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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 20/05/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1494/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Sara Antonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio degli avv.ti CARDONE MARIA Parte_1 P.IVA_1
GRAZIA e CAROSIA ELISABETTA
- attrice opponente-
CONTRO
(C.F.: ) con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 C.F._1
MANTEGNA FILIPPO WILLIAM e BALLATI LAURA
-convenuta opposta-
Conclusioni:
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente entro il termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni.
Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha citato in giudizio Parte_1 [...]
, per svolgere opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 367/2020, Controparte_1
provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Enna il 19.11.2020 nel procedimento monitorio iscritto al n. R.G. 385-2020.
Con il decreto ingiuntivo opposto il Tribunale di Enna ha ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 116.084,98, a titolo di interessi dovuti e non del tutto corrisposti in ordine a nove buoni fruttiferi postali della serie Q/P, scambiati presso l'Uffiico Postale di Mistretta (ME) in data 13.01.2017
(i primi otto buoni) e il 17.01.2018 (il nono buono), non essendo stato tenuto conto del fatto che relativamente all'ultimo decennio (dal 20° anno al 30°) gli interessi da applicare sono quelli originariamente indicati nella tabella posta nella parte posteriore di ogni titolo, in ragione del fatto che il timbro di modifica apposto in rettifica, in forza del Decreto Ministeriale del 13.06.1986, disponeva nuovi tassi da applicare a quella serie (P), ma solamente in relazione ai primi venti anni.
A sostegno della sua opposizione, parte opponente ha dedotto:
(i) la correttezza nell'emissione dei recanti il timbro che indica l'appartenenza Parte_2 alla serie “Q” e realizzati, come previsto dall'art. 5 del D.M. 13.06.1986 utilizzando i moduli cartacei della precedente serie “P”, sui quali venivano apposti due timbri e, in particolare, uno sul fronte dei titoli, recante la lettera corretta di appartenenza della serie “Q/P”; l'altro, sul retro, che riporta la misura dei nuovi interessi fissati dal Decreto Ministeriale per la serie “Q”;
(ii) la correttezza dei calcoli sugli interessi da corrispondere avendo riconosciuto alla consegna del buono per l'incasso, sino al ventesimo anno, gli interessi composti calcolati ai tassi indicati dal D.M. e dal timbro sul retro dei buoni e, per il periodo dal 21° al 30° anno, l'importo calcolato per ogni bimestre nella misura dell'interesse non capitalizzato sul tasso massimo raggiunto al 20° anno, ossia del 12%.
Parte opponente ha quindi chiesto al Tribunale adito di disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché di ordinare all'opposta la restituzione della somma corrisposta dalle in esecuzione del Pt_1
decreto ingiuntivo opposto munito della provvisoria esecutività.
Instauratosi il contraddittorio, si è ritualmente costituita in giudizio parte opposta, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedendo in particolare il rigetto dell'opposizione avversa in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concesso alle parti il termine per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria, in data 19 ottobre
2022 parte opposta ha regolarmente depositato verbale di mediazione negativo del 26 ottobre 2021.
Di talché, concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dall'assegnazione di un termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. e sono stati concessi alle parti i termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
*
2. Sui motivi di opposizione.
2 La controversia ha ad oggetto la modalità di calcolo degli interessi maturati sui buoni fruttiferi postali della serie “Q/P”, previsti dal D.M. del 13.06.1986, buoni emessi nell'agosto del 1986 e nell'ottobre del
1987 su supporti cartacei della precedente serie “P”, di durata trentennale, sui quali risultano apposti, nella parte anteriore, un timbro recante la dicitura “Q/P” e, sul retro, un timbro con i nuovi rendimenti, riferibili al periodo dal primo al ventesimo anno, mentre mancano della specifica indicazione del saggio da applicare per l'ultimo decennio.
In particolare, si discute sulla quantificazione degli interessi per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno di vita dei buoni, chiedendosi se tale quantificazione, concernente i titoli della serie “Q/P”, debba essere condotta sulla base di quella parte dell'impressione a stampa relativa ai vecchi titoli della serie
“P” applicando i rendimenti (superiori) previsti per tale serie, ovvero sulla base del decreto ministeriale del 13.06.1986 relativo ai buoni della serie “Q”.
La questione di natura interpretativa, molto dibattuta nella giurisprudenza di merito, è stata recentemente affrontata dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 4384/2022, e la pronuncia, seguita poi anche da altre
(Cass. n. 4748/2022; n. 4751/2022; n. 4763/2022; 87/2023; 567/2023) ha evidenziato come la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie “Q”, provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie “Q/P”, con la disciplina prevista per i buoni della serie “P”, non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'art. 1362 c.c.: se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie “Q”, e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie “Q”, si applica anche alla serie “Q/P”, di modo che sul documento viene apposta la sigla “Q/P”, ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie “P” è palesemente esclusa
(cfr. Cass. ordinanza n. 4384/22).
Appare inoltre opportuno anche un breve richiamo al quadro normativo di riferimento, riguardante, appunto, i buoni fruttiferi postali ordinari, che, com'è pacifico, sono assimilabili ai titoli del debito pubblico, in quanto emessi in un'ottica di tutela, oltre che del risparmio, anche di interessi generali, tali da giustificare l'adozione di regole cogenti in tema di ius variandi.
Ai sensi dell'art. 173, come modificato dall'art. 1 del D.L. 30 settembre 1974, n. 460 convertito, con modificazioni, dalla L. 25 novembre 1974, n. 588 (applicabile alla fattispecie, in quanto anteriore alla entrata in vigore dell'art. 7, terzo comma, D.Lgs. n. 284/1999), le variazioni del saggio degli interessi dei buoni fruttiferi postali sono disposte con Decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni pubblicato nella GURI e hanno effetto per i buoni di nuova serie, con possibilità di estensione anche ad una o più serie precedenti. In tali ultime ipotesi, ai soli fini del calcolo
3 degli interessi, i buoni di precedente serie, alle quale sia estesa la variazione del saggio, si considerano
“come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie”.
Il DM 13/6/1986 (che ha introdotto la nuova serie “Q”) all'art. 4 stabilisce che: “1. Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q” i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto.
2. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi"
Ed ancora, l'art. 5, DM 13/6/1986, dispone che: “sono a tutti gli effetti titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni contraddistinti con la lettera Q, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie P emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “serie Q/P”, l'altro sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.”.
Con riferimento al caso di specie si osserva, alla stregua delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, che i buoni fruttiferi postali acquistati dall'opposta di durata trentennale, sono stati emessi successivamente all'entrata in vigore del DM 13.06.1986, che, come rilevato, ha introdotto la nuova serie Q, con i rendimenti previsti nelle allegate tabelle, diversi rispetto a quelli della precedente serie.
Dall'esame dei titoli si evince: che sono emessi su modelli cartacei corrispondenti alla precedente serie
P; che recano nella parte anteriore, in basso a destra, il timbro “SERIE Q/P” e, sul retro, sovrapposta alla tabella prestampata un timbro recante il “saggio degli interessi” fino al ventesimo anno che ne lascia scoperta la parte finale, ove è riportato il rendimento dal ventunesimo al trentesimo anno (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio).
Tale circostanza non appare rilevante, ove si consideri che, per un verso, sono state osservate le disposizioni di cui al DM del 1986 in ordine all'adeguamento dei modelli prestampati relativi alla serie precedente (mediante l'apposizione, da parte dell'intermediario, dei due timbri di cui si è detto), per altro verso, che la nuova disciplina dei rendimenti è di carattere imperativo.
Invero, secondo l'interpretazione prevalente, che questo giudice ritiene di condividere, l'art. 173 cit., che prevede che il regime dei rendimenti possa essere modificato mediante DM anche relativamente a buoni ordinari emessi in epoca antecedente alla sua emanazione, è norma imperativa, inderogabile dalle parti, con automatica inserzione nel rapporto contrattuale, secondo il meccanismo previsto dall'art. 1339
c.c., di talché i nuovi saggi di interesse previsti per i buoni di nuova emissione dovranno essere applicati in ogni caso.
4 Inoltre nessun affidamento può ritenersi ingenerato nel sottoscrittore circa la debenza di ulteriori interessi in quanto: parte opposta era perfettamente a conoscenza di aver sottoscritto buoni della serie
“Q” perché vedeva, ben stampato, sia sul fronte, che sul retro dei buoni in questione, il timbro con la dicitura “serie Q/P”; non può sostenersi che l'odierna opposta non fosse a conoscenza del rendimento relativo ai Buoni della Serie “Q” che aveva sottoscritto e, se anche così fosse, ciò sarebbe del tutto irrilevante poiché, come ha statuito la Corte di Cassazione a SS.UU., con la Sentenza n. 3963/2019, la misura dei tassi di interesse dei buoni fruttiferi postali è stabilita, unicamente, dai Decreti Ministeriali istitutivi degli stessi e che la pubblicazione in G.U. del D.M. 13.06.1986 assolve, pienamente, alla funzione di trasparenza.
Da quanto sopra, deriva che il nuovo regime dei rendimenti introdotto dal D.M. del 13/6/1986 trova applicazione nella fattispecie in esame, non ostandovi l'impiego di moduli prestampati relativi alla precedente serie, come detto, adeguati a cura dell'intermediario.
Si esclude dunque l'applicabilità del regime di interessi della veccia serie “P”, anche per il periodo successivo al 21° anno del possesso del titolo. Da ultimo, si è espressa in tal senso di recente anche ala
Corte di Cassazione: “Poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il "senso letterale delle parole" alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie "Q/P", di rendimenti relativi alla serie "P" per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisiva sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie "P", in cui erano inseriti
i detti rendimenti: tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 D.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo” (cfr. Cass. n. 24715/2024).
Per tali ragioni, si deve ritenere che il rendimento riportato sui buoni fruttiferi postali vada integrato – come effettuato nel caso di specie dall'opponente – con riferimento al periodo successivo al ventesimo anno (non previsto nel timbro sovrapposto), sulla base delle previsioni di cui alla tabella allegata al D.M.
13.06.1986, riferibili ai buoni della serie Q/P e, quindi, applicando il saggio del dodici per cento, senza capitalizzazione.
Sulla scorta delle seguenti motivazioni l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
5 Le spese processuali, in ragione della complessità normativa e dei contrasti giurisprudenziali sulla questione trattata, vanno integralmente compensate.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 367/2020, emesso dal Tribunale di Enna nel procedimento monitorio n. 385/2020 R.G.;
2) ordina a la restituzione delle somme corrisposte da in Controparte_1 Parte_1
esecuzione del decreto ingiuntivo n. 367/2020 provvisoriamente esecutivo;
3) compensa integralmente le spese processuali.
Enna, 20/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Sara Antonelli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Sara Antonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio degli avv.ti CARDONE MARIA Parte_1 P.IVA_1
GRAZIA e CAROSIA ELISABETTA
- attrice opponente-
CONTRO
(C.F.: ) con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 C.F._1
MANTEGNA FILIPPO WILLIAM e BALLATI LAURA
-convenuta opposta-
Conclusioni:
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente entro il termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni.
Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha citato in giudizio Parte_1 [...]
, per svolgere opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 367/2020, Controparte_1
provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Enna il 19.11.2020 nel procedimento monitorio iscritto al n. R.G. 385-2020.
Con il decreto ingiuntivo opposto il Tribunale di Enna ha ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 116.084,98, a titolo di interessi dovuti e non del tutto corrisposti in ordine a nove buoni fruttiferi postali della serie Q/P, scambiati presso l'Uffiico Postale di Mistretta (ME) in data 13.01.2017
(i primi otto buoni) e il 17.01.2018 (il nono buono), non essendo stato tenuto conto del fatto che relativamente all'ultimo decennio (dal 20° anno al 30°) gli interessi da applicare sono quelli originariamente indicati nella tabella posta nella parte posteriore di ogni titolo, in ragione del fatto che il timbro di modifica apposto in rettifica, in forza del Decreto Ministeriale del 13.06.1986, disponeva nuovi tassi da applicare a quella serie (P), ma solamente in relazione ai primi venti anni.
A sostegno della sua opposizione, parte opponente ha dedotto:
(i) la correttezza nell'emissione dei recanti il timbro che indica l'appartenenza Parte_2 alla serie “Q” e realizzati, come previsto dall'art. 5 del D.M. 13.06.1986 utilizzando i moduli cartacei della precedente serie “P”, sui quali venivano apposti due timbri e, in particolare, uno sul fronte dei titoli, recante la lettera corretta di appartenenza della serie “Q/P”; l'altro, sul retro, che riporta la misura dei nuovi interessi fissati dal Decreto Ministeriale per la serie “Q”;
(ii) la correttezza dei calcoli sugli interessi da corrispondere avendo riconosciuto alla consegna del buono per l'incasso, sino al ventesimo anno, gli interessi composti calcolati ai tassi indicati dal D.M. e dal timbro sul retro dei buoni e, per il periodo dal 21° al 30° anno, l'importo calcolato per ogni bimestre nella misura dell'interesse non capitalizzato sul tasso massimo raggiunto al 20° anno, ossia del 12%.
Parte opponente ha quindi chiesto al Tribunale adito di disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché di ordinare all'opposta la restituzione della somma corrisposta dalle in esecuzione del Pt_1
decreto ingiuntivo opposto munito della provvisoria esecutività.
Instauratosi il contraddittorio, si è ritualmente costituita in giudizio parte opposta, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedendo in particolare il rigetto dell'opposizione avversa in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Concesso alle parti il termine per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria, in data 19 ottobre
2022 parte opposta ha regolarmente depositato verbale di mediazione negativo del 26 ottobre 2021.
Di talché, concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dall'assegnazione di un termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. e sono stati concessi alle parti i termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
*
2. Sui motivi di opposizione.
2 La controversia ha ad oggetto la modalità di calcolo degli interessi maturati sui buoni fruttiferi postali della serie “Q/P”, previsti dal D.M. del 13.06.1986, buoni emessi nell'agosto del 1986 e nell'ottobre del
1987 su supporti cartacei della precedente serie “P”, di durata trentennale, sui quali risultano apposti, nella parte anteriore, un timbro recante la dicitura “Q/P” e, sul retro, un timbro con i nuovi rendimenti, riferibili al periodo dal primo al ventesimo anno, mentre mancano della specifica indicazione del saggio da applicare per l'ultimo decennio.
In particolare, si discute sulla quantificazione degli interessi per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno di vita dei buoni, chiedendosi se tale quantificazione, concernente i titoli della serie “Q/P”, debba essere condotta sulla base di quella parte dell'impressione a stampa relativa ai vecchi titoli della serie
“P” applicando i rendimenti (superiori) previsti per tale serie, ovvero sulla base del decreto ministeriale del 13.06.1986 relativo ai buoni della serie “Q”.
La questione di natura interpretativa, molto dibattuta nella giurisprudenza di merito, è stata recentemente affrontata dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 4384/2022, e la pronuncia, seguita poi anche da altre
(Cass. n. 4748/2022; n. 4751/2022; n. 4763/2022; 87/2023; 567/2023) ha evidenziato come la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie “Q”, provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie “Q/P”, con la disciplina prevista per i buoni della serie “P”, non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell'applicazione dei principi basilari dell'interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell'intenzione delle parti, ai sensi dell'art. 1362 c.c.: se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie “Q”, e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie “Q”, si applica anche alla serie “Q/P”, di modo che sul documento viene apposta la sigla “Q/P”, ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie “P” è palesemente esclusa
(cfr. Cass. ordinanza n. 4384/22).
Appare inoltre opportuno anche un breve richiamo al quadro normativo di riferimento, riguardante, appunto, i buoni fruttiferi postali ordinari, che, com'è pacifico, sono assimilabili ai titoli del debito pubblico, in quanto emessi in un'ottica di tutela, oltre che del risparmio, anche di interessi generali, tali da giustificare l'adozione di regole cogenti in tema di ius variandi.
Ai sensi dell'art. 173, come modificato dall'art. 1 del D.L. 30 settembre 1974, n. 460 convertito, con modificazioni, dalla L. 25 novembre 1974, n. 588 (applicabile alla fattispecie, in quanto anteriore alla entrata in vigore dell'art. 7, terzo comma, D.Lgs. n. 284/1999), le variazioni del saggio degli interessi dei buoni fruttiferi postali sono disposte con Decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni pubblicato nella GURI e hanno effetto per i buoni di nuova serie, con possibilità di estensione anche ad una o più serie precedenti. In tali ultime ipotesi, ai soli fini del calcolo
3 degli interessi, i buoni di precedente serie, alle quale sia estesa la variazione del saggio, si considerano
“come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie”.
Il DM 13/6/1986 (che ha introdotto la nuova serie “Q”) all'art. 4 stabilisce che: “1. Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q” i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto.
2. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi"
Ed ancora, l'art. 5, DM 13/6/1986, dispone che: “sono a tutti gli effetti titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni contraddistinti con la lettera Q, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie P emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “serie Q/P”, l'altro sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.”.
Con riferimento al caso di specie si osserva, alla stregua delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, che i buoni fruttiferi postali acquistati dall'opposta di durata trentennale, sono stati emessi successivamente all'entrata in vigore del DM 13.06.1986, che, come rilevato, ha introdotto la nuova serie Q, con i rendimenti previsti nelle allegate tabelle, diversi rispetto a quelli della precedente serie.
Dall'esame dei titoli si evince: che sono emessi su modelli cartacei corrispondenti alla precedente serie
P; che recano nella parte anteriore, in basso a destra, il timbro “SERIE Q/P” e, sul retro, sovrapposta alla tabella prestampata un timbro recante il “saggio degli interessi” fino al ventesimo anno che ne lascia scoperta la parte finale, ove è riportato il rendimento dal ventunesimo al trentesimo anno (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio).
Tale circostanza non appare rilevante, ove si consideri che, per un verso, sono state osservate le disposizioni di cui al DM del 1986 in ordine all'adeguamento dei modelli prestampati relativi alla serie precedente (mediante l'apposizione, da parte dell'intermediario, dei due timbri di cui si è detto), per altro verso, che la nuova disciplina dei rendimenti è di carattere imperativo.
Invero, secondo l'interpretazione prevalente, che questo giudice ritiene di condividere, l'art. 173 cit., che prevede che il regime dei rendimenti possa essere modificato mediante DM anche relativamente a buoni ordinari emessi in epoca antecedente alla sua emanazione, è norma imperativa, inderogabile dalle parti, con automatica inserzione nel rapporto contrattuale, secondo il meccanismo previsto dall'art. 1339
c.c., di talché i nuovi saggi di interesse previsti per i buoni di nuova emissione dovranno essere applicati in ogni caso.
4 Inoltre nessun affidamento può ritenersi ingenerato nel sottoscrittore circa la debenza di ulteriori interessi in quanto: parte opposta era perfettamente a conoscenza di aver sottoscritto buoni della serie
“Q” perché vedeva, ben stampato, sia sul fronte, che sul retro dei buoni in questione, il timbro con la dicitura “serie Q/P”; non può sostenersi che l'odierna opposta non fosse a conoscenza del rendimento relativo ai Buoni della Serie “Q” che aveva sottoscritto e, se anche così fosse, ciò sarebbe del tutto irrilevante poiché, come ha statuito la Corte di Cassazione a SS.UU., con la Sentenza n. 3963/2019, la misura dei tassi di interesse dei buoni fruttiferi postali è stabilita, unicamente, dai Decreti Ministeriali istitutivi degli stessi e che la pubblicazione in G.U. del D.M. 13.06.1986 assolve, pienamente, alla funzione di trasparenza.
Da quanto sopra, deriva che il nuovo regime dei rendimenti introdotto dal D.M. del 13/6/1986 trova applicazione nella fattispecie in esame, non ostandovi l'impiego di moduli prestampati relativi alla precedente serie, come detto, adeguati a cura dell'intermediario.
Si esclude dunque l'applicabilità del regime di interessi della veccia serie “P”, anche per il periodo successivo al 21° anno del possesso del titolo. Da ultimo, si è espressa in tal senso di recente anche ala
Corte di Cassazione: “Poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il "senso letterale delle parole" alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie "Q/P", di rendimenti relativi alla serie "P" per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisiva sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie "P", in cui erano inseriti
i detti rendimenti: tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 D.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo” (cfr. Cass. n. 24715/2024).
Per tali ragioni, si deve ritenere che il rendimento riportato sui buoni fruttiferi postali vada integrato – come effettuato nel caso di specie dall'opponente – con riferimento al periodo successivo al ventesimo anno (non previsto nel timbro sovrapposto), sulla base delle previsioni di cui alla tabella allegata al D.M.
13.06.1986, riferibili ai buoni della serie Q/P e, quindi, applicando il saggio del dodici per cento, senza capitalizzazione.
Sulla scorta delle seguenti motivazioni l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
5 Le spese processuali, in ragione della complessità normativa e dei contrasti giurisprudenziali sulla questione trattata, vanno integralmente compensate.
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 367/2020, emesso dal Tribunale di Enna nel procedimento monitorio n. 385/2020 R.G.;
2) ordina a la restituzione delle somme corrisposte da in Controparte_1 Parte_1
esecuzione del decreto ingiuntivo n. 367/2020 provvisoriamente esecutivo;
3) compensa integralmente le spese processuali.
Enna, 20/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Sara Antonelli
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