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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 04/06/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2416/2024
Udienza cartolare del 26-05-2025
Il giudice, viste le conclusioni di ambo le parti di cui alle note scritte in atti, pronuncia la seguente sentenza ex art. 420 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in grado di appello, in persona del Dott. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di II grado n. 2416/2024 avverso la sentenza n. 291/2024 del Giudice di Pace di Lucca, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Federico Minghetti (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._2 in Ravenna, viale V. Randi 92, come da procura allegata all'atto di opposizione.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , in persona del sindaco Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Orzalesi (C.F. ) ed
[...] C.F._3
elettivamente domiciliato in , Via Capriglia n. 17 presso il Municipio (Ufficio Affari CP_1
Legali e Contenzioso), come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATO
Conclusioni delle parti: per l'appellante: “- accogliere integralmente l'opposizione spiegata e annullare i verbali impugnati per i motivi indicati. - condannare il resistente al pagamento, in favore dell'appellante delle spese e dei compensi di causa del doppio grado, o in subordine dell'atto di appello oltre a
1 spese generali ad IVA e CPA come per legge, maggiorato ex al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, l'art. 4, comma 1-bis Si insiste per l'ammissione delle prove come capitolate in primo grado omissis.”. per l'appellato: “rigettare l'appello promosso dal sig. Con condanna al Parte_1 pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 291/2024, il Giudice di Pace di Lucca dichiarava inammissibile l'opposizione di avverso il verbale n. 37515/2023/V elevato dalla Polizia municipale di Parte_1
e rideterminava in € 501,00 la sanzione per le violazioni di cui ai verbali n. CP_1
37513/2023/V e 37514/2023/V e in € 600,00 la sanzione complessiva per le violazioni relative agli altri verbali (n. 37516/2023/V, 37517/2023/V, 37518/2023/V, 37519/2023/V, 37520/2023/V e
81230036/ 2023/E).
Le sanzioni erano connesse alla violazione degli artt. 40 c. 8, 141 c. 3-5-8, 143 c. 11, 146 c. 2, 148
c. 10-12-16, 154 c. 1-8, 192 c. 1-6, in riferimento alle condotte tenute in data 24.04.2023 tra le ore
17.15 e le ore 17.19 in sul Viale Roma. CP_1
Il proponeva appello, sostenendo, con il primo motivo, che il Giudice di Pace aveva errato Pt_1 nel ritenere non provato lo stato di necessità, dal momento che l'appellante doveva recarsi dalla FI che era caduta per aiutarla a rialzarsi, avendo la stessa da poco subito un intervento.
Contestava inoltre la dichiarazione di inammissibilità del ricorso contro il verbale n. 37515/2023; il fatto che il Giudice di prime cure non aveva tratto conseguenze dalla mancanza di contestazioni da parte del che aveva solo eccepito che la materia del contendere era di natura penale e non CP_1 aveva depositato copia del rapporto;
la violazione dell'art. 429 c.p.c., perché il giudice non aveva fissato nel dispositivo un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza.
Eccepiva che il giudice aveva errato nell'applicare l'art. 198 comma 1 C.d.s. e l'art. 8 comma 1 L.
n. 689 del 1981, distinguendo due condotte compiute dal (una fino all'alt dei vigili e l'altra Pt_1
successivamente) basate sul comportamento altrui.
Infine, contestava l'accertamento della perdita totale dei punti e la compensazione delle spese.
Si costituiva il , chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito veniva fissata l'udienza di discussione con termine per memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il mancato accertamento dello stato di necessità
Con il primo motivo, il sostiene che il Giudice di Pace ha errato nel ritenere non provata la Pt_1 causa di esclusione di responsabilità dello stato di necessità, in quanto l'appellante doveva
2 raggiungere la FI che era caduta per aiutarla a rialzarsi, ma quanto dedotto dall'appellante è del tutto privo di fondamento.
Il Giudice di primo grado ha correttamente escluso che le circostanze di fatto integrassero l'esimente dello stato di necessità, dal momento che la Corte di Cassazione ha più volte precisato:
“Ai fini della sussistenza della scriminante dello stato di necessità, è indispensabile che ricorra una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero - quando si invochi detta esimente in senso putativo - l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, provocata non da un mero stato d'animo, ma da circostanze concrete ed oggettive che la giustifichino. In tema di violazioni al codice della strada, non vale ad escludere la responsabilità del conducente lo stato di necessità invocato in ragione di un malore lamentato da un passeggero, qualora non si riscontri che egli versasse in situazione di effettivo pericolo e non risulti l'impossibilità di provvedere diversamente al suo soccorso” (Cass. n. 7457 del 15.03.2023; in senso conforme ex multis: Cass. 31360/2024; Cass. 16155/2019).
Nel caso di specie, non ricorreva un'effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona e nemmeno è possibile affermare che il aveva l'erronea convinzione di trovarsi in Pt_1
tale condizione, in quanto egli stesso riferisce che la FI, nonostante fosse caduta, non aveva bisogno dell'intervento degli operatori sanitari, ma soltanto di una persona cara.
L'appellante aveva quindi la piena consapevolezza dell'insussistenza di una situazione di grave pericolo che poteva escludere la sua responsabilità.
Alla luce di ciò, l'assunzione della testimonianza della FI ( risulta del tutto Testimone_1
irrilevante.
2) L'inammissibilità del ricorso contro il verbale n. 37515/2023
Il ritiene che il Giudice di Pace abbia errato nel dichiarare inammissibile il ricorso contro il Pt_1
verbale n. 37515/2023, ma la contestazione è generica e priva di fondamento.
Il suddetto verbale è stato emesso perché l'appellante non ha ottemperato all'obbligo di fermarsi di fronte all'alt della polizia municipale, violazione per la quale l'art. 202 C.d.s. non prevede il pagamento in misura ridotta;
pertanto, l'atto deve essere considerato endoprocedimentale e non impugnabile.
La Suprema Corte ha infatti affermato che “In tema di violazioni del codice della strada, quando non sia possibile il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria ex art. 202 cod. strada,
3 la mancata impugnazione del verbale non determina la formazione del titolo esecutivo, essendo impugnabile, in questa tipologia di sanzione, esclusivamente l'ordinanza ingiunzione, secondo la disciplina generale desumibile dagli artt. 18 e 22 della legge n. 689 del 1981” (Cass. n.
13676/2019).
3) La mancanza di contestazioni di controparte e del deposito del rapporto
Il terzo motivo di impugnazione risulta del tutto generico e infondato, considerato che il
[...]
ha dedotto in merito a ciascuna contestazione sollevata dall'appellante nei confronti CP_1
della sentenza di primo grado.
4) Il mancato rispetto dell'art. 429 c.p.c.
Il contesta la mancata indicazione del termine per il deposito della sentenza con le ragioni Pt_1 di fatto e di diritto, nel dispositivo letto all'esito dell'ultima udienza, in violazione dell'art. 429
c.p.c.
Tale motivo di contestazione è del tutto infondato, dal momento che la violazione della suddetta disposizione non comporta alcuna conseguenza in termini di invalidità della sentenza.
5) L'errata applicazione dell'art. 198 comma 1 C.d.S. e dell'art. 8 comma 1 L. n. 689/1981
L'appellante ritiene che il Giudice di primo grado abbia errato nell'individuare due condotte illecite basate sul comportamento altrui, la prima fino all'intimazione dell'alt e la seconda successivamente;
inoltre, sostiene che nei verbali sono state contestate più volte un'unica condotta e un'unica violazione, con l'effetto di duplicare le sanzioni.
Il motivo è infondato, in quanto il Giudice di Pace ha correttamente individuato due condotte illecite, basate non sul comportamento altrui, ma su quello dell'appellante.
Con la prima condotta (verbali n. 37513 e n. 37514) ha violato gli artt. 141 c. 3-8, 143 c. 11, 148 c.
12-16, 40 c. 8, in quanto circolava a velocità non commisurata alle condizioni della strada ed effettuava il sorpasso di altro veicolo in corrispondenza di un incrocio, oltrepassando la linea continua e circolando contromano.
Con la seconda condotta (verbali n. 37516, 37517, 37518, 37519, 37520 e 81230036) ha violato gli artt. 40 c. 8, 141 c. 3-5-8, 143 c. 11, 146 c. 2, 148 c. 10-12-16, 154 c. 1-8, poiché per sottrarsi all'alt degli agenti effettuava inversione del senso di marcia oltrepassando la linea continua e creando pericolo per gli altri utenti;
circolava a velocità non adeguata ed effettuava il sorpasso di altri veicoli superando la linea continua;
inseguito dagli agenti della polizia municipale, per impedire l'affiancamento, procedeva a velocità non adeguata, invadeva completamente la corsia destinata al senso opposto, circolando contromano, ed effettuava sorpassi non consentiti.
4 Il con ciascuna condotta ha violato più disposizioni, alcune più volte (come la mancata Pt_1
regolazione della velocità in relazione alle circostanze: art. 141 c.d.s.), per questo motivo per un unico viaggio e nell'arco temporale di pochi minuti sono stati emessi 9 verbali.
Pertanto, il Giudice ha correttamente applicato l'art. 198 comma 1 C.d.s., assoggettando l'appellante, per ciascuna azione, alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.
6) L'accertamento della perdita totale del punteggio della patente
Con il sesto motivo di appello, il contesta l'accertamento della perdita totale del punteggio Pt_1
della patente, invocando sempre lo stato di necessità.
Dato che è stata accertata l'insussistenza della causa di esclusione di responsabilità, il motivo deve essere respinto.
7) L'erronea e immotivata compensazione delle spese
Risulta infine corretta la compensazione delle spese operata in primo grado, considerata la rideterminazione delle sanzioni pecuniarie.
Conclusioni e spese
Per tutto quanto sopra, l'appello è del tutto infondato e deve essere rigettato;
le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi dello scaglione di valore tra € 1.101 ed € 5.200 ed esclusa la fase istruttoria non svolta.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, rigetta l'appello promosso da Parte_1
avverso la sentenza n. 291/2024 del Giudice di Pace di Lucca, condannando parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in
€ 852,00 oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Il Giudice
Giacomo Lucente
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