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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 20/05/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 819/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott.ssa Daniela Fedele Presidente
dott.ssa Lucia Cannella Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Opposizione a
ha pronunciato la seguente precetto (art. 615, l'
S E N T E N Z A comma c.p.c.)
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile n. 819/2024 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 14.05.2025, promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli avv. Fabio Trommaco e avv. Sabrina Voigtlander del foro di Torino
e avv. Luca Battistella del foro di OM, giusta delega rilasciata in calce alla citazione in appello;
pagina 1 di 18 APPELLANTE
CONTRO
con sede legale in OM, codice fiscale, partita I.V.A. e Controparte_1
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di OM , iscritta al P.IVA_1
n. 35412.6 dell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del regolamento del 7.6.2017, per quest'atto rappresentata, giusta procura del
31.8.2018 a ministero Notaio dott. di OM, Rep. n. 57298, Racc. Persona_1
n. 29003, da a socio unico, oggi CP_2 Controparte_3
a seguito di atto di fusione per incorporazione del 23.11.2022 ai rogiti Dott.
Notaio in Milano Rep. 75095 – Racc. 15653, con sede in San CP_4
Donato Milanese, in persona del suo procuratore speciale dott.ssa CP_5
procuratore di oggi
[...] CP_2 Controparte_3
giusta procura del 25.5.2020 a rogito Notaio di OM, nn. rep. Persona_2
21731/racc. 10544 (doc. 2), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla comparsa dall'avv. Michele Fontana del foro di Verona ed elettivamente domiciliata in Verona Piazza Simoni n. 1;
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
Controparte_6
(C.F. );
[...] P.IVA_2
APPELLATA
pagina 2 di 18 In punto: Appello alla sentenza N. 2479/2024 emessa dal Tribunale di
Brescia pubblicata in data 10.06.2024.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza del Tribunale di Brescia n. 2479/2024 (R.G.
n. 7679/2022) pubblicata il 10/06/2024 e non notificata, qui impugnata:
In via preliminare: disporre, sulla base dei motivi dedotti in giudizio, la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata, ai sensi degli artt. 283 e 351, 2° e 3° c., cpc. per il grave pregiudizio derivante dall'esecuzione promossa nei confronti dell'odierna appellante;
Nel merito:
1) Accertare, sulla base dei motivi dedotti in giudizio, il difetto di titolarità attiva del rapporto controverso in capo a Controparte_1
2) Accertare la nullità del mutuo fondiario stipulato tra la
[...]
e la Controparte_7 Controparte_6
in data 26/07/2007 per violazione dell'art.38 del d.lgs. n. 385/1993, nonché della
Deliberazione CICR 22 aprile 1995 e delle relative Istruzioni di vigilanza per le banche per il superamento del prescritto limite di finanziabilità con conseguente invalidità dell'ipoteca iscritta in data 02/08/07, stante il principio dell'accessorietà tra ipoteca e diritto garantito, e l'illegittimità di tutti gli addebiti eseguiti dalla (nonché, successivamente, dalla Controparte_7
pagina 3 di 18 sul conto corrente n. 100942 in Controparte_8
applicazione di interessi, competenze e spese di qualsiasi genere,
3) accertare e conseguentemente dichiarare, sulla base dei motivi dedotti in giudizio, la nullità del contratto di conto corrente identificato dal n.100942, per mancanza della forma scritta stabilita dalla legge, e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità di tutti gli addebiti eseguiti dalla Controparte_7
(nonché, successivamente, dalla sul Controparte_8
predetto conto corrente in applicazione di tassi di interesse, nonché di spese e commissioni di qualsiasi genere.
In via subordinata:
4) accertare e conseguentemente dichiarare, sulla base dei motivi dedotti in giudizio, l'usurarietà degli interessi, delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese pattuiti nell'“Atto modificativo di linea di credito con garanzia ipotecaria” stipulato tra la e Controparte_8
la in data 21.06.2013, Controparte_6
a ministero del Notaio , ai nn.58594 di Rep. e 14878 di Racc., e, Persona_3
per l'effetto, dichiarare l'illegittimità di tutti gli addebiti eseguiti sul conto corrente n.100942 dalla in dipendenza di Controparte_8
detti interessi, commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, nonché
l'illegittimità di ogni inerente pretesa da parte di Controparte_1
In ogni caso: dare atto del minore importo dovuto dalla Controparte_6
della somma di € 6.704,71 per evidenti profili di anatocismo così come accertato pagina 4 di 18 dalla CTU contabile svoltasi avanti il Tribunale di Mantova sub R.G. 1221/2022
con conseguente ricalcolo di ogni eventuale pretesa, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo anche solo limitatamente a detta somma;
accertare e dichiarare la nullità / inefficacia del precetto notificato in data 03/06/22,
accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di a procedere ad CP_1
esecuzione forzata nei confronti della parte opponente,
- ordinare, conseguentemente, la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria eseguita con presentazione del 02/08/2007 ai nn. 44907/11766 sui beni che risultano attualmente censiti:
in Desenzano del Garda, Via Vittorio Veneto n. 3
Catasto Fabbricati, Sez. Urb. NCT, Foglio 5
- particella 94, sub 22, cat. A/2, 4 vani, piano T
- particella 94, sub 27, cat. C/6, 35 mq., piano S1
Oltre ai seguenti beni comuni non censibili:
in Desenzano del Garda, Via Vittorio Veneto n. 3
Catasto Fabbricati del Comune di Desenzano del Garda Sez. Urb. NCT, Foglio 5
- particella 94, sub. 19, bene comune non censibile, partita speciale A
- particella 94, sub. 20, bene comune non censibile, partita speciale A.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio,
con distrazione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c.
Per parte appellata:
In via principale: rigettare l'appello e tutte le domande formulate dall'appellante,
pagina 5 di 18 perché infondate in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata;
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di causa, oltre c.p.a. e i.v.a., per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 28.06.2022, proponeva Parte_1
innanzi al Tribunale di Brescia opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso il precetto notificatole ad istanza di e per essa, quale procuratore Controparte_1
speciale, nella qualità di proprietaria di bene ipotecato, con cui CP_2
veniva intimato a il Controparte_6
pagamento della somma di € 311.866,98 oltre interessi e spese in forza di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Mantova e munito della clausola di provvisoria esecuzione.
Nella sua citazione, dava atto di essere proprietaria di beni Parte_1
siti in Desenzano del Garda siti via Vittorio Veneto 3, identificati al C.T. foglio
5 part. 94 sub. 22 e 27 e beni comuni non censibili part. 94 sub. 19 e 20; che la reale debitrice era di che aveva Controparte_6 Controparte_6
proposto opposizione avverso l'ingiunzione; che con atto notarile del 26.07.2007
“permuta di bene presente contro bene futuro” la deducente, unitamente ad altre persone, aveva ceduto con effetto immediato a il diritto Controparte_6
di proprietà sugli immobili siti in Desenzano comprendenti terreno e sovrastante fabbricato e, a sua volta, si era impegnata a cedere il diritto di Controparte_6
pagina 6 di 18 proprietà su una porzione del nuovo erigendo edificio derivante dalla ristrutturazione di quello ceduto;
che nella permuta si era dato atto della necessità di di ricorrere ad un finanziamento di Controparte_6 [...]
e conseguentemente i proprietari cedenti avevano Controparte_7
autorizzato l'accensione di ipoteca, fermo restando che Controparte_6
avrebbe dovuto consegnare i beni futuri liberi da ogni formalità pregiudizievole;
che la banca aveva concesso il finanziamento di € 1.200.000 in data 26.07.2006
e successivamente era stato modificato in data 26.01.2012 e 21.06.2013 e l'ipoteca volontaria era stata iscritta in data 2.08.2007; che Controparte_6
aveva realizzato la nuova costruzione e aveva proceduto alle assegnazioni come previsto nel contratto di permuta, ma aveva omesso di cancellare l'iscrizione ipotecaria sulle unità assegnate alla comparente, come invece fatto per altri soggetti.
Alla luce di queste premesse, assumeva che il titolo Parte_1
esecutivo era stato rilasciato solo a seguito di giudizio sommario;
che il titolo esecutivo e il precetto erano nulli in quanto non aveva fornito la CP_1
prova della cessione e il contratto di mutuo fondiario era del pari nullo per superamento del limite massimo di finanziabilità ex art. 38 comma 2 TUB;
che non era stato provato per iscritto il contratto scritto di apertura del conto corrente con violazione dell'art. 117 TUB;
che al rapporto erano stati applicati interessi eccedenti il tasso soglia e la banca non aveva prodotto tutti gli estratti conto inerenti al rapporto di conto corrente n. 100942.
pagina 7 di 18 Si costituiva la quale, premesso che, con atto pubblico Controparte_1
26.07.2007 a ministero notaio , l'allora Persona_4 [...]
divenuta a cui era Controparte_7 Controparte_8
succeduta la deducente, aveva concesso una linea di credito ex art. 38 TUB a con garanzia ipotecaria di € 1.200.000 da rimborsare Controparte_6
entro il 26.07.2011 e che la correntista si era resa inadempiente agli obblighi derivanti dalla linea di credito con garanzia ipotecaria sul conto corrente n.
100942, allegava che la banca, con lettere del 5.02.2016 e del marzo 2016 aveva comunicato la revoca dei fidi e il recesso dal rapporto intimando il pagamento del saldo;
che aveva acquisto in blocco i crediti di MPS Controparte_1
con contratto del 20.12.2017 regolarmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale,
cessione confermata anche da dichiarazione della cedente.
Aggiungeva che il suo credito era garantito da ipoteca volontaria su immobili all'epoca intestati a sino alla concorrenza di € 2.160.000 - Controparte_6
immobili che la sua debitrice aveva acquistato da mediante Parte_1
atto di permuta di bene presente contro bene futuro del 26.07.2007; che la debitrice aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo e, Controparte_6
nel merito, allegava che non poteva svolgere alcuna Parte_1
opposizione in merito al quantum del credito in quanto il precetto le era stato notificato ex art. 603 c.p.c., il titolo esecutivo era di formazione giudiziale e in ogni caso le varie censure erano destituite di fondamento.
Disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo,
pagina 8 di 18 nella contumacia di il Controparte_6
giudice adito, istruita la lite solo con documenti in assenza di istanze di prova orale, con la gravata sentenza, rigettava l'opposizione a precetto in quanto il titolo era di formazione giudiziale e dunque le varie contestazioni sulla pretesa creditoria potevano essere fatte valere solo nel giudizio di merito di opposizione al decreto.
proponeva appello a cui resisteva solo Parte_1 Controparte_1
dichiarata la contumacia di , Controparte_6
questa Corte in due occasioni disattendeva l'istanza ex art. 283 c.p.c. in quanto l'unico capo condannatorio della sentenza impugnata era quello inerente alle spese di lite.
La causa era quindi rinviata all'odierna udienza ex art. 350 bis c.p.c. all'esito della quale la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto che fosse suo onere proporre impugnazione al decreto ingiuntivo.
Allega che il decreto ingiuntivo è stato emesso nei confronti della sola
[...]
e che dunque solo l'ingiunta era legittimata a proporre Controparte_6
opposizione, mentre alla comparente, quale terza proprietaria che subisce l'espropriazione, erano dati quali rimedi solo le opposizioni ex artt. 615 e 617
c.p.c.
Con il secondo motivo parte appellante censura la sentenza per non aver emesso pagina 9 di 18 pronuncia in merito all'eccezione il difetto di titolarità attiva del rapporto controverso in capo a in quanto non era stato prodotto il Controparte_1
contratto a supporto dell'intervenuta cessione di credito. Quale corollario parte appellante, in modo molto generico, lamenta il mancato esame dei motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c.
Prima di esaminare i motivi di gravame, occorre dare atto che i fatti di causa non sono contestati.
E' documentato che con atto di permuta di bene presente contro bene futuro a rogito notaio , ed altre tre persone Persona_5 Parte_1
cedevano in permuta con effetto immediato a il diritto di Controparte_6
proprietà su terreni siti in Desenzano del Garda con sovrastante fabbricato che avrebbe dovuto esser demolito e una porzione del nuovo edificio avrebbe dovuto essere ceduta agli originari proprietari del fondo;
la società acquirente dava atto della necessità di ricorrere ad un finanziamento da parte di
[...]
che veniva concesso con una apposita linea di credito con Controparte_7
garanzia ipotecaria da utilizzare sul conto corrente n. 100942 fino alla concorrenza di € 1.200.000; sugli immobili de quibus era dunque iscritta ipoteca volontaria a favore della banca finanziatrice;
seguivano due rimodulazioni con differimento della scadenza di restituzione, ma la banca a fronte dell'inadempimento della società sovvenuta, nei primi mesi dell'anno 2016
revocava le linee di credito intimando la restituzione del saldo negativo di conto,
oltre interessi di mora.
pagina 10 di 18 Persistendo l'inadempimento, la cessionaria del credito chiedeva ed otteneva in data 7.02.2022 decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo dal Tribunale di
Mantova n. 124/2022 ing. in forza del quale notificava l'atto di precetto sia alla debitrice che a che era divenuta proprietaria di porzioni del Parte_1
nuovo immobile (censite al NCT al foglio 94 sub. 22, 27 e beni comuni non censibili part. 94 sub. 19 e 20) in virtù del pregresso accordo, ma per le quali non aveva provveduto alla restrizione di ipoteca a suo tempo Controparte_6
concessa a Controparte_9
promuoveva azione esecutiva immobiliare e in data
[...]
9.05.2024 il notaio delegato alla vendita aggiudicava a terzi il compendio immobiliare di proprietà dell'odierna appellante.
Va altresì aggiunto che proponeva opposizione al decreto Controparte_6
ingiuntivo e il Tribunale di Mantova, con sentenza n. 407/2024 del 9.04.2024,
accoglieva solo in minima parte l'opposizione; revocava l'ingiunzione condannando a versare a la minor somma di Controparte_6 CP_1
€ 290.393,07 oltre interessi al tasso indicato nel ricorso per decreto. Tra le numerose doglianze, la società ingiunta lamentava la carenza di titolarità di la carenza di forma scritta del contratto di conto utilizzato Controparte_1
per il finanziamento, l'applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia e commissioni non dovute, di illegittimità di addebiti per carenza di documentazione, indebita capitalizzazione degli interessi passivi. Il giudice mantovano rigettava ogni doglianza osservando come la forma scritta fosse stata pagina 11 di 18 osservata e che la prova dell'avvenuta cessione del credito era data dalla dichiarazione della banca cedente;
solo l'indebita capitalizzazione degli interessi nel periodo compreso tra il 2014 e il 2016, come accertata in consulenza,
giustificava la riduzione della debenza e dunque la revoca del decreto ingiuntivo con condanna alla minor somma. Detta decisione è stata impugnata presso questa Corte che tuttavia ha disatteso l'istanza ex art. 283 c.p.c.
Tanto premesso, pur dovendosi emendare la motivazione del primo giudice, i motivi di gravame sono nel loro complesso infondati.
In primis, come già evidenziato nelle ordinanze di diniego della sospensione ex art. 283 c.p.c., il terzo datore di ipoteca, al quale va assimilato il terzo acquirente di bene ipotecato, che non abbia preso parte al giudizio diretto alla condanna del debitore può opporre le eccezioni indicate dall'art. 2859 c.c. e dunque se la domanda diretta ad ottenere la condanna del debitore è posteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente, come accaduto nel caso concreto, il terzo può opporre al creditore procedente tutte le eccezioni non opposte dal debitore e quelle altresì che spetterebbero a questo dopo la condanna. In altre parole, il terzo acquirente è legittimato a far valere le eccezioni inerenti al credito spettanti al debitore e tutte e quelle sorte dopo il giudicato. Tuttavia, nel caso di specie, tutte le eccezioni sollevate in questo processo dalla terza acquirente di bene ipotecato sono già state fatte valere dal debitore principale nel processo mantovano e dal giudice rigettate, ad esclusione della questione della indebita capitalizzazione degli interessi per il periodo compreso tra il 2014 e il pagina 12 di 18 2016 con motivazione convincente.
Peraltro, in questa sede non sono stati riprodotti tutti gli atti del processo di opposizione a decreto ingiuntivo e dunque molte censure svolte in primo grado da , e neppure riproposte in questa sede, non sono neppure Controparte_10
concretamente esaminabili. Solo per ragioni di completezza, basta osservare che la censura in punto incompletezza della documentazione è infondata avendo la prodotto anche gli estratti conto che mancavano;
la censura in punto CP_7
forma scritta è smentita per tabulas in quanto il contratto di connessione di linea di credito con garanzia ipotecaria è stato perfezionato con atto pubblico a ministero notaio con espressa indicazione di tutte le Persona_5
condizioni economiche dell'apertura di credito e le condizioni del rapporto di conto corrente n. 100942; il richiamo al limite di finanziabilità è improprio in quanto non si tratta di mutuo fondiario in senso proprio e comunque il limite di finanziabilità non inficia la validità del contratto e non consente al giudice di riqualificare in via officiosa il contratto, come bene chiarito da Cass. sezioni unite 16.11.2022 n. 33719.
Trattandosi di una linea di credito, sebbene garantita da ipoteca non si possono utilizzare per il calcolo del tasso soglia quelli del mutuo e dunque nessun superamento in concreto si è verificato e i tassi pattuiti nell'atto pubblico in concreto applicati sono stati legittimi.
Quanto al secondo motivo in ordine alla mancata prova in punto cessione del credito, ritiene la Corte di dover colmare la lacuna motivazionale contenuta nella pagina 13 di 18 sentenza gravata.
Invero, a giudizio della Corte, è stata data la prova dell'avvenuta cessione del credito da poi incorporata in Controparte_7 [...]
all'odierna appellata. Controparte_8
Come bene spiegato da ai fini della prova della titolarità Controparte_1
del credito in capo alla cessionaria è sufficiente l'avviso di cessione pubblicato,
ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30.4.1999
e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II,
n. 151, del 23.12.2017 (cfr. doc. 12 fascicolo di primo grado).
Il dettagliato contenuto di tale avviso di cessione attesta, in modo non equivocabile e senza il minimo margine di errore, che il credito derivante dall'apertura di credito oggetto del presente contenzioso è ricompreso tra quelli ceduti da a Controparte_8 Controparte_1
I requisiti per l'inclusione del credito nella cessione, puntualmente elencati nell'avviso, sono chiari: si tratta esclusivamente dei rapporti (i) regolati “dalla
legge italiana”, (ii) sorti “in capo a BMPS (o a banche dalla stessa incorporate),
antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività
bancaria in tutte le sue forme”, (iii) già “risolti” e (iv) “classificati in
“sofferenza” sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre
2017”, per i quali il debitore non goda “della garanzia prestata dall'Istituto di
servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA)”, “da Fidi Toscana S.p.A.”
e “da Unifidi Emilia OMgna Soc. Coop. a r.l.”.
pagina 14 di 18 Come documentano l'atto notarile di costituzione dell'apertura di credito ipotecaria, gli atti notarili di modifica e le lettere di revoca (cfr. docc. 3, 4, 5 e 6
del fascicolo di primo grado), tutti i suddetti requisiti ricorrono, pacificamente,
con riferimento al credito verso per il quale il debitore non Controparte_6
beneficia delle garanzie sopra citate, è regolato dalla legge italiana, come previsto all'articolo 9 del contratto di apertura di credito ipotecaria, è sorto prima del 31.12.2016 in capo a una poi incorporata da MPS, ossia CP_7 [...]
(cfr., ancora, doc. 3); risultava già risolto al momento Controparte_7
della cessione (cfr. doc. 6) ed era altresì già classificato in sofferenza alla data del 31.12.2016 (cfr.doc. 6, pag. 17).
Emerge per tabulas la piena e certa ricorrenza di tutti i requisiti previsti,
dall'avviso per l'inclusione del credito nella cessione, come si può anche desumere accedendo all'apposito sito internet ed inserendo il numero della posizione (FG n. 2873227) controversa.
A corredo esiste poi la dichiarazione del 12.11.2019 con cui la cedente
[...]
confermava l'inclusione dello specifico credito Controparte_8
nell'operazione di cessione in blocco in favore di (cfr. doc. Controparte_1
14 del fascicolo di primo grado) e inoltre, ulteriore dichiarazione, aggiornata al
30.5.2022, con la quale ribadiva Controparte_8
l'inclusione del credito ingiunto nell'operazione di cessione in blocco,
attestando: “Il credito vantato nei confronti della società
[...]
è rientrato nell'operazione di Controparte_6
pagina 15 di 18 cessione pro soluto di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco – ai
sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge del 30 aprile 1999 n.
130 e dell'art. 58 del D. Lgs del 1° settembre 1993 n. 385, conclusa in data
20.12.2017 tra la Banca MPS S.p.A./MPS Capital Service s.p.a. e la società
Si precisa che tale cessione concerne le seguenti linee di Controparte_1
credito: - Mutuo fondiario n. 801062132; - Conto corrente n. 000032856; -
Apertura di credito in conto corrente ipotecario n. 000100942. Di detta
cessione, a sensi dell'art. 58, secondo comma, del sopra citato decreto
legislativo, è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, seconda parte, n. 151 del 23.12.2017 (cfr. doc. 15 del giudizio di primo grado).
Tale dichiarazione della cedente, a giudizio della Corte, è chiaramente indicativa dell'insussistenza del paventato pericolo di dover pagare due volte avendo confermato la banca cedente di aver perso qualsivoglia legittimazione a far valere quella pretesa creditoria (cfr. anche la motivazione di Cass. 16.04.2021 n.
10200).
È vero, infine, che dovrà aggiornare la sua pretesa in sede Controparte_1
esecutiva tenendo conto della sentenza del Tribunale di Mantova che ha ridimensionato, sebbene in misura molto ridotta, il quantum, ma parimenti si dovrà tenere conto anche della condanna alle spese di lite, liquidate in €
20.211,30 per compenso di entità superiore alla riduzione della sorte capitale. In
questa sede va osservato che non aveva lamentato in primo Parte_1
pagina 16 di 18 grado nei suoi motivi di opposizione a precetto l'indebita capitalizzazione degli interessi e dunque la sua opposizione a precetto va disattesa.
In conclusione, si può affermare che il titolo esecutivo posto a fondamento della minacciata esecuzione non è stato sospeso, che è operante il disposto di cui all'art. 653 c.p.c. in quanto alla revoca dell'ingiunzione è seguita la condanna al pagamanto di una minor somma e che in ogni caso, per effetto della sentenza n.
407/2024 emessa dal Tribunale di Mantova, la cui esecutività non è stata sospesa da questa Corte, la debenza complessiva della debitrice principale non è
diminuita.
L'appellante va condannata alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 2479/2024 emessa dal Tribunale di Brescia in data 10.06.2024, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 14.239 per compenso (di cui € 4.389
per la fase di studio della controversia, € 2.552 per la fase introduttiva del giudizio ed € 7.298 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%,
pagina 17 di 18 i.v.a. e c.p.a., come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 14.05.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott.ssa Daniela Fedele
pagina 18 di 18
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott.ssa Daniela Fedele Presidente
dott.ssa Lucia Cannella Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Opposizione a
ha pronunciato la seguente precetto (art. 615, l'
S E N T E N Z A comma c.p.c.)
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile n. 819/2024 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del 14.05.2025, promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli avv. Fabio Trommaco e avv. Sabrina Voigtlander del foro di Torino
e avv. Luca Battistella del foro di OM, giusta delega rilasciata in calce alla citazione in appello;
pagina 1 di 18 APPELLANTE
CONTRO
con sede legale in OM, codice fiscale, partita I.V.A. e Controparte_1
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di OM , iscritta al P.IVA_1
n. 35412.6 dell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del regolamento del 7.6.2017, per quest'atto rappresentata, giusta procura del
31.8.2018 a ministero Notaio dott. di OM, Rep. n. 57298, Racc. Persona_1
n. 29003, da a socio unico, oggi CP_2 Controparte_3
a seguito di atto di fusione per incorporazione del 23.11.2022 ai rogiti Dott.
Notaio in Milano Rep. 75095 – Racc. 15653, con sede in San CP_4
Donato Milanese, in persona del suo procuratore speciale dott.ssa CP_5
procuratore di oggi
[...] CP_2 Controparte_3
giusta procura del 25.5.2020 a rogito Notaio di OM, nn. rep. Persona_2
21731/racc. 10544 (doc. 2), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla comparsa dall'avv. Michele Fontana del foro di Verona ed elettivamente domiciliata in Verona Piazza Simoni n. 1;
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
Controparte_6
(C.F. );
[...] P.IVA_2
APPELLATA
pagina 2 di 18 In punto: Appello alla sentenza N. 2479/2024 emessa dal Tribunale di
Brescia pubblicata in data 10.06.2024.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza del Tribunale di Brescia n. 2479/2024 (R.G.
n. 7679/2022) pubblicata il 10/06/2024 e non notificata, qui impugnata:
In via preliminare: disporre, sulla base dei motivi dedotti in giudizio, la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata, ai sensi degli artt. 283 e 351, 2° e 3° c., cpc. per il grave pregiudizio derivante dall'esecuzione promossa nei confronti dell'odierna appellante;
Nel merito:
1) Accertare, sulla base dei motivi dedotti in giudizio, il difetto di titolarità attiva del rapporto controverso in capo a Controparte_1
2) Accertare la nullità del mutuo fondiario stipulato tra la
[...]
e la Controparte_7 Controparte_6
in data 26/07/2007 per violazione dell'art.38 del d.lgs. n. 385/1993, nonché della
Deliberazione CICR 22 aprile 1995 e delle relative Istruzioni di vigilanza per le banche per il superamento del prescritto limite di finanziabilità con conseguente invalidità dell'ipoteca iscritta in data 02/08/07, stante il principio dell'accessorietà tra ipoteca e diritto garantito, e l'illegittimità di tutti gli addebiti eseguiti dalla (nonché, successivamente, dalla Controparte_7
pagina 3 di 18 sul conto corrente n. 100942 in Controparte_8
applicazione di interessi, competenze e spese di qualsiasi genere,
3) accertare e conseguentemente dichiarare, sulla base dei motivi dedotti in giudizio, la nullità del contratto di conto corrente identificato dal n.100942, per mancanza della forma scritta stabilita dalla legge, e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità di tutti gli addebiti eseguiti dalla Controparte_7
(nonché, successivamente, dalla sul Controparte_8
predetto conto corrente in applicazione di tassi di interesse, nonché di spese e commissioni di qualsiasi genere.
In via subordinata:
4) accertare e conseguentemente dichiarare, sulla base dei motivi dedotti in giudizio, l'usurarietà degli interessi, delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese pattuiti nell'“Atto modificativo di linea di credito con garanzia ipotecaria” stipulato tra la e Controparte_8
la in data 21.06.2013, Controparte_6
a ministero del Notaio , ai nn.58594 di Rep. e 14878 di Racc., e, Persona_3
per l'effetto, dichiarare l'illegittimità di tutti gli addebiti eseguiti sul conto corrente n.100942 dalla in dipendenza di Controparte_8
detti interessi, commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, nonché
l'illegittimità di ogni inerente pretesa da parte di Controparte_1
In ogni caso: dare atto del minore importo dovuto dalla Controparte_6
della somma di € 6.704,71 per evidenti profili di anatocismo così come accertato pagina 4 di 18 dalla CTU contabile svoltasi avanti il Tribunale di Mantova sub R.G. 1221/2022
con conseguente ricalcolo di ogni eventuale pretesa, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo anche solo limitatamente a detta somma;
accertare e dichiarare la nullità / inefficacia del precetto notificato in data 03/06/22,
accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di a procedere ad CP_1
esecuzione forzata nei confronti della parte opponente,
- ordinare, conseguentemente, la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria eseguita con presentazione del 02/08/2007 ai nn. 44907/11766 sui beni che risultano attualmente censiti:
in Desenzano del Garda, Via Vittorio Veneto n. 3
Catasto Fabbricati, Sez. Urb. NCT, Foglio 5
- particella 94, sub 22, cat. A/2, 4 vani, piano T
- particella 94, sub 27, cat. C/6, 35 mq., piano S1
Oltre ai seguenti beni comuni non censibili:
in Desenzano del Garda, Via Vittorio Veneto n. 3
Catasto Fabbricati del Comune di Desenzano del Garda Sez. Urb. NCT, Foglio 5
- particella 94, sub. 19, bene comune non censibile, partita speciale A
- particella 94, sub. 20, bene comune non censibile, partita speciale A.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio,
con distrazione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c.
Per parte appellata:
In via principale: rigettare l'appello e tutte le domande formulate dall'appellante,
pagina 5 di 18 perché infondate in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata;
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di causa, oltre c.p.a. e i.v.a., per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 28.06.2022, proponeva Parte_1
innanzi al Tribunale di Brescia opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso il precetto notificatole ad istanza di e per essa, quale procuratore Controparte_1
speciale, nella qualità di proprietaria di bene ipotecato, con cui CP_2
veniva intimato a il Controparte_6
pagamento della somma di € 311.866,98 oltre interessi e spese in forza di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Mantova e munito della clausola di provvisoria esecuzione.
Nella sua citazione, dava atto di essere proprietaria di beni Parte_1
siti in Desenzano del Garda siti via Vittorio Veneto 3, identificati al C.T. foglio
5 part. 94 sub. 22 e 27 e beni comuni non censibili part. 94 sub. 19 e 20; che la reale debitrice era di che aveva Controparte_6 Controparte_6
proposto opposizione avverso l'ingiunzione; che con atto notarile del 26.07.2007
“permuta di bene presente contro bene futuro” la deducente, unitamente ad altre persone, aveva ceduto con effetto immediato a il diritto Controparte_6
di proprietà sugli immobili siti in Desenzano comprendenti terreno e sovrastante fabbricato e, a sua volta, si era impegnata a cedere il diritto di Controparte_6
pagina 6 di 18 proprietà su una porzione del nuovo erigendo edificio derivante dalla ristrutturazione di quello ceduto;
che nella permuta si era dato atto della necessità di di ricorrere ad un finanziamento di Controparte_6 [...]
e conseguentemente i proprietari cedenti avevano Controparte_7
autorizzato l'accensione di ipoteca, fermo restando che Controparte_6
avrebbe dovuto consegnare i beni futuri liberi da ogni formalità pregiudizievole;
che la banca aveva concesso il finanziamento di € 1.200.000 in data 26.07.2006
e successivamente era stato modificato in data 26.01.2012 e 21.06.2013 e l'ipoteca volontaria era stata iscritta in data 2.08.2007; che Controparte_6
aveva realizzato la nuova costruzione e aveva proceduto alle assegnazioni come previsto nel contratto di permuta, ma aveva omesso di cancellare l'iscrizione ipotecaria sulle unità assegnate alla comparente, come invece fatto per altri soggetti.
Alla luce di queste premesse, assumeva che il titolo Parte_1
esecutivo era stato rilasciato solo a seguito di giudizio sommario;
che il titolo esecutivo e il precetto erano nulli in quanto non aveva fornito la CP_1
prova della cessione e il contratto di mutuo fondiario era del pari nullo per superamento del limite massimo di finanziabilità ex art. 38 comma 2 TUB;
che non era stato provato per iscritto il contratto scritto di apertura del conto corrente con violazione dell'art. 117 TUB;
che al rapporto erano stati applicati interessi eccedenti il tasso soglia e la banca non aveva prodotto tutti gli estratti conto inerenti al rapporto di conto corrente n. 100942.
pagina 7 di 18 Si costituiva la quale, premesso che, con atto pubblico Controparte_1
26.07.2007 a ministero notaio , l'allora Persona_4 [...]
divenuta a cui era Controparte_7 Controparte_8
succeduta la deducente, aveva concesso una linea di credito ex art. 38 TUB a con garanzia ipotecaria di € 1.200.000 da rimborsare Controparte_6
entro il 26.07.2011 e che la correntista si era resa inadempiente agli obblighi derivanti dalla linea di credito con garanzia ipotecaria sul conto corrente n.
100942, allegava che la banca, con lettere del 5.02.2016 e del marzo 2016 aveva comunicato la revoca dei fidi e il recesso dal rapporto intimando il pagamento del saldo;
che aveva acquisto in blocco i crediti di MPS Controparte_1
con contratto del 20.12.2017 regolarmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale,
cessione confermata anche da dichiarazione della cedente.
Aggiungeva che il suo credito era garantito da ipoteca volontaria su immobili all'epoca intestati a sino alla concorrenza di € 2.160.000 - Controparte_6
immobili che la sua debitrice aveva acquistato da mediante Parte_1
atto di permuta di bene presente contro bene futuro del 26.07.2007; che la debitrice aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo e, Controparte_6
nel merito, allegava che non poteva svolgere alcuna Parte_1
opposizione in merito al quantum del credito in quanto il precetto le era stato notificato ex art. 603 c.p.c., il titolo esecutivo era di formazione giudiziale e in ogni caso le varie censure erano destituite di fondamento.
Disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo,
pagina 8 di 18 nella contumacia di il Controparte_6
giudice adito, istruita la lite solo con documenti in assenza di istanze di prova orale, con la gravata sentenza, rigettava l'opposizione a precetto in quanto il titolo era di formazione giudiziale e dunque le varie contestazioni sulla pretesa creditoria potevano essere fatte valere solo nel giudizio di merito di opposizione al decreto.
proponeva appello a cui resisteva solo Parte_1 Controparte_1
dichiarata la contumacia di , Controparte_6
questa Corte in due occasioni disattendeva l'istanza ex art. 283 c.p.c. in quanto l'unico capo condannatorio della sentenza impugnata era quello inerente alle spese di lite.
La causa era quindi rinviata all'odierna udienza ex art. 350 bis c.p.c. all'esito della quale la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto che fosse suo onere proporre impugnazione al decreto ingiuntivo.
Allega che il decreto ingiuntivo è stato emesso nei confronti della sola
[...]
e che dunque solo l'ingiunta era legittimata a proporre Controparte_6
opposizione, mentre alla comparente, quale terza proprietaria che subisce l'espropriazione, erano dati quali rimedi solo le opposizioni ex artt. 615 e 617
c.p.c.
Con il secondo motivo parte appellante censura la sentenza per non aver emesso pagina 9 di 18 pronuncia in merito all'eccezione il difetto di titolarità attiva del rapporto controverso in capo a in quanto non era stato prodotto il Controparte_1
contratto a supporto dell'intervenuta cessione di credito. Quale corollario parte appellante, in modo molto generico, lamenta il mancato esame dei motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c.
Prima di esaminare i motivi di gravame, occorre dare atto che i fatti di causa non sono contestati.
E' documentato che con atto di permuta di bene presente contro bene futuro a rogito notaio , ed altre tre persone Persona_5 Parte_1
cedevano in permuta con effetto immediato a il diritto di Controparte_6
proprietà su terreni siti in Desenzano del Garda con sovrastante fabbricato che avrebbe dovuto esser demolito e una porzione del nuovo edificio avrebbe dovuto essere ceduta agli originari proprietari del fondo;
la società acquirente dava atto della necessità di ricorrere ad un finanziamento da parte di
[...]
che veniva concesso con una apposita linea di credito con Controparte_7
garanzia ipotecaria da utilizzare sul conto corrente n. 100942 fino alla concorrenza di € 1.200.000; sugli immobili de quibus era dunque iscritta ipoteca volontaria a favore della banca finanziatrice;
seguivano due rimodulazioni con differimento della scadenza di restituzione, ma la banca a fronte dell'inadempimento della società sovvenuta, nei primi mesi dell'anno 2016
revocava le linee di credito intimando la restituzione del saldo negativo di conto,
oltre interessi di mora.
pagina 10 di 18 Persistendo l'inadempimento, la cessionaria del credito chiedeva ed otteneva in data 7.02.2022 decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo dal Tribunale di
Mantova n. 124/2022 ing. in forza del quale notificava l'atto di precetto sia alla debitrice che a che era divenuta proprietaria di porzioni del Parte_1
nuovo immobile (censite al NCT al foglio 94 sub. 22, 27 e beni comuni non censibili part. 94 sub. 19 e 20) in virtù del pregresso accordo, ma per le quali non aveva provveduto alla restrizione di ipoteca a suo tempo Controparte_6
concessa a Controparte_9
promuoveva azione esecutiva immobiliare e in data
[...]
9.05.2024 il notaio delegato alla vendita aggiudicava a terzi il compendio immobiliare di proprietà dell'odierna appellante.
Va altresì aggiunto che proponeva opposizione al decreto Controparte_6
ingiuntivo e il Tribunale di Mantova, con sentenza n. 407/2024 del 9.04.2024,
accoglieva solo in minima parte l'opposizione; revocava l'ingiunzione condannando a versare a la minor somma di Controparte_6 CP_1
€ 290.393,07 oltre interessi al tasso indicato nel ricorso per decreto. Tra le numerose doglianze, la società ingiunta lamentava la carenza di titolarità di la carenza di forma scritta del contratto di conto utilizzato Controparte_1
per il finanziamento, l'applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia e commissioni non dovute, di illegittimità di addebiti per carenza di documentazione, indebita capitalizzazione degli interessi passivi. Il giudice mantovano rigettava ogni doglianza osservando come la forma scritta fosse stata pagina 11 di 18 osservata e che la prova dell'avvenuta cessione del credito era data dalla dichiarazione della banca cedente;
solo l'indebita capitalizzazione degli interessi nel periodo compreso tra il 2014 e il 2016, come accertata in consulenza,
giustificava la riduzione della debenza e dunque la revoca del decreto ingiuntivo con condanna alla minor somma. Detta decisione è stata impugnata presso questa Corte che tuttavia ha disatteso l'istanza ex art. 283 c.p.c.
Tanto premesso, pur dovendosi emendare la motivazione del primo giudice, i motivi di gravame sono nel loro complesso infondati.
In primis, come già evidenziato nelle ordinanze di diniego della sospensione ex art. 283 c.p.c., il terzo datore di ipoteca, al quale va assimilato il terzo acquirente di bene ipotecato, che non abbia preso parte al giudizio diretto alla condanna del debitore può opporre le eccezioni indicate dall'art. 2859 c.c. e dunque se la domanda diretta ad ottenere la condanna del debitore è posteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente, come accaduto nel caso concreto, il terzo può opporre al creditore procedente tutte le eccezioni non opposte dal debitore e quelle altresì che spetterebbero a questo dopo la condanna. In altre parole, il terzo acquirente è legittimato a far valere le eccezioni inerenti al credito spettanti al debitore e tutte e quelle sorte dopo il giudicato. Tuttavia, nel caso di specie, tutte le eccezioni sollevate in questo processo dalla terza acquirente di bene ipotecato sono già state fatte valere dal debitore principale nel processo mantovano e dal giudice rigettate, ad esclusione della questione della indebita capitalizzazione degli interessi per il periodo compreso tra il 2014 e il pagina 12 di 18 2016 con motivazione convincente.
Peraltro, in questa sede non sono stati riprodotti tutti gli atti del processo di opposizione a decreto ingiuntivo e dunque molte censure svolte in primo grado da , e neppure riproposte in questa sede, non sono neppure Controparte_10
concretamente esaminabili. Solo per ragioni di completezza, basta osservare che la censura in punto incompletezza della documentazione è infondata avendo la prodotto anche gli estratti conto che mancavano;
la censura in punto CP_7
forma scritta è smentita per tabulas in quanto il contratto di connessione di linea di credito con garanzia ipotecaria è stato perfezionato con atto pubblico a ministero notaio con espressa indicazione di tutte le Persona_5
condizioni economiche dell'apertura di credito e le condizioni del rapporto di conto corrente n. 100942; il richiamo al limite di finanziabilità è improprio in quanto non si tratta di mutuo fondiario in senso proprio e comunque il limite di finanziabilità non inficia la validità del contratto e non consente al giudice di riqualificare in via officiosa il contratto, come bene chiarito da Cass. sezioni unite 16.11.2022 n. 33719.
Trattandosi di una linea di credito, sebbene garantita da ipoteca non si possono utilizzare per il calcolo del tasso soglia quelli del mutuo e dunque nessun superamento in concreto si è verificato e i tassi pattuiti nell'atto pubblico in concreto applicati sono stati legittimi.
Quanto al secondo motivo in ordine alla mancata prova in punto cessione del credito, ritiene la Corte di dover colmare la lacuna motivazionale contenuta nella pagina 13 di 18 sentenza gravata.
Invero, a giudizio della Corte, è stata data la prova dell'avvenuta cessione del credito da poi incorporata in Controparte_7 [...]
all'odierna appellata. Controparte_8
Come bene spiegato da ai fini della prova della titolarità Controparte_1
del credito in capo alla cessionaria è sufficiente l'avviso di cessione pubblicato,
ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30.4.1999
e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II,
n. 151, del 23.12.2017 (cfr. doc. 12 fascicolo di primo grado).
Il dettagliato contenuto di tale avviso di cessione attesta, in modo non equivocabile e senza il minimo margine di errore, che il credito derivante dall'apertura di credito oggetto del presente contenzioso è ricompreso tra quelli ceduti da a Controparte_8 Controparte_1
I requisiti per l'inclusione del credito nella cessione, puntualmente elencati nell'avviso, sono chiari: si tratta esclusivamente dei rapporti (i) regolati “dalla
legge italiana”, (ii) sorti “in capo a BMPS (o a banche dalla stessa incorporate),
antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attività
bancaria in tutte le sue forme”, (iii) già “risolti” e (iv) “classificati in
“sofferenza” sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre
2017”, per i quali il debitore non goda “della garanzia prestata dall'Istituto di
servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA)”, “da Fidi Toscana S.p.A.”
e “da Unifidi Emilia OMgna Soc. Coop. a r.l.”.
pagina 14 di 18 Come documentano l'atto notarile di costituzione dell'apertura di credito ipotecaria, gli atti notarili di modifica e le lettere di revoca (cfr. docc. 3, 4, 5 e 6
del fascicolo di primo grado), tutti i suddetti requisiti ricorrono, pacificamente,
con riferimento al credito verso per il quale il debitore non Controparte_6
beneficia delle garanzie sopra citate, è regolato dalla legge italiana, come previsto all'articolo 9 del contratto di apertura di credito ipotecaria, è sorto prima del 31.12.2016 in capo a una poi incorporata da MPS, ossia CP_7 [...]
(cfr., ancora, doc. 3); risultava già risolto al momento Controparte_7
della cessione (cfr. doc. 6) ed era altresì già classificato in sofferenza alla data del 31.12.2016 (cfr.doc. 6, pag. 17).
Emerge per tabulas la piena e certa ricorrenza di tutti i requisiti previsti,
dall'avviso per l'inclusione del credito nella cessione, come si può anche desumere accedendo all'apposito sito internet ed inserendo il numero della posizione (FG n. 2873227) controversa.
A corredo esiste poi la dichiarazione del 12.11.2019 con cui la cedente
[...]
confermava l'inclusione dello specifico credito Controparte_8
nell'operazione di cessione in blocco in favore di (cfr. doc. Controparte_1
14 del fascicolo di primo grado) e inoltre, ulteriore dichiarazione, aggiornata al
30.5.2022, con la quale ribadiva Controparte_8
l'inclusione del credito ingiunto nell'operazione di cessione in blocco,
attestando: “Il credito vantato nei confronti della società
[...]
è rientrato nell'operazione di Controparte_6
pagina 15 di 18 cessione pro soluto di crediti e rapporti giuridici individuabili in blocco – ai
sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge del 30 aprile 1999 n.
130 e dell'art. 58 del D. Lgs del 1° settembre 1993 n. 385, conclusa in data
20.12.2017 tra la Banca MPS S.p.A./MPS Capital Service s.p.a. e la società
Si precisa che tale cessione concerne le seguenti linee di Controparte_1
credito: - Mutuo fondiario n. 801062132; - Conto corrente n. 000032856; -
Apertura di credito in conto corrente ipotecario n. 000100942. Di detta
cessione, a sensi dell'art. 58, secondo comma, del sopra citato decreto
legislativo, è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, seconda parte, n. 151 del 23.12.2017 (cfr. doc. 15 del giudizio di primo grado).
Tale dichiarazione della cedente, a giudizio della Corte, è chiaramente indicativa dell'insussistenza del paventato pericolo di dover pagare due volte avendo confermato la banca cedente di aver perso qualsivoglia legittimazione a far valere quella pretesa creditoria (cfr. anche la motivazione di Cass. 16.04.2021 n.
10200).
È vero, infine, che dovrà aggiornare la sua pretesa in sede Controparte_1
esecutiva tenendo conto della sentenza del Tribunale di Mantova che ha ridimensionato, sebbene in misura molto ridotta, il quantum, ma parimenti si dovrà tenere conto anche della condanna alle spese di lite, liquidate in €
20.211,30 per compenso di entità superiore alla riduzione della sorte capitale. In
questa sede va osservato che non aveva lamentato in primo Parte_1
pagina 16 di 18 grado nei suoi motivi di opposizione a precetto l'indebita capitalizzazione degli interessi e dunque la sua opposizione a precetto va disattesa.
In conclusione, si può affermare che il titolo esecutivo posto a fondamento della minacciata esecuzione non è stato sospeso, che è operante il disposto di cui all'art. 653 c.p.c. in quanto alla revoca dell'ingiunzione è seguita la condanna al pagamanto di una minor somma e che in ogni caso, per effetto della sentenza n.
407/2024 emessa dal Tribunale di Mantova, la cui esecutività non è stata sospesa da questa Corte, la debenza complessiva della debitrice principale non è
diminuita.
L'appellante va condannata alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 2479/2024 emessa dal Tribunale di Brescia in data 10.06.2024, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 14.239 per compenso (di cui € 4.389
per la fase di studio della controversia, € 2.552 per la fase introduttiva del giudizio ed € 7.298 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%,
pagina 17 di 18 i.v.a. e c.p.a., come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 14.05.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott.ssa Daniela Fedele
pagina 18 di 18