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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/05/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, prima sezione civile, in composizione collegiale, composto dai
Magistrati: dr. Chiara-Ilaria Bitozzi – Presidente –
dr. Luisa Bettio - Giudice – dr. Federica Di Paolo – Giudice –
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di I Grado, iscritta al n. 5095/2024 R.G.
promossa con ricorso da
Parte_1
nei confronti di
CP_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI della parte ricorrente: come da ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, parte ricorrente ha chiesto che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con la parte resistente in data 24/07/2004 in
Cortina D'Ampezzo, oltre ai provvedimenti conseguenti in ordine al mantenimento del figlio nato in [...] matrimonio. Per_1
A tal fine ha rappresentato che è maggiorenne ma non ancora autosufficiente (in Per_1
quanto iscritto all'università di Agraria) e che, con sentenza n. 35/24 emessa da questo
Tribunale, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, senza che da allora vi sia stata riconciliazione. Chiedeva, pertanto, oltre alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, la conferma dei provvedimenti della separazione , non essendo intervenute modifiche di fatto e/o reddituali tra le parti e tenuto conto che deve ancora completare il ciclo di studi universitari. Per_1
All'udienza di comparizione delle parti, il GD, fallito il tentativo di conciliazione per la mancata presentazione del convenuto (contumace), invitava parte ricorrente a precisare le conclusioni, non essendovi attività istruttoria da compiete.
Pertanto, il procuratore della ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso chiedendone la ricezione da parte del Tribunale;
il GD tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al collegio.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda può trovare accoglimento.
Risulta dalla documentazione prodotta in giudizio che con sentenza n. 35/20124,
irrevocabile, di questo Tribunale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Sussistono, dunque, tutti i presupposti per la pronunzia di scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi, ai sensi degli articoli 1 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970
n.898 e successive modificazioni, essendo anche trascorso il termine di legge dall'avvenuta comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione senza che vi sia stata la loro riconciliazione.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. La
contumacia della parte convenuta nel presente giudizio peraltro offre pieno riscontro a quanto osservato, dentando un totale disinteresse per le sorti dell'unione matrimoniale.
Altre domande della parte ricorrente
In ordine alle altre domande della parte ricorrente in punto di contributo del padre al mantenimento del figlio, in mancanza di allegazioni di fatti o circostanze sopravvenute atte a rivedere le condizioni stabilite nella citata sentenza di separazione, ritiene il Collegio di doverne confermare integralmente le statuizioni, attesa la pacifica non autosufficienza di
. Per_1
Nulla sulle spese, alla luce della natura e dell'esito della causa.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 24/07/2004 da e , trascritto nel registro atti di Parte_1 CP_1
matrimonio alla parte 2, serie A, n. 11, dell'anno 2004 del Comune di Cortina
D'Ampezzo;
2) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3) in punto di mantenimento del figlio da parte del padre, conferma i Per_1
provvedimenti adottati con la sentenza n. 35/24 Rg Sent del Tribunale di
Padova;
4) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova il 21/05/2025.
Il Presidente est.
Dr.ssa Chiara-Ilaria Bitozzi