevede: Mantenimento delle condizioni di separazione;
Precisazione che il padre si farà carico di tutte le spese universitarie fino alla laurea magistrale;
Sentite all'udienza fissata per la loro comparizione, le parti confermavano la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate. E precisamente :
Mantenimento delle condizioni di separazione;
Il padre si farà carico di tutte le spese universitarie fino alla laurea magistrale;
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo (art. 337-octies cod. civ.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
3
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 11/01/2003, in
Seregno con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Seregno (anno 2003,
atto n. 2, parte 1, Serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa,
da intendersi qui trascritte.
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Seregno perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Como, il 21.11.2025.
Il Presidente rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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